BANCA CONSERVAZIONE GERMOPLASMA

BANCA CONSERVAZIONE GERMOPLASMA (D.M. 5/3/01)  (semen16)

Soggetti interessati:

Produttori, Istituti di ricerca, Enti pubblici

Iter procedurale:

Istituite presso Organizzazioni pubbliche ed Enti di ricerca le Banche ed i Conservatori del germoplasma “per salvaguardare il patrimonio genetico per agricoltura, alimentazione, ambiente rurale del Paese”.

Materiale raccolto e conservato presso Banche e Conservatori del germoplasma sottoposto a vigilanza MI.P.A. che ne definisce utilizzo e conservazione “nell’interesse della pubblica utilità, dei diritti degli agricoltori”.

Materiale protetto “da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione” va garantita anche mediante creazione di fascia di rispetto intorno alle aree di conservazione per evitare qualunque forma di contaminazione, specie da parte di OGM.

Materiale custodito presso altri Organismi può essere da questi utilizzato per fini di ricerca o di carattere economico previa notifica a MI.P.A. che esprimerà parere in proposito.

MI.P.A. garantisce conservazione materiale favorendo “diffusione ed ampliamento, assecondando il miglioramento genetico delle varietà o specie vegetali”, per cui materiale non ceduto a titolo oneroso o gratuito per scopi diversi dai precedenti.

Accesso al materiale custodito nelle Banche o Conservatori è facilitato e gratuito “per impieghi a fini hobbistici, amatoriali, didattici”, nonché per “attività di conservazione, ricerca, miglioramento genetico che escludono impiego di tale materiale per creare OGM”. Ogni accesso registrato annotando: richiedente, destinatario del materiale prelevato, finalità per cui materiale richiesto, dichiarazione di responsabilità di richiedente e destinatario circa “uso corretto e conforme alle norme del materiale medesimo”.

Concessione di materiale per scopi a quelli illustrati soggetto a specifica autorizzazione da parte MI.P.A. rilasciata con decreto, previa verifica rispondenza uso a “criteri di preminente e rilevante interesse per la collettività”. Autorizzazione comunque negata in caso di utilizzo materiale per “ottenimento diritti brevettati analoghi ai brevetti per invenzione di tipo industriale ed al successivo sfruttamento commerciale degli stessi”.

Costitutore alla domanda di utilizzo del materiale conservato allega dichiarazione sostitutiva notorietà, speficando:

1)       rinuncia a vantare diritti brevettuali diversi da quelli della “Privativa nazionale e comunitaria per i ritrovati vegetali”

2)       impegno a versare quota parte dei diritti derivati da Privativa a soggetto gestore Banca per essere impiegati nel miglioramento e potenziamento azione di conservazione;

3)       materiale ottenuto da quello custodito entra a far parte della Banca e può essere concesso ad altri soggetti richiedenti.

Ogni autorizzazione rilasciata notificata a Ministero Ambiente e pubblicata su G.U. Autorizzazione ha validità a partire da 30 giorni da pubblicazione, durante i quali è possibile inoltrare a MI.P.A. obiezioni al rilascio autorizzazione avanzate da soggetti pubblici e privati, singoli o collettivi. MI.P.A. sospende autorizzazione in attesa riesame pratica e ne da comunicazione ad Organismi custodi.

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