REDDITO DA LAVORO (Legge 232/16) (lavoro44)
Soggetti interessati:
Lavoratori.
Iter procedurale:
La Legge 232/16 art. 1 comma 160 modifica la Legge 208/15 art. 1 nei seguenti punti:
- comma 182 salvo “espressa rinuncia scritta del prestatore del lavoro” i premi, di entità variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (misurabili in base a criteri specifici), nonché gli importi erogati sotto forma di partecipazione ad utili di impresa, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva di IRPEF e delle imposte addizionali regionali e comunali pari a 10%, comunque non oltre 3.000 € lordi
- comma 184 somme e valori, di cui ad art. 51 comma 2 di DPR 917/1986 (vedi sotto), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nè sono soggetti ad imposta sostitutiva, anche qualora vengano fruiti, per scelta dei lavoratori, in sostituzione, in tutto od in parte, delle somme di cui al comma 182
- comma 184 bis ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti ad imposta sostitutiva qualora per scelta del lavoratore sostituiscono, in tutto o in parte, le somme di cui al comma 182:
- versamento di contributi a forme pensionistiche complementari. Tali contributi non contribuiscono neppure a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari
- versamento di contributi di assistenza sanitaria, anche se eccedenti i limiti indicati da art. 51 di DPR 917/1986
- acquisizione di azioni anche se il loro valore eccedente limite indicato da art. 51 di DPR 917/86
- comma 186 disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione nel settore privato limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 € nell’anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al comma 182
- comma 189 limite di cui al comma 182 è aumentato fino a 4.000 € per aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro
Legge 232/16 art. 1 comma 161 modifica DPR 917/1986 art. 51 comma 2 relativo agli elementi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (composto da tutte le somme inerenti al rapporto di lavoro, a qualunque titolo percepite nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali), quali:
- contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché contributi di assistenza sanitaria versati da questi ad Enti o Casse assistenziali in conformità a contratto/accordo/regolamento aziendale, per importi non superiori a 3.615,20 €
- somministrazione di vitto, compreso quello in mense organizzate direttamente da datore di lavoro o gestite da terzi, o erogazione di indennità sostitutiva fino a 5,29 € (7 € se gestito in forma elettronica) ad addetti a carattere temporaneo (in primo luogo quelli dei cantieri edili) impiegati in località dove mancano servizi di ristorazione
- servizi di trasporto collettivo anche se affidati a terzi (compresi servizi pubblici)
- compensi reversibili (quali indennità, gettoni di presenza corrisposti per esercito di funzioni pubbliche)
- utilizzo di opere e servizi, riconosciuti da datore di lavoro, offerti a tutti o ad alcune categorie di dipendenti e loro familiari
- somme, servizi, prestazioni erogate da datore di lavoro a tutti o ad alcune categorie di dipendenti e loro familiari, compresi servizi di educazione ed istruzione (anche in età prescolare, con relativi servizi integrativi e mensa), frequenza di ludoteche, centri estivi ed invernali, borse di studio a favore degli stessi familiari
- somme e prestazioni erogate da datore di lavori a tutti o ad alcune categorie di dipendenti per servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti
- contributi e premi versati da datore di lavoro a tutti o ad alcune categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, riguardanti rischio di non autosufficienza, o di gravi patologie
- valore di azioni offerte a tutti i dipendenti per importo inferiore a 2.000 € nel periodo di imposta, purchè non riacquistate da società emittente o da datore di lavoro prima di 3 anni (se azioni cedute prima, importo escluso dal reddito al momento di acquisto è soggetto a tassazione nel periodo di imposta di cessione). Disposizioni applicate solo quando le azioni sono emesse da impresa con cui si ha rapporto di lavoro (o da società che, direttamente o indirettamente, controlla tale impresa) e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- opzione esercitabile non prima di 3 anni da sua attribuzione
- al momento esercizio di opzione, società è quotata in mercati regolamentati
- beneficiario mantiene per almeno 5 anni successivi, investimento in titoli oggetto di opzione in entità almeno pari a differenza tra valore di azioni al momento di loro assegnazione ed ammontare corrisposto al dipendente (se tali titoli vengano ceduti o dati in garanzia prima di 5 anni da assegnazione, importo escluso dal reddito al momento di assegnazione è soggetto a tassazione nel periodo di imposta di cessione)
- somme trattenute al dipendente per oneri deducibili da imposte sui redditi, nonché per erogazioni effettuate ed attestate da datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi, a fronte di spese sanitarie
- mance percepite da croupier di case da gioco fino a 25% del loro ammontare
- quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia del lavoratore al loro accredito contributivo presso assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti (o a forme sostitutive di queste) per periodo successivo a 1° scadenza utile per pensione di anzianità