ANIMALI ACQUATICI ORNAMENTALI

ANIMALI ACQUATICI ORNAMENTALI (Reg. 1251/08)  (caccia31)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare per immettere sul mercato:

–          animali acquatici destinati ad allevamento, incluse zone di stabulazione, peschiere, impianti ornamentali aperti e ripopolamento (Animali acquatici lasciati liberi nella natura);

–          animali acquatici e relativi prodotti destinati al consumo umano;

–          animali acquatici destinati ad impianti ornamentali chiusi, cioè negozi di animali da compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali senza contatto diretto con sistema idrico naturale o dotati di sistema di trattamento delle acque reflue per contenere a livello accettabile, rischio di trasmissione di malattie nel sistema idrico naturale.    

Iter procedurale:

Comunità Europea fissato in Allegato 1 a Reg. 1251/08 pubblicato su G.U.CE 337/08 elenco delle specie vettrici e condizioni in cui vanno considerate come tali.

Spostamenti di animali acquatici ornamentali subordinati a notifica se:

a)       originari di impianti ornamentali in Stato membro;

b)       destinati ad impianti ornamentali chiusi in altro Stato membro, qualora intero territorio o alcune zone di questo dichiarati esenti da 1 o più malattie non esotiche, o soggetti a programma di sorveglianza o eradicazione contro queste;

c)       appartengono a specie sensibili ad 1 o più malattie da cui Stato membro o zona sia stata dichiarata indenne o a cui applicabile programma di sorveglianza o eradicazione.

Animali acquatici ornamentali mantenuti in impianti ornamentali chiuse non trasferibili in impianti ornamentali aperti, allevamenti, aree di stabulazione, peschiere, aree di molluschicoltura, o liberati nella natura senza preventiva autorizzazione ASL che viene concessa qualora accertato che “spostamento non mette a rischio la salute degli animali acquatici nel luogo di rilascio e garantite che prese le misure appropriate per contenere rischi”.

Animali acquatici destinati ad allevamento, stabulazione, peschiere, impianti ornamentali aperti o ripopolamento, o animali acquatici e relativi prodotti destinati alla trasformazione prima di consumo umano, nonché molluschi e crostacei vivi destinati a centri di depurazione, centri di spedizione e ad ogni altra impresa analoga prima del consumo umano, accompagnati da certificato sanitario (Modello in Allegato II a Reg. 1251/08 pubblicato su G.U.CE 337/08), qualora:

–          introdotti in Stati membri o zone dichiarate indenni da 1 o più malattie non esotiche a soggette a programma di sorveglianza ed eradicazione;

–          appartenenti a specie sensibili o vettrici di 1 o più malattie da cui Stato membro o zona dichiarata indenne o su cui applicato programma di sorveglianza ed eradicazione.

Partite di animali acquatici e relativi prodotti che lasciano Stato membro o zona sottoposta a misure di lotta contro malattie, o appartenenti a specie sensibili o vettrici di 1 o più malattie a cui viene applicato programma di eradicazione, ma per le quali concessa esecuzione da parte Autorità competenti accompagnate da certificato sanitario (Modello riportato in Allegato a Reg. 1251/08 pubblicato su G.U.CE 337/08), in cui specificare se “partite consistono di animali acquatici destinati ad allevamento, zone di stabulazione, peschiere, impianti ornamentali aperti o ripopolamento o alla trasformazione, centri di depurazione o spedizione o impresa analoga prima del consumo umano.   

Animali acquatici vivi di specie sensibili o vettrici di 1 o più malattie sottoposti ad ispezione, prima del rilancio di certificato sanitario e non introdotti in allevamento o nell’area di molluschicoltura nel periodo tra ispezione e carico della partita.     

Tali disposizioni non applicate a:

–          pesci abbattuti ed eviscerati prima della spedizione;

–          molluschi o crostacei destinati a consumo umano, imballati ed etichettati a tal fine, non sono vitali (cioè non in grado di sopravvivere se restituiti all’ambiente da cui sono stati prelevati), o destinati alla trasformazione senza stoccaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

–          animali acquatici e relativi prodotti immessi sul mercato e destinati a consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché confezionati in imballaggi atti a vendita al dettaglio.

Animali acquatici destinati ad allevamento, zone di stabulazione, peschiere, impianti ornamentali aperti importati da Paesi Terzi elencati in Allegato III a Reg. 1251/08 pubblicato su G.U.CE 337/08, purché accompagnati da certificato sanitario (Modello riportato in Allegato IV a Reg. 1251/08 pubblicato su G.U.CE 337/08), rispettandone prescrizioni di polizia sanitaria ivi riportate.

Pesci ornamentali di specie sensibili a 1 o più malattie elencate in Direttiva CE 2006/88 e destinati ad impianti ornamentali chiusi importati nella CE solo da Paesi Terzi, elencati in Allegato III a Reg. 1251/08 pubblicato su G.U.CE 337/08. Pesci ornamentali non appartenenti a specie sensibili a malattie di cui sopra e molluschi e crostacei ornamentali importati solo da Paesi Terzi membri di Ufficio internazionale di epizoozie. Pesci ornamentali importati sempre accompagnati da certificato sanitario (Modello riportato in Allegato IV a Reg. 1251/08 pubblicato su G.U.CE 337/08), rispettandone prescrizioni di polizia sanitaria ivi riportate.

Animali acquatici e relativi prodotti destinati a consumo umano importati da Paesi Terzi inclusi in Elenco approvato da Commissione, purché accompagnati da certificato sanitario, rispettandone prescrizioni di polizia sanitaria ivi riportate.

Sono esclusi animali acquatici destinati a zone di stabulazione o immissione in acque comunitarie.

Animali acquatici destinati ad importazione nella CE trasportati in modo da non nuocere alla loro salute. In particolare non trasportati nella stessa acqua o container con animali aventi stato sanitario inferiore o non destinati ad importazione nella CE. Durante trasporto animali non scaricati dal loro container ed acqua non cambiata in Paese Terzo che non figura in Elenco CE od avente stato sanitario in favore a quello di Paese di destinazione.

Animali acquatici e relativi prodotti importati destinati a consumo umano manipolati in modo da evitare contaminazione di acque naturali nella CE.

Animali acquatici importati possono essere liberati in natura nella CE solo dopo autorizzazione di ASL aree di destinazione concesse “solo se spostamento non mette a rischio salute di animali acquatici nel luogo di rilascio” (prendere opportune misure per contenere tali rischi). Acque di trasporto di animali importati manipolate in modo da evitare contaminazioni di acque naturali CE.

Animali acquatici vivi, uova da pesce, pesce non eviscerati destinati a Paese Terzo ma in transito nel territorio CE debbono rispettare condizioni di trasporto di cui sopra accompagnati da certificato sanitario riportante dicitura “per il transito nella CE” e da certificato richiesto da Paese Terzo.

Per un periodo transitorio fino a 31/12/2012 Stati membri possono autorizzare importazione da Paesi Terzi membri di Organizzazione mondiale per salute di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica, purché destinati solo ad impianti ornamentali chiusi    

          

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