RILEVAZIONE PREZZI CARNI BOVINE

RILEVAZIONE PREZZI CARNI BOVINE (Reg. 1308/13, 1182/17, 1184/17; D.M. 24/10/18) (bovini04)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari (MIPAAF); responsabili di macelli riconosciuti e persone fisiche o giuridiche che avviano al macello almeno 10.000 capi bovini all’anno di età superiore a 8 mesi.

Iter procedurale:

Reg. 1184/17 stabilisce che prezzo medio UE di vitelli maschi di età compresa tra 8 giorni e 4 settimane  è quello rilevato sui mercati rappresentativi dello Stato membro da persone fisiche e giuridiche designate da questo che commercializzano tali animali e corrisponde alla media dei prezzi rilevati in fase di commercio all’ingrosso (al netto di IVA) di vitelli maschi da allevamenti da latte e  carne, ponderata mediante l’applicazione di coefficienti fissati in base al numero rispettivamente di vacche da latte e di vacche da carne rilevato nella UE.

Prezzo medio per bovini magri (cioè: giovani bovini maschi/ femmine di età compresa tra 6 e 12 mesi acquistati dopo lo svezzamento per l’ingrasso; bovini maschi/ femmine  di età compresa tra 12 e 24 mesi acquistati per l’ingrasso),  espresso in kg di peso vivo, corrisponde alla media dei prezzi rilevati per giovani bovini magri e per  bovini maschi e femmine magri di 1 anno, ponderata mediante l’applicazione di coefficienti fissati in base al numero rilevato nella UE di:

  1. giovani  bovini magri, cioè numero di bovini non destinati alla macellazione di età non superiore a 1 anno
  2. bovini magri maschi di 1 anno, cioè numero di bovini maschi di età compresa tra 1 e 2 anni
  3. bovini  magri femmine di 1 anno, cioè numero  di bovini femmine di età compresa tra 1 anno e 2 anni che non hanno ancora figliato

Commissione può rivedere coefficienti di ponderazione, comunicandolo a Stato membro, tenuto conto delle tendenze rilevate a livello nazionale e UE.

Istituito a livello UE un Comitato incaricato di effettuare, con periodica frequenza (tenere conto della “consistenza relativa alla produzione di carni bovine nello Stato membro o dei problemi legati all’applicazione della tabella di classificazione”), controlli in loco presso macelli, mercati delle carni, centri di intervento, centri di quotazione in merito a:

  • applicazione delle disposizioni relative alla tabella di classificazione delle carcasse;
  • rilevazione dei prezzi di mercato in base alla tabella di classificazione UE;
  • classificazione, identificazione, bollatura dei prodotti nell’ambito degli acquisti all’intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

Commissione elabora il programma delle ispezioni, in accordo con lo Stato membro, i cui funzionari possono partecipare alle suddette ispezioni.

A conclusione di ogni ispezione, esperti del Comitato e funzionari dello Stato membro si riuniscono per valutare i risultati ottenuti e redigere una relazione da trasmettere allo Stato membro. Se la relazione evidenzia carenze, o “formula raccomandazioni allo scopo di migliorare le operazioni”, Stato membro informa la Commissione entro 3 mesi circa le modifiche apportate.

Esperti del Comitato non debbono utilizzare “a fini personali, né divulgare informazioni raccolte in occasione dei lavori del Comitato”.

MIPAAF, con DM 24/10/2018, ha stabilito che a partire dal 25/12/2018 la rilevazione settimanale dei prezzi di mercato delle carcasse bovine, classificate per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento ai sensi della tabella UE approvata con Reg. 1182/17 (v. scheda “classificazione carni bovine”) è effettuata sia dai responsabili degli stabilimenti, sia dalle persone fisiche/giuridiche che avviano al macello almeno 10.000 bovini adulti all’anno (questi determinano il prezzo sulla base dei dati forniti dagli stabilimenti di macellazione).

Rilevazione riguarda le seguenti categorie e classi di bovini definite in base alla tabella UE:

  1. categoria Z (cioè carcasse di animali di età compresa tra 8 e 12 mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2, O3
  2. categoria A (cioè carcasse di giovani maschi non castrati di età compresa tra 12 e 24 mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2, O3
  3. categoria B (cioè carcasse di altri maschi non castrati di età superiore a 24 mesi): classe R3
  4. categoria C (cioè carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a 12 mesi): classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4
  5. categoria D (cioè carcasse di femmine che hanno già partorito): classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3
  6. categoria E (cioè carcasse di femmine di età pari o superiore a 12 mesi): classi U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4

Responsabili del macello possono inviare prezzi anche per le altre classi della tabella UE, sempre distinti per categoria.

Prezzo è sempre riferito a:

  • 100 kg. di carcassa standard (cioè presentata senza testa e zampe, organi contenuti nella cassa toracica od addominale, rognoni, grasso di rognone, grasso di bacino, diaframma, pilastro diaframma, organi sessuali e relativi muscoli, grasso esterno). Se la carcassa, al momento della pesatura e classificazione al gancio, differisce da quella standard; il peso sarà adeguato applicando i coefficienti correttivi riportati in Allegato 4 pubblicato su GU 298/18
  • peso rilevato a freddo (corrisponde al peso, registrato non oltre 1 ora dopo la giugulazione dell’animale, diminuito del 2%)
  • quello rilevato in base alla tabella UE al momento dell’entrata al macello dell’animale (comprende quali i costi di trasporto dall’allevamento al macello), al netto dell’IVA pagata al fornitore per l’animale. Se i bovini da macellare giungono allo stabilimento non direttamente dal produttore, al prezzo pagato dal commerciante all’allevatore occorre aggiungere: spese di trasporto; spese di eventuale intermediazione; altre spese riferite alla fase precedente alla consegna al macello.

Soggetti obbligati di cui in premessa:

  1. comunicano i prezzi rilevati entro le ore 20 del martedì successivo alla settimana di riferimento, tramite SIAN (utilizzare previa registrazione, il modello Allegato 5 pubblicato su GU 298/18), al MIPAAF che, in base alle suddette comunicazioni, elabora i prezzi medi nazionali da trasmettere alla Commissione;
  2. compilano e tengono a disposizione degli Organi di controllo il riepilogo settimanale degli animali oggetto di macellazione, unitamente alla documentazione contabile attestante la classificazione delle carcasse bovine ed i prezzi rilevati.

Controlli sulle operazioni di rilevazione dei prezzi di mercato presso i soggetti obbligati sono svolti dalla Regione, che li esegue, senza preavviso, tramite personale munito di tesserino.

Sanzioni:

Titolare dello stabilimento di macellazione che non esegue la rilevazione dei prezzi di mercato sulle carcasse o mezzene, o non trasmette i relativi dati al MIPAAF: multa da 2.000 a 12.000 €.€

Se rilevate irregolarità nella rilevazione e trasmissione dei prezzi: controlli potenziati a partire dal mese successivo in cui rilevata irregolarità e per un periodo di almeno 6 mesi.

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