LOTTA AL RANDAGISMO

LOTTA AL RANDAGISMO (L.R. 10/97)  (caccia42)

Soggetti interessati:

Regione; Comuni; Servizi veterinari ASL; Ente Nazionale Cinefilo Italiano (ENCI), Associazioni di protezione degli animali; detentori di animali da affezione (cioè animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi od alimentari); allevatori di cani e gatti a scopo di commercio (cioè quanti detengono: almeno 5 fattrici, intese come femmine in età fertile non sterilizzate, che producono almeno 20 cuccioli in 1 anno; almeno 30 cuccioli).

Iter procedurale:

Con LR 10/97 come modificata da ultimo da LR 20/18,  Regione tutela condizioni di vita di animali da affezione, promuovendo loro protezione e controllo del randagismo.

Regione rilascia attestato di idoneità a gestori di canili/rifugi, personale addetto alla cura degli animali, allevatori di cani e gatti, a seguito frequentazione corso (con superamento di esame finale) organizzato da stessa Regione, in collaborazione con ASUR e medici veterinari comportamentalisti, Associazioni protezioni animali. Giunta definisce modalità per svolgimento corso e rilascio di attestato

Regione, in collaborazione con Associazioni protezioni animali iscritte in Registro e con veterinari, promuove:

  1. programmi di informazione da svolgere, anche in ambito scolastico, finalizzati al rispetto di animali e difesa del loro habitat;
  2. corsi di formazione ed aggiornamento per personale di Regione, Enti locali, ASL, guardie zoofile volontarie sui temi attinenti a lotta al randagismo

Giunta Regionale, sentiti Comuni singoli od associati, Unioni Montane, ASUR, Associazioni protezione animali iscritte nel Registro:

  1. adotta protocollo regionale per facilitare l’adozione di cani detenuti nei canili
  2. promuove la sottoscrizione di tale protocollo da parte dei soggetti gestori dei canili, avvalendosi di Comuni, singoli od associati ed Unioni Montane

E’ compito dei Comuni provvedere a:

  • ricovero, custodia e mantenimento temporaneo di cani (specie quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi);
  • ricovero, custodia e mantenimento di cani catturati per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori o al loro affidamento a soggetti richiedenti;
  • ricovero, custodia, mantenimento di cani per cui non è possibile l’affidamento o la restituzione;
  • riduzione del fenomeno del randagismo, tramite: campagna di sterilizzazione degli animali di proprietà; promozione delle adozioni, tramite diffusione di foto ed informazioni sugli animali ricoverati in canili/rifugi (anche tramite Associazioni protezione animali convenzionate iscritte in Registro regionale). A tal fine Comune inserisce nel proprio sito il nome e l’ubicazione della struttura dove sono detenuti gli animali, con i relativi orari di apertura al pubblico e le modalità di adozione;
  • applicazione delle sanzioni amministrative;
  • risanamento dei canili esistenti ed alla costruzione di altri rifugi per cani e gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati, sterilizzati;
  • avvalersi, per adempimento delle proprie funzioni della collaborazione di Associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato o gruppi protezionistici senza scopo di lucro, previa stipula di convenzione;
  • acquisire contributi volontari da parte di cittadini per realizzare le finalità di legge
  • emanare sanzioni amministrative in base alle segnalazioni pervenute dai Servizi veterinari ASL

Comuni, singoli od associati, Unioni montane, Associazioni protezionistiche possono avvalersi per adempiere alle funzioni assegnate, di giovani iscritti nelle liste degli obiettori di coscienza.

E’ compito del Servizio veterinario ASL territorialmente competente:

  1. eseguire il trattamento profilattico contro rabbia, echicocconosi ed altre malattie trasmissibili;
  2. eseguire le operazioni di inserimento di microchip in: cani vaganti catturati non iscritti ad anagrafe canina; cani ospitati presso strutture di ricovero;
  3. effettuare il controllo igienico sulle strutture di ricovero, con i relativi trattamenti sanitari necessari;
  4. eseguire test di controllo della leishmaniosi, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, e verificare la corretta somministrazione della cura agli animali da parte del gestore;
  5. controllare lo stato di salute degli animali provenienti da altre Regioni o dall’estero;
  6. acquisire locali adeguati messi a disposizione da Comuni e Unioni montane;
  7. accalappiare cani vaganti e consegnarli alle strutture di ricovero, previa esecuzione delle profilassi prescritte;
  8. garantire immediate prestazioni sanitarie di pronto soccorso agli animali presso strutture proprie o convenzionate, con successiva consegna di questi a canili/gattili;
  9. ritirare le spoglie degli animali per il loro avvio alla discarica autorizzata;
  10. eseguire gli interventi di sterilizzazione su cani randagi presenti in canili e rifugi;
  11. eseguire accertamenti sugli animali a seguito di segnalazioni effettuate da Associazioni protezione animali, rilasciando loro ogni informazione e documento utile a vigilare sul benessere dei suddetti animali, anche ai fini della loro adozione
  12. istituire l’anagrafe canina  presso ogni Servizio veterinario ASL

Comuni ed ASL:

  1. svolgono attività di controllo su applicazione di R. 10/97 e sulla protezione degli animali, attraverso Guardie zoofile ed Associazioni di protezione animali
  2. possono stipulare convenzioni con Comando unità per tutela forestale, ambientale, agroalimentare dei Carabinieri ai fini dei controlli relativi all’inserimento di microchip identificativo su animali

A seguito di convenzione sottoscritta tra Ministero difesa Enti ed Associazioni protezione animali è attivato un servizio sostitutivo civile di guardia zoofila, che riveste qualifica di pubblico ufficiale ed in quanto tale è tenuto a qualificarsi mostrando il tesserino di riconoscimento

Allevatori di cani e gatti a scopo commerciale debbono:

  • tenere un registro di carico e scarico degli animali;
  • comunicare alla sede nazionale ENCI la  cessione a terzi dell’animale;
  • iscrivere gli animali all’anagrafe canina e munirli di microchip;
  • segnalare la loro scomparsa, morte, trasferimento

Giunta Regionale istituisce il Registro regionale degli allevatori di cani e gatti a scopo commerciale che viene aggiornato ogni anno e pubblicato sul sito istituzionale della Regione stessa.

Proprietario animale di affezione, in quanto responsabile della sua riproduzione, al fine di contenere le nascite può ricorrere a:

  • ambulatori veterinari di società cinofile e di Associazioni protezione animali, o veterinari liberi professionisti a proprie spese;
  • Servizio veterinario ASL, competente per territorio, previo versamento di tariffa regionale

Proprietario può rinunciare a cucciolata, purché:

  • affidata a strutture pubbliche, sostenendone le spese di mantenimento fino alla loro adozione da parte di altri soggetti;
  • fattrice venga sterilizzata a proprie spese

Servizio veterinario ASL, al fine di ridurre il fenomeno del randagismo, sentite le Associazioni protezione animali, effettua interventi preventivi al controllo delle nascite di cani e gatti randagi

 

Sanzioni:

Chiunque:

  • detiene animali legati alla catena e in spazi angusti, privi di acqua e cibo necessario, nonché senza protezione da sole ed intemperie
  • detiene animali in condizioni di isolamento fisico e sensoriale, o in luoghi che non consentono costante controllo del loro stato di salute e benessere, nonché privati dei contatti sociali tipici della specie
  • isola animali in rimesse, cantine, terrazze, o comunque in luoghi confinati, in modo permanente, o li segrega in contenitori o scatole anche ad interno di appartamenti
  • alleva e consuma a scopo alimentare cani e gatti
  • separa cuccioli di cane e gatto dalle fattrici prima di 60 giorni di vita
  • tiene animali in gabbia, se non per esigenze sanitarie qualora prescritto da medico veterinario, o per tempo necessario al loro trasporto fino a destinazione (nel caso di soste, tale periodo prolungato di 2 ore, mentre nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, permanenza in gabbia consentita per il tempo necessario ma non oltre 3 ore consecutive sempre sotto controllo di proprietario/controllore e comunque in modo da essere protetti da sole ed intemperie e con sufficiente acqua a disposizione)
  • detiene animali nel greto, sponde, argini di corso di acqua, o loro adiacenze ove è possibile esondazione o in prossimità di coste soggette a mareggiate
  • vende o cede a qualsiasi titolo animali a minori di 18 anni
  • non affida cucciolate a cui rinunciato a strutture pubbliche:

multa da 125 a 750 €

Chiunque causa dolore o sofferenze (compresi collari con impulsi elettrici), o organizza competizioni con animali che possono determinare loro maltrattamento, o abbandona animali da affezione: multa da 150 a 900 €

Chiunque utilizza a fini sperimentali cani e gatti catturati, anche mediante commercio o cessione gratuita: multa da 1.000 a 6.000 €

Allevatori a scopo di commercio di cani/gatti che non tengono registro di carico e scarico, o chiunque non rispetta prescrizioni del regolamento approvato da Giunta Regionale in materia di lotta al randagismo: multa da 200 a 1.200 €

In caso di mancata rimozione delle cause che hanno determinato sanzioni: Organi competenti provvedono a sequestro di animali con spese del loro mantenimento a carico di proprietario

 

Entità aiuto:

Giunta Regionale determina in funzione di età e stato di salute di animali ricoverati, minimo e massimo di tariffe concernenti mantenimento di animali (Tariffe aggiornate ogni 4 anni). Nei contratti stipulati per mantenimento di animali, Comuni non possono fissare tariffe minime diverse da quelle fissate da Giunta Regionale

Spese per interventi di profilassi sanitarie, identificazione e sterilizzazione sono a carico di ASL territorialmente competente

Finanziamento delle spese per interventi previsti da L.R. 10/97, mediante utilizzo di risorse assegnate a Regione da Legge nazionale (Non oltre 25% destinato a programma di prevenzione e benessere di animali) e di quota parte del Fondo sanitario regionale per spese di parte corrente.

Regione concede contributi a Comuni singoli od associati, o a Unioni montane per realizzare interventi di loro competenza previsti da L.R. 10/97, in base a quanto fissato in regolamento regionale

Regione per anno 2015 destinato 22.000 € per finanziare interventi di Associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato per tutela di animali di affezione e lotta al randagismo.

Importi delle sanzioni riscosse da Comuni destinati al mantenimento di cani nei canili/rifugi pubblici

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