AGRICOLTURA BIOLOGICA

AGRICOLTURA BIOLOGICA (Reg. 889/08, 848/18; D.M. 29/10/10)  (agreco22)

Soggetti interessati:

Chiunque intende impiegare e pubblicizzare il metodo biologico nelle varie fasi della produzione, preparazione, distribuzione di:

a)prodotti agricoli vivi, compresi sementi o altro materiale riproduttivo;

b)prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

c)mangimi;

d)altri prodotti legati all’agricoltura riportati in Allegato I di  848/18 pubblicato su G.U.CE 150/18 se ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati o esportati da UE come biologici

Sono esclusi i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici, nonché le operazioni riguardanti la ristorazione effettuata da una collettività (gli Stati membri possono applicare al riguardo norme nazionali per la produzione, etichettatura e controllo dei prodotti provenienti da questa, fermo restando che il logo UE relativo alla produzione biologica mai utilizzabile nella etichettatura, presentazione, pubblicità di tali prodotti).

Iter procedurale:

La Commissione Europea, con Reg. 848/18, come modificato da ultimo da Reg. 1693/20, ha stabilito a partire da 1/1/2022:

–          obiettivi generali della produzione biologica sono:

a)contribuire a tutelare l’ambiente ed il clima;

b)conservare la fertilità dei suoli a lungo termine;

c)contribuire ad un alto livello di biodiversità;

d)contribuire a mantenere un ambiente non tossico;

e)applicare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali (in particolare rispettare le esigenze comportamentali delle singole specie);

f)promuovere filiere corte e produzione locale nelle varie zone di UE;

g)incoraggiare il mantenimento di razze rare ed autoctone in via di estinzione;

h)sviluppare l’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze ed agli obiettivi dell’agricoltura biologica;

i)contribuire ad elevare il livello di biodiversità (in particolare utilizzando materiale fitogenetico eterogeneo biologico o varietà adatte alle produzioni biologiche), sviluppando nel contempo attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali in modo da incrementare le prospettive economiche del settore

–          principi generali della produzione biologica sono:

a)applicare il  848/18 ai fini della produzione biologica, fermo restando legislazione UE vigente in materia di: sicurezza alimentare; salute e benessere degli animali/vegetali; materiale riproduttivo vegetale; immissione dei prodotti sul mercato;

b)progettare e gestire in modo appropriato i processi biologici, in base a sistemi ecologici che:

1)       utilizzano organismi viventi e tecniche di produzione meccaniche;

2)       praticano la coltivazione dei vegetali e la produzione animale nel rispetto delle risorse interne, e l’acquicoltura nel rispetto dei principi dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;

3)       escludono l’uso di OGM e di prodotti derivati o contenenti OGM (ad eccezione dei medicinali veterinari);

4)       si basano su una valutazione del rischio, comprendente eventuali misure precauzionali e di prevenzione;

c)limitare l’uso di fattori di produzione esterni all’azienda, a cui si dovrà ricorrere solo se non esistono risorse interne appropriate, e limitatamente a:

1)       fattori di produzione provenienti da agricoltura biologica;

2)       sostanze naturali o derivate da agricoltura biologica;

3)       concimi minerali a bassa solubilità;

4)       rispettare sistemi e cicli naturali, in modo da migliorare lo stato dei suoli, acque, aria, salute dei vegetali ed animali e mantenere equilibrio tra questi;

5)       preservare il paesaggio naturale;

6)       assicurare un impiego responsabile di energia e risorse naturali (come acqua, suolo, sostanza organica ed aria);

7)       produrre un’ampia gamma di alimenti e di altri prodotti agricoli e di acquacoltura ottenuti con procedimenti che non danneggiano l’ambiente, salute umana, salute dei vegetali, benessere animale e nel contempo sono rispondenti alla domanda dei consumatori;

8)       garantire integrità del metodo biologico in ogni fase della produzione, trasformazione, distribuzione di alimenti e mangimi;

9)       adattare il processo di produzione in modo da tenere conto delle diverse condizioni sanitarie, ecologiche, climatiche regionali e dei vari stadi di sviluppo e particolari pratiche zootecniche locali;

10)    escludere dall’intera catena del biologico la clonazione animale, allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti, radiazioni ionizzanti;

11)    mantenere un elevato livello di benessere degli animali, rispettando le esigenze specifiche della specie

–          principi specifici applicabili alle attività agricole e di acquacoltura sono:

a)mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua capacità di ritenzione idrica e biodiversità;  prevenire e combattere l’impoverimento della sostanza organica e l’erosione del terreno; nutrire le piante attraverso l’ecosistema suolo;

b)ridurre al minimo l’impiego di: risorse non rinnovabili; fattori di produzione di origine esterna;

c)riciclare i rifiuti ed i sottoprodotti di origine vegetale ed animale, utilizzandoli come fattori di produzione per colture ed allevamenti;

d)tutelare la salute delle piante mediante l’adozione di idonee misure di profilassi, quali: scelta delle specie colturali più appropriate (v. varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, o più facilmente adattabili alle diverse condizioni pedoclimatiche locali; rispettate le barriere naturali per gli incroci genetici); rotazioni colturali pluriennali; metodi di difesa fitosanitaria di tipo meccanico, fisico, biologico (v. protezione dai parassiti utilizzando i loro nemici naturali);

e)utilizzare sementi ed animali con elevato grado di diversità genetica, resistenza alle malattie, longevità;

f)usare materiale riproduttivo vegetale biologico e varietà adatte alla produzione biologica;

g)prevedere la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto nelle proprie aziende;

h)praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento;

i)scegliere le razze animali tenendo conto di: loro capacità di adattamento alle condizioni locali; loro vitalità e resistenza alle malattie o ai problemi sanitari; elevato grado di diversità genetica; loro valore riproduttivo;

j)somministrare agli animali mangimi biologici, composti da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e da sostanze naturali di origine non agricola. Se ciò impossibile, è ammesso nel 2018  per le sole specie suinicola ed avicola l’impiego nell’arco di 12 mesi di mangimi proteici non biologici per un massimo di 5%;

k)ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario degli animali e stimolano le loro difese naturali contro le malattie (v. regolare esercizio fisico ed accesso a spazi all’aria aperta ed ai pascoli);

l)utilizzare animali allevati durante l’intero ciclo della loro vita in aziende biologiche;

m) evitare di mettere in pericolo le specie protette dall’agricoltura biologica;

n) mantenere nel tempo la qualità degli ambienti acquatici e terrestri circostanti;

o) somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente da uno sfruttamento sostenibile della pesca, o mangime biologico composto da ingredienti provenienti da produzioni biologiche (comprese quelle di acquacoltura) e da sostanze naturali non agricole

–          principi specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti biologici sono:

a)produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica;

b)limitare l’uso di: additivi alimentari e degli ingredienti non biologici, aventi funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche; micronutrienti e dei coadiuvanti tecnologici (da utilizzare solo in caso di impellente necessità tecnologica, o a fini nutrizionali specifici);

c)non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possono trarre in inganno il consumatore circa la vera natura del prodotto;

d)trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici;

e)escludere gli alimenti che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati

–          principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici sono:

a)limitare l’uso di additivi e di conservanti tecnologici (da utilizzare solo in caso di impellente necessità tecnologica o zootecnica, o a fini nutrizionali specifici);

b)non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possono trarre in inganno il consumatore circa la vera natura del prodotto;

c)trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

–          norme generali di produzione sono:

a)intera azienda va gestita in conformità ai requisiti della produzione biologica, adottando misure preventive e precauzionali in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione ed utilizzando solo prodotti e sostanze autorizzate, compresi: fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti impiegati quali componenti dei prodotti fitosanitari; coadiuvanti da miscelare con i prodotti fitosanitari. Escluso:

1)       uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di: alimenti o mangimi biologici; materie prime utilizzate in questi;

2)       ricorso alla clonazione animale ed all’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti.

Qualora azienda suddivisa in unità di produzione ben distinte è possibile avere produzione biologica, in conversione e convenzionale, purché:

3)       unità di produzione convenzionale dotata di specie animali o da varietà vegetali facilmente distinguibili dalle altre. Nel caso di alghe ed animali di acquacoltura è ammessa la stessa specie, “purché vi sia chiara ed effettiva separazione tra i siti di produzione”. Nel caso di colture perenni (coltivazione protratta per oltre 3 anni) ammesse stesse varietà o diverse varietà non facilmente distinguibili, purché:

Ø       produzione di queste rientri in un piano di conversione da completare entro 5 anni;

Ø       agricoltore informa l’Autorità competente e l’Organismo di controllo in merito a:  inizio delle operazioni di raccolta (con almeno 48 ore di anticipo); quantitativi raccolti nelle unità considerate; misure prese per tenere separati i prodotti raccolti;

Ø       piano di conversione e misure atte a garantire la separazione dei prodotti debbono essere confermate ogni anno all’Autorità competente ed all’Organismo di controllo;

4)       tenuti separati i prodotti utilizzati/ottenuti per unità di produzione biologica o in conversione da quelli delle unità convenzionali;

5)       tenute adeguate registrazioni attestanti la effettiva separazione della produzione e dei prodotti

I vincoli relativi alle diverse specie e varietà non sono applicati a: centri di formazione o ricerca; vivai di piante; moltiplicatori di sementi; operazioni di miglioramento genetico

Commissione può adottare atti in merito a: ulteriori vincoli relativi alla divisione di aziende in unità di produzione biologica, in conversione, convenzionale

b)operatori che producono alghe ed animali di acquacoltura rispettano il periodo di conversione a partire dalla data di notifica dell’attività alla Autorità competente, con impegno ad applicare le norme riportate in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18. Non ammessi periodi di conversione precedenti alla notifica, salvo nei seguenti casi:

1)       appezzamenti agricoli rientranti in un programma PSR, per cui è possibile garantire che su questi vengano utilizzati prodotti o sostanze diverse da quelle autorizzate nella produzione biologica;

2)       operatore fornisce prova che appezzamenti agricoli ricadono in zone agricole o naturali dove per almeno 3 anni non si è trattato con prodotti/sostanze non autorizzati nel biologico;

Prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzabili come prodotti biologici/prodotti in conversione, salvo caso di:

1)       materiale riproduttivo vegetale, purché sia stato rispettato il periodo di conversione di almeno 12 mesi;

2)       alimenti e mangimi di origine vegetale, purché prodotto contenga 1 solo ingrediente vegetale per il quale è stato rispettato il periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto

Commissione può adottare atti in merito a: norme di conversione per specie diverse da quelle riportate in Allegato II; documenti da presentare per riconoscimento retroattivo del periodo di conversione

c)divieto di usare OGM e/o prodotti derivati/ottenuti da OGM nella composizione di alimenti o mangimi, o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi, animali in produzione biologica. In merito ad uso di OGM e prodotti derivati da OGM in alimenti e mangimi, operatori lo riportano su etichetta o su altro documento di accompagnamento. Operatori possono presumere l’assenza di OGM o di prodotti derivati da OGM nella produzione di alimenti o mangimi acquistati se questi non riportati in modo specifico in etichetta o documento di accompagnamento, salvo che non dispongono di altre informazioni al riguardo. Al fine di rispettare tale divieto, gli operatori possono chiedere al venditore di confermare che i prodotti acquistati non sono derivati/ottenuti da OGM;

d)operatori che producono vegetali debbono conformarsi alle norme di produzione riportate in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18. Commissione UE può adottare atti in merito a: deroghe; uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione non biologico; disposizioni concernenti accordi tra operatori di aziende agricole; ulteriori misure relative alla gestione di organismi nocivi ed erbe infestanti; ulteriori norme e pratiche colturali per i vegetali (incluse le norme sui semi germogliati);

e)materiale riproduttivo vegetale biologico può essere commercializzato:

1)       senza rispettare i requisiti di registrazione e quelli delle categorie di certificazione dei materiali prebase, base, certificati, altre categorie;

2)       previa notifica del materiale eterogeneo biologico posseduto dal fornitore agli Organi ufficiali, tramite fascicolo contenente: dati del richiedente; specie e denominazione del materiale; descrizione delle principali caratteristiche agronomiche e fenotipiche (incluso metodo di miglioramento genetico); eventuali risultati dei test condotti su tali caratteristiche; Paese di produzione e materiale parentale utilizzato; dichiarazione attestante la veridicità dei precedenti elementi; campione rappresentativo. Notifica inviata tramite raccomandata A/R che si intende accolta dall’Organismo, se entro 3 mesi non trasmette al fornitore un diniego formale, con conseguente:

Ø       suo inserimento gratuito nell’Elenco del materiale eterogeneo biologico notificato;

Ø       sua comunicazione alle Autorità competenti degli Stati membri ed alla Commissione.

Commissione può adottare atti in merito a: descrizione del materiale eterogeneo biologico, compresi metodi per il suo miglioramento genetico e per utilizzo e produzione di materiale parentale; requisiti di qualità minima per i lotti di sementi (v. identità, purezza specifica, tassi di germinazione, qualità sanitaria); etichettatura ed imballaggio; informazioni sulla produzione e campioni che operatori debbono conservare; manutenzione del materiale eterogeneo biologico;

f)operatori del settore della produzione animale debbono rispettare le norme riportate in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18. Commissione può adottare atti in merito a: riduzione delle percentuali di origine degli animali (una volta accertata una disponibilità sufficiente di animali biologici in UE); limite di azoto organico connesso alla densità di allevamento; alimentazione delle colonie di api; trattamenti ammissibili per la disinfezione degli apiari e metodi di lotta contro Varroa; deroghe per determinate specie (circa origine degli animali, alimentazione, stabulazione e pratiche zootecniche, assistenza sanitaria, benessere degli animali); periodo minimo da rispettare per alimentare gli animali con il latte materno; densità di allevamento; caratteristiche e superfici minime degli spazi al chiuso o all’aperto a disposizione di ogni specie animale; caratteristiche degli edifici e dei recinti per ogni specie diversa dalle api; requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione degli spazi all’aperto;

g)operatori che producono alghe ed animali di acquacoltura debbono rispettare le norme riportate in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18: Commissione può adottare atti in merito a: alimentazione degli animali di acquacoltura; trattamenti veterinari per tali animali; specifiche condizioni per la gestione dei riproduttori; riproduzione e produzione di novellame; densità di allevamento per ogni specie (data dal peso vivo di animali per mc. di acqua in qualsiasi fase di ingrasso; per pesce piatto e gamberi peso per mq. di superficie); caratteristiche dei sistemi di produzione e di contenimento in base alle esigenze della singola specie;

h)operatori che producono alimenti biologici trasformati debbono rispettare le norme riportate in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18. Commissione può adottare atti in merito a: misure precauzionali e preventive da introdurre; tipi e composizione di prodotti e sostanze consentiti negli alimenti trasformati e loro condizioni di utilizzo; calcolo della percentuale degli ingredienti agricoli (compresi additivi alimentari autorizzati, ma escluse le sostanze aromatizzanti o le preparazioni aromatiche non naturali); tecniche autorizzate nella trasformazione di alimenti;

i)operatori che producono mangimi trasformati debbono rispettare le norme riportate in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18. Commissione può adottare atti in merito a: ulteriori misure precauzionali e preventive da introdurre; tecniche autorizzate nella trasformazione dei mangimi;

j)operatori che producono prodotti vitivinicoli debbono rispettare le norme riportate in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18. Commissione può adottare atti in merito a: ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici ammessi o vietati;

k)operatori che producono lieviti da utilizzare come alimenti o mangimi debbono rispettare le norme riportate in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18. Commissione può adottare atti in merito a: ulteriori norme di produzione dei lieviti;

l)Commissione può adottare atti che modificano Allegato II pubblicato su U.CE 150/18 o le norme inerenti ad obbligo di conversione (in particolare trattamenti, pratiche, mezzi tecnici autorizzati o vietati o periodi di conversione). In assenza di norme specifiche di produzione UE, gli operatori debbono rispettare: principi generali della produzione biologica fissati dal Reg. 848/18; norme specifiche di produzione fissate dagli Stati membri senza vietare o limitare commercio di prodotti ottenuti fuori dal suo territorio in conformità del Reg. 848/18. Commissione può adottare:

1)       criteri per determinare le circostanze calamitose derivanti da avversità atmosferica, epizoozia, emergenza ambientale, calamità naturale, evento catastrofico ed eventuali situazioni equiparabili;

2)       norme su come gli Stati membri debbono accertare e notificare tali circostanze calamitose

Se Stato membro ha riconosciuto un evento come calamità naturale, che rende impossibile rispettare le norme di produzione fissate dal Reg. 848/18, può concedere deroghe a tali norme per un periodo limitato (“fino a quando la produzione biologica può essere ripristinato”);

m)operatori garantiscono che i prodotti biologici ed in conversione sono raccolti, imballati, trasformati ed immagazzinati in conformità a quanto stabilito in Allegato II pubblicato su U.CE 150/18;

n)Commissione può autorizzare:

1)       utilizzo di alcuni prodotti e sostanze nella produzione biologica, quali: sostanze attive in prodotti fitosanitari; concimi, ammendanti, nutrienti; materie prime non biologiche per mangimi provenienti da vegetali, alghe, animali, o lieviti, o di origine microbica o minerale; additivi e coadiuvanti tecnologici per mangimi; prodotti per la pulizia e disinfezione degli specchi di acqua, gabbie, vasche, impianti usati nella produzione di animali/vegetali e per impianti di trasformazione e magazzinaggio in azienda. Autorizzazione all’utilizzo di tali prodotti/sostanze deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

Ø       essenziali per la produzione e l’uso a cui sono destinati;

Ø        aventi origine vegetale, animale, microbica, minerale o provenienti da alghe, salvo caso in cui la loro provenienza da queste fonti non sia disponibile in quantità o qualità sufficiente e non siano disponibili alternative, per cui ammesse sostanze/prodotti di diversa origine, escludendo ogni forma di contatto diretto con parti commestibili della coltura;

Ø       essenziali per la lotta contro organismo nocivo, per cui non sono disponibili alternative biologiche, fisiche o inerenti al miglioramento genetico;

Ø       essenziali per: sviluppare o mantenere la fertilità del suolo; soddisfare bisogni specifici di nutrimento delle colture; preservare salute, benessere e vitalità di animali (tramite un’alimentazione conforme alle esigenze della specie); produrre/conservare mangimi (altrimenti impossibile);

Ø       mangimi aventi origine minerale, oligoelementi, vitamine o protovitamine di origine naturale, salvo casi in cui la loro provenienza da queste fonti non sia disponibile in quantità o qualità sufficienti e non siano disponibili alternative;

Ø       necessarie in quanto materia prima per mangimi di origine vegetale o animale, che prodotti con metodo biologico non sono disponibili in quantità sufficiente;

Ø       necessario utilizzo di specie, erbe aromatiche, melasse non biologiche, in quanto non disponibili in forma biologica, purché prodotti o preparati senza impiego di solventi chimici e loro utilizzo pari a 1% della razione alimentare della specie (calcolata come percentuale di sostanza secca di mangime di origine agricola)

2)       prodotti/sostanze nella produzione di alimenti biologici trasformati, quali: additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici; ingredienti agricoli non biologici utilizzabili nel processo di trasformazione; coadiuvanti tecnologici per produzione di lievito e prodotti a base di lievito impiegati come alimenti o mangimi. Autorizzazione all’utilizzo di tali prodotti/sostanze deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

Ø       non disponibili tecniche o prodotti/sostanze autorizzate alternative;

Ø       impossibile produrre o conservare alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti dalle norme UE senza ricorrere a tali prodotti/sostanze;

Ø       prodotti/sostanze si trovano in natura e vengono sottoposti solo a processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici, salvo caso in cui loro provenienza da tali fonti non disponibile in quantità o qualità sufficiente;

Ø       ingrediente biologico non disponibile in quantità sufficiente;

Ø       se ottenuti per sintesi chimica, autorizzazione all’uso ammessa solo se l’impiego di fattori di produzione esterni “contribuiscono ad impatto inaccettabile sull’ambiente”

Commissione può adottare atti in merito a: ulteriori criteri per autorizzare l’utilizzo di tali prodotti/sostanze nelle produzioni biologiche.

Stato membro qualora ritenga che prodotto/sostanza debba essere inserito nell’Elenco dei prodotti/sostanze autorizzati, o stralciato da questo, o modificate le sue specifiche di uso, invia alla Commissione e ad altri Stati membri un fascicolo, in cui illustrate le relative motivazioni. Commissione pubblica le richieste di Stati membri, riesamina almeno 1 volta/anno l’Elenco degli ingredienti non biologici, adotta atti di autorizzazione o di revoca per prodotti/sostanze utilizzabili nella produzione biologica;

o)Stato membro può, su richiesta di operatore, autorizzare provvisoriamente (non oltre 6 mesi) l’uso di ingredienti agricoli non biologici, se quelli biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, purché decisione subito comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri. Stato membro può prorogare altre 2 volte tale autorizzazione (sempre di non oltre 6 mesi), purché un altro Stato membro non avanzi obiezioni al riguardo, evidenziando che l’ingrediente in oggetto è invece disponibile in forma biologica in quantità adeguata. Organismo di controllo riconosciuto può concedere un’autorizzazione provvisoria (non oltre 6 mesi) ad operatore richiedente in Paese Terzo, purché è soggetto a controllo e le condizioni di cui sopra sono rispettate nel Paese Terzo (Autorizzazione prorogabile al massimo 2 volte e sempre per non oltre 6 mesi). Se dopo 2 proroghe, lo Stato membro ritiene, in base ad informazioni oggettive, che la disponibilità dell’ingrediente biologico continua ad essere insufficiente per soddisfare le esigenze quantitative e qualitative degli operatori, può avanzare richiesta alla Commissione di iscrizione di questo in Elenco;

p)Stato membro

1)       costituisce una banca dati aggiornata in cui viene riportato il materiale riproduttivo vegetale biologico ed in conversione disponibile nel suo territorio (escluse le plantule, ma inclusi i tuberi seme di patate);

2)       attiva sistemi che consentono agli operatori in grado di fornire in tempi ragionevoli una quantità idonea di materiale riproduttivo biologico od in conversione, animali biologici (comprese pollastrelle biologiche), novellame di acquacoltura di rendere pubbliche (in forma volontaria e gratuita) le seguenti informazioni, oltre ai loro nomi ed indirizzi, relativamente alla disponibilità di:

Ø       materiale riproduttivo eterogeneo vegetale biologico ed in conversione: quantità in peso di tale materiale; periodo dell’anno di sua disponibilità; nome scientifico del materiale;

Ø       animali biologici oggetto di deroga: numero di tali animali suddivisi per sesso; razze e linee genetiche disponibili delle diverse specie di animali; età degli animali;

Ø       novellame di acquacoltura biologica: suo stato sanitario; capacità di produzione per ogni specie di novellame.

Operatori assicurano che le informazioni inserite nel sistema siano aggiornate (eliminare loro nominativi una volta che suddetto materiale riproduttivo non più disponibile)

Commissione può adottare atti in merito a: rendere pubblico il collegamento ad ogni banca dati nazionale sul sito internet della Commissione; definizione di dettagli tecnici per la costruzione e mantenimento di banche dati, raccolta delle informazioni, modalità di partecipazione alle banche dati nazionali; informazioni che Stati membri debbono fornire;

q)operatore che sospetta un proprio prodotto, destinato ad essere commercializzato come biologico, sia stato ottenuto, preparato, importato o ricevuto da un altro operatore non in conformità al  848/18 procede a: identificarlo e separarlo; verificare la fondatezza del sospetto; non immettere sul mercato il prodotto come biologico o in conversione, né ad utilizzarlo nella produzione biologica (salvo dopo eliminazione del sospetto); informare subito Autorità competente ed Organismo di controllo, con cui collaborare poi “per verificare ed individuare motivi del sospetto di non conformità”;

r)operatore, al fine di evitare contaminazione da parte di prodotti/sostanze non autorizzati nella produzione biologica:

1)       adotta e mantiene misure precauzionali “proporzionate ed adeguate” in ogni fase della produzione ed elaborazione in modo da individuare subito rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti/sostanze non autorizzate, compresa l’identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;

2)       esamina periodicamente l’efficacia di tali misure;

3)       rispetta i requisiti del Reg. 848/18 inerenti alla separazione tra prodotti biologici, in conversione, convenzionali

Commissione può adottare atti in merito a: procedure che operatore deve seguire e documenti da fornire; misure da adottare per individuare ed evitare i rischi di contaminazione

s)se Autorità competente od Organismo di controllo riceve informazioni da operatori o rileva direttamente la presenza di prodotti/sostanze non autorizzate nel prodotto biologico o in conversione:

1)       conduce subito un’indagine per determinarne le fonti e cause (Indagine completata il prima possibile, tenendo conto di: durata di conservazione del prodotto; complessità del caso);

2)       vieta in via provvisoria, in attesa dei risultati dell’indagine, l’immissione sul mercato di tali prodotti come biologici o in conversione o il loro utilizzo nella produzione biologica.

Prodotto non può essere commercializzato come biologico o in conversione o usato nella produzione biologica se Autorità competente/Organismo controllo ha accertato che operatore:

1)       ha utilizzato prodotti/sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

2)       non ha adottato le misure precauzionali prescritte, né quelle richieste dall’Autorità competente/Organismo di controllo

Operatore può formulare osservazioni in merito ai risultati dell’indagine (di cui Autorità competente/Organismo controllo deve tenere conto) e/o adottare “misure correttive necessarie a evitare contaminazioni in futuro”

Stati membri entro 31 Marzo inviano alla Commissione UE informazioni, comprese quelle raccolte nei posti di controllo di frontiera, sui casi in cui rilevata contaminazione con prodotti/sostanze non autorizzati nell’anno precedente, evidenziando: causa, fonte, livello di contaminazione rilevato; volume e natura dei prodotti contaminati. Entro 31/12/2025 Commissione UE presenta al Parlamento UE e al Consiglio una relazione sulla presenza di prodotti/sostanze non autorizzati nella produzione biologica, corredata da proposta legislativa al riguardo.

Stati membri che dispongono di norme per cui prodotti contenenti oltre un certo livello di prodotti/sostanze non autorizzate non commercializzabili come biologici, possono continuare ad applicare tali norme od adottare nel proprio territorio misure idonee per evitare la presenza involontaria di prodotti/sostanze non autorizzate nella produzione biologica, purché: queste non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di prodotti come biologici ottenuti in altri Stati in conformità al Reg. 848/18; venga informata la Commissione di tale decisione

Autorità competenti documentano i risultati dell’indagine condotta, nonché le eventuali misure adottate per evitare la presenza di prodotti/sostanze non autorizzate nella produzione biologica (informazioni messe a disposizione di altri Stati membri e della Commissione tramite sistema informatico)

Commissione può adottare atti in merito a: metodologia che Autorità competenti/Organismi di controllo debbono applicare per rilevare e valutare la presenza di prodotti/sostanze non autorizzate nella produzione biologica; informazioni che Stati membri debbono mettere a disposizione della Commissione e di altri Stati membri

–          etichettatura

a)prodotto può riportare termini e loro abbreviazioni (bio, eco) riferiti alla produzione biologica nell’etichettatura, pubblicità, documenti commerciali (nel caso di mangimi) se conformi a quelli riportati in Allegato IV pubblicato su U.CE 150/18 per prodotti o loro ingredienti (o materie prime impiegati nei mangimi) ottenuti nel rispetto di Reg. 848/18. Sono esclusi riferimenti a marchi o denominazioni di società o pratiche che possono indurre in errore l’acquirente, facendo intendere che il prodotto è conforme al Reg. 848/18. Prodotti ottenuti nel periodo di conversione non possono essere etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o in conversione, salvo caso di materiale riproduttivo vegetale, o alimenti/mangimi di origine vegetale per cui è ammesso l’utilizzo del termine “in conversione”. Termini inerenti alla produzione biologica mai utilizzabili se in etichetta/pubblicità occorre indicare che il prodotto contiene OGM, o è costituito da OGM, o è derivato da OGM. Nel caso degli alimenti trasformati è possibile utilizzare i predetti termini:

1)       nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti (Se questo è obbligatorio), purché: alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di Reg. 848/18; almeno 95% degli ingredienti agricoli (in peso) siano biologici; vengano utilizzate solo sostanze e preparazioni aromatiche naturali e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti impiegati sono biologici;

2)       solo nell’elenco degli ingredienti, purché: meno del 95% (in peso) degli ingredienti agricoli sono biologici; alimenti trasformati sono conformi a norme di produzione di Reg. 848/18;

3)       nella denominazione di vendita e nell’elenco di ingredienti, purché: principale ingrediente sia costituito da un prodotto della caccia e pesca; se termine biologico è riferito ad un altro ingrediente biologico diverso da quello principale, tutti gli ingredienti sono biologici; alimenti sono conformi al Reg. 848/18

Riferimenti al biologico possono figurare solo: per ingredienti aventi una specifica percentuale sulla quantità totale di ingredienti agricoli; utilizzando colore, dimensione e tipo di caratteri identici a quello degli altri ingredienti

Nel caso di mangimi trasformati, termine biologico utilizzato nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

1)       mangimi trasformati sono conformi a norme di Reg. 848/18;

2)       tutti gli ingredienti di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati sono biologici;

3)       almeno il 95% della sostanza secca nel prodotto finale è biologica.

Commissione può adottare atti in merito a: ulteriori norme relative all’etichettatura; elenco dei termini riportati in Allegato IV pubblicato su G.U.CE 150/18; ulteriori requisiti richiesti ai prodotti in conversione;

b)possibile indicare che prodotti e sostanze utilizzati nei prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti e sostanze nutrienti sono autorizzate all’uso nella produzione biologica;

c)se riportati in etichetta i termini precedenti per prodotti biologici o in conversione occorre anche riportare:

1)       numero di codice di Organismo di controllo, a cui è assoggettato l’operatore che ha eseguito l’ultima operazione di preparazione;

2)       su imballaggio degli alimenti preimballati, il logo UE della produzione biologica nello stesso campo visivo in cui è riportata l’indicazione del luogo in cui sono coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto (utilizzare termini quali “Agricoltura UE”, “Agricoltura Non UE”, “Agricoltura UE/Non UE” se la materia prima è rispettivamente coltivata in UE o in Paesi Terzi, o parte in UE e parte in Paesi Terzi). Il termine Agricoltura può essere sostituito da Acquacoltura ed i termini UE e Non UE possono essere sostituiti od integrati dal nome del Paese o della Regione se tutte le materie prime di cui prodotto è composto sono coltivate in quel Paese/Regione (Ammessi piccoli quantitativi di materie prime agricole, cioè inferiori a 5% della quantità totale in peso, non derivanti da tale Paese/Regione). Termini UE o Non UE debbono avere colore, dimensione, tipo di carattere analogo a quelli della denominazione del prodotto, essere apposti in un punto facilmente visibile, risultare chiaramente leggibili ed indelebili.

Commissione può adottare atti in merito a: ulteriori norme in materia di etichettatura per quanto concerne l’uso, presentazione, composizione, dimensione delle indicazioni obbligatorie; numero codice degli Organismi di controllo; indicazione della località di coltivazione delle materie prime agricole;

d)logo UE della produzione biologica riportato nell’etichettatura, presentazione, pubblicità, didattica solo prodotti conformi al  848/18 purché: suo utilizzo non induca in errore il consumatore in merito alla qualità biologica del prodotto; logo viene riprodotto conformemente ad Allegato V pubblicato su G.U.CE 150/18; logo non utilizzabile per alimenti biologici trasformati e prodotti in conversione, mentre è facoltativo per i prodotti importati da Paesi Terzi. Ammesso riportare accanto a logo UE loghi nazionali e/o privati. Commissione può adottare atti in merito a: modifiche del logo UE della produzione biologica

–          norme di certificazione del prodotto biologico sono:

a)operatori prima di immettere sul mercato prodotti come biologici o in conversione debbono assoggettarsi ad un sistema di controllo gestito da Autorità di Stato membro o da Organismi di controllo riconosciuti (operatore indica nella richiesta di assoggettamento l’Organismo di controllo incaricato di verificarne l’attività). Esentati da tale notifica gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore, purché non li producono, preparano, immagazzinano (se non in connessione con punto vendita), né li importano da Paese Terzo, né appaltano tali attività a soggetti terzi (In tal caso sia gli operatori, che i soggetti terzi debbono assoggettarsi ai controlli, salvo che l’operatore abbia dichiarato nella notifica di rimanere responsabile della produzione biologica). Operatori ed appaltatori tengono registrazioni delle attività svolte. Stato membro:

1)        designa l’Autorità incaricata di ricevere le suddette notifiche;

2)        tiene Elenco aggiornato (nomi ed indirizzi) degli operatori che hanno notificato le attività da pubblicare sul sito internet nel rispetto della privacy;

3)        accerta che operatore “corrisponda una tariffa ragionevole a copertura del costo dei controlli” (tariffe eventualmente rese pubbliche).

Commissione può adottare atti in merito a: formato e procedure di notifica; modalità di pubblicazione degli Elenchi e delle tariffe; prescrizioni inerenti alla tenuta delle registrazioni;

b)Organismi di controllo rilasciano certificato (ove possibile, in formato elettronico) che riporta:

1)       identificazione dell’operatore;

2)       categoria dei prodotti, classificati come: vegetali e prodotti vegetali non trasformati (comprese sementi ed altro materiale riproduttivo); animali e prodotti animali non trasformati; alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati; prodotti agricoli trasformati destinati a finalità alimentari; mangimi; vino; altri prodotti (quali: lieviti utilizzati come alimenti/mangimi; granoturco dolce; foglie di vite; cuori di palma; germogli di luppolo; sale marino ed altri sali per alimenti/mangimi; bozzoli di bachi da seta; gomme e resine naturali; cera d’api; oli essenziali; turaccioli di sughero non agglomerati; cotone e lana non cardata o pettinata; pelli gregge non trattate; preparati erboristici tradizionali a base vegetale)

3)       periodo di validità.

Operatore immette sul mercato prodotti come biologici o in conversione solo dopo avere ottenuto tale certificato da un solo Organismo di controllo per le attività svolte in una stessa categoria di prodotti, anche se riguardanti diverse fasi della produzione, preparazione, distribuzione. Membri di un gruppo di operatori non possono ottenere un certificato individuale per qualsiasi attività svolta già certificata al gruppo di appartenenza. Stato membro può esonerare dal certificato l’operatore che vende prodotti biologici non imballati (diversi da mangimi) direttamente al consumatore, purché:

4)       non li produca, prepari, immagazzini (salvo quelli in connessione con punti vendita) o non li importi da Paese Terzo, o non appalti tali attività a soggetti terzi;

5)       tali vendite sono inferiori a 5.000 kg./anno o rappresentano un fatturato inferiore a 20.000 €/anno;

6)       costo potenziale di certificazione supera il 2% del fatturato di tali vendite;

7)       viene informata di tale decisione la Commissione e gli altri Stati membri

Commissione può adottare atti in merito a: modifica dell’Allegato VI pubblicato su G.U.CE 150/18; forma del certificato e procedure di rilascio;

c)ogni gruppo di operatori:

1)        è composto solo da agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura, le cui attività di produzione, trasformazione, preparazione, immissione sul mercato degli alimenti o mangimi si svolgono in prossimità tra loro;

2)        è costituito da membri per cui i costi di certificazione individuali rappresentano oltre il 2% del loro fatturato standard biologico, od il cui fatturato annuale di produzione biologica è inferiore a 25.000 €, o il volume standard di produzione biologica è inferiore a 15.000 €, detengono   aziende inferiori a 5 ha. (0,5 ha. in caso di serre, 15 ha. in caso di pascoli permanenti);

3)        ha sede in uno Stato membro o Paese Terzo ed è dotato di personalità giuridica;

4)        è finalizzato alla istituzione di un sistema di commercializzazione comune dei prodotti del gruppo, dotato di un sistema di controllo interno, “in base al quale la persona/organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto del Reg. 848/18 da parte di ogni membro del gruppo”

Autorità competente/Organismo di controllo revoca il certificato rilasciato per l’intero gruppo se eventuali carenze rilevate nella creazione o funzionamento del sistema di controllo interno (in particolare mancata individuazione o correzione dei casi di non conformità) compromettono l’integrità dei prodotti biologici o in conversione

Commissione può adottare atti in merito a: responsabilità dei singoli membri del gruppo; criteri per determinare la prossimità geografica dei membri; creazione e funzionamento del sistema di controllo interno (compreso ambito e frequenza dei controlli stessi; individuazione delle loro carenze); composizione e dimensione del gruppo; documenti e sistema di registrazione e di tracciabilità interna (v. elenco degli operatori); scambio di informazioni tra gruppi ed Autorità competenti/Organismi di controllo e tra Stati membri e Commissione

–            controlli ufficiali:

a)effettuati per verificare in tutte le fasi della produzione, preparazione, distribuzione che i prodotti siano etichettati nel rispetto del  848/18;

b)riguardanti in particolare:

1)       verifica delle misure preventive e precauzionali adottate dagli operatori in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione;

2)       qualora azienda comprenda unità di produzione biologica, convenzionale o in conversione: registrazioni o misure adottate per garantire la separazione tra tali unità di produzione e quella biologica e tra i rispettivi prodotti/sostanze ottenute (controlli attuati su appezzamenti biologici, in conversione, convenzionali);

3)       qualora prodotti biologici, convenzionali, in conversione sono raccolti simultaneamente dagli operatori, o preparati/conservati nella stessa area, o locali, o unità di preparazione, o trasportati ad altri operatori o unità: registrazioni o misure adottate per garantire: separazione delle operazioni nel tempo o spazio; pulizia adeguata; sostituzione dei prodotti; identificazione (in ogni momento) dei prodotti biologici, convenzionali e in conversione; immagazzinamento separato, nel tempo o spazio, dei prodotti biologici, in conversione, convenzionali;

4)       verifica della istituzione e funzionamento di un sistema di controllo interno al gruppo di operatori;

5)       qualora operatori esentati dall’obbligo della notifica o del possesso del certificato: effettivo possesso delle condizioni per ottenere tali esenzioni; qualifica di vendita dei prodotti da parte degli operatori

Controlli ufficiali sono eseguiti durante l’intero processo “sulla base della probabilità di non conformità”, determinata tenendo conto di:

1)       tipo, dimensioni e struttura degli operatori e gruppi di operatori;

2)       durata del periodo in cui gli operatori si sono occupati della produzione, preparazione, distribuzione biologica;

3)       risultati dei controlli effettuati in precedenza;

4)       momento più opportuno per svolgere controllo considerate le attività svolte;

5)       categorie di prodotti (con relativo tipo), quantità e valore dei prodotti e loro evoluzione nel tempo;

6)       possibilità di contaminazione dei prodotti/con sostanze non autorizzate;

7)       applicazione di deroghe alle norme del biologico da parte di operatori o gruppi;

8)       punti critici e probabilità di “non conformità” in ogni fase della produzione, preparazione, distribuzione

Ogni operatore/gruppo di operatori deve essere sottoposto a verifica in loco delle “non conformità” almeno 1 volta/anno, salvo qualora:

1)       controlli attuati nei 3 anni precedenti non hanno rilevato alcuna “non conformità”, in grado di compromettere l’integrità dei prodotti biologici o in conversione;

2)       operatore/gruppo sia valutato a bassa probabilità di “non conformità”.

In tal caso verifiche in loco attuate ogni 2 anni

Controlli ufficiali effettuati, in modo che almeno una percentuale minima sia attuata senza preavviso e con un numero minimo di campioni prelevati.  Verbale di verifica deve essere controfirmato da operatore. Rilascio o rinnovo del certificato è basato sui risultati della verifica di conformità.

Commissione può adottare atti in merito a: criteri specifici per eseguire i controlli ufficiali atti a garantire la tracciabilità in ogni fase della produzione, preparazione, distribuzione inerenti alla documentazione contabile da reperire, categorie di operatori coinvolti, termine di esecuzione dei controlli (in particolare delle ispezioni in loco); percentuale minima dei controlli da eseguire senza preavviso e di quelli aggiuntivi in caso rilevate “non conformità”; numero minimo di campioni da prelevare; numero minimo di operatori di un gruppo da verificare;

c)   operatori e gruppi di operatori debbono:

1)       tenere registrazioni per dimostrare il rispetto del Reg. 848/18;

2)       eseguire tutte le dichiarazioni/comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

3)       adottare idonee misure per garantire la conformità al Reg. 848/18;

4)       fornire, sotto forma di dichiarazione: una descrizione delle unità di produzione biologica od in conversione con le relative attività da svolgere; impegno ad informare per scritto e tempestivamente l’acquirente ed a scambiare informazioni con Autorità competenti/Organismi di controllo se sussiste sospetto di “non conformità” che compromette l’integrità del prodotto biologico;

5)       accertare il trasferimento del fascicolo in caso di cambiamento di Organismo di controllo o di ritiro dalla produzione biologica (fascicolo conservato per almeno 5 anni da parte di Organismo di controllo);

6)       impegnarsi a: informare subito Autorità competente/Organismo di controllo in caso di ritiro dal mercato della produzione biologica; accettare scambio di informazioni con Autorità/Organismi in caso controllo sia appaltato a soggetti diversi da Organismi di controllo

Commissione può adottare atti in merito a: registrazioni volte a dimostrare la conformità del procedimento al Reg. 848/18; dichiarazioni/comunicazioni necessarie per i controlli; misure da adottare per garantire la conformità al Reg. 848/18

d)Autorità competenti possono delegare agli Organismi di controllo determinate funzioni, purché:

1)       delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti affidati e delle relative condizioni da rispettare nella loro esecuzione. In particolare l’Organismo di controllo deve presentare preventivamente ad Autorità competente per sua approvazione:

Ø       procedura di valutazione del rischio, tenendo conto dell’intensità e della frequenza delle verifiche di conformità da attuare presso gli operatori;

Ø       procedura di controllo standard adottata, comprendente una descrizione delle misure di controllo da applicare agli operatori assoggettati;

Ø       elenco delle misure da applicare agli operatori in caso di sospetta o accertata “non conformità”;

Ø       modalità di monitoraggio dei compiti affidati e di elaborazione della relazione relativa;

2)        dispongono di procedure atte a garantire il controllo sugli Organismi delegati, compresa una verifica circa l’efficacia, indipendenza, obiettività del modo di esecuzione dei compiti affidati (in particolare intensità e frequenza delle verifiche di conformità);

3)       organizzano almeno 1 volta/anno audit nei confronti degli Organismi delegati;

4)       non delegano a questi:

Ø       supervisione ed audit su altri Organismi di controllo;

Ø       potere di concedere deroghe (salvo quelle per uso di materiale vegetale riproduttivo non ottenuto da produzione biologica);

Ø       ricezione delle notifiche della attività da parte degli operatori;

Ø       valutazione delle probabilità di “non conformità” al Reg. 848/18 sulla cui base determinare la frequenza dei controlli sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in commercio nella UE;

Ø       definizione del catalogo delle misure da adottare in caso di “non conformità”;

Ø       compiti riguardanti controlli ufficiali;

5)        si assicurano che le informazioni ricevute dagli Organismi di controllo in merito alle misure applicate in caso di “non conformità” accertate o probabili sono utili “per vigilare sull’attività di tali organi di controllo”

Se Autorità ha revocato, in tutto od in parte, ad un Organismo di controllo la delega di determinati compiti affidati, decide se i certificati da questo rilasciati prima della revoca rimangono validi, informando della decisione presa gli operatori interessati. Prima di adottare il provvedimento di revoca, Autorità può sospendere, in tutto od in parte, la delega:

1)       per non oltre 12 mesi, durante il quale Organismo di controllo deve porre rimedio alle carenze rilevate durante l’ispezione o affrontare i casi di “non conformità” per cui condivise le informazioni con altre Autorità;

2)       per lo stesso periodo per il quale è sospeso l’accreditamento

Durante il periodo di sospensione della delega, Organismo di controllo non rilascia certificati relativamente all’ambito oggetto di sospensione, mentre Autorità competente decide se i certificati rilasciati prima della sospensione rimangono validi o meno informando della decisione presa gli operatori interessati.

Autorità revocano la sospensione una volta che: Organismo di controllo ha posto rimedio alle carenze o alle ipotesi di “non conformità”; Organismo di accreditamento ha revocato la sospensione di accreditamento

Se la Commissione dopo aver riconosciuto un Organismo di controllo come in grado di svolgere determinate attività di controllo in Paesi Terzi, abbia ritirato tale riconoscimento, l’Autorità competente esegue ispezioni presso tale Organismo per quanto concerne le attività delegate effettuate nello Stato membro

Organismi di controllo inviano alle Autorità competenti:

1)       entro 31 Gennaio elenco degli operatori controllati al 31 Dicembre;

2)       entro 31 Marzo informazioni sui controlli eseguiti, al fine della redazione di una relazione annuale sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici

Commissione può adottare atti in merito a: condizioni aggiuntive per delegare determinati compiti agli Organismi di controllo

e)se Autorità competente o Organismo di controllo sospetta che un operatore intende immettere sul mercato un prodotto non conforme al  848/18 ma riportando i termini riferiti al biologico, o riceve informazioni al riguardo (anche da parte di altre Autorità competenti o Organismi di controllo):

1)       conduce subito un’indagine al fine di verificare conformità del prodotto al Reg. 848/18, da completare in tempo ragionevole, tenendo conto della conservabilità del prodotto e complessità del caso;

2)       vieta provvisoriamente, in attesa dei risultati dell’indagine, l’immissione sul mercato del suddetto prodotto come biologico o in conversione, o il suo utilizzo nella produzione biologica. Prima di adottare tale decisione, Autorità competente/Organismo di controllo offre all’operatore la possibilità di formulare osservazioni

Se i risultati dell’indagine evidenziano la conformità del prodotto, l’operatore è autorizzato ad usarlo o immetterlo sul mercato come biologico o in conversione

Stato membro adotta misure e sanzioni per evitare l’uso fraudolento delle indicazioni biologiche, invitando le Autorità competenti a predisporre un  catalogo delle misure da adottare da parte degli Organismi di controllo nei casi di sospetta “non conformità”

Commissione può adottare atti in merito alle misure da adottare nei casi di sospetta o accertata “non conformità”;

f) se la “non conformità” compromette l’integrità del prodotto biologico o in conversione in qualunque fase della produzione, preparazione, distribuzione (v. uso di prodotti, o sostanze, o tecniche non autorizzate), Autorità competenti/Organismi di controllo debbono garantire l’assenza di alcun riferimento nella etichetta e pubblicità dell’intera partita alla produzione biologica. Se la “non conformità” è grave e ripetuta o persistente, Autorità competenti/Organismi di controllo debbono vietare, per un certo periodo, la commercializzazione del prodotto in questione con riferimento al biologico (con conseguente sospensione/revoca del certificato);

g)Autorità competenti di uno Stato membro condividono subito, per via informatica, con le Autorità di altri Stati membri e con la Commissione UE le informazioni relative a qualsiasi sospetto di “non conformità” che compromette integrità dei prodotti biologici o in conversione. Se “non conformità” sospetta o accertata è individuata in relazione a prodotti posti sotto controllo di un altro Organismo di controllo, Organismo di controllo interessato ne informa subito questo. Organismi di controllo scambiano informazioni con le Autorità competenti e la Commissione UE, al fine di garantire la conformità del prodotto. Autorità competenti adottano misure e procedure documentate volte a garantire che le informazioni sui risultati dei controlli eseguiti siano comunicate ad Organismo pagatore. Commissione può adottare atti in merito a: informazioni da fornire da parte delle Autorità competenti/Organismi di controllo; destinatari di tali informazioni; modalità di trasmissione di queste

–          scambi con Paesi Terzi

a)prodotto può essere esportato come biologico e recare logo UE di produzione biologica se conforme alle norme del  848/18. Commissione può adottare atti in merito a: documenti destinati alle Autorità doganali dei Paesi Terzi (v. rilascio certificati di esportazione dei prodotti biologici in formato elettronico); garanzie da fornire ad attestazione che prodotti esportati siano conformi al Reg. 848/18;

b)prodotto può essere importato da un Paese Terzo ed immesso sul mercato UE come biologico od in conversione solo se:

1)       prodotto rientra tra i prodotti biologici di cui al Reg. 848/18;

2)       prodotto è conforme alle norme del Reg. 848/18 e tutti gli operatori (compresi gli esportatori del Paese Terzo) vengono sottoposti a controlli da parte di Organismi riconosciuti con rilascio di un certificato di conformità del prodotto;

3)       prodotto proveniente da un Paese Terzo riconosciuto rispetta le condizioni stabilite in un Accordo o se le norme di riconoscimento della produzione e controlli del Paese Terzo sono equivalenti a quelle UE, ed è importato munito di un certificato di ispezione attestante tale conformità rilasciato dall’Autorità competente/Organismo di controllo del Paese Terzo

4)       operatori del Paese Terzo sono in grado di fornire in ogni momento agli importatori e alle Autorità nazionali di UE e di Paesi Terzi, informazioni in grado di identificare sia loro fornitori, sia gli Organismi di controllo di questi, così da garantire la tracciabilità del prodotto biologico ed in conversione interessato (Tali informazioni sono messe a disposizioni anche degli Organismi di controllo degli importatori).

Commissione può:

1)       concedere autorizzazioni specifiche per non oltre 2 anni (rinnovabile) per uso di determinati prodotti/sostanze nei Paesi Terzi, tenendo conto delle differenze vigenti nella produzione vegetale o animale, a causa delle particolari condizioni climatiche, tradizioni, condizioni locali;

2)       fissare criteri per determinare circostanze calamitose e modalità con cui far fronte a queste, tenendo conto delle differenti condizioni di equilibrio ecologico, clima e condizioni locali presenti nei Paesi Terzi;

3)       adottare atti in merito a: procedure da seguire per il rilascio dei certificati; loro verifica e mezzi tecnici di emissione di questi; ruolo svolto al riguardo dalle Autorità competenti/Organismi di controllo (garantita la tracciabilità e conformità dei prodotti da immettere sul mercato UE come biologici o in conversione)

Rispetto delle condizioni dei prodotti biologici ed in conversione ai fini della importazione in UE accertato ai posti di controllo frontaliero (frequenza dei controlli dipende dalla probabilità di “non conformità”)

c)Commissione può adottare atti in merito a: riconoscimento degli Organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei Paesi Terzi; modalità di revoca di tale riconoscimento; elenco degli Organismi di controllo riconosciuti. Organismi di controllo interessati presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento, comprendente:

1)       fascicolo tecnico contenente le informazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti:

Ø       legalmente stabiliti in uno Stato membro o Paese Terzo;

Ø       in possesso di: adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità; assenza di conflitti di interesse relativamente ai compiti di controllo;

Ø       accreditati secondo le norme pertinenti a “Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi, servizi”;

Ø       in possesso di esperienza, attrezzature, infrastrutture, personale (in numero sufficiente e qualificato) necessario a svolgere i compiti di controllo, in modo da garantire che prodotti biologici ed in conversione destinati ad importazione nella UE sono conformi;

2)       certificato di accreditamento rilasciato da un Organismo nazionale di accreditamento situato nella UE o in Paese Terzo firmatario di un Accordo di riconoscimento;

3)       relazione più recente su “valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale attestante la regolarità della loro attività”.

Sulla base delle suddette informazioni, Commissione riconosce Organismi di controllo, assicurando supervisione sulla loro attività, nonché riesaminando periodicamente le loro prestazioni e riconoscimenti, in base ad una valutazione delle probabilità di “non conformità” elaborata tenendo conto di: attività dell’Organismo di controllo; tipo di prodotti e di operatori controllati; eventuali modifiche delle norme di produzione con relative misure di controllo adottate. Il riconoscimento è revocato se:

  • vengono rilevate violazioni gravi o ripetute in merito alle certificazioni rilasciate o ai controlli eseguiti;
  • Organismo di controllo non adotta i correttivi richiesti dalla Commissione entro termini fissati (comunque non inferiori a 30 giorni)

Commissione può adottare atti in merito a: ulteriori criteri per il riconoscimento o la revoca degli Organismi di controllo; modalità di supervisione da parte di Commissione; controlli che debbono essere eseguiti dagli Organismi; misure da adottare in caso di “non conformità” sospetta od accertata (specie se questa compromette integrità dei prodotti biologici o in conversione); misure urgenti da adottare per evitare che pratiche sleali o incompatibili con le norme di produzione biologica possono danneggiare il consumatore o la concorrenza locale, fino alla revoca del riconoscimento agli Organismi di controllo;

d)Paesi Terzi riconosciuti fino a 31/12/2026 sono quelli che UE, nell’ambito di un Accordo commerciale, ritiene dotati di un sistema di produzione con equivalente livello di garanzia di conformità previsto dal  848/18;

e)Commissione assicura supervisione su Paesi Terzi riconosciuti tramite:

1)       relazioni annuali inviate entro 31 Marzo da Organismi di controllo in merito all’attuazione delle misure di controllo stabilite od altre informazioni acquisite;

2)       assistenza degli Stati membri;

3)       valutazione delle probabilità di “non conformità”, tenendo conto di: volume delle esportazioni in UE provenienti dal Paese Terzo; risultati di attività di monitoraggio svolte dalle Autorità competenti in precedenza

Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esito del riesame e può adottare atti in merito a: elenco dei Paesi Terzi riconosciuti (e relative modifiche); informazioni che Paesi Terzi debbono fornire; suo esercizio di supervisione su questi (anche tramite sopralluoghi); misure da applicare in caso di sospetta od accertata “non conformità” (specie se compromette l’integrità del prodotto biologico), compresa la sospensione dell’autorizzazione ad immettere il prodotto sul mercato UE come biologico od in conversione;

  1. f)Commissione UE entro 31/12/2022 presenta al Parlamento UE e al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione delle equivalenze e sul  riconoscimento dei Paesi Terzi

–          disposizioni generali:

1)         Autorità competenti/Organismi di controllo non possono vietare o limitare la produzione, etichettatura, presentazione, commercializzazione dei prodotti biologici od in conversione soggetti a controllo da parte di Autorità competenti/Organismi di controllo di altro Stato membro se questi sono conformi al Reg. 848/18 (in particolare non debbono essere svolti controlli ufficiali, né riscosse tariffe diverse da quelle fissate in Reg. 848/18);

2)         Stati membri inviano ogni anno a Commissione le informazioni necessarie per il monitoraggio del Reg. 848/18. Commissione può adottare atti in merito a: tipo di informazioni da inviare con relativa data e sistema di invio;

3)         Stati membri tengono elenco aggiornato di: nomi ed indirizzi delle Autorità competenti; nomi, indirizzi, numero di codice degli Organismi di controllo. Elenchi aggiornati inviati alla Commissione UE che li pubblica nel proprio sito internet;

4)         deroghe nell’uso del materiale riproduttivo vegetale ed animale biologico cessano entro il 31/12/2036Dal 1/1/2029, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri sulla disponibilità di tale materiale, Commissione UE può adottare atti in merito a revoca delle deroghe prima del 31/12/2036 o loro proroga. Dal 1/1/2027 Commissione UE può adottare atti in merito a estensione alle pollastrelle dell’ambito di applicazione del sistema di informazione. Stati membri entro 30 Giugno forniscono alla Commissione UE e agli altri Stati membri informazioni (presenti in banca dati), sulle deroghe concesse per la produzione/trasformazione di prodotti biologici, disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini. Dal 1/1/2026 Commissione UE può adottare, sulla base delle informazioni relative alla disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini, atti che anticipano/prorogano termine di autorizzazione all’utilizzo di mangimi proteici non biologici nell’alimentazione di tali animali rispetto al 31/12/2026. Commissione UE entro il 31/12/2026 presenta una relazione al Parlamento UE e al Consiglio in merito alla disponibilità nel mercato UE di: materiale riproduttivo vegetale/animale biologico; mangimi proteici biologici destinati all’alimentazione di pollame e suini;

5)         Commissione può adottare atti delegati per un periodo di 5 anni a partire dal 1/1/2021. Commissione redige una relazione sull’utilizzo della delega da inviare almeno 9 mesi prima della scadenza al Parlamento europeo ed al Consiglio, che può prorogare il periodo della delega od opporsi entro 3 mesi prima della scadenza. Delega può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio con effetti decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione su G.U.CE fermo restando validità degli atti nel frattempo adottati dalla Commissione, purché:

Ø       prima della loro adozione sono stati consultati gli esperti designati da ogni Stato membro;

Ø       ogni atto adottato subito notificato al Parlamento europeo e al Consiglio che possono sollevare obiezioni entro 2 mesi (Ammessa proroga di 2 mesi), altrimenti atto entra in vigore;

6)         Commissione è assistita dal Comitato per produzione biologica, chiamato ad esprimere parere vincolante sugli atti della Commissione;

7)         riconoscimento degli Organismi di controllo in base alla precedente normativa scade entro il 31/12/2024. Commissione UE può adottare atti in merito a: elenco degli Organismi di controllo riconosciuti; informazioni che tali Organismi debbono inviare “per la supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione”;

8)         prodotti ottenuti prima del 1/1/2022 in conformità alla precedente normativa UE continuano ad essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte

Con D.M. 29/10/10 MIPAAF fissate procedure di prelievo campioni di prodotti biologici da analizzare per:

a)ricercare prodotti non autorizzati nella produzione biologica;

b)verificare conformità tecniche di produzione con norme di produzione biologica;

c)rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati lungo filiera produzione biologica;

d)valutare misure precauzionali adottate da operatore.

In Allegato a D.M. 29/10/10 pubblicato su G.U. 301/10 riportati “requisiti minimi delle procedure di prelievo dei campioni. Organismi di controllo possono individuare ed adottare nelle proprie procedure di prelievo campioni ulteriori requisiti.

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