ANEMIA INFETTIVA EQUIDI

ANEMIA INFETTIVA EQUIDI (DM 02/02/16) (igizoo42)

Soggetti interessati:

Chiunque dispone di equidi, Unione incremento razze equine (UNIRE), Associazioni nazionali allevatori di specie e razza (ANA), Associazioni provinciali allevatori (APA), servizi veterinari ASL, Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), Centro nazionale di referenza per anemia infettiva di equidi (CRAIE), Regione, Ministero della Salute.

Iter procedurale:

Ministero Salute, con DM 02/02/16, ha reso obbligatorio sul territorio nazionale il Piano di sorveglianza e controllo nei confronti di anemia infettiva negli equidi (AIE) a cui le Regioni debbono attenersi, favorendone applicazione e verificandone attuazione.

Piano prevede la individuazione di:

  • Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) che, integrando i dati relativi alle notifiche di focolai ed alle aziende censite in BDN, fornisce a Servizi veterinari ASL, IZS, Ministero Salute elementi per verifica e gestione operativa delle azioni del Piano in oggetto
  • aree a rischio elevato: sono quelle dove Regione, a seguito di Ordinanza del 06/08/2010, ha controllato meno del 50% delle aziende registrate in BDN, o più del 50% ma rilevando presenza di focolai AIE nell’ultimo anno superiori a 0,5%. In tali aree tutti gli equidi di età superiore a 12 mesi (esclusi equidi da macello non destinati a riproduzione) sono sottoposti ogni anno a test sierologico (vedi: Elisa per test diagnostico di screening; test di immunodiffusione in gel di agar per test diagnostici per loro movimentazione internazionale), o a test diagnostici di conferma
  • aree a rischio basso: sono quelle non rientranti tra le precedenti: in cui sottoporre a controllo:
  • tutti gli equidi di età superiore a 12 mesi, ai fini della loro introduzione in fiere, aste, ippodromi, od altre concentrazioni di animali (maneggi, scuderie, alpeggi), tramite esecuzione di almeno 1 test sierologico per AIE (test ha validità di 3 anni)
  • ogni anno tutti gli equidi di età superiore a 12 mesi presenti in allevamenti situati in area di sorveglianza attiva (ASA), istituita con raggio di 3km dal limite di “focolaio  incidente” (cioè azienda indenne in cui riscontrato 1° caso di AIE, comprese aziende in cui introdotto equide con caso confermato di AIE, cioè animale risultato positivo a test sierologico), o di “focolaio prevalente” (cioè azienda sede di focolaio non estinto, compresa azienda in cui mantenuti equidi positivi, seppure in condizioni di biosicurezza)
  • ogni anno su tutti gli equidi di età superiore a 12 mesi presenti in azienda sita in “cluster di infezione” (cioè in aree contigue con raggio di 5 km, in cui rilevati almeno 2 focolai di AIE incidenti e/o prevalenti), fino ad estinzione di tutti i focolai. Se a seguito di controllo, individuato nuovo “focolaio incidente”, area del cluster viene estesa a partire da quest’ultimo
  • azienda sospetta di AIE, qualora venga individuato in essa un equide sospetto a livello sierologico o clinico, o se transitato in essa, nei 12 mesi precedenti, un soggetto infetto, o “azienda verso cui usciti soggetti provenienti da focolaio incidente”
  • categorie a rischio da sottoporre a controllo annuale sono: equidi da “orientamento produttivo” inscritti in BDN; tutti i muli; tutti gli equidi di aziende dove presenti 1 o più muli; tutti gli equidi nati ed allevati nel territorio nazionale destinati a macellazione (se confermata positività sierologica del sangue prelevato da animale in mattatoio, CRAIE invia comunicazione a Regione ed a Servizio Veterinario ASL, dove ricade allevamento di origine di animale, al fine di adottare le idonee misure)
  • periodo di rischio AIE compreso tra Maggio ed Ottobre
  • casi sospetti di AIE sono rappresentati da: ogni equide risultato positivo a test sierologico di screening; ogni caso di positività sierologica a test diagnostico di conferma; ogni equide presente in area focolaio fino a esito negativo di test; puledri nati da fattrici positive fino a 12 mesi di età; ogni equide  con sintomi riferibili ad AIE fino ad accertamento diagnostico
  • indicazioni operative riguardanti: esecuzione di controlli sierologici prima di inizio del periodo a rischio; utilizzo di modulistica ufficiale riportata su GU 96/16 per invio campioni a IZS e CRAIE
  • azioni da attivare a seguito individuazione di caso sospetto di AIE:
  • esecuzione controlli ogni 6 mesi fino ad accertamento definitivo di stato sierologico (esami eseguiti riportati nel documento  identificativo di animale, specificandone esito e metodica usata)
  • esecuzione test sierologico di screening, con cadenza semestrale, anche ad altri equidi mantenuti in azienda
  • movimentazione di tali soggetti solo previa compilazione di Modello 4, recante attestazione sanitaria e firma del veterinario ufficiale, che informa ASL degli spostamenti
  • azioni da attivare a seguito di apertura di un focolaio:
  • condurre specifica indagine epidemiologica (scheda predisposta da CRAIE)
  • rintracciare aziende che hanno avuto scambio di equidi che presentano positività, da e verso focolaio, nei 12 mesi precedenti, con conseguente estensione a queste di screening sierologico, e tempestiva comunicazione di situazione ad ASL competente per territorio
  • adottare idonee misure di biosicurezza
  • sottoporre a controllo equidi presenti in allevamenti ricadenti in ASA connesse a focolai, entro 30 giorni da loro notifica su SIMAN

Prelievi sierologici per diagnosi AIE eseguiti da veterinari ASL, competenti per territorio, o da veterinari incaricati da Regione, con costo del campionamento e delle prove diagnostiche a carico del proprietario/detentore degli animali. Campioni prelevati inviati ad IZS Umbro Marchigiano (per equidi appartenenti alle Forze armate a laboratorio di Centro studi e ricerche di sanità veterinaria di Roma, o a Ospedale militare veterinario di Montelibretti), corredati da scheda di prelievo (Modello riportato su G.U. 96/16), per esecuzione degli esami diagnostici. Qualora campione risulti positivo, inviato, per conferma di diagnosi, al CRAIE, riportando le informazioni previste nel modello pubblicato su GU 96/16 (numero microchip o numero passaporto).

Proprietario o detentore di equidi provvede affinchè esito e data delle singole prove diagnostiche vengano riportati dal Servizio veterinario ASL su documento di identificazione di equide.

IZS invia “dati ed informazioni su esiti di esami di laboratorio eseguiti nei confronti di AIE” a CRAIE, che rende disponibili informazioni su situazione epidemiologica nazionale, aggiornando in tempo reale SIMAN.

Servizi veterinari ASL provvedono a:

  1. inviare, direttamente o tramite Regione, a Ministero della Salute,entro 24 ore da eventuale conferma positività da parte CRAIE, informazioni previste da Direttiva UE 82/894, tramite registrazione in SIMAN;
  2. registrare esiti e date delle singole prove diagnostiche eseguite sul documento di identificazione equidi (timbro e firma del veterinario ASL)entro 10 giorni da invio referto da parte di IZS o CRAIE;
  3. adottare misure precauzionali, che verranno revocate se CRAIE non conferma positività del campione. Focolaio si considera estinto e misure sono revocate quando equidi infetti sono venuti a morte, o allontanati in via definitiva da azienda, ed accertamenti diagnostici su altri soggetti rimasti in azienda hanno dato esito negativo. Procedura seguita anche per aziende sottoposte a misure di biosicurezza, o che ricevono equidi sieropositivi (in questi casi eseguire registrazione di apertura di focolaio in SIMAN)
  4. comunicare esito dei controlli a Servizio Veterinario Regionale e Ministero Salute. Esito dei controlli (scheda pubblicata su GU 96/16) conservato da Servizio veterinario ASL, mentre copia trasmessa a proprietario.

ASL dispone che equidi sieropositivi siano sottoposti ad isolamento e sequestro “in sedi e ricoveri compatibili con loro esigenze etologiche”, permettendo presenza nella stessa struttura, gestita da Associazioni riconosciute per protezione degli animali, o da privati cittadini, più soggetti positivi, anche se di proprietà di terzi, purché garantite seguenti misure di biosicurezza:

a)area  di mantenimento equidi sieropositivi dotata di paddock esterno, ubicata ad almeno 200 m. da luoghi in cui tenuti, anche temporaneamente, altri equidi. In mancanza di paddock esterno, animali detenuti in locale chiuso, dotato di: reti antinsetto applicate a porte e finestre; trappole luminose o impiego di insetticidi; sistema di rimozione (almeno quotidiano) delle feci; canalizzazione delle acque di scarico e del liquame; sistema di  pulizia e disinfezione periodica dei ricoveri e di attrezzi utilizzati secondo un programma concordato con ASL;

b)movimentazione di animali sieropositivi consentita solo per motivi legati al loro benessere ammesso loro trasferimento nelle aree di cui sopra, previa: compilazione di modello 4 da parte di Servizio veterinario ASL competente per territorio; comunicazione del Servizio veterinario ASL del territorio di partenza  a quello di destinazione, che deve esprimere proprio assenso al trasferimento di animale e vigilare sul rispetto delle misure previste da DM 02/02/16. Se  capo sieropositivo è spostato nell’area di biosicurezza, detentore di equide chiede assegnazione di un nuovo codice aziendale, in quanto tale area costituisce unità epidemiologica distinta

c)trasporto da attuare (previa disinfezione del mezzo di trasporto e degli animali stessi, con sostanze ad azione repellente ed insetticida) dopo le ore 19 nel periodo 1 Aprile – 30 Settembre e dopo le ore 17 negli altri mesi, in considerazione del ciclo diurno degli insetti vettori

d)mezzo di trasporto va sempre pulito e disinfettato dopo ogni spostamento

Servizi veterinari ASL assicurano vigilanza permanente presso strutture, verificando almeno ogni 6 mesi rispetto dei punti precedenti.

In base ad evoluzione della situazione epidemoplogica, Ministero Salute, sentite Regioni e CRAIE, modifica DM 02/02/2016.

Sanzioni:

Proprietario o detentore di equidi che non mette a disposizione animali (anche se tenuti allo stato brado) per i controlli, o movimenta animali in assenza di controllo sierologico nei confronti di AIE, o movimenta animali sieropositivi in violazione di quanto stabilito da ASL: multa da 1.500 a 9.000 €.€