PRESENZA TRICHINE NELLE CARNI (Reg. 1375/15, 1843/16; Accordo Stato-Regioni 10/5/07; D.G.R. 28/1/08) (igizoo41)
Soggetti interessati:
Chiunque intende commercializzare carne di suini, cinghiali, cavalli, volpi.
Esclusa carne di selvaggina fornita direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono e consumatore finale.
Iter procedurale:
Commissione Europea con Reg. 1375/15 ha definito modalità applicabili ai controlli ufficiali relativi a presenza di Trichine nelle carni, che prevede:
- modalità di campionamento delle carcasse di suini presso mattatoi da attuarsi:
- ogni anno su almeno 10% delle carcasse di animali destinati a macellazione e su tutte le carcasse di scrofe e verri riproduttori provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per “stabulazione controllata” (cioè suini allevati sottoposti in modo permanente a controlli da parte di operatore relativamente ad alimentazione e condizioni di stabulazione)
- su tutte le carcasse provenienti da aziende non riconosciute per “stabulazione controllata”, mediante loro esame per accertare presenza di Trichine
- prelievo di campioni da ogni carcassa, al fine di individuare presenza di Trichine, utilizzando metodi di rilevamento ufficiali riportati in Allegato I del Reg. 1375/15 pubblicato si GUCE 212/15
Carcasse di equini, cinghiali od altre specie di animali domestici o selvatici a rischio di contaminazione da Trichine sottoposte sistematicamente a prelievo di campioni nei mattatoi o in stabilimento di trattamento, nell’ambito di esame post mortem.
Commissione con Reg. 1843/16 ha deciso che per periodo 01/01/2017 – 31/12/2020 Autorità competente può designare laboratorio per controlli ufficiali di Trichinella ubicato all’interno di macello o di stabilimento lavorazione di selvaggina, solo se tale laboratorio fornisce idonee garanzie attestanti esistenza sistemi di controllo qualità per quanto concerne analisi dei campioni prelevati a fini di controlli ufficiali.
In attesa dei risultati degli esami eseguiti in laboratori designati da Autorità competente, le carcasse di suini ed equidi domestici possono essere sezionate (al massimo in 6 parti) in mattatoio, purchè garantita tracciabilità della carne. In deroga tali carcasse possono essere sezionate in laboratorio distinto dal mattatoio, purchè: procedura eseguita sotto controllo di Autorità competente; carcassa lavorata in unico stabilimento ubicato nello stesso Stato membro; in caso risultati delle analisi risultano positivi, tutte le parti di carcassa dichiarate inadatte al consumo umano
- in deroga sono esenti da esame di Trichina:
- carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione (metodi riportati in Allegato III di Reg. 1375/15 pubblicato su GUCE 212/15) sotto controllo di Autorità competente
- carcasse e carni di suini non svezzati di età inferiore a 3 settimane
- carcasse e carni di suini provenienti da aziende o comparti (cioè gruppi di aziende) che applicano metodi di stabulazione controllata, purchè: non rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini allevati in queste aziende negli ultimi 3 anni, come attestato dai controlli periodici svolti; dati storici dei suini sottoposti a controlli garantiscono presenza di Trichine in 1 caso/10.000.000; Stato membro informa della deroga Commissione ed altri Stati membri, presentando al riguardo una specifica relazione (modello riportato in Allegato IV di Reg. 1375/15 pubblicato su GUCE 112/15), pena decadenza di deroga
- carcasse o loro parti non possono lasciare locali di macellazione prima che risultato di esame sia negativo (analogamente per altri parti di animale destinate a consumo umano contenenti tessuto muscolare), mentre rifiuti e sottoprodotti di origine animale ( non destinati a consumo umano e non contenenti muscoli striati) possono lasciare locali prima del risultato di esame (Autorità competente può chiedere applicazione al riguardo di un trattamento preventivo). Se mattatoio adotta un sistema, approvato da Autorità competente, in grado di garantire che nessuna parte di carcassa lasci il locale prima di risultato di esame, bollo sanitario può essere applicato prima di conoscere tale risultato
- Autorità competente dispone che tutto il personale impegnato negli esami, partecipi ad un programma di controllo della qualità delle analisi e delle procedure di valutazione, registrazione, analisi usate da laboratorio
- campioni positivi inviati a laboratorio nazionale di riferimento, al fine di identificare specie di Trichina, utilizzando metodi riportati in Allegato I di Reg. 1375/15 pubblicato su GUCE 212/15
- Autorità competente definisce piano di emergenza in caso dagli esami emerga presenza di Trichina, comprendente misure da adottare:
- per tracciabilità delle carcasse e delle parti (contenenti tessuto muscolare) contaminate
- per trattamento di carcasse e loro parti contaminate
- per ricerca della fonte di contaminazione e sua eventuale diffusione presso fauna selvatica
- a livello di commercianti al dettaglio e consumatori
- qualora sia impossibile identificare in mattatoio la carcassa contaminata
- per identificare la specie di Trichina interessata
- Autorità competente riconosce ufficialmente aziende o comparto in cui applicata stabulazione controllata e soddisfatte le prescrizioni riportate in Allegato V di Reg. 1375/15 pubblicato su GUCE 212/15
- operatori delle aziende ufficialmente riconosciute informano Autorità competente in merito a qualunque modifica intervenuta che potrebbe avere conseguenza su qualifica di azienda rispetto a Trichina
- Autorità competente esegue periodiche ispezioni nei confronti di aziende riconosciute per stabulazione controllata, in base ad analisi del rischio (valutati precedenti per contaminazione, risultati di ispezioni pregresse, zona geografica, fauna selvatica locale, pratiche di allevamento usate, controllo dei veterinari, conformità di allevatori)
- Autorità competente attua un programma di monitoraggio su suini provenienti da aziende o comparti riconosciuti per stabulazione controllata, al fine di verificare se tali animali sono esenti da Trichina. Nel programma indicare: frequenza del test; numero di animali da sottoporre a controllo; piano di campionamento della carne da sottoporre ad esame; eventuali metodi sierologici applicati, purchè convalidati da laboratorio di riferimento UE
- se ispezioni eseguite rilevano perdita delle condizioni relative a stabulazione controllata, Autorità competente revoca subito qualifica ufficiale ad azienda, mentre se suini provenienti da tale azienda risultano positivi al test di individuazione di Trichina, Autorità competente provvede a:
- revocare qualifica ufficiale ad azienda
- esaminare tutti i suini di azienda al momento di macellazione
- rintracciare e sottoporre ad analisi tutti gli animali riproduttori presenti in azienda, e per quanto è possibile, tutti quelli che hanno lasciato azienda nei 6 mesi precedenti risultato positivo (a tal fine prelevati campioni di carne)
- studiare se diffusione contaminazione da parassiti è imputabile alla distribuzione di carni di suini macellati nel periodo precedente al risultato positivo
- informare Commissione ed altri Stati membri sulla situazione in atto
- avviare indagine epidemiologica per individuare cause di contaminazione
- adottare misure adeguate, se impossibile identificare carcasse contaminate nel mattatoio, quali: aumentare dimensione del campione di carne prelevate per analisi; dichiarare carcasse non adatte a consumo umano; eliminare carcasse sospette e relative parti, nonché quelle risultate positive ai test
Azienda, dopo revoca, può ottenere nuovo riconoscimento solo una volta che problemi rilevati sono stati risolti ed attestato il rispetto delle disposizioni di cui ad Allegato IV di Reg. 1375/15 pubblicato su GUCE 212/15.
Se da ispezione emerge che modifiche delle condizioni aziendali o risultati positivi di analisi, non sono state comunicati, azienda rimossa dal comparto, fino a quando non ristabilita la conformità
- carni contenenti muscolatura striata di specie portatrici di Trichina possono essere importate in UE solo se prima di esportazione vengono sottoposte ad esame per individuare presenza di Trichina nel Paese Terzo dove macellati animali ammessa deroga a tale obbligo se ne Paese Terzo ha informato Commissione e se figura in elenco UE da cui consentito importazioni di suini vivi, o di carni fresche di suini, o di prodotti a base di carne suina
- nel certificato sanitario per scambi comunitari di suini vivi, veterinario inserisce informazioni circa riconoscimento ufficiale di azienda per conduzione controllata. Nel caso di importazioni, veterinario ufficiale di Paese Terzo inserisce nel certificato sanitario informazioni su riconoscimento ufficiale di azienda da cui proviene animale per stabulazione controllata. Certificato veterinario accompagna partite di carne destinate ad importazione, corredato da un attestato sanitario di veterinario ufficiale relativo ad esame eseguito in Paese Terzo per individuare presenza di Trichina. Certificato sanitario e di polizia sanitaria che accompagna partite di preparazione di carne o di taluni prodotti a base di carne, stomaci, vesciche ed intestini trattati destinati ad importazione in UE da Paesi Terzi, corredato da attestato sanitario di veterinario ufficiale relativo ad esame eseguito nel Paese Terzo di origine delle carni per individuare presenza di Trichina.
Iter procedurale:
Accordo Stato – Regioni, definito con atto del 10/05/07 recepito da Regione Marche con D.G.R. 28/01/08 (affidato a Servizio Veterinario Regionale compito di suo “eventuale adeguamento delle procedure e modalità previste in materia vigenti sul territorio ai contenuti della suddetta intesa, apportando, se necessario, modifiche e/o integrazioni operative alle specifiche realtà locali”) prevede:
– definizione piano di emergenza, in cui riportare misure adottate qualora da esami dei campioni, emerge presenza di trichine nelle carni. Piano deve comprendere:
- a) tracciabilità delle carcasse infestate o sue parti contenenti tessuto muscolare da parte operatore responsabile di stabilimento;
- b) dichiarazione di non idoneità al consumo umano delle carni provenienti da carcasse positive, o per cui impossibile “escludere con certezza infestazione con larve di Trichinella”;
- c) misure destinate a trattamento delle carcasse o sue parti infette. Tali carni possono essere dichiarate non destinabili a trattamento di risanamento per consumo umano e pertanto distrutte, oppure oggetto di trattamento di risanamento mediante congelazione attuata sotto controllo veterinario;
- d) ricerca fonte di contaminazione. A tal fine campione positivo subito inviato ad Istituto Superiore di Sanità per identificare specie di Trichinella interessata;
- e) esecuzione di accurata indagine epidemiologica per individuare eventuale diffusione presso fauna selvatica delle forme di infestazione. Indagine svolta da ASL di competenza aziendale, in collaborazione con Istituto Zooprofilattico, a cui ASL del mattatoio deve fornire tutte le informazioni utili;
- f) qualunque misura da adottare a livello di commercianti al dettaglio o consumatori;
- g) misure da prendere se impossibile identificare al mattatoio carcassa contaminata;
- h) misure cautelative da adottare qualora “si dovesse sospettare presenza in azienda di animali potenzialmente infestanti”;
– fissazione modalità di riconoscimento, come ufficialmente esenti da Trichinella di:
- a) aziende di riproduttori (verri e scrofe), in cui tutti i soggetti sottoposti con esito favorevole ad esame trichinoscopico con metodo digestivo al macello;
- b) aziende a ciclo chiuso, in cui tutti i soggetti riproduttori (verri e scrofe) sottoposti con esito favorevole ad esame trichinoscopico con metodo digestivo al macello;
- c) aziende da ingrasso che acquistano soggetti da precedenti tipologie aziendali;
- d) stalle di sosta.
Riconoscimento rilasciato se operatore:
- a) adotta tutte le precauzioni relative a costruzione e manutenzione di edifici per impedire accesso ad animali indesiderati (Roditori, uccelli carnivori);
- b) applica programma di lotta contro parassiti in modo da prevenire infezioni di suini conservando relativa documentazione;
- c) garantisce che tutti i mangimi provenienti da stabilimenti rispettosi norme in materia e conservati in silos chiusi, specie se a rischio Trichinella e sottoposti a trattamento termico;
- d) garantisce che carcasse animali morti rimosse ed eliminate entro 24 ore da decesso (Carcasse di lattonzoli immesse in contenitori chiusi ed immagazzinati in azienda in attesa di smaltimento);
- e) informa, in caso di presenza discarica in prossimità di azienda, ASL che decide se mantenere classificazione azienda come esente da Trichinella;
- f) garantisce che lattonzoli acquistati e suini nati ed allevati in condizioni di stabulazione controllata nell’ambito dei sistemi integrati di produzione;
- g) garantisce tracciabilità dei suini tramite loro identificazione ed aggiornamento annuale dati nell’Anagrafe suina;
- h) garantisce che nuovi suini introdotti in azienda provengano da aziende ufficialmente esenti da Trichinella, o accompagnati da certificato rilasciato da Autorità sanitaria Paese esportazione attestante provenienza animale da azienda indenne da Trichinella, o tenuti isolati fino a quando risultati di test sierologico eseguito dopo 4 settimane in azienda non risulti negativo. Se introdotto suino non proveniente da aziende di pari stato sanitario, perdita della qualifica ed ASL registra evento nell’Anagrafe suina;
- i) garantisce che nessun suino destinato a macellazione ha accesso a strutture esterne durante periodo di produzione, mentre accesso ad esterno prima dello svezzamento ammesso solo se: nel Paese negli ultimi 10 anni non si sono rilevate contaminazione da Trichinella in animali domestici; esiste programma annuale per fauna selvatica a rischio di contaminazione; animali circolano in zone adeguatamente recintate; scrofe e cinghiali da riproduzione in azienda sottoposti a campionamento al momento della macellazione; adottate misure per impedire accesso ad uccelli carnivori ed onnivori;
- j) informa subito ASL se modificate o non rispettate condizioni di cui sopra
Stato membro può consentire ad ASL di riconoscere azienda come ufficialmente indenne (Escluse aziende con allevamenti di cinghiali) se:
- a) nel corso dei 12 mesi precedenti a riconoscimento eseguiti almeno 2 ispezioni di controllo negative in azienda;
- b) tutti i suini dell’azienda destinati a macellazione, nei 24 mesi precedenti riconoscimento, sottoposti ad esame trichinoscopico con metodo digestivo con esito negativo;
- c) programma di sorveglianza della fauna selvatica adottato nelle zone dove coesistono fauna selvatica ed azienda da dichiarare esente da Trichinella, comprendente individuazione parassiti mediante animale indicatore (prelevata carne da fauna selvatica da inviare a laboratorio autorizzato) e numero di animali indicatori rinvenuti morti od abbattuti nel corso di normale attività venatoria;
- d) non rilevata presenza di Trichinella nei suini domestici dell’azienda negli ultimi 10 anni.
Operatori del settore agroalimentare hanno obbligo di informare Autorità competenti se condizioni per cui aziende riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella non più rispettate o rilevati cambiamenti in azienda che determina conseguenze su qualifica di esente da Trichinella;
– sottoporre aziende dichiarate esenti da Trichinella a periodica ispezione (Frequenza definita in base a rilevazioni precedenti, zona geografica, fauna selvatica interessata, tecniche di allevamento, controlli veterinari, conformità degli allevatori). Esame riguarda in particolare scrofe e verri;
– prelevare campioni da carcasse di cinghiali abbattuti a caccia prima della loro immissione sul mercato. Regioni adottano piano di controllo per carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate a consumo domestico privato, nonché per quelle commercializzate che debbono transitare presso centro lavorazione selvaggina autorizzato, il quale assicura identificazione carcasse e sue parti. Veterinario ASL verifica efficacia sistema adottato, nonché invia campioni al laboratorio per esami con metodo digestivo e loro correlazione con carcasse;
– prelevare campioni da carcasse di suini oggetto di macellazione per uso domestico privato. Regione fissa entità campioni in base ad analisi di rischio (tenere conto: situazione epidemiologica, area geografica interessata, dati relativi a macellazione per uso privato negli anni precedenti). ASL in base a programmazione regionale esegue campionamenti al macello, tenendo conto qualifica di allevamento di provenienza del suino. Esclusi da prelievo suini macellati per uso privato provenienti da allevamenti riconosciuti esenti da Trichinella, salvo suini riproduttori. Regione crea sistema di raccolta dati annuale inerenti macellazioni per uso domestico privato ed esiti esami di ricerca della Trichinella;
– attuare piano di monitoraggio su suini domestici, cinghiali, equidi, altre specie di animali sensibili a Trichinella provenienti da aziende o categorie di aziende riconosciute come esenti da Trichinella o da Regioni in cui rischio di contaminazione dei suini risulta trascurabile per accertare effettiva esenzione animali da Trichinella. Nel programma indicare frequenza dei test, numero di animali da sottoporre a controllo, piano di campionamento delle carni da inviare a laboratorio autorizzato per analisi presenza Trichinella;
– ritirare qualifica ufficiale di esente da Trichinella se risultati positivi ad esami, con conseguente aggiornamento Anagrafe nazionale suini. Veterinario ASL deve:
- a) esaminare tutti i suini avviati a macellazione ed effettuare test sierologici su altri animali sensibili a Trichinella presenti in azienda;
- b) identificare allevamento di provenienza animale positivo se questo non coincide con azienda di invio al macello;
- c) analizzare tutti gli animali riproduttori arrivati in azienda e tutti quelli che hanno lasciato azienda negli ultimi 6 mesi da rilevazione positiva di Trichinella (Prelevati campioni di carne od eseguiti test sierologici per accertare presenza di Trichinella);
- d) studiare diffusione di Trichinella nei suini macellati nel periodo precedente la positività;
- e) avviare indagine epidemiologica per individuare cause della contaminazione in collaborazione con Istituto Zooprofilattico;
- f) incrementare frequenza di analisi;
- g) adottare misure adeguate se impossibile identificare carcasse contaminate nel mattatoio, quali: aumento dimensione del campione di carne prelevata; dichiarazione carcasse non adatte al consumo umano; adozione misure adeguate per eliminazione carcasse e relative parti sospette o risultate positive al test.
- h) informare Commissione CE ed altri Stati membri, inviando entro 31 Marzo successivo relazione ad ASL e Regione su attività svolta e risultati campionamenti effettuati;
Azienda, a cui revocato riconoscimento ufficiale di esente da Trichinella, lo riacquista “una volta che i problemi identificati sono stati risolti” e rispettate le condizioni di cui sopra;
– accertare prima di autorizzare importazione da Paesi Terzi di carne di specie animale portatore di Trichine, contenenti muscolatura striata, che queste prima della spedizione sottoposte nel Paese Terzo ad esame per individuazione presenza di Trichine (Esame su intera carcassa o su mezzena o su quarto). In deroga non necessario tale esame se carni di suini provenienti da aziende ubicate in Paese Terzo riconosciuto da CE come esente da Trichine, o in caso di carni congelate sotto controllo Autorità sanitaria competente del Paese Terzo. Certificato sanitario che accompagna importazione di carne, corredata da dichiarazione veterinario ufficiale attestante che carni esaminate nel Paese Terzo di origine sono conformi a prescrizioni CE;
– garantire che tutto il personale:
- a) sia adeguatamente formato. Partecipazione a corsi di formazione teorico-pratica di 8 ore concernente epidemiologia dei parassiti del genere Trichinella, legislazione europea su Trichinella, metodi diagnostici, riconoscimento larve di Trichinella, modalità prelievo di campione per analisi; tracciabilità del campione e delle carcasse. Personale ogni 6 mesi sottoposto ad aggiornamento. Regione, in collaborazione con Università ed Istituti Zooprofilattici, organizza corsi di formazione;
- b) partecipi a programma di controllo di qualità impiegate per individuare presenza di Trichinella e ad attività di valutazione, registrazione, analisi utilizzata da laboratorio.
Veterinario di macello deve:
1) nell’ambito degli esami post mortem eseguiti su carcasse di suini domestici provenienti da azienda riconosciuta o meno ufficialmente indenni, equidi e cinghiali di allevamento, prelevare campioni da ciascuna carcassa da inviare a laboratorio autorizzato annesso a macello o a Istituto Zooprofilattico Sperimentale, per accertare presenza o meno di Trichinella. Ministero Salute può consentire deroghe al campionamento sistematico di tutte le carcasse di equidi, cinghiali ed altre specie di animali di allevamento o selvatici se rischio di contaminazione trascurabile
2) assicurare procedura di identificazione della carcassa e sue parti, loro reciproca correlazione e rintracciabilità. Procedura documentata nell’ambito di piano di autocontrollo;
3) dichiarare non idonee a consumo umano tutte le parti di animale, in cui riscontrato campione positivo di Trichinella. Se macello non in grado di garantire correlazione tra campione positivo e singola carcassa o gruppo di carcasse di provenienza, tutte le carni macellate nella seduta sono dichiarate non adatte a consumo umano e distrutte;
4) impedire uscita da macello di carcasse e loro parti (comprese quelle di verri e scrofe) prima che esame per ricerca di Trichinella non si riveli negativo, mentre ammesso sezionare carcassa suini da ingrasso, purché adottata procedura di identificazione delle sue parti, in modo da consentirne immediata rintracciabilità. Parti della carcassa comunque bollate solo dopo esito esame. Bollo applicato prima se macello attua procedura approvata da ASL in cui carcassa o parti di carcassa non può lasciare locale prima di referto esame di Trichinella;
5) tenere registro di macellazione, in cui annotato esito di ricerca della Trichinella. Sistema di registrazione deve consentire correlazione tra azienda di provenienza animale, sua qualifica, identificazione animali vivi, identificazione delle carcasse, identificazione del campione prelevato, esito esame;
6) identificare “carcassa relativa al campione positivo e risalire all’azienda di conferimento di animale positivo”. Tutti gli animali dell’azienda sottoposti ad esami con metodi ufficiali;
7) comunicare entro 48 ore esito positivo esame:
- ad azienda di provenienza animale, che deve informare entro 48 ore servizio veterinario della ASL competente e riportare su documento commerciale, per tutte le successive partite di suini, presenza di Trichinella nell’allevamento;
- ad ASL per aggiornamento qualifica sanitaria in Anagrafe suina nazionale.
Ammesso invio ad unico laboratorio di sezionamento ubicato sul territorio nazionale delle carcasse in attesa di esito esami. In caso di positività Trichinella, carni subito rintracciate da laboratorio e dichiarate non idonee a consumo umano. Ammessa bollatura prima di esame, se laboratorio sezionamento adotta procedure rintracciabilità e sul documento di accompagnamento commerciale riportata dicitura “carni in attesa del risultato dell’esame per individuazione Trichinella”. ASL garantisce controlli su laboratori che possono sezionare carni in attesa del risultato esame Trichinella e Regione pubblica elenco stabilimenti riconosciuti.
Esame trichinoscopico per compressione ammesso fino a 31/12/2009 qualora: carcassa sottoposta ad esame presso stabilimento che macella non più di 15 suini al giorno o 75 suini a settimana, o non prepara per immissione sul mercato più di 10 cinghiali al giorno; altri metodi di individuazione non disponibili; garantite che tutte le carcasse di suino o cinghiale sottoposte ad esame assicurando correlazione tra campione e carcassa. Regione concede autorizzazione (specificare: ragione sociale, numero riconoscimento CE, sede di stabilimento, rappresentante legale) e pubblica elenco stabilimenti autorizzati fino a 31/12/2009. Autorizzazione sospesa o revocata se non rispettate seguenti condizioni di commercializzazione:
– carni marcate con bollo sanitario diverso sotto controllo veterinario ASL;
– carni fornite direttamente a consumatore finale o dettagliante della Provincia che rifornisce direttamente consumatore finale;
– carni non impiegate per consumo umano senza essere sottoposte a trattamento che sopprimono la Trichinella;
– riportato su documento accompagnamento dicitura “metodo trichinoscopico per compressione”
A partire da 1/1/2010 Regioni provvedono a rivedere riconoscimenti concessi a laboratori in base a metodi riportati in Allegato al Reg. CE 2075/05 pubblicato su G.U. 338/05 (in particolare metodo di gestione automatica per campione aggregato fino a 35 gr.). Presso Regione disponibile elenco dei laboratori autorizzati per ricerca di Trichinella, specificando metodica di analisi impiegata.
Regione invia a Ministero Salute:
– entro 30 Giugno rapporto annuale su Trichinella (Modello riportato su G.U. 124/07)
– entro 30 Settembre relazione attestante situazione Trichinella nella Regione, in cui evidenziare:
1) numero dei casi (importati od autoctoni) di Trichinella rilevati nell’uomo;
2) risultati delle prove per accertare presenza di Trichinella nei suini non allevati in condizioni di stabulazione controllata (specificare età e sesso degli animali, tipo sistema di gestione, metodo diagnostico utilizzato, grado di contaminazione);
3) risultati delle prove condotte su scrofe riproduttrici e cinghiali per accertare presenza di Trichine o su carcasse di cinghiali selvatici, cavalli, altra selvaggina;
4) risultati sierologici convalidati da laboratorio autorizzato;
5) risultati inerenti aziende o categorie di aziende esenti da Trichine (Numero aziende ispezionate e sintesi risultati delle ispezioni comprese informazioni su conformità degli allevatori);
6) programma di monitoraggio attuato su suini domestici e su fauna selvatica in base ad analisi del rischio.