AUTORITA’ CE SICUREZZA ALIMENTARE

AUTORITA’ CE SICUREZZA ALIMENTARE (Reg. 178/02, 2230/04; Legge 164/04, 31/08; D.M. 18/9/09)  (alimen31)

Soggetti interessati:

Stati membri, Regioni, operatori del settore alimentare e dei mangimi

Iter procedurale:

CE istituisce Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma con il compito di:

1)       offrire consulenza scientifica e tecnica alla CE “in tutti i campi che hanno un’incidenza diretta od indiretta sulla sicurezza degli alimenti o dei mangimi”;

2)       contribuire a tutelare vita umana e salute e benessere degli alimenti, salute dei vegetali e dell’ambiente;

3)       raccogliere ed analizzare dati che consentono di sorvegliare rischi diretti ed indiretti su sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

4)       offrire consulenza scientifica su nutrizione umana, supportando Commissione in materia di comunicazione relativa a questioni nutrizionali;

5)       formulare pareri scientifici su questioni inerenti salute e benessere degli animali e dei vegetali, nonché su prodotti diversi da alimenti e mangimi “riconducibili ad organismi geneticamente modificati”;

6)       collaborare con istituzioni analoghe di Stati membri anche al fine di “promuovere la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio”;

7)       commissionare studi  scientifici su materia di sua competenza;

8)       creare sistemi di reti tra Organizzazioni operanti nei settori di sua competenza;

9)       fornire su richiesta Commissione assistenza tecnica e scientifica per migliorare collaborazione con Paesi candidati, Paesi terzi, Organizzazioni internazionali;

10)    assicurare che cittadini o parti interessate ricevono “informazioni rapide, affidabili, obiettivi e comprensibili”

Organi dell’Autorità sono: Consiglio di amministrazione, direttore esecutivo con relativo personale, foro consultivo, Comitato scientifico e gruppi di esperti.

Consiglio di amministrazione, composto di 14 membri, di cui 4 in rappresentanza delle Associazioni dei consumatori, viene eletto da Parlamento in carico, dura in carica 4 anni (Rinnovabile 1 volta), dotato di regolamento interno, prende decisioni a maggioranza ed entro 31 Gennaio adotta programma di lavoro, mentre entro 31 Marzo redige relazione su attività svolta. Consiglio di amministrazione comunica a Commissione intenzioni di natura immobiliare (Acquisto od affitto di edifici)  

Direttore esecutivo nominato da Consiglio di amministrazione per un periodo di 5 anni, rinnovabile. È il rappresentante legale dell’Autorità e svolge tutte le attività a questa funzione inerenti (compresa elaborazione ed attuazione dei programmi di lavoro e gestione del personale). Entro 31 Marzo Direttore trasmette a Consiglio che lo approva progetto relativo allo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità. Progetto inviato a Commissione che lo propone a Parlamento per la sua approvazione definitiva. Commissione iscrive stime per Autorità nel bilancio generale. Direttore cura esecuzione del bilancio dell’Autorità ed entro 1 Marzo successivo comunica conti provvisori, insieme a relazione su gestione finanziaria, bilancio di esercizio a Commissione ed entro 31 Marzo a Corte dei Conti, che formula osservazioni (Direttore risponde ad osservazioni della Corte dei Conti entro 30 Settembre). Direttore entro 1 Luglio trasmette conti definitivi, accompagnati da parere Consiglio amministrazione a Parlamento Europeo, Commissione, Corte dei Conti

Foro consultivo consiglia il Direttore e rappresenta meccanismo di scambio di informazioni con Stati membri (composta da rappresentanti di Stati membri che si occupano di sicurezza alimentare) in modo da evitare sovrapposizioni di studi e stabilire contatti con Organizzazioni dei vari Stati operanti in materia. Foro presieduto da Direttore si riunisce almeno 4 volte all’anno. Ai lavori del Foro possono partecipare rappresentanti dei servizi della Commissione.

Comitato scientifico o gruppi di esperti formula parere su questioni multisettoriali che investono competenze di più gruppi di esperti. Comitato scientifico costituito da Presidenti dei gruppi di esperti e da 6 esperti scientifici indipendenti. Costituiti gruppi di esperti scientifici per singola tipologia di ricerca: additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici, materiali a contatto con alimenti; additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi; salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui;  organismi geneticamente modificati; prodotti dietetici, alimentazione ed allergie; pericoli biologici; contaminanti nelle catene alimentari; salute e benessere degli animali. Consiglio di amministrazione nomina membri del Comitato scientifico e del gruppo di esperti.

Funzionamento dell’Autorità articolata su:

–          pareri scientifici emessi di propria iniziativa o su richiesta Commissione, corredata da documentazione informativa che illustra questione scientifica da dirimere. Se richiesta non chiara, Autorità può rifiutarsi motivando di esprimere parere o rimandare a precedente parere già espresso;

–          vigilanza in caso di pareri discordanti tra quelli formulati da Autorità e da altri Organi. Se discordanza è sostanziale Autorità ed Organo competente debbono collaborare e presentare unico documento pubblico a Commissione e Stato membro;

–          assistenza tecnica e scientifica richiesta da Commissione su qualsiasi settore di competenza dell’Autorità;

–          studi scientifici commissionati ad esterni in modo trasparente;

–          raccolta dati per consumo degli alimenti e relativi rischi, incidenza e diffusione dei rischi biologici, contaminanti negli allevamenti e nei mangimi residui. Dati raccolti presso Stati membri, Paesi candidati, Paesi Terzi anche cercando di migliorare livello di confrontabilità di questi;

–          procedura di sorveglianza per attività sistematica di ricerca, raccolta e confronto dati. In caso di sospetto di rischio grave, Autorità può chiedere ulteriori informazioni a Commissione e Stati membri che debbono rispondere con urgenza. Autorità invia relazione a Parlamento, Commissione, Stati membri ed in caso di rischi sanitari e nutrizionali effettivi degli alimenti attivare sistema rapido di allarme.

       Stati membri, Commissione, Autorità designano punto di contatto per stabilire rete su sistema di allarme rapido.    

       Qualora membro della rete dispone di informazioni su esistenza di grave rischio diretto od indiretto per salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, lo

       comunica a Commissione (Autorità può integrare informazioni) che attiva rete. Stati membri notificano misure per limitare immissione sul mercato di

       alimenti o mangimi a rischio, compreso loro ritiro dal commercio, accordi con operatori professionali per impedire o limitare immissione sul mercato,

       qualsiasi situazione in cui Autorità respinto partita a rischio.

       Notifica accompagnata da spiegazioni dettagliate sui motivi a Commissione che li trasmette ai vari membri della rete, compresi posti di frontiera e

       Paesi Terzi in caso di esportazione. Qualunque ulteriore disposizione presa od informazione ricevuta su rischio, comunicata a membri della rete.

       Informazioni della rete accessibile al pubblico relativamente ad identificazione dei prodotti, natura del rischio e misure adottate (Personale della rete

       non può comunque rilevare informazioni se queste coperte da segreto professionale, salvo ad Autorità competenti). In caso di rischi concreti per salute

       umana, animale o per ambiente, Commissione può decidere:

1)       in caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria: sospensione dall’immissione sul mercato o utilizzo dell’alimento o del mangime in questione o condizioni particolari di commercializzazione;

2)       in caso di alimenti o mangimi importati da Paesi Terzi: sospensione importazioni da tutto il Paese Terzo e da Regione individuata o imposizione di condizioni particolari di importazione.

Stato membro può decidere misure cautelari, informandone Commissione che entro 10 giorni decide proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari nazionali.

Commissione, di intesa con Stati membri od Autorità, può approvare piano generale per la gestione della crisi, comprendente: tipi di situazione che comportano rischi per salute umana, diretti ed indiretti, derivanti da alimenti e mangimi che “le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabili”; procedure per gestione della crisi; strategia di comunicazione a cittadini, Stati membri ed Autorità.

Commissione istituisce unità di crisi, che provvede alla raccolta e valutazione delle informazioni e ad individuare “possibilità offerte per prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio”. Unità di crisi può informare pubblico e chiedere assistenza di qualsiasi soggetto pubblico o privato;

–          collegamento della rete europea delle Organizzazioni attive in materia al fine di agevolare collaborazione scientifica ed interscambio delle informazioni. Commissione predispone elenco Organizzazioni da mettere in rete;

–          indipendenza degli incarichi. Membri del Consiglio di amministrazione, del Foro consultivo e Direttore, membri Comitato scientifico dichiarano “assenza di interessi che possono essere considerati contrastanti con la loro indipendenza”;

–          principio della trasparenza delle decisioni in materia di ordini del giorno e processi verbali del Comitato scientifico, pareri del Comitato scientifico, dichiarazioni di interesse di cui sopra, risultati studi scientifici, relazioni annuali su attività svolte, richiesta di pareri scientifici da parte della Commissione. Riunioni del Consiglio di amministrazione sono pubbliche;

–          riservatezza dei dati acquisiti, salvo quelli da rendere pubblici per motivi di salute pubblica. Non sono invece segrete le conclusioni dei pareri scientifici dell’Autorità;

–          diffusione di “informazioni obiettivi, affidabili e di facile accesso ai cittadini ed ad ogni parte interessata”. Autorità elabora e diffonde materiale informativo destinato al grande pubblico, nonché programma campagna di informazione dei cittadini;

–          accesso ai documenti dell’Autorità da parte del pubblico;

–          contatti efficienti con rappresentanti dei consumatori, produttori, industrie di trasformazione e con tutte le altri parti interessate.

Autorità dotata di personalità giuridica può acquisire o alienare beni mobili ed immobili, agire in giudizio. Ad Autorità applicato protocollo sui privilegi e su immunità della CE. Corte di Giustizia competente a giudicare controversie in materia  di “danni cagionati dall’Autorità o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni”.

Organismi competenti in materia alimentare nei Paesi membri possono collaborare con Autorità per raccolta ed analisi dati su identificazione ed esposizione ai rischi, valutazione rischi ed innocuità degli alimenti e mangimi, nonché studi scientifici ed assistenza ai responsabili della gestione del rischio, purchè tali Organismi sono persone giuridiche che dispongono di loro organizzazione, procedure e regole specifiche tali da garantire che compiti affidati da Autorità svolti “nel rispetto del principio di indipendenza ed integrità”, dotato di livello riconosciuto di esperienza scientifica e tecnica in materia di sicurezza degli alimenti e mangimi, con capacità di operare in rete.

Stati membri comunicano a Commissione CE ed Autorità nominativi Organismi individuati e compiti loro affidati ed eventuale ritiro della designazione stessa.

Autorità si assicura che Organismi designati rispondono ai requisiti di cui sopra, chiedendo eventuali documenti integrativi a Stato membro, ed approva elenco Organismi idonei pubblicandolo in G.U.CE. Elenco aggiornato ogni anno

Autorità favorisce collegamenti in rete degli Organismi riconosciuti per promuovere cooperazione scientifica, individuando “azioni a carattere scientifico di interesse comune” ed evitando doppioni a livello comunitario. Autorità può affidare ad Organismo riconosciuto specifico compito, tenendo conto capacità possedute da questo. Compiti delegati possono essere:

–          diffondere metodologie di raccolta ed analisi dati tecnici in modo da facilitare comparazione e quindi sintesi a livello CE;

–          raccogliere ed analizzare dati scientifici su determinate priorità individuate da Autorità;

–          raccogliere ed analizzare dati in grado di agevolare lavoro di valutazione rischi da parte Autorità;

–          produrre dati scientifici che facilitano valutazione rischi in materia di alimentazione umana;

–          effettuare lavori preparatori per emissione pareri scientifici da parte Autorità o per uniformare metodi di valutazione rischi;

–          procedere alla costituzione di banche dati in comune.

Autorità nell’affidamento compiti ad Organismi determina priorità, tenendo conto:

–          livello tecnico e scientifico del personale dell’Organismo;

–          risorse e mezzi messe a disposizione per realizzare compiti affidati;

–          rispetto dei principi di indipendenza, integrità, riservatezza nell’esercizio dei compiti affidati.

Autorità definisce convenzione con Organismo Stato membro nell’affidamento compiti e vigila che questi siano eseguiti nei termini e modalità convenute, pena sua sostituzione con altro Organismo.     

Possono partecipare ad attività dell’Autorità, Organizzazioni o Paesi Terzi a cui Autorità può affidare “certi compiti, contributi finanziari e personale”.

Piano di intervento di adeguamento infrastrutturale per accogliere Autorità europea di sicurezza alimentare predisposto da città di Parma, sentita Regione Emilia Romagna ed approvato da Ministero Infrastrutture e Trasporti. Ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico, nonché attività convegnistiche e istituzionali funzionali ad insediamento dell’Agenzia possono essere deliberati da Comune di Parma e Comuni limitrofi con proprie risorse.

Regioni provvedono ad accertamento delle violazioni amministrative ed irrogazione delle relative sanzioni.

Legge 31/08 ha istituito Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare avente sede nella città di Foggia e dipendente da Ministero della Salute.

Con D.M. 18/9/09 istituita presso Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, la Consulta delle Associazioni dei consumatori e produttori in materia di sicurezza alimentare con il compito di:

–          favorire scambio di informazioni tra Associazioni consumatori e produttori per facilitare capacità di scelta del cittadino per consumo consapevole e di età corretta;

–          fornire elementi di valutazione utili alla presa di decisioni da parte del Comitato strategico di indirizzo;

–          contribuire ad iniziative di comunicazione disposte da Organi competenti.

Consulta presieduta da Ministero Salute e composta da rappresentanti di Ministero Sviluppo Economico, MI.P.A.F., Ministero Ambiente, Segretario valutazione del rischio di catena alimentare, 7 rappresentanti Regioni, 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni dei produttori riconosciute che restano in carica 3 anni; alle riunioni invitati a partecipare esperti delle materie all’ordine del giorno.

Consulta si riunisce almeno ogni 4 mesi, anche con tavoli tematici    

Entità aiuto:

Entrate Autorità Europea sono costituite da contributi della Comunità e di altri Stati per spese amministrative, infrastrutturali, di esercizio e personale, nonché contratti stipulati con terzi, oneri per pubblicazione, conferenze, tirocini 

Stato italiano con Legge 164/04 assegnato a Parma una dotazione annuale di 6.450.000 € per 15 anni per interventi straordinari di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere ferroviario e viario a favore dell’Autorità

Autorità può decidere di sovvenzionare Organismi degli Stati membri iscritti in elenco se questi svolgono determinati compiti assegnati da Autorità stessa o presentano interesse particolare per contribuire a realizzare mansioni Autorità

Per Autorità nazionale per sicurezza alimentare stanziati 4.500.000 € per anni 2008 e 2009 e 1.500.000 € per anno 2010 

 

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