AIUTO MAGAZZINAGGIO VINO A LUNGO TERMINE (Reg

AIUTO MAGAZZINAGGIO VINO A LUNGO TERMINE (Reg. 1493/99, 2647/99, 1623/00; D.M. 14/1/98; Circ. 21/12/05) (vino24)

Soggetti interessati:

Persona fisica o giuridica, Associazione produttori che trasformano: uve fresche in mosto di uve; mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato; uve fresche e mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola purché dimostrino che:

1)          materie prime, proprie od acquistate ottenute nella CE provengono solo da viti classificate come varietà da vino e la cui superfice risulti oggetto di dichiarazione delle superfici vitate. In caso di prodotti importati ammessi solo se accompagnati da documento rilasciato da Stato di provenienza, attestante che “prodotto ottenuto esclusivamente da uve da vino”;

2)          vino da tavola ha: acidità totale minima espressa in acido tartarico pari a 4,5 gr./litro; acidità volatile espressa in acido acetico massimo pari a 9 millequivalenti/litro per vini bianchi (11 per vini rossi e rosati); tenore massimo in anidride solforosa pari a 155 mg./litro per vini bianchi e rosati (115 mg./litro per vini rossi); tenore di zuccheri riduttori inferiore a 2 gr./litro; “buona stabilità all’aria per 24 ore”; esenti da cattivo sapore; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 10,5%; assenza di ibridi produttori diretti per vini rossi e rosati;

3)          mosti di uva e mosti di uva concentrati hanno: massa volumica a 20°C minima pari a 1,055; densità minima a 20°C pari a 1,056; titolo alcolometrico volumico effettivo massimo pari a 1%vol.; zuccheri riduttori  gr./litro senza limiti; grado refrattometrico a 20°C; colore; assenza di ibridi per mosti rossi e rosati;

4)          mosti di uva concentrati rettificati hanno: ph inferiore a 5; tenore di saccarosio non rilevabile; indice di Folin inferiore a 6 a 25° Brix; acidità totale inferiore a 15 millequivalenti/kg. di zuccheri totali; tenore di anidride solforosa inferiore a 25 mg./kg. di zuccheri totali; tenore di cationi inferiore a 8 millequivalenti/kg. di zuccheri totali; conduttività inferiore a 120 micro-Siemens; presenza di mesoinositolo; massa volumica e grado refrattometrico superiore a 61,7%; tenore di idrossimetilfurfurolo inferiore a 25 mg./kg. di zuccheri totali;

5)          uve hanno gradazione alcolica effettiva pari almeno a 10,5%vol.; mosti di uva, mosto di uva concentrato e concentrato rettificato con titolo alcolometrico almeno pari a 1%vol.;

6)          livelli massimi di radioattività rientrano nei limiti CE;

7)          sono state adempiute le distillazioni obbligatorie nella campagna precedente.

Esclusi vini DOC, DOCG, IGT

Iter procedurale:

CE approva apertura contratti di magazzinaggio a favore di operatori vinicoli per quantitativi:

–          minimi di 50 hl. per vini da tavola; 30 hl. per mosti di uva; 10 hl. per mosti di uva concentrati e concentrati rettificati;

–          massimi pari a quelli indicati in dichiarazione di produzione maggiorati da quantità vino ottenuta dopo e riportata sul registro (Per mosto acquistato dopo 30 Novembre: elenco “fornitori del mosto con indicazione del codice fiscale e denominazione del fornitore stesso). 

Invio richiesta contratto di magazzinaggio ad AGEA, tramite Servizio Decentrato Agricoltura, nel periodo 16 Dicembre – 15 Febbraio sulla base di modelli predisposti da AGEA (reperibili presso Servizi Decentrati Agricoltura) in cui specificare: generalità produttori interessati codice fiscale ed Organismo intervento; natura del prodotto; quantitativo; luogo di magazzinaggio; primo giorno del periodo di magazzinaggio (sempre successivo a stipula contratto e mai dopo 16 Febbraio); presumibile giorno di scadenza del contratto (Mai dopo 30 Novembre); importo aiuto; dichiarazione di aver eseguito primo travaso di vino da tavola; clausola che Commissione CE può ridurre quantità volume dei contratti sottoscritti. Allegare:

a)       elenco recipienti in cui conservato prodotto;

b)       certificato di analisi per ciascun richiedente rilasciato da laboratorio autorizzato da MI.P.A.F. nei 30 giorni che precedono la conclusione del contratto (“con relativo verbale di prelevamento campione redatto da pubblico ufficiale”), in cui riportare: dati relativi a produttore; luogo di deposito; natura e quantità prodotto; recipiente da cui campione prelevato; caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto (Caratteristiche minime riportate sopra);

c)       copia registro di cantina in caso di trasformazioni successive a dichiarazione di produzione.

Possibile stipulare al massimo 2 contratti per ogni deposito e tipologia di prodotto (vino bianco, rosso e/o rosato; mosto; mosto concentrato e/o rettificato).

Servizio Decentrato esamina contratti, verificando: regolare tenuta contabilità; generalità richiedente; ubicazione magazzino; quantità e caratteristiche prodotto da stoccare; capacità e contenuto di ogni recipiente con relativo numero distintivo; per vino eventuali operazioni di travaso e non prodotto DOC, DOCG. Se controllo favorevole, Servizio appone visto di approvazione su domanda e la trasmette ad AGEA entro 15 giorni da stipula contratto (Copia inviata a produttore e ad Ispettorato Repressione Frodi).

AGEA approva entro 15 Marzo contratti, comunque dopo data del primo travaso vino in questione.

Volume può essere ridotto da parte CE se volume globale contratti sottoscritti superano in maniera rilevante media ultimi 3 anni (Riduzione comunque non può far scendere quantità sotto 50 hl.)

In caso di riduzione, produttore può rescindere contratto entro 1 mese da decisione CE, mentre aiuto versato integralmente per periodo precedente. Se applicata riduzione, aiuto versato integralmente per periodo di ammasso precedente.

Alla stipula del contratto, produttore annota su registro cantina: quantitativi prodotto oggetto di stoccaggio; numeri identificativi contenitori; eventuali travasi o trasferimento vino durante periodo stoccaggio (Operazioni comunicate ad AGEA con almeno 3 giorni di preavviso).

Termine scadenza stoccaggio tra 1 Settembre a 30 Novembre per vini da tavola e tra 1 Agosto a 30 Novembre per mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve concentrati rettificati.

Produttore invia ad AGEA e Servizi Decentrati Agricoltura dichiarazione attestante giorno di inizio ed ultimo giorno di ammasso (Almeno 15 giorni prima). Se nessuna dichiarazione inviata, scadenza al 30 Novembre).

Durante periodo stoccaggio produttore si impegna a mantenere sfusi i prodotti, con requisiti minimi CE (Ammessa tolleranza nella gradazione alcolica di 0,3% vol.) ed idonei a consumo umano, condizionati in recipienti di almeno 50 litri, sottoposti solo a trattamenti enologici necessari per loro conservazione. Ammessa variazione volume indicato in contratto pari a 2% per vini e 3% per i mosti, elevata a 3% e 4% in caso di travasi in altri recipienti.

Produttore informa AGEA, durante periodo contratto, di:

1)        qualunque modifica relativa a luogo magazzinaggio o al condizionamento prodotto. Trasferimento prodotto in altra località od impianto di stoccaggio di altro proprietario deve essere autorizzato da AGEA;

2)        volontà di trasformare mosto uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato in mosto di uve concentrato rettificato. Comunicazione inviata almeno 15 giorni prima ad AGEA, Ufficio Repressione Frodi, Servizio Decentrato Agricoltura, indicando: data inizio trasformazione; luogo e tipo di condizionamento; stabilimento di esecuzione. Entro mese successivo a conclusione operazioni, produttori inviano ad AGEA, tramite Ufficio Repressione Frodi, pena revoca aiuto:

·         certificato di analisi del prodotto ottenuto, corredato da verbale prelievo campione attestante massa volumica;

·         certificato rilasciato da Ufficio Repressione Frodi attestante quantità di prodotto trasformato quantità di mosto concentrato o mosto concentrato rettificato ottenuto; data di inizio e conclusione operazioni di trasformazione;

3)        alterazione subita da prodotto che non risponde più a requisiti prescritti da CE, allegando certificato di analisi. AGEA rescinde contratto per quantità inidonea.

Servizio Decentrato esegue controlli durante periodo di stoccaggio, anche mediante prelievo di campioni da inviare, a spese del produttore, a laboratorio autorizzato per accertare che vino non venduto o trasformato o non alterate le sue caratteristiche. Controlli incrociati anche con dichiarazioni vitivinicole e superfici vitate. Di ogni controllo redatto verbale sottoscritto pure da produttore, da inviare entro 20 giorni da scadenza magazzinaggio ad AGEA. Produttori sono tenuti ad agevolare controlli, pena revoca aiuto.

Interessati, al momento stipula contratto, possono chiedere erogazione anticipo ad AGEA che versa importo entro 3 mesi da invio costituzione cauzione pari a 120% importo (Modello riportato su G.U. 303/05).

Produttore, entro 15 giorni da scadenza contratto, invia ad AGEA:

1)       attestato assolvimento obblighi campagna precedente;

2)       certificato di iscrizione registro imprese attestante che impresa non in fallimento o procedure concorsuali e dicitura antimafia;

3)       eventuale certificazione antimafia per aiuti superiori a 154.937,07 EUR

AGEA versa saldo entro 3 mesi da conclusione contratto o da risoluzione contratto per quantitativi e periodo effettivo magazzinaggio, con relativo svincolo totale o parziale della cauzione.

Interessati, qualora non abbiano richiesto anticipi, possono a partire dal 5° mese di stoccaggio, esportare mosti di uva e mosti di uva concentrati o destinarli alla fabbricazione di succo d’uva, previa comunicazione, almeno 15 giorni prima dalla data di scadenza anticipata del contratto, ad AGEA, Ufficio Repressione Frodi, Servizio Decentrato. AGEA accerta che prodotto effettivamente usato per scopi dichiarati mediante acquisizione certificato rilasciato da Ufficio Repressione Frodi.

Vino da tavola oggetto contratto di magazzinaggio non può essere più commercializzato come vino DOC, DOCG, IGT

Sanzioni:

In caso di violazione degli obblighi assunti: aiuto ridotto di 5-10% in base a gravità infrazione

Entità aiuto:

Importo aiuto per giorno e per hl. fissato in:

–          0,01544 EUR per vini da tavola;

–          0,01837 EUR per i mosti di uve;

–          0,06152 EUR per mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati

 

 

 

 

 

 

 

 

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