CANI

CANI (Legge 281/91, 349/93, 244/07, 25/10; D.M. 14/10/96, 26/11/09; Ord.  6/8/13, 27/7/21; L.R. 8/83, 17/95, 10/97; Reg. Marche 2/11) (caccia10)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Regione, Comuni, Unioni Montane, Servizi Veterinari ASL, Associazioni protezionistiche, naturalistiche e del volontariato iscritte ad Albo Regionale, Ente Nazionale Protezione animali (ENPA).

Proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali da affezione, cioè “animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto senza fini produttivi o alimentari”, compresi cani e lupi addomesticati.

Iter procedurale:

Regione ha il compito di:

  • tutelare le condizioni di vita degli animali da affezione
  • promuovere la protezione di questi ed il controllo del randagismo
  • istituire l’Albo regionale delle Associazioni protezionistiche, ambientaliste e di volontariato che svolgono attività di prevenzione del randagismo;
  • adottare un programma di sviluppo dell’attività cinotecnica (v. scheda “attività cinotecnica”);
  • vigilare affinché non sia recato dolore e sofferenza agli animali nell’organizzazione di “spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private, che possono comportare maltrattamenti o sevizie”;
  • definire le modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni per ottenere i contributi previsti dalla L.R. 10/97 ai fini dell’esecuzione degli interventi di loro competenza;
  • promuovere, in collaborazione con le Associazioni di protezione degli animali:
  1. programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, “finalizzati al rispetto degli animali ed alla difesa del loro habitat”
  2. corsi di formazione professionale per il personale della Regione, Enti locali, ASL, nonché per le guardie zoofile volontarie;
  • erogare indennizzi agli allevatori per danni causati dai cani randagi;
  • determinare gli importi da versare alle ASL per l’applicazione di microchip identificativo ai cani;
  • adottare un programma per il controllo delle nascite di cani di proprietà di particolari categorie sociali.

Province hanno il compito di:

  • coordinare le azioni dei Comuni per l’istituzione dei servizi di vigilanza sulla popolazione canina. A tal fine convocano ogni 6 mesi Comuni, ASL, Associazioni di protezione degli animali  per fare il punto sullo stato di attuazione della legge ed inviano una relazione al riguardo alla Giunta Regionale;
  • promuovere ed attuare corsi di formazione, con cadenza almeno biennale, per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di ricovero degli animali;
  • attuare, con proprio personale o con volontari specializzati, interventi per catturare cani inselvatichiti e randagi nel territorio extraurbano, e procedere alla loro iscrizione nell’anagrafe canina.

Comuni, singoli od associati, ed Unioni Montane, hanno il compito di:

  • apporre microchip ai cani (in particolare a quelli rinvenuti o catturati sul proprio territorio da ospitare nelle strutture di ricovero convenzionate) ed iscriverli all’anagrafe canina;
  • catturare i cani randagi ed inselvatichiti (compresi cani da caccia trovati a vagare in campagna) presenti nel loro territorio, e ricoverarli in canili per almeno 60 giorni, durante i quali i veterinari ASL li sottopongono  ad osservazione sanitaria ed a trattamenti profilattici;
  • abbattere i cani randagi ed inselvatichiti qualora arrechino danno alla fauna selvatica, o al patrimonio zootecnico, o costituiscano pericolo per la pubblica incolumità. Cattura ed abbattimento di tali animali sono eseguiti da agenti venatori;
  • assegnare alla Polizia municipale almeno 1 dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, ai fini del controllo del randagismo;
  • sterilizzare i cani entro 60 giorni dalla cattura, comunque prima di un loro eventuale trasferimento ad un altro Comune, avvalendosi del Servizio veterinario ASL o di veterinari liberi professionisti convenzionati. All’attuazione dei piani di controllo delle nascite verranno destinate almeno il 60% delle risorse disponibili;
  • evitare stress agli animali di affezione in caso di trasporto su lunga durata;
  • provvedere al risanamento e costruzione di canili e rifugi nel rispetto dei requisiti di legge (v. scheda “canili”);
  • ricoverare, custodire e mantenere temporaneamente:
  1. cani per esigenze di profilassi veterinaria;
  2. cani catturati o ritrovati. Se questi sono iscritti all’anagrafe vengono segnalati al proprietario/detentore, che deve provvedere al loro ritiro entro 90 giorni dalla notifica. Dopo tale data, il mancato ritiro equivale all’abbandono dell’animale, che viene pertanto ceduto a “privati che diano garanzia di buon trattamento”, o alle Associazioni di protezione degli animali (in funzione delle “effettive capacità delle strutture disponibili”), previo trattamento profilattico. Affido può avvenire in forma definitiva (Proprietario non reclama animale entro 60 giorni da cattura) o temporanea (Affidatario si impegna a restituire il cane al legittimo proprietario richiedente). Responsabile della struttura di ricovero comunica l’avvenuto affidamento alla ASL di residenza del nuovo proprietario, affinchè provveda ad aggiornare la scheda anagrafica;
  3. cani non oggetto di restituzione o affidamento;
  • definire le modalità di restituzione degli animali ai proprietari, o a quanti ne facciano richiesta;
  • promuovere azioni per facilitare l’adozione dei cani, compresa:
  1. apertura del canile per almeno 3 giorni/settimana (di cui 1 giorno festivo o prefestivo) per almeno 4 ore/giorno. Orario di apertura comunicato ad ASL ed esposto in modo ben visibile all’ingresso della struttura;
  2. affissione presso Albo pretorio o altri spazi pubblici o pagine web del proprio sito, di informazioni sui cani disponibili all’adozione;
  3. erogazione di incentivi (sotto forma di fornitura di alimenti, assistenza veterinaria ecc., ma non di contributi finanziari);
  • inviare informazioni al Servizio veterinario ASL competente, circa l’eventuale trasferimento dei cani in un altro Comune;
  • mettere a disposizione dei veterinari ASL locali adeguati per gli interventi sanitari, nonché per l’esecuzione di verifiche periodiche (almeno 1 volta/anno) inerenti allo stato di salute e benessere degli animali racchiusi nelle proprie strutture di ricovero;
  • inviare una relazione annuale sui risultati ottenuti e sullo stato salute degli animali al Consiglio comunale;
  • organizzare percorsi formativi, anche tramite Ordine professionale dei medici veterinari, Università, Associazioni veterinarie, Associazioni di protezione degli animali, a favore di “tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendono divenirlo”. Comune, sentito il Servizio veterinario ASL, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i veterinari esperti in comportamento animale, a cui viene affidato il compito di:
  1. informare i proprietari dei cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi
  2. segnalare ai servizi veterinari ASL la presenza di cani assistiti che richiedono una valutazione comportamentale.

DM 26/11/2009 ha fissato le linee guida dei corsi, comprendenti le seguenti tematiche: etologia canina; sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita dell’animale; bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza del cane; linguaggio del cane (comunicazione olfattiva, acustica, visiva); relazione uomo-cane e relativi errori di comunicazione; metodi per prevenire l’aggressività e problemi di comportamento del cane; obblighi e responsabilità del proprietario in base alla vigente normativa, Corsi prevedono almeno 5 lezioni (di 2 ore ciascuna) di tipo teorico, integrate con dimostrazioni pratiche.

Comuni, su indicazione dei servizi veterinari ASL, a seguito di episodi di morsicatura/aggressione, o sulla base di criteri di rischio, individuano quali proprietari hanno l’obbligo, a loro spese, di partecipare ai suddetti corsi.

Per questi soggetti si richiede: un numero maggiore di lezioni; “moduli didattici pratici con il cane per una sua più corretta gestione”; intervento di un medico veterinario esperto nella valutazione comportamentale del cane, al fine di individuare il percorso formativo e terapeutico più idoneo. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione;

  • accettare donazioni, lasciti, contributi di privati cittadini per il perseguimento delle finalità di legge;
  • vigilare sul fenomeno del randagismo ed applicare sanzioni amministrative, anche su segnalazione di ASL;
  • vietare il commercio (compresa la concessione gratuita) di animali da affezione (compresi quelli catturati, ritrovati ricoverati) ai fini di sperimentazione e manifestazioni violente, salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92.

Prefetto controlla l’applicazione delle disposizioni di cui sopra ed in caso di inadempienza può sostituirsi al Comune.

Servizi veterinari ASL hanno il compito di:

  • attivare, a seguito di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale, ai fini di una sua corretta gestione da parte del proprietario;
  • iscrivere gli animali nell’anagrafe canina istituita presso la stessa ASL;
  • tenere aggiornata l’anagrafe canina in forma informatizzata;
  • tenere un registro aggiornato dei cani con aggressività non controllata, nonché dei cani appartenenti a razze a elevato rischio di aggressività, “al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica”;
  • definire parametri oggettivi per la classificazione del rischio dei cani con aggressività non controllata, nonché percorsi per un loro controllo e rieducazione, al fine di prevenire morsicature;
  • procedere all’inserimento sottocutaneo di microchip con relativo lettore su cani vaganti entro 30 giorni dall’iscrizione all’anagrafe (nel caso di cuccioli, il microchip da applicare entro il 3° mese di vita). Identificazione avviene previo pagamento di una tariffa (fissata dalla Regione) da parte del proprietario/detentore (nel caso di cani randagi, da parte del Comune). Medico veterinario deve segnalare ad ASL i casi di mancata identificazione dell’animale;
  • riportare dati sulla scheda anagrafica di animale da consegnare al proprietario/detentore ed al Comune di residenza di questi;
  • eseguire trattamenti profilattici obbligatori contro rabbia, echinococcosi, altre malattie diffusive, con spese a carico di ASL;
  • eseguire interventi di sterilizzazione su cani randagi presenti in canili/rifugi con spese a carico ASL;
  • sopprimere cani “gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”, con forme di eutanasia eseguite da veterinari ASL, che rilasciano apposita certificazione;
  • procedere alla cattura di cani vaganti con metodi indolori e tali da non arrecare danno all’animale da parte del personale ASL o di operatori convenzionati che hanno sostenuto un corso formativo organizzato dalla Provincia, e loro invio al canile per: osservazione sanitaria; registrazione segnaletica; identificazione con microchip; avviso ad eventuale proprietario; attuazione interventi di profilassi. Dopo 15 giorni di osservazione con esito favorevole, cani senza padrone vengono destinati ad un ricovero o a privati richiedenti;
  • eseguire su cani responsabili di aggressione o di morsicatura un “percorso mirato all’accertamento delle loro condizioni psicofisiche e corretta gestione da parte del proprietario”. In caso venga rilevato un rischio elevato sono stabilite nomisure  di prevenzione, compresa una valutazione comportamentale ed eventuale intervento terapeutico da parte di veterinari esperti in comportamento animale;
  • prestare le cure sanitarie agli animali presso strutture proprie o convenzionate con loro successiva consegna ai canili;
  • ritirare le spoglie di animali da avviare alla discarica autorizzata;
  • eseguire un controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani;
  • eseguire, su richiesta, o in accordo con le Associazioni di protezione animali interventi per il controllo nascite, previo versamento delle tariffe regionali;
  • vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali, avvalendosi delle guardie zoofile di ENPA, munite di tesserino riconoscimento.

Veterinari liberi professionisti segnalano:

  • percorsi formativi da attuare ai possessori di cani;
  • presenza di “cani che richiedono una valutazione comportamentale” ai servizi veterinari ASL.

Associazioni naturalistiche, protezionistiche e di volontariato, che intendono svolgere attività diretta alla “prevenzione del randagismo e benessere degli animali”, debbono:

  • chiedere al Presidente della Giunta Regionale l’iscrizione all’Albo Regionale, allegando: atto costitutivo e statuto
  • inviare, entro il 30 Novembre, una relazione sull’attività svolta al Servizio Veterinario Regionale, che qualora accerti inadempienze  o “impossibilità al perseguimento delle loro finalità” può dispone la cancellazione dall’Albo

Chiunque possiede o detiene cani deve:

  1. provvedere a far identificare animale, entro 60 giorni da nascita o contestualmente ad iscrizione ad anagrafe, mediante applicazione di microchip ISO compatibili (Produzione e vendita di tali microchip solo da parte di soggetti autorizzati da Ministero e muniti di apposito codice identificativo. Vendita solo a Regione, ASL, veterinari abilitati, Facoltà di veterinaria con ambulatorio aperto al pubblico) da parte veterinari ASL o veterinari di società cinofile o delle Associazioni protezione animali, o veterinari autorizzati da ASL mediante apposita convenzione “previa corresponsione di tariffa regionale”. Microchip inserito con stesse modalità anche su tutti gli esemplari di lupo tenuti in cattività. Medici veterinari debbono segnalare a competenti strutture ASL casi di mancata inserimento di microchip
  2. sentirsi responsabile del benessere, controllo, conduzione di animali di cui “risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati da animale stesso”. Analoga responsabilità ricade supersona che accetta di detenere cane non di sua proprietà
  3. utilizzare sempre guinzaglio di lunghezza inferiore a 1,50 m. durante conduzione di animale in area urbana o luoghi aperti al pubblico, salvo aree per cani individuate da Comune
  4. portare museruola, rigida o morbida, da applicare sempre al cane iscritti in registro “quando di trova in aree urbane e per luoghi aperti al pubblico”, o su richiesta di Autorità competenti (insieme a guinzaglio)
  5. affidare cani a persone in grado di gestirlo correttamente (in caso di rischio per incolumità di persone o animali, in possesso di patentino)
  6. raccogliere feci eventualmente prodotte da cane in ambiente urbano mediante apposita paletta e sacchetto
  7. assumere informazioni su sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché su norme vigenti, prima di acquisto cane
  8. assicurare comportamento adeguato del cane “ad esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive”
  9. partecipare a percorsi formativi
  10. iscrivere animale, entro 10 giorni da nascita o da acquisizione possesso, ad anagrafe canina presso ASL (Utilizzare apposita scheda segnaletica riportata su BUR 134/01). Originale rimane ad ASL, mentre 2 copie al proprietario. Certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare cane in ogni trasferimento di proprietà. Sono esclusi con identificati mediante tatuaggio leggibile già iscritti ad anagrafe canina. Vietata vendita di cani non identificati e registrati. Ministero Salute fissa modalità per far interagire banca dati canina nazionale con anagrafi canine Esclusi da obbligo di iscrizione ad anagrafe e tatuaggio:
    • cani appartenenti a Forze armate e della Polizia, purché possibile loro identificazione;
    • cani al seguito di proprietari o detentori per motivi di lavoro, caccia, addestramento, turismo che soggiornano su territorio regionale per meno di 4 mesi

Cani provenienti da Regioni dove attivato servizio anagrafe, solo iscritti ad anagrafe (validi contrassegni applicati).

Cani provenienti da estero o da Regioni prive di anagrafe, soggetti ad iscrizione in anagrafe ed inserimento di microchip

  1. non tenere cani alla catena. Se ciò risulta necessario, questa deve avere lunghezza di almeno 5 m. Se cani detenuti all’aperto, vanno muniti di “cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all’interno un pianale rialzato in materiale plastico o listelli di legno”. Se cani detenuti in spazi delimitati, questi debbono avere dimensione di almeno 8 mq./capo adulto, con sufficiente illuminazione e ventilazione e possibilità di muoversi liberamente. Spazio occupato da animali mantenuto in buone condizioni igieniche
  2. stipulare polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, se questo inserito in registro ASL di animali pericolosi
  3. fornire al cane un pasto in quantità e qualità adeguata alla specie, età, condizioni fisiologiche animale con relativa acqua da bere. Alimenti e bevande forniti al cane in ciotola
  4. far visitare subito cani con patologie da veterinario. Vietato detenere cani in condizioni tali da provocare problemi igienico sanitari
  5. non abbandonare cani. Qualora intenda rinunciare a proprietà o detenzione animale, interessato comunica a Sindaco Comune di residenza propria intenzione. Sindaco, accertata “fondatezza motivazione”, dispone trasferimento animale in struttura di ricovero
  6. pagare imposta comunale annua con esclusione di cani: destinati a guida ciechi custodia edifici rurali e greggi, forze di pubblica sicurezza, ricoverati in canili pubblici e privati, di proprietà di persone temporaneamente (Non oltre 2 mesi) presenti nel Comune, di età non superiore a 2 mesi
  7. segnalare ad ASL, utilizzando dati riportati in scheda anagrafica:
  • scomparsa animale (Entro 2 giorni);
  • morte animale con mezzo più rapido possibile in modo da consentire a Servizio veterinario di accertare causa di morte se queste non riferite a malattia comune già diagnosticata (confermare poi per scritto entro 2 giorni);
  • trasferimento a qualsiasi titolo di animale (entro 10 giorni) con richiesta controfirmata da nuovo proprietario;
  • trasferimento di residenza di proprietario (entro 10 giorni);
  • introduzione di animale nel territorio regionale (entro 10 giorni);
  • richiesta soppressione animale, allegando versamento di 15 € per prestazione sanitaria (Verbale di soppressione: 1 copia ad interessato; 1 copia ad ASL; 1 copia a Comune)
  1. applicare al collare del cane prescritta piastrina di riconoscimento reperibile presso ogni Comune. Vietato far indossare ai cani collari elettrici od altri congegni che determinano impulsi elettrici, anche se inattivi o altri strumenti coercitivi “che cagionano sofferenza o stress agli animali” con conseguenti “reazioni di aggressività da parte degli animali stessi”
  2. non utilizzare o detenere a fini commerciali pelli e pellicce di cani per produzione e commercializzazione di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria. Divieto di importare pelli o pellicce di cani per qualsiasi utilizzo, nonché capi di abbigliamento od articoli di pelletteria ottenuti in tutto od in parte da pelli e pellicce di cani;
  3. evitare addestramento cani volto ad aumentarne aggressività, o qualsiasi azione di selezione od incrocio di cani “con lo scopo di svilupparne aggressività”, o somministrare loro doping;
  4. non far eseguire interventi chirurgici destinati a modificare morfologia del cane (v. Taglio della coda fatta eccezione per cani appartenenti a razze riconosciute da C.I. “con caudotomia prevista dallo standard” purché taglio di coda eseguito da veterinario entro 1° settimana di vita; taglio delle orecchie; recisione delle corde vocali), salvo che tali interventi sono finalizzati a scopi curativi come certificato da medico veterinario (Certificato deve sempre seguire animale e presentato ad Autorità su richiesta). Vietato procedere a vendita od esposizione a fini di vendita di cani sottoposti ad interventi chirurgici. Interventi chirurgici, qualora necessari, certificati da medico veterinario (certificato veterinario segue sempre animale ed è presentato su richiesta ad Autorità competente)

L’Ordinanza MISA del 6/8/2013 (prorogata al 1/9/2022 con Ordinanza del 27/7/2021) vieta la detenzione, possesso, acquisto di cani ritenuti pericolosi (Iscritti nell’apposito registro ASL) da parte di:

  1. delinquenti abituali o per tendenza;
  2. persone sottoposte “a misure di sicurezza o di prevenzione personale”;
  3. chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per: delitto non colposo contro la persona o il patrimonio con reclusione superiore a 2 anni; maltrattamento degli animali;
  4. minori di 18 anni;
  5. interdetti ed inabili per infermità mentale.

Dall’Ordinanza sono esclusi: cani in possesso delle Forze armate, Polizia, Protezione civile, Vigili del Fuoco; cani addestrati al sostegno di “persone diversamente abili”; “cani a guardia o a conduzione delle greggi; altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalla Regione o Comune”.

Chiunque richiede in affidamento un cane deve sottoscrivere la scheda del soggetto, indicante:

  1. razza, mantello, sesso, età, numero identificativo di microchip;
  2. impegno a “mantenere l’animale in buone condizioni presso di se” ed a non cederlo se non previa segnalazione ad ASL;
  3. sue generalità, compreso numero del documento riconoscimento e località in cui animale sarà tenuto

Copia della scheda tenuta a disposizione degli Organi di controllo.

Nuovi affidi a soggetti privati solo dopo che veterinario ASL accertato “effettivo stato degli animali precedentemente affidati”.

Entità aiuto:

Legge 244/07 istituisce presso MIPAAF un Fondo per la repressione dei reati a danno degli animali, le cui risorse sono destinate a sostenere l’attività del Corpo Forestale dei Carabinieri volta a contrastare tali reati.

Spese di ricovero degli animali sostenute dal Comune, compresi eventuali trattamenti sanitari, sono a carico dei loro proprietari/detentori, anche se questi rinunciano all’animale o non provvedono a ritirarlo, “salvo casi di situazione di disagio socio-economico accertato dal Comune stesso”.

Sanzioni:

Chiunque non iscrive cani ad anagrafe pubblica, o non applica loro microchip (compresi quelli provenienti da fuori Regione), o non segnala la loro scomparsa, morte, trasferimento: multa da 125 a 750 €

Chiunque non effettua tatuaggio di cani iscritti ad anagrafe pubblica, o non mantiene cuccioli affidati a strutture pubbliche, o non procede a sterilizzazione fattrice: multa da 104 a 259 €

Chiunque commercia in cani a fini di sperimentazione: multa da 2.583 a 5.263 €

Chiunque commercia od alleva cani senza apposito registro di carico e scarico: multa da 259 a 775 €

Proprietari o detentori di cani da caccia che lasciano vagare cani nelle campagne in periodo divieto di caccia: multa da 10 a 30 €

Chiunque lascia incustoditi cani a guardia di bestiame: multa da 10 a 30 €

Chiunque detiene o commercializza pelli o pellicce di cane od introduce nel territorio nazionale pelli o pellicce di cane per qualsiasi finalità, o introduce capi di abbigliamento e pelletteria ottenuti da pelli di tali animali, od utilizza cani per produrre pelli e pellicce: arresto fino a 3 anni o multa fino a 400.000 € + sequestro materiale e sua distruzione a spese del trasgressore.

Chiunque maltratta animali, compresa esecuzione di interventi chirurgici in violazione di ordinanza ministeriale, o somministra loro sostanze stupefacenti o vietate, o li sottopone a trattamenti che provocano danni alla loro salute: multa da 3.000 a 15.000 € (In caso di morte animale: multa da 4.500 a 22.500 €)

 

 

 

 

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