PATENTE

PATENTE (Reg. 383/12; Legge 120/10, 35/12; D.P.R. 495/92, 104/00; D.Lgs. 285/92, 360/93, 286/05, 59/11, 2/13; D.M. 16/7/98, 29/7/03, 17/1/05, 3/5/07, 16/10/09, 31/1/11, 20/4/12, 10/12/12, 19/12/12, 8/1/13, 19/4/13, 9/8/13, 11/11/13, 15/11/13, 21/1/14, 15/02/16) (strada18)

 

Soggetti interessati:

Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), Dipartimento Trasporti Terrestri  (DTT).

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli deve essere munito di patente rilasciata da Prefettura di residenza avente categoria:

  • “AM” per: ciclomotori con velocità massima inferiore a 45 km/h., cilindrata inferiore a 50 cc. (4 kw in caso di motori elettrici); veicoli a 3 ruote con velocità massima inferiore a 45 km/h., cilindrata inferiore a 50 cc. (4 kw in caso di motori elettrici); quadricicli leggeri aventi massa a vuoto inferiore a 350 kg. (Esclusa massa batterie per veicoli elettrici), velocità massima inferiore a 45 km/h., cilindrata inferiore a 50 cc. (4 kw in caso di motore elettrico), minorati fisici anche affetti da più minorazioni
  • “B1” per: motocicli aventi cilindrata massima di 125 cc., potenza massima di 11 kw e rapporto potenza/peso inferiore a 0,1 kw/kg.; tricicli di potenza inferiore a 15 kw
  • “A2” per: motocicli di potenza inferiore a 35 kw con rapporto potenza/peso inferiore a 0,2 kw/kg., non derivati da versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima
  • “A” per: motocicli, con o senza carrozzetta, con velocità massima superiore a 45 km/h. e cilindrata superiore a 50 cc.; tricicli aventi potenza superiore a 15 kw
  • “A1” per macchine agricole o loro complessi che non superano 1,6 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza, 2,5 m. di altezza, peso inferiore a 2,5 t., senza superare velocità di 40 km/h
  • “B1”: quadricicli aventi massa a vuoto inferiore a 400 kg. (550 kg. in caso trasporto merci; esclusa peso batterie per veicoli elettrici) e potenza massima inferiore a 15 kw
  • “B” per: autoveicoli aventi massa inferiore a 3.500 kg. costruiti per portare non oltre 8 persone oltre al conducente, eventualmente muniti di gancio per rimorchio di massa inferiore a 750 kg. (In deroga ammessa massa superiore, purché veicolo + rimorchio abbia massa complessiva inferiore a 4.250 kg.); macchine agricole diverse da quelle indicate pere categoria A1 e macchine operatrici
  • “BE” per: complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e rimorchio aventi massa complessiva inferiore a 3.500 kg.
  • “C1” per: autoveicoli aventi massa compresa tra 3.500 e 7.500 kg. costruiti per trasportare non oltre 8 persone, oltre al conducente, eventualmente muniti di gancio per rimorchio di massa inferiore a 750 kg.; macchine operatrici eccezionali
  • “C1E” per: complesso di veicoli composto da motrice di categoria C1 e rimorchio di massa superiore a 750 kg., purché massa del veicolo complesso inferiore a 12.000 kg.; complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e rimorchio di massa superiore a 3.500 kg., purché massa del complesso inferiore a 12.000 kg
  • “C” per: autoveicoli aventi massa superiore a 3.500 kg. costruiti per trasporto di non oltre 8 persone, oltre a conducente, muniti di eventuale gancio per rimorchio di massa inferiore a 750 kg.
  • “CE” per: complesso di veicoli composto da motrice di categoria C e rimorchio avente massa superiore a 750 kg.
  • “D1” per: autoveicoli costruiti per trasporto di non oltre 16 persone, oltre a conducente, con lunghezza massima di 8 m., eventualmente muniti di gancio per rimorchio di massa inferiore a 750 kg, nonché autoveicoli aventi massa inferiore a 3.500:
  • destinati al trasporto di passeggeri disabili, purché autoveicoli usati a fini sociali da Organizzazioni non commerciali e guidati da volontari non retribuiti, aventi almeno 21 anni e da 2 anni titolari di patente “B”
  • destinati da fermi a fini didattici o turistici, purché autoveicoli usati a fini sociali da Organizzazioni non commerciali e modificati “in modo da non trasportare oltre 3 persone o persone di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie ad uso che è stato loro assegnato”
  • “D1E” per: complesso di veicoli composto da motrice di categoria D e rimorchio di massa superiore a 750 kg.
  • “D” per: autoveicoli costruiti per trasporto di oltre 8 persone, oltre a conducente, eventualmente muniti di gancio per rimorchio di massa inferiore a 750 kg.
  • “DE” per: complesso di veicoli composto da motrice di categoria D e rimorchio di massa superiore a 750 kg.
  • “patente speciale” per categoria “AM”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “C1”, “C”, “D1”, “D” rilasciata a mutilati e minorati fisici, anche per veicoli muniti di gancio per rimorchio di massa inferiore a 750 kg. e eventualmente adottati alle condizioni di handicap fisico e/o dotati di determinate caratteristiche indicate nelle prescrizioni alla guida (Limitazioni annotate su patente).  Esclusa guida autoambulanze per “patente B speciale”. Patente ottenuta sostenendo esame con “veicolo munito di cambio di velocità automatico” (cioè assente pedale o leva manuale di frizione) consente di guidare solo questo tipo di veicolo per categorie “A” o “A1”
  • patente per servizio di noleggio autovetture con conducente (taxi) corredata da certificato di abilitazione professionale di tipo: KA se utilizzato veicolo per cui richiesta patente di categoria “A1, “A2”, “A”; KB se utilizzato veicolo per cui richiesta patente di categoria “B1” e “B”

 

Iter procedurale:

Requisiti dei soggetti che intendono conseguire la patente:

  • età minima di guida:
  1. 16 anniper guidare veicoli per cui occorre patente “AM”, “A1” o “B1”;
  2. 18 anniper guidare veicoli per cui occorre: patente di guida “A2”, “B”, “BE”, “C1”, “C1E”;
  3. 18 anni per guidare veicolo adibito a trasporto di cose munito di patente C e CE o C1 e C1E purché titolare di carte di qualificazione del conducente;
  4. 20 anniper guidare veicoli per cui occorre patente “A”, purché conducente titolare di patente “A2” da almeno 2 anni;
  5. 21 anniper guidare tricicli per cui occorre patente “A”; veicoli per trasporto cose in possesso di patente di categoria C e CE e titolare di carta di qualificazione del conducente; veicoli circolanti con servizio di emergenza; veicoli per servizio noleggio con conducente; veicoli adibiti a trasporto persone, purché in possesso di patente di categoria D e DE per servizi di linea con percorrenza inferiore a 50 km. e titolare di carta di circolazione del conducente (Patente di categoria D1 e D1E per percorsi superiori);
  6. 23 anni per guidare veicoli adibiti a trasporto persone per cui occorre patente di categoria “D”, “DE” e titolare di carta di qualificazione del conducente
  • età massima di guida:
  1. 60 anniper autobus, autocarri, autotreni … adibiti a trasporto persone
  2. 65 anniper autotreni, autoarticolati di massa complessiva a pieno carico oltre 20 t.
  • residenza in Italia (compresi cittadini di altri Stati membri), cioè luogo in Italia dove persona dimora abitualmente per oltre 185 giorni all’anno per interessi personali o professionali (“tale condizione non è necessaria se persona effettua un soggiorno in Italia per esecuzione di missione a tempo determinato”). Frequenza di corsi universitari e scolastici non implica trasferimento di residenza normale, salvo che studente non vi stabilisce residenza per almeno 6 mesi all’anno
  • assenza di malattie fisiche o psichiche accertate da meno di 3 mesi da Commissione medica locale (costituita da Regione che ne nomina Presidente), medico di base del distretto sanitario, medico Ministero della Salute, Ufficio ASL avente competenze in materia medico legale, medico di Polizia di Stato, medico militare in servizio permanente o in quiescenza (in tal caso richiesta ad Ufficio Motorizzazione di residenza, allegando dichiarazione sostitutiva notorietà attestante “proprio stato di quiescenza, iscrizione ad Albo professionale medici chirurgici od odontoiatri, assenza di destituzione di incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali), medico Ferrovie dello Stato, medico Vigili del Fuoco, Ispettore medico del lavoro. Tali soggetti chiedono codice di identificazione ad Ufficio Motorizzazione, dove ha sede struttura richiedente, che  va sempre riportato in calce a certificato insieme a timbro e firma del medico ed indicante ufficio a cui appartiene. Soggetti di cui sopra comunicano a Motorizzazione Civile ogni evento da cui derivi cessazione rapporto di lavoro o destituzione da incarico di medico o venire meno di legale rappresentante di stessa struttura. Certificato per acquisizione dei titoli abilitativi alla guida e rinnovo di validità degli stessi rilasciato da Commissione medica locale in caso di:
  1. mutilati e minorati fisici, eventualmente anche tramite prova pratica di guida su veicoli adattati;
  2. soggetti con oltre 65 annui intenda guidare autocarri di oltre 3,5 t., autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 t., macchine operatrici;
  3. soggetti con oltre 80 anni intende continuare a guidare ciclomotori e veicoli;
  4. richiesta fatta da Prefetto o Dipartimento Trasporto;
  5. medico ASL manifesti dubbi su idoneità candidato;
  6. per soggetti affetti da diabete per richiesto parere di medico specialista ASL.

Verbale di Commissione riporta anche esistenza dei requisiti “necessari per richiesta di rilascio del contrassegno invalidi” (valido su tutto il territorio nazionale), nonché per beneficiare di agevolazioni fiscali relative ai veicoli, o di altri benefici a favore di persone con invalidità. Interessato al fine di ottenere i suddetti benefici presenta il verbale della Commissione, corredato da dichiarazione sostitutiva notorietà attestante che quanto riportato nel verbale “non è stato revocato, sospeso o modificato”

Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici, riportati in Allegato III a D.Lgs. 59/11 come modificato da ultimo da DM 26/01/2018 (introduce limitazione nel rilascio patente per soggetti da patologie cardiovascolari e diabete mellito), interessato deve esibire, tra l’altro, un certificato attestante il non abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti o psicotrope rilasciato sulla base di accertamenti clinico tossicologici effettuati da strutture competenti. Analogo certificato andrà esibito al momento della revisione o conferma della patente o dal titolare di un certificato professionale (di tipo KA o KB) se il rinnovo di questo non coincide con quello della patente. Medico di fiducia nel rilasciare tale certificato (a spese del richiedente) deve tenere conto dei “precedenti morbosi del richiedente” stesso.

Commissione medica locale può richiedere parere di psicologo, iscritto ad Albo. Contro parere Commissione ammesso ricorso a Ministero Trasporti che decide, sentita Commissione centrale. Ministero può concedere deroghe ai requisiti medici purché “compatibili con i progressi della medicina”.

Direttore Generale Ministero Infrastrutture dispone revoca codici di identificazione rilasciati a medici non più in possesso di requisito di onorabilità a seguito di condanna con sentenza passata ingiudicato per delitti contro frode pubblica (mentre se condanna non in via definitiva si ha sospensione del medito).

Nuovo codice identificativo richiesto non prima di 5 ani da revoca.

  • requisiti morali. Patente non concessa a:
  1. delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  2. quanti sottoposti a misure di sicurezza personale o di prevenzione;
  3. persone a cui sospesa patente per lesione personale colposa grave o gravissima o omicidio colposo, che incorre per 2 volte nello stesso reato;
  4. persone implicate in traffici di droga condannate fino a 1 anno di carcere o persone condannate per reati contro patrimonio fino a 2 anni

Contro mancato rilascio patente ricorso a Ministero Interno.

Poiché è vietato guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli ad uso autoveicoli, senza aver conseguito patente di guida e/o abilitazione professionale.

Interessato invia a Ufficio Dipartimento Trasporto, domanda di conseguimento patente, allegando documenti attestanti possesso requisiti di età, fisici, psichici e morali di cui sopra di data non anteriore a 3 mesi.

Richiesta patente “C” o “D” solo da chi possiede patente “B” da almeno 12 mesi. Richiesta patente B+E, C+E, D+E inoltrata solo da chi possiede rispettivamente patente B, C, D

Ufficio Motorizzazione autorizza candidato che ha fatto richiesta di patente di guida o di estensione validità patente posseduta, a:

  • usufruire per lezioni pratiche e teoriche di autoscuole autorizzate;
  • sottoporsi a visite mediche conformemente alle disposizioni riportate nel D.M. 30/9/03 (Per quanto concerne requisiti riguardanti vista, affezioni cardiovascolari, diabete mellito, epilessia, alcool, sostanze psicotrope, stupefacenti e medicinali, turbe psichiche (i cui requisiti sono riportati in Allegato III pubblicato su G.U. 98/11) e malattie neurologiche e sindrome delle apnee ostruttive del sonno (i cui requisiti riportati in D.M. 22/12/2015 pubblicato su G.U. 9/16). Commissione comunica “giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida, o riduzione della validità della patente (anche in riferimento a tipo di veicolo abilitato o di eventuali adattamenti in base a prescrizioni mediche) a competente Ufficio di Motorizzazione Civile, che adotta provvedimento di sospensione o revoca patente
  • esercitarsi a guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t (Escluso traino di qualunque rimorchio) e di potenza inferiore a 50 kw/t, in autostrada, strade extraurbane, di notte, purché:
  • su veicoli contrassegnati con lettera “P” per cui inviata domanda;
  • affiancato da conducente con meno di 65 anni e munito patente della stessa categoria della domanda da almeno 10 anni o di categoria superiore;
  • in macchina non vi sia, oltre a conducente ed accompagnatore, altre persone
  • in caso di patente categoria B partecipato ad almeno 6 oredi esercitazioni di guida presso autoscuola con istruttore autorizzato, di cui 2 ore in condizioni di visione notturna, 2 ore di guida su strada extraurbana, 2 ore di guida su autostrada (In caso di patente C, D almeno 10 ore di pratica di guida, di cui almeno 4 ore in autostrada o strade extraurbane e 2 ore di notte; in caso di patente AM esercitazioni su ciclomotori a 2-3 ruote oquadricicli leggeri omologati per trasporto passeggeri con conducente a fianco). Lezioni debbono essere individuali e non superare 2 ore/giorno. Autoscuola adotta libretto delle lezioni di guida (Modello riportato in Allegato 2 a D.M. 20/4/12 pubblicato su G.U. 95/12) con pagine numerate progressivamente, vidimato da Ufficio Motorizzazione Civile competente prima di utilizzo, compilato in doppio esemplare (origina e copia) da istruttore prima di ogni lezione di guida, apponendovi sua firma e quella di allievo. In alternativa al libretto di guida possibile installare dispositivo elettronico protetto su veicolo idoneo a rilevare tipologia del percorso, ore e condotta di guida (Ministero Trasporti fissa con decreto caratteristiche tecniche del dispositivo). Al termine di esercitazioni di guida, autoscuola rilascia ad allievo attestato di frequenza (Modello riportato in Allegato 3 a D.M. 20/4/12 pubblicato su G.U. 95/12), corredato da originale del libretto lezioni di guida. Allievo deve esibire tale documento al momento prenotazione prova pratica di guida. Libretto di guida, corredato da attestato di frequenza, è valido per nuova domanda di patente B, purché presentata entro 6 mesi successivi a data di prova pratica di guida non superata, o, se questa non sostenuta, da scadenza di autorizzazione ad esercitarsi su strada. Autoscuola conserva libretto di guida per almeno 5 anni. Titolare di autorizzazione ad esercizio di guida su autostrada con 3 o più corsie di marcia deve impegnare sempre “2 corsie più vicine al bordo destro della carreggiata e di rispettare limiti di velocità” (Tali disposizioni si applicano anche in caso di guida accompagnata). Se esercitazioni in autostrada, o strade extraurbane, o in visione notturna effettuate su veicolo diverso da quello di autoscuola, occorre che sul veicolo, oltre a conducente, sia presente altra persona  con funzioni di istruttore;
  • non superata velocità di 100 km/h in autostrada e 90 km/h nelle strade extraurbane

Autorizzazione ad esercitazioni valida 6 mesi;

  • sottoporsi a prova di controllo delle cognizioni da attuarsi entro 6 mesi da invio domanda (Non più di 2 prove di esame in tale periodo) su seguenti argomenti:
  • norme su circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico di veicoli; pannelli su veicoli; traino veicoli; veicoli in avaria;
  • responsabilità civile, pena, amministrativa; forme assicurative legate a veicolo diverse da RCA;
  • elementi costitutivi del veicolo importanti per sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di veicolo su strada;
  • sistema sanzionatorio;
  • limiti di traino; organi di traino; sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza di comportamento rimorchio durante circolazione; limiti di velocità complesso;
  • nel caso di patenti di categoria C1 e D1, conoscenze sistemi di aggancio a motrice di rimorchi e ganci rimorchio con relativi sistemi di frenatura.

Prova eseguita in modo informatizzato tramite questionario contenente 40 domande, a cui rispondere entro 40 minuti barrando casella V o F (Vero o Falso). Prova si intende superata se risposte errate non oltre 4. In caso di patente C1 o C1E o C o CE se già in possesso di patente di C1, o D1 o D1E o D o DE se già in possesso di partente D1 sono 20 domande con non oltre 2 risposte errate fornite entro 20 minuti

  • sottoporsi, superata prova teorica, a prova pratica per conseguimento patente di guida, abilitazione professionale, certificato di idoneità professionale alla presenza di funzionario Dipartimento Trasporti, che ha frequentato apposito corso di abilitazione (Mantenimento qualifica subordinata a partecipazione a corsi di formazione periodica ed a verifica da parte Dipartimento Trasporti), non prima di 1 mese da rilascio autorizzazione ad esercitazione guida, previo invio comunicazione almeno 5 giorni prima. Entro tale termine possibile ripetere solo 1 volta esame. Ripetizione esame sfavorevole non prima di 1 mese e limitatamente alla prova pratica di guida. Nel caso di deficienze fisiche, per cui autorizzata guida solo per taluni tipi di veicoli, “prova di verifica delle capacità e dei comportamenti effettuata a bordo di tali veicoli” secondo modalità riportate in G.U. 99/11. La prova consiste in:
  • verifica di capacità del conducente a prepararsi a guida sicura, compreso idoneo uso di cinture di sicurezza ed eventuale poggiatesta;
  • manovre di base: accensione motore; innesto di marcia; partenza; accelerazione e decelerazione di veicolo;
  • impostazione e controllo veicolo in curva, tenendo conto di lunghezza e larghezza area di manovra, preparazione e modalità di svolgimento di prova in pista con coni distanziati;
  • parcheggio e marcia indietro, tenendo conto lunghezza e larghezza area di manovra e modalità di svolgimento della prova (collocare veicolo a marcia indietro in spazio delimitato da 4 coni);
  • frenata di precisione, tenendo conto lunghezza e larghezza area di manovra e modalità di svolgimento della prova (Frenare veicolo in prossimità linea di arresto delimitata da coni);
  • in caso di patenti di categoria A1, A2, A:
  • esecuzione prove di equilibrio su corridoio di strada dove collocate a distanza prestabilita diversi coni con candidato che deve a velocità ridotta zizgare tra questi, evitando di abbattere coni, o saltare coni, o allontanarsi troppo da coni oltrepassando segnaletica orizzontale, o effettuare curva in modo irregolare, o mettere piede a terra, o impiegare tempo eccessivo, o mostrare scarsa abilità nella guida;
  • passaggio in corridoio stretto (1,1 – 1,3 m.) e lungo 45 m. delimitato da coni a velocità di 30 km./h evitando di abbattere coni, mettere piede a terra, oltrepassare segnaletica orizzontale, non raggiungere velocità stabilita;
  • superamento ostacolo con candidato che percorre corridoio di 60 m. a velocità superiore a 50 km/h. adeguando velocità in prossimità di ostacolo posto al centro di strada superando a destra o sinistra senza uscire da rettangolo, evitando di abbattere coni, od uscire da allineamento, rallentare prima di superare coni posti a 1 m. da rettangolo, o mostrare scarsa abilità nella guida non riuscendo a riprendere traiettoria con uscita da rettangolo o oltrepassando segnaletica orizzontale;
  • prove di frenata su corridoio di 60 m. arrestando motoveicolo in modo che ruota anteriore superato 1° cono ma non 2° lanciato a velocità di almeno 50 km/h.
  • comportamento di guida nel traffico solo se superate almeno 2 delle precedenti prove di guida attuate in aree chiuse attrezzate e con motociclo omologato munito di cavalletto centrale con candidato che indossa casco protettivo integrale omologato e ulteriore abbigliamento protettivo prescritto, o veicolo omologato per trasporto passeggeri (istruttore ed esaminatore) a fianco di conducente, muniti di doppi comandi (salvo conseguimento patente “AM”, “A1”, “A2”, “A”), avente: matrice di categoria B e rimorchio con massa superiore a 750 kg. (complesso veicolo + rimorchio inferiore a 4.250 kg.) per patente categoria B (Esclusi patenti di categoria B speciale); massa totale effettiva superiore a 800 kg. per rimorchi per conseguimento patente BE, C1E, D1E, DE: 10.000 kg. per veicolo per conseguimento patente C; 15.000 kg. perautoarticolato o complesso di veicoli per patente CE (Massa minima raggiunta anche zavorrando veicolo mediante contenitori amovibili riempiti di acqua). Ai fini verifica massa totale veicolo presentata ad Ufficio Motorizzazione Civile relazione tecnica contenente: marca e modello, numero di telaio e targa; numero, dimensioni, materiale geometria di ogni elemento di zavorra; dislocazione di elementi di carico; descrizione modalità di ancoraggio; immagine fotografica di veicolo. Funzionario Ufficio Motorizzazione verifica esecuzione versamento diritti, operazioni di pesa veicolo, completezza e conformità relazione, elementi di carico conformi e saldamente ancorato a veicolo. Relazione tecnica con timbro di conformità di Motorizzazione mostrata ad esaminatore prima di prova pratica, che ne verifica rispondenza a veicolo presentato. Se verifica non positiva, esaminatore redige verbale in cui dichiara veicolo non idoneo a prova di esame. Ogni modifica di veicolo a quanto indicato in relazione tecnica oggetto di ripetizione procedura di cui sopra. Manovre nel traffico da eseguire in sicurezza, adottando le opportune precauzioni.

DPR 141/17, modifica DPR 495/92, individuando le competenze dei dipendenti di DTT in materia di esami di guida di idoneità, prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, carta di qualificazione del conducente (elenco delle competenze pubblicato su GU 223/17).

 Se esame favorevole, DTT rilascia patente di guida plastificata UE (modello riportato su G.U. 99/11), contenente:

  • condizioni a cui conducente abilitato alla guida
  • residenza del titolare. In caso di cambio di residenza da un Comune ad un altro o all’interno di stesso Comune annotata da Dipartimento in anagrafe nazionale che provvede ad aggiornare anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tal fine Comuni trasmettono a Dipartimento notizia di avvenuto trasferimento di residenza entro 1 mese da variazione anagrafica
  • indicazioni gruppo sanguigno
  • validità (indicare data di rilascio e di scadenza)
  • sigla distintiva Repubblica italiana riportata in rettangolo di colore blu circondata da 12 stelle gialle

Rilascio patente di guida subordinato a seguenti condizioni:

  • patente di categoria “C1”, “C”, “D1”, “D” rilasciata solo a conducenti in possesso di patente “B”;
  • patente di categoria “BE”, C1E”, CE”, “D1E”, “DE” rilasciata solo a conducenti in possesso di patente “B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”;
  • patente rilasciata per categoria “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” valida per complessi di categoria “BE”;
  • patente rilasciata per categoria “CE” valida per categoria “DE”, purché titolare in possesso di patente di categoria “D”;
  • patente rilasciata per categoria “CE”, “DE” valida per complessi di veicoli delle categorie “C1E” e “D1E”;
  • patente rilasciata per qualsiasi categoria valida su veicoli di categoria “AM”;
  • patente rilasciata per categoria “A2” valida anche per categoria “A1”;
  • patente rilasciata per categorie “A”, “B”, “C”, “D” valide per categorie “A1”, A2”, “B1”, “C1”, “D”;
  • patente speciale di guida per categorie “AM”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “C1”, “C”, “D1”, “D” rilasciata a mutilati o minorati fisici valida per guida di veicoli aventi caratteristiche indicate in patente, anche se trainanti un rimorchio;
  • patente categoria “B” valida sia per condurre tricicli di potenza superiore a 15 kw, purché titolare abbia almeno 21 anni, sia per veicoli di categoria “A1”

Patente valida solo per categoria richiesta, in particolare nel caso di minorati e mutilati. Dipartimento, previo accertamento requisiti fisici e psichici e superamento esame integrativo, può estenderla a categorie diverse da quelle possedute. Su patente riportate limitazioni alla guida (v. Protesi, occhiali, adattamento della macchina) e/o adattamento richiesto al veicolo.

Rilascio patente adottando tutte le disposizioni utili per evitarne falsificazioni, compreso inserimento di microchip contenente dati sulla patente stessa, omologato da CE e di cui dimostrata capacità di resistere a tentativi di manipolazione ed alterazione dei dati. Con  D.Lgs. 2/13 a partire da 19/1/2013 deve avere seguenti caratteristiche riportate in Allegato I pubblicato su G.U. 15/13.

Reg. CE 383/12 definisce:

  • dati armonizzati obbligatori (quali: generalità, residenza, codice fiscale, immagine della firma e del volto di titolare patente) contenuti nel microchip, nonché dati supplementari che possono essere inseriti da Stati membri, previa consultazione di Commissione Europea (quali: informazioni su titolare patente; Autorità di rilascio patente; dati biometrici di impronte digitali o di iride di titolare patente);
  • tipologia di microchip da utilizzare;
  • meccanismi di protezione dei dati, riguardanti: verifica autenticità dei dati riportati in patente; restrizioni dell’accesso; infrastruttura a chiave pubblica;
  • presentazione dei dati con formato di registrazione logica;
  • elenco norme applicabili a patente di guida dotato di supporto di memorizzazione;
  • procedure di omologazione CE delle patenti di guida con microchip.

Se rispettati tali criteri, Stato membro rilascia a fabbricante certificato di omologazione CE per produzione patente con microchip (Analogamente può ritirare tale autorizzazione con specifica motivazione). Stato membro comunica a Commissione certificasti di omologazione rilasciati o ritirati. Certificati di omologazione rilasciati sono riconosciuti reciprocamente da Stati membri. Ogni Stato membro designa Autorità che funge da punto di riferimento per le informazioni relative a patenti di guida dotate di microchip ed adotta misure idonee per la protezione dei dati, informandone Commissione Europea, affinché possa mettere a disposizione di altri Stati membri elenco dei punti di contatto.

Se Stato membro accerta che numero significativo di patenti di guida con microchip non è conforme ne informa punti di contatto, Autorità di controllo e Commissione, indicando numero certificato di omologazione a patenti di guida interessate e motivi di mancata conformità, nonché intervengono prontamente per adottare misure correttive (compreso ritiro certificato di omologazione).

Si può essere titolari di 1 sola patente di guida da rilasciata da Stato membro. Rilascio patente comunicato a Prefetto.

Patente di guida di categorie “AM”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE” valida 10 anni (Dopo i 50 anni hanno validità di 5 anni. Dopo 70 anni hanno validità di 3 anni). Patente di guida di categorie “C1”, “C1E”, “C”, “CE” valida5 anni fino al compimento di 65 anni ( dopo 65 anni valida 2 anni previo accertamento requisiti fisici e psichici da parte Commissione medica locale). Dopo 65 anni patenti di categoria “C” e “CE” abilitazione alla guida solo diautotreni ed autoarticolati aventi massa a pieno carico inferiore a 20 t. Patente di guida di categorie “D1”, “D1E”, “D”, “DE” valida 5 anni (dopo 70 anni valida 3 anni). Dopo 60 anni patente di guida di categorie “D1”, “D”, “D1E”, “DE” abilitano alla guida dei soli veicoli per cui richiesta patente “B”, “BE”. Patente di guida speciale rilasciata a mutilati e minorati fisici delle categorie “AM”, “A1”, “A”, “A”, “B1”, “B” valida 5 anni (Dopo 70 anni valida 3 anni). Alle patenti speciali per categorie “C1”, “C”, “D1”, “D” si applicano disposizioni di cui sopra. Titolare patente di guida (compresi ciclomotori) dopo 80 anni rinnovano patente ogni 2 anni. Soggetti affetti da diabete trattati con insulina sottoposti ad accertamenti ogni anno, “salvo periodi più brevi indicati su certificato di idoneità”.

Titolari patente di guida chiamati a sottoporsi a visita medica per rinnovo di questa, previo versamento in conto corrente postale di “importi dovuti per conformità di validità della patente” (Personale sanitario che effettua visita medica è responsabile in solido di omesso pagamento). Uffici Motorizzazione possono rilasciare, per 1 sola volta, permesso di guida provvisorio, valido fino a esito finale procedure di rinnovo (Esclusi conducenti che debbono sottoporsi a visita medica in quanto colti alla guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di sostanze stupefacenti). Relazione di visita medica per rinnovo validità redatta in base a modello Allegato a D.M. 21/1/2014 pubblicato su G.U. 33714. Validità patente confermato da Dipartimento Trasporti che per posta invia ad interessato duplicato di patente con indicazione nuovo termine di validità, purché medico ASL trasmette, entro 5 giorni dalla visita, ogni dato e documento utile ai fini emissione duplicato di patente compresi eventuali “mancanze di condizioni per conferma di validità della patente”. Titolare di patente ricevuto duplicato deve provvedere a distruzione di patente scaduta.

Titolari di patente “A2”, “A”, “B1”, “B” nel 1° anno da rilascio non possono guidare autoveicoli di potenza specifica superiore a 55 kw/t (70 kw/t per veicoli di categoria M1), salvo veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché invalido presente in macchina. Prefetto dispone revisione patente nei confronti delle persone a cui applicate misure restrittive per problemi di tossicodipendenza

Per i primi 3 anni da conseguimento patente categoria “A2”, “A”, “B1”, “B” non è consentito superare velocità di 100 km/h. su autostrade e 90 km/h. su altre strade. D.M. 9/8/2013 stabilisce che ai fini di rinnovo validità patente,medici e Commissioni mediche trasmettono:

  1. comunicazione oggetto di visita medica atta a confermare requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida ad Ufficio centrale Dipartimento Trasporti, contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare patente; numero e categoria patente posseduta; indirizzo presso cui inviare duplicato patente rinnovata; luogo e data di visita medica; giudizio di idoneità (specificare durata validità patente se ridotta rispetto a termine di legge e sua eventuale riclassificazione); eventuali prescrizioni relative a conducente o modifiche a veicolo; codice identificativo del medico/Commissione medica locale;
  2. fotografia e firma di titolare patente

Comunicazioni avvengono per via informatica. Al fine di accedere a sito internet www.ilportaledell’automobilista.it il D.M. 15/11/2013 prescrive che soggetti interessati facciano richiesta a Dipartimento Trasporti per attribuzione di apposite credenziali di accesso (PIN di identificazione personale). Esperito accesso al portale, soggetto prima di inviare relazione medica, verifica rinnovabilità di patente di guida, inserendone dati in sistema informatico. In caso di verifica positiva, medico invia per via telematica relazione, foto e firma di titolare patente, eventuali prescrizioni mediche per conducente ed adeguamenti per veicolo, estremi del versamento diritto di voti. Concluse operazioni sistema informatico genera ricevuta di conferma validità di patente, che viene stampata e consegnata subito ad interessato con apposizione di timbro e forma del medico/Commissione medica. Se verifica dà esito negativo (Patente con scadenza oltre 4 mesi, discordanza tra dati inseriti e dati in anagrafe nazionale patente, soggetto deve sottoporsi a visita presso Commissione medica, presenza di ostacoli da anagrafe nazionale a rinnovo patente) si procede a rilasciare esito positivo di visita medica su supporto cartaceo aggiornando foto e firma di titolare patente. Certificazione (Modello pubblicato su G.U. 289/13) esibita ad Uffici Motorizzazione Civile insieme ad altra foto e domanda di emissione duplicato a titolo di conferma validità patente e ricevuta versamento imposta di bollo su duplicato patente e diritto a Motorizzazione. Ricevuta di presentazione domanda di duplicato e certificato medico valida ai fini di circolazione fino a consegna duplicato patente di guida, comunque non oltre 60 giorni       

Titolari di patenti rilasciata da Paese Terzo (eventualmente tradotta in lingua italiana) possono guidare in Italia veicoli a cui lo abilita patente posseduta, purché non residenti in Italia da oltre 1 anno e muniti di:

  • permesso internazionale in corso di validità emesso da Autorità che ha rilasciato patente e conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali a cui Italia aderito;
  • certificato di abilitazione professionale se questo richiesto per guida veicolo in Paese Terzo.

Conducenti professionali di mezzi di trasporto di persone o cose (secondo Legge 35/12 rientrano imprese che effettuano trasporto merci su strada con veicoli di massa superiore a 1,5 t. o complessi formati da questi veicoli, mentre per imprese trasporto merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t. il requisito di idoneità professionale soddisfatto a seguito frequenza corso di formazione preliminare e corso di aggiornamento ogni 10 anni) possono intraprendere attività solo dopo qualificazione iniziale e formazione periodica con rilascio di certificato di abilitazione professionale (Modello riportato su G.U. 125/07).

Titolari di patente di categoria C1, C, C1E, CE, D1, D1E, DE rilasciata da:

  • Stato UE avente residenza anagrafica in Italia che svolgono attività di conducente (CQC) per trasporto di persone o cose;
  • Stato non UE che svolgono attività di conducenti alle dipendenze di impresa stabilita in Italia

possono conseguire carta di qualificazione del conducente (CQC) a seguito partecipazione a corso di qualificazione iniziale ordinario (patente C, CE, D, DE) o accelerato (patente C1, C1E, D1, D1E) e superamento esame finale di idoneità. Materie del corso sono riportate in Allegato a D.Lgs. 286/05 pubblicato su G.U. 6/06. Per accesso a sezioni teoriche al corso non necessario possesso patente di guida corrispondente, mentre occorre munirsi diautorizzazione ad esercitarsi alla guida muniti di patente di categoria corrispondente a carta di qualificazione che si intende conseguire. Corso organizzato in Italia da autoscuole che organizzano corsi per tutte le categorie di patenti. Carta di qualificazione del conducente abilita titolare con oltre 21 anni al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli ammessi (23 anni per trasporto persone). Per trasformare carta di qualificazione da trasporto cose a trasporto persone o viceversa occorre che titolare dimostri “conoscenza delle materie specifiche attinenti a nuova qualificazione”

Carta non necessaria per: conducenti di veicoli con velocità inferiore a 45 Km/h; veicoli ad uso di forze armate, protezione civile, pompieri, forze dell’ordine pubblico; veicoli sottoposti a prove su strada per prove tecniche, riparazione e manutenzione; veicoli nuovi non ancora immessi in circolazione; veicoli usati per servizi di emergenza; veicoli usati per scuola guida; veicoli usati per trasporto di persone e cose a fini privati e non commerciali; veicoli che trasportano materiali od attrezzature usati da conducente nell’esercizio della propria attività, purché guida veicolo “non costituisce attività principale di conducente”.

CQC da rinnovare ogni 5 anni, previa frequentazione di un corso organizzato in Italia da autoscuole e soggetti autorizzati. Al termine di formazione periodica Ministero Trasporti conferma a conducente la carta

Possesso di CQC a seguito di qualificazione iniziale e formazione periodica attestato mediante apposizione su patente di categoria C1, C, C1E, CE per trasporto cose o D1, D, D1E per trasporto persone: codice UE 95; indicazione se conducente acquisito carta per trasporto cose o persone; data di scadenza validità di qualificazione iniziale o periodica. Se qualificazione iniziale o formazione periodica rilasciata da altri Stati membri, comprovate da rilascio da parte Ufficio Ministero Trasporti di carta di qualificazione del conducente formato card, su cui indicare codice UE 95, data di scadenza validità di qualificazione iniziale/formazione periodica per ogni tipo di abilitazione posseduta. Conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato extraCE dipendenti di impresa di trasporti o in qualità di autista di impresa stabilita in Stato CE, attestano qualificazione iniziale/formazione continua mediante: attestato di conducente o carta di qualificazione del conducente rilasciata da stato di impresa recante codice UE 95. Consentito conseguire partente di guida di categoria corrispondente ad autista dipendente di impresa avente sede in Italia, titolare di carta di qualificazione rilasciata in Italia a seguito qualificazione iniziale e formazione periodica, purché titolare di patente rilasciata da Stato con cui non sussistono condizioni di reciprocità e avente residenza in Italia da oltre 1 anno (al rilascio patente apposto codice UE 95, in relazione a tipo di abilitazione conseguita, nonché data di scadenza di qualificazione iniziale e formazione periodica, coincidono con quella indicata in carta di qualificazione).

Impresa in attività che non dimostra possesso requisiti professionali sono cancellate dal Registro nazionale. Legge 35/12 stabilisce che soggetti gestori dei trasporti possono svolgere tali funzioni solo presso 1 impresa con parco veicoli non oltre 50 e non possono avere legami con altre imprese di trasporto su strada.

Forze Armate provvedono direttamente ad addestramento ed accertamento dei requisiti necessari per guida, esami di idoneità, rilascio patente militare di guida valida solo per veicoli delle Forze Armate, nonché a rilasciare certificati di abilitazione alla funzioni di insegnamento di scuola guida. Soggetti in possesso di patente militare possono ottenere patenti di guida di stessa categoria, senza necessità di esame, purché inoltrata tramite Autorità militare ed entro 1 anno da congedo.

Se titolare patente di guida rilasciata da Paese Terzo o da Paese CE commette infrazione a codice della strada italiano da cui derivi ritiro patente, documento ritirato da Organo accertatore ed inviato entro 5 giorni a Prefetto del luogo in cui commessa infrazione, che nei 15 giorni successivi emette provvedimento di inibizione alla guida in Italia per periodo pari a durata sospensione prevista da violazione commessa, e comunicandolo ad Autorità Paese Terzo che ha emesso patente. Se entro tale periodo titolare di patente dichiara di lasciare Italia può chiedere restituzione patente a Prefetto.

Divieto di circolazione su territorio italiano notificato ad interessato ed ha efficacia dal momento di notifica o ritiro del documento (In tal caso conducente non residente in Italia ӏ invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale ai fini di notifica del provvedimento).

Se titolare patente guida Paese Terzo commette violazione che comporta revoca patente (v. circolazione con patente sospesa o, seppure residente da oltre 1 anno in Italia, guida ancora con patente straniera) documento ritirato ed inviato entro 5 giorni successivi a Prefetto dove commessa infrazione, che nei 15 giorni successivi emette provvedimento di inibizione alla guida in Italia per 2 anni (3 anni in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, o nel caso di residenza in Italia da oltre 1 anno, di conversione patente estera in patente italiana).

Titolare patente guida rilasciata da altro Stato UE quando acquisisce residenza in Italia può chiedere conversione patente posseduta patente italiana, senza sostenere esame di idoneità se consentito da intese bilaterali di reciprocità, fatto salvo controllo del possesso dei requisiti psichici, fisici. Patente convertita è ritirata e restituita da Motorizzazione civile ad Autorità di Stato di rilascio. Analoga procedura per abilitazione professionale sulla patente di guida italiana annotata conversione sia in sede di rilascio che di duplicazione o rinnovo. Non si procede a conversione patente rilasciata da Paesi Terzi, con cui Italia non ha concluso intese bilaterali. Conversione di patente ad una categoria non superiore a quella originaria. Patente di guida rilasciate da Stati UE equivalenti a patenti di guida italiana. Titolare patente guida rilasciato da Stato UE a residente in Italia, questi può chiederne riconoscimento a Dipartimento Trasporti o sua conversione in patente di guida italiana per stessa categoria di abilitazione, senza dover sostenere alcun esame di idoneità (Equivalenza non valida se patente guida oggetto di riconoscimento o conversione è sospesa o revocata nello Stato UE di rilascio). Patente di guida posseduta ritirata da Motorizzazione civile che la restituisce convertita in patente italiana (Analoga procedura per abilitazione professionale). Titolare di patente UE residente in Italia da oltre 2 anni ha obbligo di convertire patente posseduta. In caso di smarrimento o furto di patente UE si può chiedere duplicato ad Ufficio Motorizzazione che lo rilascia in base ad informazioni in proprio possesso.

Responsabili unità di terapia intensiva o neurochirurgia sono tenuti a comunicare ad Uffici provinciali Dipartimento Trasporti casi di coma di durata superiore a 48 ore che impongono a tali soggetti revisione patente presso Commissione medica locale, sentito specialista di unità riabilitativa. Obbligo di revisione patente se:

  • conducente coinvolto in incidente dove provocato lesioni gravi a persone ed “a cui contestate violazioni del presente codice che determinano sospensione di patente”;
  • accertamenti medico legali dimostrano “sussistenza di patologie incompatibili con idoneità alla guida”;
  • conducente minorenne determina violazione codice della strada con sospensione patente.

Per titolari residenti o dimoranti in altro Paese per almeno 6 mesi, Autorità consolari italiane presenti in questi Paesi, previo accertamento requisiti di idoneità psico-fisica da parte medici di fiducia Ambasciata, rilasciano “specifica attestazione che per periodo di permanenza all’estero fa fede avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità fisica e psichica”. Rientrato in Italia cittadino dovrà confermare patente.

Al rilascio patente assegnati 20 punti che subisce decurtazioni nella misura riportata su G.U. 186/03 e 175/10 man mano che conducente incappa in violazioni per cui prevista sospensione della patente. In caso di perdita totale dei punti o qualora dopo 1° infrazione che determina perdita di oltre 5 punti commette altre 2 violazioni nei successivi 12 mesi che comportano ogni volta perdita di 5 punti, si procede a revisione patente. Per patente di categoria B o superiore ottenuta dopo 1/11/2003 punti decurtati raddoppiati se infrazione commessa entro i primi 3 anni da rilascio o per contro in mancanza di violazioni si ha attribuzione di 1 punto all’anno fino ad un massimo di 3 punti. Punteggi decurtati riportati su verbale di contestazione. Se accertate in contemporanea più violazioni decurtazione massima di 15 punti, salvo che trasgressione non comporta sospensione o revoca patente. Decurtazione punti in caso di irregolarità commesse alla guida dei veicoli per cui prevista carta di qualificazione e “nell’esercizio dell’attività professionale” (In caso di perdita totale del punteggio, carta di qualificazione revocata se conducente non supera esame di revisione). Polizia informa della decisione, entro 30 giorni, anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e conducente responsabile della violazione (Se questo non identificato comunicazione a proprietario veicoloche entro 30 giorni può comunicare dati conducente veicolo al momento violazione). Anagrafe comunica ad interessato situazione  proprio punteggio. Ministero Trasporti, in base a Legge 120/10, fissa modalità corsi di guida sicura avanzata per recupero massimo fino a 5 punti, nonché requisiti di professionalità di docenti ed attrezzature.

Frequentazione volontaria di corsi di recupero (Lezioni si svolgono da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14) organizzati da autoscuole per riacquistare punti (Autoscuole rilasciano attestato di frequenza al corso il cui modello pubblicato su Allegato a D.M. 27/6/06 su G.U. 165/06).

In caso di violazioni penali per cui prevista decurtazione di punti, cancelliere di Giudice che ha pronunciato sentenza, trasmette entro 15 giorni sentenza divenuta irrevocabile ad Organo accertamento, che entro 30 giorni lo comunica ad anagrafe nazionale di abilitati alla guida.

Esecuzione corsi di recupero punti per titolari di patente di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B, B1, BE, o delle categorie C, C1, CE, D, D1, D1E, DE, o del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB attuati da soggetti pubblici o privati che svolgono attività di formazione su temi attinenti a “tutela della sicurezza della circolazione stradale” da almeno 10 anni e che operano a livello nazionale, nonché autoscuole in possesso di:

  • locali ed attrezzature idonee quali: aula di almeno 25 mq. di superficie in modo che ogni allievo dispone di almeno 1,50 mq. con cattedra per insegnante e posti a sedere per allievi; servizi igienici; materiale didattico costituito da serie di cartelli di segnalazione stradale; pannelli illustrativi degli elementi del veicolo; tavole raffiguranti cinture di sicurezza, casco e loro funzione; tavole raffiguranti elementi di pronto soccorso; pannelli relativi a trasporto merci pericolose e carichi sporgenti; cartelli raffiguranti motore ed elementi traino dei veicoli industriali;
  • docenti che hanno conseguito abilitazione ad insegnamento “di teoria per la formazione dei conducenti” e che hanno svolto tale attività negli ultimi 5 anni per almeno 3 anni consecutivi. Nel caso di soggetti pubblici docenti sono Agenti di polizia o che “svolgono attività connesse a sicurezza della circolazione stradale”.

Tali soggetti inviano richiesta autorizzazione (Modello riportato su G.U. 181/03) ad Ufficio provinciale Dipartimento esegue verifiche in loco per accertare sussistenza requisiti di cui sopra.

Ufficio provinciale Dipartimento effettua successivi controlli presso soggetti autorizzati per verificare mantenimento requisiti alla cui conclusione redatto verbale in cui evidenziare irregolarità riscontrate. In base a verbale Dipartimento “diffida per eliminazione delle irregolarità accertate entro 7 giorni”. Se ciò non avviene, autorizzazione esecuzione corsi sospesa da 15 giorni a 6 mesi. Se accertate reiterate irregolarità, Dipartimento revoca autorizzazione.

Partecipazione a corso e superamento di esame finale fa acquisire 5 punti per patente di determinate categorie aventi durata di 18 ore e svolti in “arco temporale inferiore a 4 settimane con lezioni di durata inferiore a 2 ore/giorno (6 punti per altre categorie di patente aventi durata di 12 ore da svolgere in arco di tempo inferiore a 2 settimane con lezioni di durata inferiore a 2 ore/giorno). Ogni corso frequentato da non oltre 25 partecipanti attuati presso locali autorizzati e personale insegnante autorizzati (vietati corsi on-line o in videoconferenza). Programma dei corsi comprendenti:

  • segnaletica stradale (1 ora), norme di comportamento stradale (4 ore), cause degli incidenti stradali (2 ore), stato psicofisico dei conducenti con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (2 ore), nozioni di responsabilità civile e penale omissione di soccorso (1 ora), disposizione sanzionatorie (2 ore), elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora, 2 ore per corsi da 9 punti)
  • per corsi da 9 punti oltre alle lezioni di cui sopra: responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore); responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore).

Durante programma didattico, insegnanti richiamano attenzione su “tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti”.

Iscrizione a corso successiva a notifica decurtazione punteggio da parte Dipartimento e comunque ammessa frequenza ad 1 solo corso. Durante svolgimento corso ammesse non oltre 4 ore di assenza per corsi di 6 punti (6 ore di assenza per corsi di 9 punti), pena ripetizione intero corso. Ore di assenza dovranno essere recuperate ed Autoscuola predisporrà apposite lezioni di recupero.

Autoscuole tengono “registri delle iscrizioni” (Modello riportato su G.U. 181/03) e “registri delle frequenze” (Modello riportato su G.U. 181/03) in cui annotare “presenza dei frequentatori, giorno-mese-anno, orario ed argomento della lezione, firma in entrata ed uscita del frequentatore” (Assenza registrata entro 15 minuti da orario inizio lezione). Registri con pagine numerate e preventivamente vidimate da Ufficio provinciale Dipartimento conservati per almeno 5 anni.

Al termine corso rilasciato attestato (Modello riportato su G.U. 181/03) sottoscritto da responsabile corso e frequentatore in duplice copia, di cui 1 consegnata a partecipante ed 1 ad Ufficio provinciale Dipartimento per aggiornamento Anagrafe nazionale entro 3 giorni da fine del corso insieme ad elenco dei partecipanti e di quanti hanno recuperato punti.

Reintegro dei punti da data rilascio attestato di frequenza. Se nel frattempo Dipartimento accerta “perdita totale del punteggio residuo, conducente non potrà  godere dei benefici del corso e quindi sottoporsi ad esame di revisione”.

Se per 2 anni non si commettono violazioni con perdita di punteggio si riacquista i 20 punti iniziali. Se conducente in possesso di 20 punti non commette in 2 anni nessuna infrazione che determina perdita di punti, acquisisce un credito di 2 punti (fino ad un massimo di 10 punti) che si assommano a quelli posseduti. Se conducente perde interamente bonus di 20 punti, Dipartimento, su segnalazione dell’Anagrafe, dispone revisione patente di guida attraverso “nuovo esame di idoneità tecnica”. Se, entro 30 giorni, interessato non provvede, si procede a sospensione e ritiro patente a tempo indeterminato da parte Dipartimento.

Esame di revisione patente di guida o di CQC eseguito, tenendo conto dei programmi riportati in allegato a DM 15/02/16 pubblicato su GU 92/16, tramite  questionario (domanda a cui  risponde V o F estratte casualmente dal data base del Ministero Trasporti) comprendente: 20 quiz per categoria AM (prova avente durata di 20 minuti superata con non oltre 2 errori); 30 quiz per categorie A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, D, DE  (prova, avente durata di 30 minuti, superata con non oltre 3 errori); 40  quiz per CQC per trasporto merci o persone  (prova, avente durata di 40 minuti, superata con non oltre 4 errori).

Per titolari di patente rilasciato da Stato estero in cui non vige sistema a punti istituita:

  • presso Dipartimento trasporti una banca dati in cui annotati: dati anagrafici conducenti che hanno commesso infrazioni con relativi punti di penalizzazione sulla base delle comunicazioni inviate da Organi di Polizia
  • presso Ministero Trasporti registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera.

In qualunque momento Prefetto o Dipartimento può decidere revisione patente in caso dubbi su requisiti fisici o psichici o idoneità tecnica alla guida del soggetto. Esito esami Commissione medica  locale o esame di guida inviati a Dipartimento che decide sospensione o revoca patente.

Prefetto revoca patente in caso perdita requisiti idoneità psico-fisica, o delinquenti abituali, o persone soggette a misure di sicurezza o condannate per almeno 3 anni. Decisione Prefetto comunicata a Dipartimento.  Cessati motivi di revoca, interessati possono sostenere nuovo esame idoneità per stessa categoria.

In caso di smarrimento, furto o distruzione patente, interessato presenta denuncia corredata fotografia autenticata ad Organi Polizia entro 48 ore. Direzione Motorizzazione Civile rilascia documento provvisorio di guida avente validità 30 giorni, rinnovabili in attesa rilascio duplicato. Trascorsi 30 giorni senza che documento smarrito o rubato venga ritrovato, interessato  chiede duplicato. Ufficio Centrale Operativo Ministero Trasporti predispone duplicato della patente da inviare per posta ad interessato entro i 90 giorni del permesso provvisorio (Se ciò non avviene, permesso prorogato fino ad arrivo duplicato). Se Ufficio Centrale comunica impossibilità ad estrarre data da anagrafe nazionale abilitati alla guida, duplicato emesso entro 30 giorni da Motorizzazione. Duplicato patente di guida rilasciata da Stato CE emesso da Ministero se titolare “ha la propria residenza normale in Italia”, tenendo conto informazioni in possesso Stato italiano o dello Stato membro di rilascio patente

Interessato che dopo denuncia rientra in possesso patente deve distruggerla.

In caso patente deteriorata con caratteri illeggibili, duplicato rilasciato da Motorizzazione Civile entro 30 giorni da denuncia.

Contro revoca patente, purché non per perdita permanente dei requisiti fisici o psichici, ammesso ricorso a Ministero Trasporto che comunica decisione ad interessato e Dipartimento Trasporti Terrestri (Se ricorso accolto, patente restituita).

A seguito revoca patente, interessato non può conseguire nuova patente ), né possono conseguire certificato di idoneità a guida di ciclomotori o possono condurli  prima che siano trascorsi almeno 2 anni (3 anni in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di sostanze stupefacenti a decorrere da data di accertamento del reato. Revoca patente di giovani sotto i 21 anni per guida in stato di ebbrezza può costituire “giusta causa di licenziamento o sotto influsso sostanze stupefacenti”.

Sentenza di condanna o meno del giudice comunicata entro 15 giorni a Prefetto per esecuzione. Giudice in caso di danni a persone a seguito infrazioni codice della strada può decidere:

  1. sospensione patente: da 15 giorni a 3 mesi nel caso di lesione personale colposa; da 1 a 6 mesi nel caso di lesione colposa grave o gravissima; da 2 mesi ad 1 anno nel caso di omicidio colposo;
  2. revoca patente in caso di recidiva avvenuta entro 5 anni da condanna definitiva prima violazione.

Notizia sospensione, revoca, restituzione patente comunicata a Motorizzazione Civile per trascrizione su registri.

Modalità di revoca, sospensione, ritiro patente sono valide anche per patenti europee. Persone oggetto di sanzioni restrittive in Italia non possono avere patente europea

Morte trasgressore, comporta estinzione sanzione. Nel caso di condono o altre forme di estinzione reato, Prefetto valuta possibilità restituzione patente.

 

Sanzioni:

Chiunque in possesso di veicolo (compresa macchina agricola o macchina operatrice) lo affida o ne consente guida a persona non munita di corrispondente patente o di altra abilitazione prevista: multa da 401 a 1.609 €

Chiunque guida veicoli o motoveicoli non rispettando requisiti di età: multa da 76 a 308 € + confisca veicolo per 30 giorni. Se omissione riguarda veicoli per cui richiesto certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o veicoli in servizio di emergenza o veicoli per cui richiesti carta di circolazione del conducente: multa da 156 a 627 €. Multa raddoppiata per giovani oltre 21 anni non muniti certificato abilitazione a guida servizi noleggio. A questa sanzione si aggiunge fermo del veicolo per 30 giorni

Minore che guida ciclomotore senza certificato di idoneità: multa da 667 a 2.671 € + fermo veicolo per 60 giorni.

Chiunque si esercita alla guida senza autorizzazione, ma con istruttore accanto: multa ad entrambi da 372 a 1.488 €

Chiunque munito di autorizzazione si esercita alla guida senza persona accanto: multa da 372 a 1.488 € + fermo veicolo per 3 mesi.

Chiunque si esercita con veicoli non contrassegnati con lettera “P” od in caso di veicoli senza possibilità di passeggero non si esercita in luoghi isolati: multa da 77 a 310 €

Chiunque guida veicoli con patente di categoria non idonea: multa da 157 a 631 € (In caso di patente speciale per minorati o mutilati: multa da 81 a 321 €) + sospensione patente da 1 a 6 mesi.

Chiunque guida macchine agricole od operatrici senza patente prescritta: multa da 2.671 a 10.689 € + fermo veicolo di 3 mesi (in caso di recidiva: confisca veicolo)

Chiunque guida veicolo senza aver conseguito patente o con patente revocata, o non rinnovata per mancanza di requisiti fisici o psichici, o chiunque avendo compiuto i 65 anni guida veicoli di massa complessiva superiore a 20 t.,  o chiunque residente in Italia da oltre 1 anno guida con patente straniera ritirata o non in corso di validità o con abilitazione professionale in corso di validità: multa da 2.671 a 10.689 € + fermo veicolo per 3 mesi o sequestro veicolo in caso di violazioni ripetute (se questo di proprietà di terzi, sospensione patente da 3 a 12 mesi). Nel caso di più violazioni in 2 anni: arresto fino ad 1 anno

Titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta patente di guida di categoria A2 o titolare di patente di categoria A1 o A2 che guida veicoli per cui richiesta patente di categoria A, o titolare parente di categoria B1, C1 o D1 che guida veicolo per cui richiesta patente di guida B, C, D: multa da 1.062 a 4.250 € + sospensione patente di guida da 4 a 8 mesi

Chiunque guida con patente od altra abilitazione professionale scaduta: multa da 157 a 631 € + ritiro patente e certificazione di abilitazione professionale di tipo KA o KB o carta di qualificazione rilasciata a conducente titolare di patente da altro Stato + fermo veicolo per 2 mesi + sequestro veicolo in caso di ripetute violazioni.

Titolare di patente che nell’esercizio di attività professionale guida con certificato di abilitazione scaduta: multa da 1.775 a 7.101 € + fermo del veicolo fino a 3 mesi (In caso di ripetute violazioni: confisca veicolo)

Chiunque con patente straniera guida veicolo senza permesso internazionale, o certificato di abilitazione professionale, o di idoneità prescritta: multa da 406 a 1.630 €

Chiunque circola con permesso internazionale non conforme: multa da 81 a 321 €

Chiunque residente o meno in Italia da meno di 1 anno guida con patente estera scaduta, o residente in Italia da oltre 2 anni non ha convertito patente estera con quella italiana: multa da 157 a 631 € + ritiro patente

Chiunque munito di patente di guida recante codice CE o nazionale relativo a modifiche del veicolo, circola con veicolo in condizioni diverse da quelle prescritte da suddetto codice: multa da 157 a 631 €

Chiunque guida veicolo senza essere munito del certificato di abilitazione o della carta di qualificazione, laddove prescritta: multa da 406 a 1.630 € + fermo del veicolo per 60 giorni

Chiunque nel 1° anno e nei primi 3 anni di patente non rispetta limiti di guida e velocità, o minore di oltre 17 anni che si esercita accompagnato da persona con patente B non rispetta disposizioni di legge (Sanzione pagata in solido da genitore del minore): multa da 155 a 621 € + sospensione patente da 2 a 8 mesi + eventuale revoca ad autorizzazione ad esercitarsi alla guida accompagnata non più rilasciata

Se nei primi 3 anni da conseguimento di patente B, o conducente con patente A ma non conseguito patente B, commessa infrazione per cui prevista sospensione patente: periodo sospensione aumentato di 1/3 alla 1° violazione e periodo di sospensione raddoppiato in caso di successive violazioni.

Se nei primi 3 anni da conseguimento patente B, o conducente con patente A ma non conseguito patente B, commessa infrazione che comporta sospensione patente per oltre 3 mesi: sanzioni di cui sopra applicate per i primi 5 anni da conseguimento patente

Chiunque munito di patente militare circola con veicolo civile: multa da 155 a 621 € + sospensione patente

Chiunque guida veicolo senza sottoporsi a visita di controllo o nonostante parere sfavorevole Commissione medica: multa da 77 a 310 € + ritiro patente.

Chiunque guida senza lenti o altri apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo patente o chiunque munito di patente recante codice CE o nazionale relativo a “conducente (motivi medici)” circola con veicolo in condizioni diverse da quelle indicate nel suddetto codice: multa da 77 a 310 €

Chiunque fa uso durante marcia di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore: multa da 155 a 621 € + sospensione patente da 1 a 3 mesi se altra violazione in biennio

Chiunque circola senza essersi sottoposto ad esami previsti per revisione patente o certificato di idoneità per ciclomotori, o circola dopo essere stato dichiarato non idoneo alla guida a seguito di accertamento: sospensione patente fino a superamento accertamento con esito favorevole

Chiunque circola durante periodo sospensione patente: multa da 156 a 627 € + revoca patente

Titolare patente rilasciata da Stato estero che in 1 anno commette violazioni per oltre 20 punti di penalità: vietata guida con veicoli a motore su territorio italiano per 2 anni (Divieto limitato a 6 mesi se perdita di punti ottenuta in 2-3 anni)

Proprietario di veicolo che non fornisce dati relativi a conducente che ha commesso violazione: multa da 296 a 1.183 €

Chiunque viola disposizioni in materia di guida da parte minore accompagnato da conducente con patente B: multa da 77 a 310 €

Chiunque circola con veicolo nel caso di sospensione o revoca patente: multa da 1.775 a 7.101 € + revoca patente + fermo veicolo per 3 mesi + sequestro veicolo in caso di ripetute violazioni.

Nel caso di conducente minorenne in alternativa a ritiro, sospensione o revoca patente si applica revisione patente di guida

Prefetto competente rispetto a luogo dove commessa ultima violazione che comporta perdita totale punti adotta provvedimento di inibizione alla guida, notificandolo ad interessato. Chiunque circola durante periodo di inibizione alla guida: multa da 1.775 a 7.101 € + inibizione alla guida per 4 anni + fermo veicolo per 3 mesi

Decurtazione del punteggio applicato a carta di qualificazione del conducente se illeciti commessi alla guida di autoveicolo adibito a trasporto cose o persone. In caso di perdita totale di punteggio: carta di qualificazione del conducente revocata se conducente non supera esame di revisione.

In caso di revoca partente di guida si ha anche revoca di carta di qualificazione del conducente o certificato di abilitazione professionale di tipo KB

Dipartimento Trasporto e Prefetto in caso di illeciti penali procede a revoca patente o carta di qualificazione del conducente se titolare sottoposto a revisione non più idoneo, o non ottenuto sostituzione propria patente con altra rilasciata da Stato estero, provocato morte di altre persone in caso di guida in stato di ubriachezza o tasso volumetrico riscontrato superiore al doppio al valore fissato, o guida sotto influsso di sostanze stupefacenti

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