CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA (D.M. 18/2/10, 19/5/11)  (vino54)

Soggetti interessati:

Chiunque produce Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

Iter procedurale:

MI.P.A.F. con D.M. 18/2/10 approvato a partire da vendemmia 2010 disciplinare di produzione della DOCG Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Riserva Classico, contenente:

–          zone di produzione, comprendente parte territorio delle Province di Ancona a Macerata riportata su G.U. 50/10. L’uso della menzione “Classico” riservata a vino prodotto con uve raccolte nella zona di produzione storica (Escluso territorio alla sinistra del fiume Misa e Comuni di Ostra e Senigallia);

–          composizione ampelografica di tale vino, ottenuto per almeno 85% da vitigno “Verdicchio” e per non oltre 15% da vitigni a bacca bianca autorizzati nella Regione Marche presenti in ambito aziendale. Rivendicazione della DOCG solo per vigneti iscritti ad Albo come “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva”

–          densità di impianto non inferiore a 2.200 ceppi/ha.;

–          pratiche colturali (sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura) tradizionali della zona. Vietata forma di allevamento vite “a tendone”. Ammessa irrigazione di soccorso;

–          resa uva/ha. non superiore a: 100 q.li/ha. per Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Riserva Classico. In condizioni climatologiche favorevoli ammessa maggiore produzione fino a 20% (In caso di produzioni superiori, tutta la produzione viene esclusa da DOCG). Regione Marche, su proposta Consorzio tutela, sentite Organizzazioni di categoria, in condizioni climatologiche sfavorevoli, può stabilire anno per anno limite produzione inferiore a quello fissato nel disciplinare comunicandolo a MI.P.A.F.;

–          uve destinate a vinificazione hanno titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari a 12,0% vol. per Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Riserva Classico;

–          vinificazione attuata con pratiche tradizionali (Vietato arricchimento con mosti concentrati rettificati, mentre ammessa pratica di dolcificazione). Vini prima di essere immessi in commercio invecchiato per almeno 18 mesi di cui 6 mesi in bottiglia a partire da 1 Dicembre;

–          resa massima di uve in vino inferiore a 70%. Se resa inferiore a 75%, eccedenza tra 70-75% non può usufruire della DOCG. Se resa oltre 75%, tutta la produzione non può usufruire della DOCG;

–          operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento attuate nel territorio di produzione delimitato come DOCG. Tuttavia MI.P.A.F., su motivata richiesta, può consentire tali operazioni in Provincia di Ancona e Macerata fuori di area DOCG “a quelle aziende che dimostrano di averle effettuate tradizionalmente”;  

–          vino al momento della vendita deve avere seguenti caratteristiche: colore giallo paglierino più o meno intenso; odore delicato caratteristico; sapore asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; acidità totale minima di 4,5 gr./l.; estratto non riduttore minimo di 17 gr./l.; titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% vol.; se conservato in recipienti di legno, sapore vino può rilevare sentore di legno;

–          in etichetta riportare sempre annata di produzione, mentre vietata aggiunta di qualsiasi qualificazione. Consentito invece uso di indicazioni geografiche (Elenco riportato in Allegato al D.M. 18/2/2010 pubblicato su G.U. 50/10), nonché nomi, ragioni sociali, marchi privati “che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore” 

–          vendita solo in recipienti di vetro di capacità inferiore a 3 litri.

MI.P.A.F. con D.M. 19/5/11 assegnato a “Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l” il compito di adottare un piano di controllo dei “processi produttivi e prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione approvato” Struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati senza preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione del MI.P.A.F e deve comunicare ogni variazione concernente personale ispettivo, composizione del Comitato di certificazione ed Organo decisore dei ricorsi. Struttura di controllo deve rispettare qualunque disposizione complementare Autorità nazionale competente decide di imporre, nonché di svolgere attività secondo piano di controllo e prospetto tariffario approvato. Autorizzazione Valoritalia sospesa o revocata da MI.P.A.F. qualora vengano meno requisiti che ne hanno determinato concessione od in caso di inadempienza a compiti di controllo affidati

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