ALLEVAMENTO CANI DA CACCIA (Legge 349/93; L

ALLEVAMENTO CANI DA CACCIA (Legge 349/93; L.R. 7/95; Reg. Marche 42/96) (caccia36)

Soggetti interessati:

Chiunque alleva cani da caccia, compresi titolari aziende agricole

Iter procedurale:

Interessati inviano richiesta di autorizzazione (Nel caso titolare impresa agricola, solo comunicazione) per allevamento cani da caccia a Provincia, specificando:

a)       generalità e codice fiscale del richiedente;

b)       indirizzo struttura di allevamento;

c)       razze canine da allevare.

Alla domanda allegare:

1)       dichiarazione relativa a numero riproduttori (maschi e femmine) impiegati in allevamento e potenzialità produttiva annua;

2)       certificazione sulla provenienza dei soggetti riproduttori;

3)       certificato veterinario ASL attestante idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti;

4)       certificato iscrizione a Camera di Commercio per allevamenti con oltre 4 fattrici e produzione annua di oltre 29 cuccioli;

5)       per titolari impresa agricola: certificato attribuzione numero partita IVA.

Nessuna autorizzazione o comunicazione da effettuare per “allevatori che detengono non più di 4 fattrici o producono annualmente un numero di cuccioli inferiore a 29”

Province rilasciano autorizzazione.

Allevatore cani da caccia deve:

1)       costruire recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso animali da esterno;

2)       pavimentare aree di stabulazione con materiale facilmente lavabile, raccogliendo acque reflue in pozzetti di raccolta;

3)       effettuare disinfezione periodiche di ambienti ed animali;

4)       far scortare animali venduti da certificazione veterinaria;

5)       far effettuare controlli sanitari da parte veterinario ASL almeno 2 volte anno;

6)       tenere registro, vidimato ogni anno da Provincia, in cui annotare:

·         numero riproduttori distinti per sesso, data acquisto, generalità venditore;

·         numero soggetti nati e morti;

·         numero soggetti ceduti, data cessione, generalità acquirenti;

·         data ed esito controlli cui sottoposti animali.

7)       inviare copia registro entro 15 Gennaio a Provincia

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