ATTIVITÀ CINOTECNICA

ATTIVITÀ CINOTECNICA (Legge 349/93; D.M. 28/1/94; Reg. Marche 2/01; DGR 08/10/18) (caccia32)

Soggetti interessati:

Regione; Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI); persone fisiche o giuridiche, singole ed associate, che svolgono attività “volta all’allevamento, selezione, addestramento della razza canina”, anche a fini di commercio.

 

Iter procedurale:

Legge 343/93 stabilisce che l’attività cinotecnica è considerata agricola quando:

  • redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli delle altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto
  • sono detenute almeno 5 fattrici in allevamento con produzione di almeno 30 cuccioli/anno
  • vengono rispettate le norme emanate dalla Regione in materia

Regione Marche con Regolamento 2 del 13/11/2001 ha stabilito che gli allevatori/detentori di cani a scopo di commercio debbono:

  • garantire il benessere degli animali e le loro esigenze igienico-sanitarie
  • tenere un registro di carico e scarico (Modello riportato su BUR 134/01), vidimato da ASL, in cui annotare ogni giorno: data di acquisto o nascita dell’animale; dati relativi alla femmina fattrice; scheda segnaletica; numero di tatuaggio o microchip applicato; data di cessione e generalità del destinatario
  • far accompagnare l’animale inviato a mostre o manifestazioni da una scheda segnaletica (Modello riportato su BUR 134/01) rilasciata da ASL, di cui una copia dovrà essere consegnata al nuovo acquirente del cane, mentre un’altra copia verrà trasmessa entro 15 giorni ad ASL.

Giunta Regionale con DGR 1325 del 08/10/2018 ha definito un Accordo, avente durata di 4 anni (fermo restando la possibilità delle parti di recedere, mediante  invio di lettera raccomandata o PEC con preavviso di almeno 30 giorni) con ENCI, al fine di creare unità cinofile (intese come unità formate da una componente umana, denominata “conduttore”, a cui compete la preparazione e conduzione dei cani al giudizio di un esperto ENCI; una muta di cani, la cui composizione, una volta definita, è immutabile)  altamente specializzate ed idonee ad intervenire in aree di particolare pregio naturalistico e faunistico. In particolare l’Accordo punta a:

  • individuare aree idonee (anche in zone esterne alle aree cinotecniche) dove eseguire le prove per acquisire brevetti e/o abilitazioni di livello nazionale e internazionale, da parte di unità cinofile, caratterizzate da buona densità e diversità faunistica
  • organizzare le prove per acquisire brevetti e/o abilitazioni da parte di unità cinofile, capaci di garantire verifiche selettive circa la qualità dei soggetti presentati ed il loro livello di addestramento
  • elevare la qualità dei cani in termini di affidabilità, impiego, docilità, addestrabilità nelle prove, ai fini dell’acquisizione di brevetto e/o abilitazione
  • impiegare nel monitoraggio faunistico veterinario o in operazioni di pubblica utilità unità cinofile (quali cani da limiere e girata, cane da singolo, coppia o muta per la braccata al cinghiale, lepre e volpe, recupero capi feriti, monitoraggio di galliformi e beccaccia)
  • migliorare la qualità delle verifiche a seguito del lavoro richiesto in ambienti naturalistici complessi delle Marche, caratterizzati da buona e diversità densità faunistica
  • potenziare le opportunità di formazione e di aggiornamento delle unità cinofile specializzati in ambito faunistico venatorio

Obiettivi specifici dell’Accordo sono:

  1. conservare e pubblicare da parte di ENCI i tracciati di tutte le prove sostenute per acquisire brevetti e/o abilitazioni di particolare qualità
  2. definire le modalità di svolgimento dell’attività cinotecnica in ambiti di particolare qualità, al fine di valorizzarne le condizioni naturalistiche
  3. promuovere convegni, seminari, incontri culturali, attività di approfondimento sugli argomenti inerenti l’Accordo

Al riguardo è istituito un Comitato di coordinamento, composto da 4 membri (2 per Regione e 2 per ENCI) con funzioni di indirizzo in merito a: pianificazione delle attività formative; organizzazione delle prove per il rilascio di brevetti e/o abilitazioni, impiego delle unità cinofile; individuazione delle aree cinotecniche; modalità di accesso e di utilizzo dei tracciati tenuti da ENCI. Il Comitato si riunisce almeno ogni 6 mesi per esaminare le suddette problematiche e le conseguenti iniziative da intraprendere (con il relativo crono programma), nonchè verificarne lo stato di attuazione. Le riunioni del Comitato possono essere svolte anche in videoconferenza, purchè i partecipanti siano identificabili e possano seguire la discussione, intervenendo in tempo reale.

Regione ha il compito nell’ambito dell’Accordo di:

  • individuare (in collaborazione con ENCI) le aree cinotecniche, e quelle idonee alla realizzazione di prove per acquisizione di brevetti e/o abilitazioni da parte delle unità cinofile specializzate utilizzabili in ambito faunistico venatorio
  • gestire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle suddette prove nel rispetto dei regolamenti ENCI
  • definire le modalità di gestione delle aree cinotecniche

ENCI ha il compito nell’ambito dell’Accordo di:

  1. istituire un ufficio tecnico di raccordo con la Regione per le attività previste nell’Accordo
  2. collaborare con la Regione per la individuazione delle “aree cinotecniche” e delle aree idonee per l’esecuzione delle prove
  3. organizzare le prove per l’acquisizione di brevetti e/o abilitazioni, alla eventuale presenza di un funzionario della Regione
  4. conservare i tracciati delle prove eseguite in base all’Accordo
  5. organizzare le attività formative, nonché promuovere convegni ed eventi divulgativi sulle materie dell’Accordo
  6. tenere e gestire gli elenchi delle Unità cinofile abilitate

Risultati dell’Accordo possono essere comunicati a terzi o pubblicati previa autorizzazione scritta di Regione/ENCI.

Eventuali controversie insorte nell’applicazione dell’Accordo sono di competenza del TAR.

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