CELIACHIA

CELIACHIA (Legge 123/05; DM 10/08/18)  (sanità14)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA); Regioni; ASUR (Agenzia Sanitaria Unica Regionale); Servizio Sanitario Regionale (SSR); Federmarche (per farmacie private); Confservizi Marche Assofarm (per farmacie pubbliche); esercizi commerciali diversi dalle farmacie; chiunque soffre di celiachia (cioè di una intolleranza permanente al glutine), compresa la variante della dermatite erpetiforme.

Iter procedurale:

Regioni predispongono nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicate dal Fondo sanitario “azioni programmatiche ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca”, quali:

  1. effettuare diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme, nonché azioni di prevenzione delle complicanze della malattia celiaca anche attraverso definizione di test diagnostici e di controllo per pazienti affetti da morbo celiaco
  2. migliorare modalità di cura dei cittadini celiaci
  3. agevolare inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive, lavorative “attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva”
  4. migliorare educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca
  5. favorire educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia
  6. provvedere alla preparazione professionale del personale sanitario, in particolare della classe media “sulla conoscenza della malattia al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio”
  7. predisporre opportuni strumenti di ricerca.

Per raggiungere tali risultati ASL si avvalgono di presidi sanitari nella Regione “con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica” e di centri regionali o provinciali di riferimento “cui spetta il coordinamento dei presidi al fine di garantire la tempestiva diagnosi”.

Foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il “prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia”.

Appositi moduli formativi sulla celiachia sono attuati a favore di ristoratori ed albergatori.

MISA invia ogni anno una relazione al Parlamento in tema di celiaca, per illustrare lo stato di avanzamento delle conoscenze al riguardo “con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze”.

Giunta Regionale, con DGR 1624 del 27/11/2018, ha approvato  un “Accordo regionale per le prestazioni di assistenza integrativa relativa a prodotti dietetici: alimenti senza glutine; alimenti a fini speciali; formulati per lattanti” da sottoscrivere con Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche, che prevede:

  • possibilità per le farmacie convenzionate con la Regione di fornire prodotti dietetici riportati nel Registro nazionale come erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), quali:
  1. alimenti senza glutine, specificamente formulati per celiaci o persone intolleranti al glutine
  2. alimenti a fini medici speciali, a favore di persone affette da malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica
  3. sostituti del latte materno, a favore di nati da madri sieropositive per HIV (fino al 6° mese di età)
  4. prodotti dietetici, a favore di persone affette da nefropatia cronica
  • fornitura di tali prodotti deve avvenire su richiesta dell’assistito, dietro presentazione di ricetta medica (ammessa procedura informatizzata), anche in modo frazionato (non oltre 3 volte nello stesso mese) previa autorizzazione di ASUR
  • consegna alla Regione da parte delle farmacie convenzionate delle ricette in questione entro il giorno 10 del mese successivo
  • fornitura gratuita alla Regione (secondo modalità da questa definite) da parte delle farmacie convenzionate dei dati relativi ai prodotti dietetici erogati a carico di SSN, pena la mancata liquidazione delle fatture relative all’assistenza integrata
  • pagamento da parte di ASL delle competenze dovute alle farmacie convenzionate entro 60 giorni dalla fatturazione
  • adozione provvedimenti da parte della Commissione farmaceutica di ASUR in caso vengano accertate rilevanti inosservanze e violazioni degli obblighi previsti nell’Accordo da parte delle farmacie convenzionate
  • esecuzione di verifiche periodiche sulle procedure dell’Accordo, al fine di apportarvi correttivi ed integrazioni qualora si dovessero rendere necessari, soprattutto a seguito dell’adozione di sistemi di digitalizzazione nelle procedure gestionali

DGR 1624 del 27/11/18 prevede altresì:

  1. impegno da parte di ASUR ad informatizzare entro il 30/06/2019 l’intero ciclo di gestione (prescrizione, erogazione, rendicontazione e controllo) dell’assistenza integrativa regionale relativa ai prodotti dietetici di cui sopra
  2. possibilità per gli esercizi commerciali (diversi dalle farmacie) di vendere al pubblico alimenti senza glutine, alimenti a fini medici speciali, formule per lattanti per conto di SSR previa autorizzazione di ASUR
  3. obbligo per ASUR di pubblicare sul proprio sito web: elenco aggiornato degli esercizi commerciali che possono fornire prodotti dietetici; modello per la richiesta di autorizzazione da parte di questi con la relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà
  4. impegno da parte delle farmacie convenzionate e degli esercizi commerciali di fornire gratuitamente a SSR dati relativi alle prestazioni erogate, secondo  modalità stabilite dalla Regione
  5. incarico ad ASUR di stabilire le modalità procedurali ed organizzative per erogare prodotti dietetici a carico di SSR

Entità aiuto:

Legge 123/05 stabilisce che nelle mense scolastiche ed ospedaliere delle strutture pubbliche debbono essere somministrati, su richiesta dell’interessato, pasti senza glutine.

MISA, con DM 10/08/18, ha stabilito che ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuta l’erogazione gratuita degli alimenti (quali: pane ed affini, prodotti da forno salati, pasta ed affini, pizza e affini, piatti pronti base di pasta, preparati e basi pronte per dolci, prodotti da forno ed altri prodotti dolciari, cereali per prima colazione) recanti la dicitura “senza glutine, specificamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone  intolleranti al glutine”. Ne deriva che sono a carico del  Servizio Sanitario Nazionale i costi per l’erogazione dei suddetti alimenti, purchè inclusi nel Registro Nazionale, a seguito di una richiesta inoltrata  dall’operatore del settore agroalimentare interessato (MIPAAF pubblica nel proprio sito internet “Registro aggiornato, e le Regioni, entro 5 mesi dalla pubblicazione del Registro, provvedono ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine al DM 10/08/2018) nel limite di: 56 €/mese per maschi e femmine da 6 mesi a 5 anni; 70 €/mese per maschi e femmine da 6 a 9 anni; 100 €/mese per maschi da 10 a 13 anni (90 €/mese per femmine); 124 €/mese per maschi da 14 a 17 anni (99 €/mese per femmine); 110 €/mese per maschi da 18 a 59 anni (90 €/mese per femmine); 89 € per maschi oltre 60 anni (75 €/mese per femmine). Tali limiti sono aggiornati periodicamente da MISA in base alla variazione dei prezzi medi al consumo degli alimenti senza  glutine per celiaci (con particolare riferimento a pane e pasta).

In base all’Accordo con Federfarma è fissato in 90.000 €/mese il limite di spesa per prodotti dietetici a favore di nefropatici cronici

 

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