MOBILITA’ E CASSA INTEGRAZIONE (D.Lgs. 148/15; Legge 205/17, 145/18 (lavoro02)
Soggetti interessati:
Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanza (MEF), Regioni, Agenzia Nazionale Politiche Attive e del Lavoro (ANPAL), Centri per impiego (CI), soggetti privati accreditati, lavoratori, datori di lavoro,.
Entità aiuto:
D.Lgs. 148/15, come modificato da Legge 205/17, ad art. 24 bis prevede che, in caso di riorganizzazione o di crisi aziendale, per cui non sia possibile procedere al pieno recupero occupazionale, sia possibile definire, a seguito di consultazione, un accordo inerente un piano di ricollocazione dei lavoratori, specificando gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio di esubero.
Il suddetto accordo può prevedere che CI o soggetti privati accreditati possano partecipare ad attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da attuare con il concorso dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
I lavoratori rientranti nel piano possono chiedere ad ANPAL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, fermo restando che il numero delle richieste non deve mai superare il limite del contingente previsto dal programma di riorganizzazione, o di crisi aziendale per ogni ambito o profilo professionale.
Assegno è spendibile per acquisire un servizio di assistenza nella ricerca di un altro lavoro, per una durata analoga a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale (comunque almeno pari a 6 mesi, prorogabile a 12 mesi, se l’intero ammontare dell’assegno non viene utilizzato entro il termine del trattamento di integrazione salariale).
Lavoratore beneficiario di assegno di ricollocazione non è obbligato ad accettare un’offerta di lavoro (seppure congrua), ma se nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza, accetta un’offerta di lavoro da parte di un altro datore (avente cioè un assetto societario diverso) usufruisce di:
- un’esenzione dal reddito imponibile, ai fini IRPEF, per un periodo di 9 mesi pari alle somme percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (prendere a riferimento la retribuzione utilizzabile per il calcolo del trattamento di fine rapporto)
- diritto ad ottenere il versamento del contributo mensile (pari a 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale) che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Il datore di lavoro che assume tale lavoratore è a sua volta esonerato dal versamento del 50% dei contributi previdenziali previsti a suo carico per questo (esclusi i premi ed i contributi dovuti ad INAIL), nel limite massimo di 4000 €/anno (limite rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo) e per un periodo massimo di:
- 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
- 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (se durante tale periodo il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio viene prorogato di 6 mesi)
Per gli anni 2018 e 2019, il D.Lgs. 148/15, come modificato da Legge 205/17, concede, entro il limite di 100.000.000 €/anno, alle imprese avente un organico superiore alle 100 unità lavorative e rilevanza economica a livello nazionale/regionale, che presentano rilevanti problematiche occupazionali (esuberi significativi nel contesto territoriale), la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di 12 mesi, a seguito di:
- accordo stipulato con MILPOS (alla presenza di Regione interessata);
- definizione di un programma di riorganizzazione aziendale, in cui previsti investimenti non attuabili in 24 mesi;
- presentazione di un piano di ricollocazione del personale in esubero (anche tramite azioni di riqualificazione di questo) non realizzabile nel limite temporale originario.
Analoga proroga concessa, ma limitata a 6 mesi, se il piano di risanamento, concordato con Regione è volto a tutelare la continuità dell’attività e l’occupazione aziendale, prevede interventi correttivi non attuabili entro 12 mesi.
Legge 205/17 ad art. 1:
- comma 138 prevede che per il finanziamento delle spese di implementazione dell’assegno di ricollocazione vengano trasferite ad ANPAL 5.000.000 € per anno 2018 e 15.000.000 € per gli anni 2019 e 2020, a valere sul Fondo per politiche attive del lavoro
- comma 140 riconosce alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria fino al limite massimo di 12 mesi (comunque non oltre 31/12/2018) previo accordo stipulato presso MILPOS e Regione competente, nell’ambito del limite di spesa fissato in 34.000.000 € per anno 2018. A tal fine impresa presenta:
- un piano di recupero occupazionale, che prevede percorsi specifici concordati con Regione
- dichiarazione attestante che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Nelle aree di crisi industriale complessa è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga, avente durata massima di 12 mesi (comunque entro 31/12/2018), entro il limite di spesa fissato in 34.000.000 € per anno 2018.
A favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga, nel periodo 01/01/2018 – 30/06/2018 si applicano le misure di politica attiva individuate nel piano regionale e comunicate a MILPOS ed ANPAL. Se il lavoratore trova nuova occupazione (a qualsiasi titolo) decade dalla fruizione del suddetto trattamento
- comma 144 ripartisce i 34.000.000 € disponibili tra le Regioni in proporzione alle richieste pervenute. INPS provvede a monitorare il rispetto dei limiti di spesa e ad inviare una relazione semestrale a MILPOS e MEF
- comma 145 al fine di completare i piani di nuova industrializzazione, recupero o mantenimento dell’occupazione nelle aree di crisi, MISE o Regione può destinare il 50% delle risorse assegnate ad autorizzare proroghe, per un periodo massimo di 12 mesi, aventi effetti a partire dall’anno 2017 in continuità di intervento della Cassa Integrazione Guadagni sulla base di accordi scritti dalle parti presso MISE/Regioni
Legge 145/18 art. 1 commi 251-253 estende la concessione del trattamento di mobilità in deroga, fino ad un massimo di 12 mesi, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione nel periodo 1 Dicembre 2017 – 31 Dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione (NASPI). A tali lavoratori si applicano a partire dal 01/01/2019 le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare a MILPOS ed ANPAL.