GESTIONE CERVIDI (l.R. 7/95; Reg. Marche 3/12; D.D.S. 16/6/22) (caccia26)
Soggetti interessati:
Regione, Settore politiche faunistico venatorie ed ittiche (Servizio), Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), Ambiti Territoriali Caccia (ATC), Aziende Agrituristiche Venatorie (AFV), responsabile del Distratto di Gestione (DG), veterinario ASL, rilevatore biometrico, servizio recupero ungulati feriti (RUF), Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), Polizia provinciale, chiunque intende effettuare prelievi di cervidi (selecacciatore)
Iter procedurale:
Assemblea Regione Marche approvato Regolamento n. 3 del 23/3/2012, come modificato da ultimo da Reg. 1/17, in cui si stabilisce competenza di ATC nella gestione faunistico venatoria dei cervidi (in particolare daino e capriolo). ATC, chiamati, sulla base di piani poliennali di caccia, criteri di pianificazione faunistico venatoria, indicazioni del piano faunistico venatorio provinciale, a ripartire il proprio territorio in Distretti di gestione (DG) dei cervidi, aventi validità di 5 anni e superficie compresa tra 2.000 e 20.000 ha. con confini facilmente identificabili coincidenti con strade, limiti fisici naturali, amministrativi, antropici. DG ripartiti in base a densità della specie oggetto di gestione e prelievo in Unità di gestione (UG) aventi dimensioni minime di almeno 100 ha. dove attuato “prelievo di capriolo o daino in via esclusiva da selecacciatore ivi autorizzato”
ATC adotta entro 15 Maggio, avvalendosi di tecnico qualificato, piano di gestione annuale cervidi, contenente:
- programmazione e modalità di realizzazione dei censimenti annuali dei cervidi;
- predisposizione ed aggiornamento carta della distribuzione dei cervidi;
- pianificazione territoriale dei cervidi (anche in formato SHP);
- programmazione e modalità di realizzazione di eventuali interventi volti a favorire tutela dei cervidi;
- individuazione densità obiettivo che si intende raggiungere nel territorio;
- valutazione danni prodotti da capriolo e daino ad agricoltura ed interventi di prevenzione di questi alla produzione agricola e valutazione della reale efficacia delle misure adottate;
- definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
- definizione numero massimo di selecacciatori ammessi al prelievo in base a consistenza stimata di cervidi ed obiettivi gestionali, con relativi criteri di priorità definiti dal regolamento attuativo approvato da Comitato gestione di ATC entro 30 Novembre;
- redazione piano di prelievo annuale ripartito per classi di età e sesso per ogni DG o UG;
- definizione modalità atte a controllare esercizio del prelievo;
- verifiche e controllo capi abbattuti, nonché individuazione, allestimento e manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
- allestimento e manutenzione (anche mediante affidamento a terzi) di altane da usare per operazioni di censimento, controllo e prelievo selettivo;
- organizzazione attività di recupero dei capi feriti
ATC entro 15 Maggio invia a Servizio e OFR piani di gestione in formato elettronico. Dirigente Servizio entro 30 giorni ne verifica conformità con normativa vigente e, acquisito parere di OFR, lo approva e ne autorizza esecuzione (al riguardo ATC provvede a distribuire singole autorizzazioni e materiale necessario per prelievo). Dirigente Servizio e OFR possono chiedere a ATC modifiche e/o integrazioni al piano. Se integrazioni prodotte da ATC ritenute non conformi, Dirigente Servizio adotta adeguate prescrizioni.
Servizio, su proposta di ATC, almeno 15 giorni prima di avvio stagione, approva disciplinare di caccia ai cervidi in selezione. Per stagione 2022/23 disciplinare approvato con DDS 326 del 16/6/2022 che prevede individuazione di:
- luoghi di prelievo che sono quelli di UG dove selecacciatori ammessi al prelievo sono assegnati. Selecacciatore può effettuare abbattimenti in altre UG del DG di appartenenza solo:
- previa autorizzazione (modello fornito da ATC e conservato da selecacciatore durante operazioni di caccia) rilasciata dal responsabile del DG, sentito titolare di UG interessata al prelievo;
- se selecacciatore effettuato almeno 8 uscite nella propria UG senza abbattimento o sparo nel periodo previsto dal calendario venatorio specifico per le diverse classi di età e sesso (v. scheda “calendario venatorio”). In presenza di territorio coperto, in tutto o per la maggior parte, da neve, consentita la caccia solo se coltre nevosa uniformemente distribuita ed inferiore a 20 cm.
- modalità di esecuzione del prelievo da parte di selecacciatori tramite uso di:
- arco, purché in possesso di attestazione certificata rilasciata da istruttore abilitato, da trasmettere ad ATC, in cui riportare esito positivo (cioè 4 frecce su 5 colpito bersaglio di 20 cm. di diametro) di prova di tiro sul campo da distanza inferiore a 15 m. (25 m. per arco compound); freccia tirata a distanza non superiore a 25 m. da animale fermo
- fucile con sparo effettuato da fermo su animale fermo ad una distanza non superiore a 150 m., fermo restando che punto di sparo raggiunto sempre con fucile scarico
Caccia consentita “alla cerca” o “all’aspetto”, mentre vietata nella stessa uscita usare sia arco che fucile
Selecacciatore deve rispettare calendario di prelievo dei cervidi fissato per campagna 2022/23 ed essere munito di autorizzazione ad esercizio di caccia di selezione ai cervidi rilasciata da ATC o da titolare di AFV per relativi territori di competenza
In caso di abbattimento selecacciatore deve:
- apporre sul punto di abbattimento un contrassegno inamovibile numerato fornito da ATC/AFV;
- fotografare animale morto prima di caricarla sul mezzo di trasporto;
- avvisare subito avvenuto abbattimento il Responsabile del DG, affinché possa: ispezionare il capo abbattuto eviscerato entro 6 ore da notifica telefonica da parte di selecacciatore; compilare scheda di abbattimento firmata anche dal rilevatore biometrico (se capi abbattuti da stesso Responsabile di DG o dal suo Vice ispezione eseguita da Responsabile o Vice di altro DG). Se capi abbattuti presentano anomalie (v. imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche) subito contattato veterinario ASL competente per territorio;
- abbattere durante caccia di selezione solo cervidi assegnati ed in caso di ferimento di animale deve:
- attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca di animale senza compromettere azione del cane da traccia;
- conficcare in terra un ramoscello nel punto di impatto;
- contattare servizio recupero ungulati feriti (RUF), i cui recapiti sono forniti da ATC, per avviare procedure relative al loro recupero tramite uso di cane da traccia abilitato;
- compilare al termine di azione di caccia la scheda “uscita/rientro”;
- non uscire in caccia di selezione dopo avere completato piano dei prelievi assegnato per periodo;
- effettuare attività di caccia nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di COVID19
Consentito da ATC il “tiro sanitario”, cioè abbattimento di capi (anche fuori da quelli assegnati, pur nel rispetto del calendario venatorio regionale) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o condizioni giudicate incompatibili con sopravvivenza, purché:
- allegata a scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica attestante “problema sanitario di animali”;
- capo abbattuto con “tiro sanitario” sostituisce uno dei capi assegnati a cacciatore
- disposizioni sanitarie prevedono che tutti i capi abbattuti siano sottoposti a visita veterinaria (costo a carico di selecacciatore)
- riconsegna di documenti e materiali (v. blocco dei tagliandi di “uscita/rientro”, schede di abbattimento relative ai capi abbattuti, allegando documentazione sanitaria di cui sopra; fascette inamovibili non utilizzate) entro 31/3/2023 da parte di selecacciatore ad ATC. Selecacciatori operanti in AFV debbono restituire a fine giornata di caccia schede di “uscita/rientro” e di abbattimento ad AFV, che ne riporta i dati sul registro giornaliero delle attività realizzate (registro da consegnare a Servizio entro fine stagione venatoria insieme a schede di abbattimento compilate da selecacciatori complete dei documenti di cui sopra). Selecacciatore deve preparare trofei dei capi abbattuti completi di mandibola (nel caso di femmine solo quest’ultima) ed ATC può chiedere di verificare tali trofei ai fini di loro utilizzo per realizzazione di apposita mostra entro 90 giorni da fine stagione venatoria. Responsabile DG entro 30/10/2022 comunica ad ATC abbattimenti cervidi realizzati nel proprio DG
- recupero di ungulati feriti (RUF) non costituisce azione di caccia, ma si configura come servizio per tutela e gestione delle popolazioni di ungulati a finalità igienico sanitarie. Ammesso impiego di cane da traccia abilitato a seguito superamento prove di lavoro riconosciute da ENCI. Ai soggetti che effettuano RUF vietata, durante operazioni sulla traccia, ogni forma di attività venatoria, mentre consentito abbattimento del selvatico recuperato. Tempi di inizio del recupero decisi dal selecacciatore dopo aver analizzato “segni di caccia rinvenuti sul punto di sparo”. Conduttore deve comunicare ad ATC e Polizia provinciale se non rispettate procedure post ferimento da parte del selecacciatore od altre persone intervenute. ATC comunica a Servizio nominativi degli addetti al RUF autorizzati
- modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari in cui si prevede rilevazione delle infrazioni da parte del personale preposto alla vigilanza venatoria, ATC, AFV. Segnalazioni inviate a Servizio per “eventuale contestazione di illecito”, previa acquisizione del parere di Commissione disciplinare (composta da: responsabile del Servizio; dipendente del Servizio di categoria D; funzionario di Polizia provinciale competente per territorio ed esperto in materia) che, qualora ritenga di non archiviarla, la contesta ad interessato, specificando entità della sanzione da applicare, affinché possa presentare opposizione. Se nessuna contestazione pervenuta, Presidente Commissione notifica a mezzo raccomandata con ricevuta ritorno atto ad interessato, affinché possa entro 15 giorni presentare opposizione scritta a Commissione corredata da eventuale documentazione o chiedere di essere ascoltato. Decorso inutilmente tale temine, Commissione invia a Dirigente Servizio verbale di contestazione, contenente sanzione da applicare, affinché provveda ad irrogare sanzione e notificare atto ad interessato e ad ATC/AFV
- disposizioni in oggetto applicate anche all’interno di AFV, specificando che eventuali violazioni rilevate dal titolare di AFV o suo personale vanno comunicate entro 5 giorni al Servizio, pena sospensione/revoca di autorizzazione alla gestione della caccia ai cervidi in selezione in AFV
Sanzioni:
Mancato rispetto da parte del selcacciatore delle disposizioni del disciplinare comporta applicazione di sospensioni, definite “nel rispetto del principio di proporzionalità, gravità di infrazione commisurata a natura, specie, mezzi, oggetto, luogo e modalità connessa ad omissione, nonché ruolo assunto da autori di illecito, dolosità o colposità di azione od omissione”, ed particolare in caso di:
- mancato rispetto dei tempi di prelievo in forma selettiva dei cervidi previsti dal calendario venatorio regionale 2022/23: sospensione per intera stagione venatoria
- mancato rispetto degli orari previsti dal calendario venatorio regionale, od utilizzo di arco o frecce con caratteristiche diverse da quelle consentite, o delle norme sulle modalità di sparo, o di macellazione di animale abbattuto prima della sua ispezione, od osservanza degli obblighi sanitari: sospensione da 10 a 20 giornate
- mancato rispetto della zona di operatività assegnata, o dei mezzi consentiti per prelievo: sospensione da 20 a 40 giornate
- incompleta detenzione della documentazione prevista durante caccia: sospensione da 2 a 6 giornate
- mancato rispetto della caccia ai cervidi solo “alla cerca” o “all’aspetto”: sospensione da 8 a 16 giornate
- mancato posizionamento di fascetta inamovibile, o di abbattimento di altri animali oltre cervidi durante caccia selettiva a questi: sospensione da 15 a 30 giornate
- mancata esecuzione di fotografia di animale abbattuto, o compilazione della scheda “uscita/rientro”, o rispetto delle prescrizioni in merito a recupero di ungulati feriti: sospensione da 5 a 10 giornate
- mancata consegna dei documenti e materiali nei tempi previsti: sospensione per 5 giornate
- altre infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria: sospensione da 1 a 10 giornate
Tutte le infrazioni comportano sanzioni cumulative ed in caso di recidiva nel corso della stessa stagione: sanzioni raddoppiate
Se provvedimenti disciplinari inapplicabili nel corso di stagione venatoria in cui commessa infrazione, questi applicati nelle stagioni venatorie successive
In caso di reati penali in materia venatoria: sospensione del selecacciatore per 1 stagione venatoria