ASSICURAZIONE CACCIA (Legge 157/92) (caccia27)

ASSICURAZIONE CACCIA (Legge 157/92)                                                             (caccia27)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare attività venatoria

Iter procedurale:

Cacciatori debbono munirsi di polizza assicurativa:

– per responsabilità civile da uso di armi per attività venatoria, con massimale di almeno

  1.000.000.000 per sinistro, di cui 750.000.000 per persone danneggiate e 250.000.000 per danni ad animali e cose;

– per infortuni connessi ad attività venatoria, con massimale di almeno 100.000.000 per morte ad invalidità permanente.

Tariffe assicurative vengono aggiornate ogni 4 anni con decreto MAF.

In caso di incidente, il danneggiato può rivalersi direttamente nei confronti della assicurazione del colpevole.

Costituito dalle imprese di assicurazione, presso Istituto Nazionale Assicurazione (I.N.A.), un “Fondo di garanzia per le vittime della caccia” che consente il risarcimento dei danni a terzi provocati da attività venatoria, nei seguenti casi:

– responsabile dei danni non venga identificato. Riconosciuti solo danni a persona che comportano morte od invalidità permanente superiore a 20% nel limite massimo riconosciuto di 750.000.000;

– cacciatore responsabile dei danni non risulti coperto da assicurazione. Risarcimento è riconosciuto sia per i danni alla persona nel limite massimo di 750.000.000, sia per danni alle cose di entità superiore a £. 1.000.000, nel limite massimo di 250.000.000.

“La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito da sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico” è fissata secondo le norme previste dall’INAIL.

Istituto Nazionale Assicurazioni, gestore del Fondo, può sempre avviare azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare l’indennizzo versato, maggiorato degli interessi e spese.

Imprese di assicurazione versano annualmente al Fondo una quota (Per il 1993: 5%) dei premi incassati per l’assicurazione obbligatoria sull’attività venatoria.

Sanzioni:

Chiunque esercita la caccia senza aver stipulato polizza di assicurazione: multa da 200.000 a 1.200.000 (In caso di recidiva: multa raddoppiata + sospensione per 1 anno licenza di porto fucile)

 

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