ZONE ADDESTRAMENTO CANI CACCIA

ZONE ADDESTRAMENTO CANI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 33, 25/20 art. 8; D.G.R. 9/7/18, 13/02/19, 30/7/21, 7/2/22)    (caccia29)

Soggetti interessati:

Settore politiche faunistico venatorie ed ittiche (Servizio), Ambiti Territoriali Caccia (ATC), Associazioni venatorie riconosciute, Associazioni cinofile, Associazioni professionali degli allevatori cinofili, imprenditori agricoli (singoli o associati), titolari di Aziende Faunistico Venatorie (AFV) o di Aziende Agrituristico Venatorie (AAV) che intendono gestire Zone di allenamento ed addestramento cani (ZAC), nonché per gare e prove cinofile, distinte in:

  • ZAC temporanee, istituite nel periodo compreso tra 1 Febbraio e 31 Agosto e non  computate nelle percentuali provinciali di superficie stabilite dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);
  • ZAC permanenti, istituite, nel rispetto delle suddette percentuali, per un periodo di tempo superiore a quello indicato per le ZAC temporanee (data di loro scadenza coincide con quella indicata negli “atti di assenso dei proprietari/conduttori dei fondi” utilizzati)
  • ZAC di tipo A:
    1. aventi un carattere temporaneo
    2. senza un limite massimo di estensione territoriale
    3. in cui vige il divieto di sparo
    4. istituite in un territorio di caccia programmata, o nelle aree demaniali, o nelle aree protette, previo atto di assenso dei relativi Enti gestori
    5. istituite, per lo svolgimento di prove cinofile sentito l’Ente gestore  in una zona di ripopolamento e cattura, o in un’oasi di protezione, purchè: fuori dal periodo di riproduzione della fauna selvatica; con divieto assoluto di abbattimento di questa; senza effettuare immissione di fauna, nè arrecare danno alle colture agricole;
  • ZAC di tipo B:
    1. aventi un carattere permanente, salvo revoca o rinuncia
    2. in cui vige il divieto di sparo
    3. aventi estensione fino a 3.000 ha.
    4. istituite in un territorio di caccia programmata, o in aree demaniali (previa intesa con gli Enti gestori), ad una distanza non inferiore a 100 m. da: aree protette; aree demaniali; istituti faunistici; altre ZAC precedentemente autorizzate
  • ZAC di tipo C:
    1. aventi carattere temporaneo o permanente
    2. istituite in un territorio di caccia programmata
    3. aveti estensione da 3 a 50 ha. (salvo ZAC istituite nelle AATV)
    4. ubicate ad una distanza non inferiore a: 300 m. da aree protette, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici o privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale; 150 m. da AFV ed AATV ad altre ZAC già autorizzate nel territorio in caso di ZAC permanenti
    5. in cui in caso di allenamento ed addestramento di cani o di gare/prove  cinofile su ungulati e lepri, si prescrive la recinzione con rete metallica, avente altezza di almeno 1,5 m., adeguatamente interrata in modo da impedire la fuga della fauna o il suo ingresso dall’esterno
    6. i cui titolari osservano le seguenti disposizioni:
  • consentono la facoltà di sparo tutti i giorni (escluso il martedì e venerdì, dove la ZAC è utilizzabile ma con divieto di sparo) solo alla fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, e nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite con LR 7/95
  • ne consentono l’accesso solo a soggetti muniti di: porto di armi per l’uso di caccia (fucile, prima e dopo l’accesso a ZAC, deve essere scarico e riposto nell’apposita custodia); polizza assicurativa connessa
  • divieto di abbattere selvaggina cacciata qualora uscita da ZAC;
  • ZAC di tipo D (su “tane artificiali”):
    1. aventi carattere permanente o temporaneo
    2. aventi un’estensione inferiore a 1 ha.
    3. in cui vige il divieto di sparo
    4. destinate solo all’addestramento, allenamento, prove e gare di cani da tana su fauna allevata e certificata
    5. recintate con rete metallica adeguatamente interrata, in modo da impedire la fuga della fauna o il suo ingresso dall’esterno
  • ZAC di tipo E:
    1. aventi carattere temporaneo o permanente
    2. in cui vige il divieto di sparo
    3. aventi un’estensione inferiore a 100 ha.
    4. istituite per allenamento, addestramento, prove e gare di cani su ungulati e lepri di allevamento
    5. recintate con rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m., adeguatamente interrata, in modo da evitare la fuga della fauna o il suo ingresso dall’esterno

Nelle AFV e AATV è possibile istituire tutte le tipologie di ZAC (nelle AATV istituzione di ZAC di tipo C ammessa anche su una parte di azienda), fermo restando che la superficie di ZAC ricadente in queste aziende non viene computata nella percentuale di superficie fissata dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP).

Iter procedurale:

Giunta Regionale ha stabilito con DGR 952 del 9/7/18, i criteri per la istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC.

Soggetti interessati di cui in premessa possono presentare alla Regione domanda di autorizzazione per la istituzione di ZAC (modello predisposto dal Servizio)

  • nel periodo 1 Gennaio – 31 Marzo  nel caso di ZAC a carattere permanente 
  • almeno 15 giorni prima della loro istituzione nel caso di ZAC a carattere temporaneo.

Alla domanda allegare:

  • atto di assenso scritto di: proprietario/conduttore dei terreni interessati (unitamente ad una loro autocertificazione attestante la proprietà/conduzione dei terreni stessi); soggetto gestore delle aree protette o delle zone di popolamento e cattura o delle oasi di protezione. Atto non necessario qualora le domande siano presentate da titolari di AFV o AATV
  • copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del responsabile della ZAC
  • planimetria in scala 1:25.000, indicante il perimetro e l’area di interesse della ZAC
  • relazione tecnica in cui specificare ubicazione, morfologia del territorio, uso del suolo investito da ZAC
  • regolamento di gestione (tempi e modalità di utilizzo) della ZAC.

Servizio accertato il possesso dei requisiti richiesti (in particolare validità dei consensi rilasciati), rilascia l’autorizzazione. In caso di rinnovo di questa è sufficiente allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che non vi sono state modifiche nella ZAC rispetto a quanto autorizzato in precedenza. ZAC non rinnovata da oltre 2 anni si intende di nuova istituzione  L.R. 25/20 ad Art. 8 stabilisce che autorizzazione rilasciata per ZAC gestite da ATC mantengono propria efficacia fino a conclusione della stagione venatoria 2021/22      

Eventuali domande di ampliamento della superficie di ZAC autorizzate, sono corredate dalla stessa documentazione richiesta per autorizzazione, evidenziando la porzione di territorio oggetto di ampliamento.

Costituzione di nuove ZAC e/o ampliamento di quelle esistenti ricadenti in territori ZPS (Zone di Protezione Speciale) e/o SIC (Siti di Interesse Comunitario) è consentita previa valutazione positiva di incidenza ambientale.

Istituzione di ZAC determina l’autorizzazione a tutte le attività in essa previste, comprese le prove e gare cinofile, pur se in questo caso:

  • non è consentito sconfinare fuori dalla zona tabellata per ribattere la selvaggina in ZAC
  • selvaggina ferita va recuperata entro 50 m. dal perimetro di ZAC, anche con ausilio del cane.

In caso di gare o prove cinofile di valenza nazionale od internazionale, Regione può concedere deroghe ai suddetti vincoli.

ZAC sono delimitate da apposite tabelle (Modello predisposto da Giunta Regionale), collocate ad una distanza di circa 100 m. tra loro, comunque “in modo che ogni tabella sia visibile dalle 2 contigue”. Se il perimetro di ZAC coincide con quello degli Istituti faunistici, o aree demaniali, o altri territori tabellati non occorre procedere ad ulteriore tabellazione.

Accesso a ZAC è consentito a chiunque rispetta il regolamento di gestione approvato dal titolare dell’autorizzazione, comprendente, tra l’altro:

  • eventuale rilascio di tesserini personali;
  • disposizioni relative ai “cani in attesa del proprio turno, da tenere custoditi al guinzaglio ed ai margini di ZAC”.

Eventuali danni causati alle produzioni agricole e alle opere presenti sui terreni coltivati/pascoli, nelle aree ZAC dove viene effettuata l’attività di allenamento ed addestramento cani, o durante le prove/gare cinofile sono a totale carico del titolare dell’autorizzazione

È consentita nelle ZAC, dove è attuato l’addestramento e/o le gare cinofile, l’immissione di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili (esclusi ungulati, la cui immissione è consentita solo nelle ZAC di tipo C ed E), purché:

  • venga dimostrata la regolarità della loro provenienza (tramite nota di consegna o fattura)
  • selvaggina utilizzata sia certificata come idonea sotto il profilo sanitario e provvista di un contrassegno numerato
  • selvaggina immessa, qualora uscita da ZAC, sia considerata “patrimonio indisponibile dello Stato”
  • venga vietato immettere nelle ZAC istituite in AFV, fauna di allevamento dopo il 31 Agosto

Pianificazione dell’attività nelle ZAC è attuata nel rispetto dei criteri adottati per PFVR e PFVP e prevede divieto di:

  • addestramento ed allenamento dei cani, nonché gare cinofile qualora il terreno risulti interamente o per la maggior parte coperto di neve
  • l’uso di qualsiasi richiamo
  • l’esercizio venatorio nelle ZAC permanenti.

Giunta Regionale, con DGR 966 del 30/7/2021, ha definito le modalità di allenamento dei cani da caccia nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC delle Marche.  Allenamento è consentito nel periodo 16-30 Agosto 2021 tutti i giorni (esclusi martedì e venerdì) nonché nei giorni 2, 6, 9, 13, 16 Settembre 2021 dalle ore 6 alle ore 20, su stoppie, calanchi, terreni incolti, boschi, lungo corsi di acqua, prati naturali ed artificiali, coltivazioni di barbabietole, purché non venga arrecato danno alle colture in atto. E’ vietato l’allenamento ad una distanza inferiore a 200 m. dal confine di una AFV o AAV. Ogni cacciatore può allenare contemporaneamente non più di 2 cani o 6 segugi, mentre ogni squadra (composta da 2 o 3 cacciatori) non può usare contemporaneamente più di 6 cani di qualsiasi razza e categoria (compresi meticci).

Dopo la chiusura della stagione venatoria, la Giunta Regionale con DGR 80 del 7/2/2022 consente l’allenamento dei cani da caccia nel periodo 12 Febbraio – 30 Marzo 2022 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dall’alba al tramonto nelle località riportate in BUR 11/22 (è competenza di ATC segnalare località idonee ad attività in oggetto)

È sempre vietato l’addestramento ed allenamento dei cani, nonché prove e gare cinofile su terreno coperto (in tutto o nella maggior parte) dalla neve.

Sanzioni:

Se viene accertata l’inosservanza alle disposizioni oggetto di delibera o a quanto riportato in autorizzazione: revoca dell’autorizzazione.

Chiunque addestra o conduce cani liberi, o li lascia incustoditi fuori dalle ZAC o dai tempi di addestramento (salvo cani da pastore al seguito del bestiame): multa da 100 a 600 €.

 

 

 

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