CARATTERISTICHE MOTOVEICOLI (Legge 221/12; D.Lgs. 285/92; 360/93) (strada15)
Soggetti interessati:
Chiunque intende circolare su strada con veicoli di categoria:
– L1e: veicoli a 2 ruote aventi cilindrata inferiore a 50 cc. e velocità massima di 45 km/h;
– L2e: veicoli a 3 ruote aventi cilindrata inferiore a 50 cc. e velocità inferiore a 45 km/h;
– L4e: veicoli a 3 ruote asimmetriche aventi cilindrata inferiore a 50 cc. e velocità massima superiore a 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
– L3e: veicoli a 2 ruote aventi cilindrata inferiore a 50 cc. e velocità massima superiore a 45 km/h;
– L5e: veicolo a 3 ruote simmetriche aventi cilindrata inferiore a 50 cc. e velocità massima superiore a 45 km/h;
– L6e. quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore a 350 kg. (Esclusa massa per batterie in caso di veicoli elettrici) aventi cilindrata inferiore a 50 cc. e velocità inferiore a 45 km/h (inferiore a 4 kw di potenza nominale in caso di veicoli elettrici)
– L7e: quadricicli aventi massa a vuoto inferiore a 400 kg. (550 kg. in caso di veicoli destinati a trasporto merci, esclusa massa per batterie per veicoli elettrici) con potenza inferiore a 15 kw
Iter procedurale:
Motoveicoli per circolare su strada debbono essere muniti di:
a) larghezza non superiore a 1,60 m.; lunghezza non superiore a 4 m.(5 m. per motoarticolati); altezza inferiore a 2,50 m.; massa a pieno carico inferiore a 2,5 t.;
b) certificato di circolazione, contenente dati di identificazione e costruttivi del motoveicolo;
c) targa di identificazione esposta in modo ben visibile. Cambio proprietà o residenza comunicato, con documentazione comprovante, a Dipartimenti Trasporto entro 30 giorni per essere annotato su contrassegno. In caso di smarrimento, furto, distruzione contrassegno identificazione denuncia a Polizia entro 48 ore. Ricevuta denuncia da consegnare a Motorizzazione per rilascio contrassegno provvisorio. Trascorsi 45 giorni da denuncia, richiesta nuova contrassegno;
d) numero identificazione impresso su telaio in modo da non essere cancellato od alterato. Se numero di identificazione risulta contraffatto, alterato, manca od illeggibile deve essere riprodotto da Dipartimento Trasporto Terrestre numero distintivo, preceduto e seguito da marchio con punzone di Ufficio stesso;
e) certificato di idoneità tecnica, contenente dati identificazione e costruttivi, rispondenti a prescrizioni tecniche del codice della strada, rilasciato, a seguito di visita e prova, da Dipartimento Trasporto Terrestre (Nel caso di ciclomotori accertamento limitato solo al motore);
f) dispositivi di illuminazione visiva, segnalazione acustica, dispositivi silenziatori di scarico se hanno motore termico, dispositivi di retromarcia se aventi peso superiore a 0,35 t., contachilometri sigillato, dispositivi retrovisori;
g) pneumatici o sistemi equivalenti;
h) patente “a” ed anni 16 per guida motoveicoli di cilindrata inferiore a 125 cc. senza trasporto di altre persone; patente “B” ed anni 18 per altri tipi di motoveicoli; patente “B” ed anni 21 per guida motocarrozzetta in servizio di piazza;
i) segnale mobile di pericolo (Triangolo);
j) assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.
Legge 221/12 stabilisce che tutti i motoveicoli di nuova immatricolazione a partire da 1/1/2013 a 2 o 3 ruote di cilindrata pari o superiore a 125 cc. debbono mettere a disposizione di acquirenti quali dotazioni opzionali sistemi di frenata avanzati (ABS) atti ad evitare bloccaggio delle ruote durante frenata.
Durante la circolazione su strada il conducente deve:
– avere libero uso delle braccia, mani e gambe;
– stare seduto in posizione corretta;
– tenere manubrio con entrambe le mani, salvo che per segnalare manovra (1 mano comunque sempre sul manubrio);
– non procedere sollevando la ruota anteriore;
– trasportare passeggero seduto in modo stabile, equilibrato, nella posizione determinata da apposita apparecchiatura installata su veicolo. Nei ciclomotori vietato trasportare passeggeri, salvo che il posto del passeggero sia indicato nel certificato di circolazione e che conducente abbia oltre 18 anni. Nei motoveicoli vietato trasportare minori di 5 anni
– indossare e tenere allacciato casco protettivo elettronico conforme a tipo omologato. Ciò vale anche per passeggero. Sono esonerati conducenti e passeggeri di ciclomotori o motoveicoli a 3 o 4 ruote dotate di carrozzeria chiusa, ciclomotore o motoveicolo a 2 o 3 ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash o di sistemi di ritenuta;
– non trainare nè farsi trainare da altri veicoli;
– non trasportare oggetti che sporgano lateralmente o longitudinalmente di oltre 50 cm., non siano fissati saldamente, impediscano o limitino visibilità conducente. Ammesso trasporto animali purché in gabbia o appositi contenitori;
– tenere velocità non superiore a: 30 Km/h. nei centri urbani e 50 Km/h. fuori dei centri urbani (per quadricicli: 80 Km/h. fuori dei centri urbani).
Sanzioni:
Chiunque circoli con motoveicoli senza dispositivi prescritti per aumentare velocità: multa da 74 a 296
Chiunque non rispetta norme di circolazione su motoveicoli: multa da 70 a 285 + nel caso di minore fermo motoveicolo per 30 giorni.
Chiunque circola senza casco protettivo: multa da 70 a 285 (Se mancanza casco riguarda minore trasportato multa a carico conducente) + fermo motoveicolo per 30 giorni.
Chiunque trasporta su motoveicoli minori di 5 anni: multa da 148 a 594
Chiunque produce e commercializza su territorio nazionale caschi protettivi per motoveicoli non omologati: multa da 742 a 2.970 + sequestro caschi.
Chiunque circola con certificato di circolazione non aggiornato a seguito cambio di proprietà o non comunica cessazione della circolazione: multa da 370 a 1.485 + ritiro certificato di circolazione
Chiunque asporta, altera, sostituisce, cancella o rende illeggibile targa del costruttore o numero di identificazione del telaio: multa da 2.338 a 9.357
Chiunque entro 48 ore non denuncia a Polizia smarrimento, sottrazione, distruzione certificato di circolazione o della targa o non provvede a chiedere duplicato certificato di circolazione entro 3 giorni da denuncia: multa da 74 a 296 .
Chiunque produce e commercializza su territorio nazionale caschi protettivi per motoveicoli non omologati: multa da 742 a 2.970 + sequestro caschi.