AIUTI INFANZIA ED ADOLESCENZA

AIUTI INFANZIA ED ADOLESCENZA (Legge 285/97, 232/16; D.P.C.M. 17/02/17; L.R. 3/03, 9/03, 14/17; Reg. R.M. 22/12/04; D.G.R. 27/11/18; DDS 24/5/18)  (social32)

 

Soggetti interessati:

Regione, Comuni singoli od associati, Comunità Montane, Provincia, persone fisiche residenti nelle Marche (comprese le “nuove presenze multietniche”).

Ai fini del bando “voucher” emanato con DDS 97 del 24/5/2018: famiglie con minori di 3-36 mesi conviventi con entrambi i genitori, o con unico genitore in quanto orfano dell’altro, o con unico genitore, o con famiglia affidataria, purché al momento di invio della domanda in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadini italiani, o di Stato membro UE, o in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno 3 anni;
  2. residenti o domiciliati nei Comuni delle Marche;
  3. esercenti la potestà genitoriale;
  4. occupazione di entrambi i genitori, salvo caso di genitore non convivente con il figlio, in quanto coniugato con persona diversa da altro genitore, o avuto figli con persona diversa da altro genitore, o escluso dalla potestà sui figli, o adottato, o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, o accertata (in sede giurisdizionale o da Autorità pubblica competente in materia di servizi sociali) la sua estraneità “in termini di rapporti affettivi ed economici”

Iter procedurale:

Presidente Consiglio Ministri, con Decreto 17/02/2017, ha definito le modalità per concedere le agevolazioni previste da  Legge 232/16 art. 1 comma 355 per facilitare:

  1. frequenza di asili nido, pubblici e privati, autorizzati da parte di genitori residenti in Italia ed aventi cittadinanza  italiana, o di altro Stato UE, o in caso di cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, a favore che presentano domanda per figlio nato o adottato dal 01/01/2016
  2. mantenimento presso propria abitazione di bambini di età inferiore a 3 anni impossibilitati a frequentare  asili nido a causa di gravi patologie croniche.

Genitore presenta entro 31 dicembre per via  telematica domanda ad INPS allegando:

  • documentazione attestante avvenuto pagamento della retta per fruizione del servizio fornito da asilo nido prescelto
  • dichiarazione rilasciata da pediatra attestante impossibilità, per intero anno di riferimento del bambino di frequentare asilo nido in ragione di grave patologia cronica

INPS comunica ad Agenzia delle Entrate avvenuta erogazione del contributo in base  ad ordine di presentazione della domanda, fino al raggiungimento del limite di spesa fissato.  Se accertato (anche in prospettiva) superamento di tale limite, INPS non prende in esame ulteriori domande pervenute.

INPS provvede al monitoraggio delle spese, inviando relazioni trimestrali a Presidenza Consiglio Ministri, MILPOS, MEF.

Regione, con LR 14/17, riconosce a bambini ed adolescenti i diritti previsti dalla Convenzione ONU  sui diritti al fanciullo  (compreso “ diritto ad ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano”) e sostiene tutte quelle iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei minori (specie nei contesti urbani e luoghi di relazione) con particolare attenzione ai progetti definiti “Città sostenibili e amiche dei bambini ed adolescenti”, incentrati su:

  1. diffusione di esperienze di cittadinanza attiva, mobilità sostenibile, riqualificazione urbanistica e sostenibilità  ambientale, al fine di “consentire ai minori di riappropriarsi di spazi pubblici in sicurezza ed autonomia”
  2. costituzione di un “Osservatorio permanente comunale su qualità della vita dei bambini ed adolescenti”, inteso quale organismo di partecipazione del Comune finalizzato a diffondere la promozione della cultura dei diritti di bambini ed adolescenti

A tal fine Regione:

  • coordina gli interventi attuati sulle varie normative aventi ricadute sulla condizione di bambini ed adolescenti, in particolare nei contesti urbani
  • concede contributi per la redazione dei progetti “Città sostenibili e  amiche dei  bambini e degli adolescenti”, a favore di Comuni, singoli associati, che operano, in forma condivisa con Istituzioni scolastiche, Associazioni e cittadinanza, per la costruzione di città capaci di migliorare la qualità di vita di bambini e ragazzi, nonché orientate alla tutela dei diritti dell’infanzia. Criteri di concessione dei suddetti contributi sono definiti da Giunta Regionale, sentito il Garante regionale per infanzia ed adolescenza
  • affida a Garante regionale per infanzia ed adolescenza il compito di attivare i progetti di cui sopra, anche in collaborazione con il Servizio regionale competente, al fine di acquisire informazioni sui progetti approvati. Obiettivo è quello di creare una banca dati sui progetti attivati nella Regione, e promuovere (in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni)  iniziative per la diffusione della cultura dell’infanzia ed adolescenza. Garante provvede a redigere una relazione su attività effettuata
  • collabora alla Giornata nazionale dell’infanzia ed adolescenza, attraverso l’Ufficio di Presidenza di Assemblea Regionale che, di intesa con Garante:

a)promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti di bambini ed adolescenti

b)patrocinia e sostiene sia progetti di “Città sostenibili ed amiche”, sia altre iniziative volte a promuovere diritti di bambini ed adolescenti

  • istituisce  logo “ Città sostenibile –  amica dei bambini e degli adolescenti”,  che è assegnato ogni anno, secondo modalità definite da Giunta Regionale, da Ufficio di Presidenza di Assemblea Regionale, d’intesa con Garante, in occasione della Giornata nazionale dell’infanzia, a quei Comuni che si sono distinti nelle iniziative a conseguire le finalità di legge attraverso le politiche esercitate, azioni svolte, risultati conseguiti. Al riguardo il Comune  invia ogni anno a Giunta Regionale e Garante una relazione attestante il mantenimento delle condizioni prescritte per avvalersi del logo. Servizio regionale competente può eseguire  verifiche periodiche su azioni intraprese dal Comune nell’ambito di LR 14/17, disponendo eventuale sospensione o revoca del  logo (decisione comunicata a Garante e ad Ufficio di Presidenza di Assemblea Regionale).  Comune può usare il logo “ in ogni iniziativa di promozione o di informazioni di carattere istituzionale”
  • istituisce, presso Servizio regionale competente, elenco regionale delle “Città sostenibili amiche di bambini ed adolescenti”,  a cui possono iscriversi tutti i Comuni che attuano progetti al riguardo. Comuni iscritti in elenco possono costituirsi in “Rete regionale delle Città sostenibili ed amiche dei bambini e degli adolescenti”

Regione, con LR 09/03, come modificata da ultimo da LR 41/18, ha disciplinato la realizzazione e gestione dei servizi per infanzia, adolescenza, nonché sostegno alle famiglie, riservandosi le funzioni di:

  1. promuovere e disciplinare servizi per infanzia ed adolescenza a “sostegno alle responsabilità genitoriali allo scopo di favorire l’esercizio dei diritti dei minori e dello loro famiglie”;
  2. individuare luoghi di “formazione e sviluppo della personalità destinati ai bambini ed agli adolescenti per favorire le socializzazioni”;
  3. collaborare con soggetti pubblici e privati per realizzazione di politiche attive ed interventi socio-educativi per infanzia ed adolescenza”;
  4. promuovere adeguamento strutture e servizi esistenti ai requisiti di legge;
  5. favorire partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
  6. promuovere adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi. A tal fine sottoscritto protocollo di intesa con Dipartimento Politiche Famiglia per:
  • avviare nelle Marche una sperimentazione della tipologia di servizio “Nidi domiciliari” nell’intento di venire incontro a difficoltà economiche di famiglie (Nidi domiciliari hanno costi più contenuti rispetto a nidi tradizionali) presso piccoli Comuni (privi di asili nido e non in grado di sostenere costi di trasporto), grandi Comuni (Riduzione numero di famiglie in lista di attesa, ampliamento offerta di servizio). Giunta Regionale provvederà a definire requisiti strutturali ed organizzativi minimi di “Nido domiciliare”, nonché ad organizzare corsi di formazione per educatrici domiciliari;
  • concedere voucher a famiglie per accedere a nidi familiari, con priorità a quelle in lista di attesa sia nei nidi pubblici che privati convenzionati con Comuni;
  • integrazione finanziamenti erogati da Regione a Comuni per gestione servizi per infanzia e sostegno funzioni genitoriali, con particolare riferimento a famiglie numerose od in situazioni di disagio economico.
  • effettuare ricerche nell’ambito di discipline socio-pedagogiche, studio ed analisi su infanzia ed adolescenza;
  • attuare pronto intervento, accoglienza, protezione, assistenza e supporto a minori italiani e stranieri, che si trovano in stato di abbandono e privi di assistenza familiare, o risultano non accompagnati, privilegiando loro affidamento temporaneo a famigli
  • istituire Centro regionale di documentazione ed analisi per infanzia, adolescenza e giovani che opererà in collegamento con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per infanzia ed adolescenza per raccogliere dati su:
  • condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell’infanzia, adolescenza, giovani;
  • risorse finanziarie pubbliche e private e loro destinazione per aree di intervento nel settore;
  • mappe di servizi territoriali pubblici e privati esistenti;
  • eseguire ricerche, studi ed analisi a supporto dell’attività degli Ambiti territoriali e da divulgare mediante apposite pubblicazione su infanzia, adolescenza, giovani;
  • redigere regolamento di attuazione della legge, sentiti Sindaci e previo parere Commissione consiliare competente in cui definire: requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi per ottenere autorizzazione ed accreditamento (Requisiti che verranno aggiornati in base ad evoluzione tecnologica o normativa); casi di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione; requisiti professionali degli educatori, degli addetti ai servizi, delle figure di coordinamento; procedure di presentazione domande di autorizzazione ed accreditamento.

Provincia predispone progetto informativo/educativo a favore di famiglie, gruppi di volontariato, Associazioni che si prendono cura di minori in situazioni di emergenza, imperniato su:

  1. cogestione tra Enti istituzionali, Organizzazioni non istituzionali, beneficiari di evento formativo
  2. attivazione azioni informative e formative, documentazione, monitoraggio e valutazione progetto
  3. promozione e sostegno a forme diverse di solidarietà sociale (Affiancamento socio-educativo a famiglie in difficoltà) attraverso altre famiglie disponibili
  4. creazione di reti stabili nel territorio per sostegno alla famiglia sia nella quotidianità che in situazioni di emergenza.

Ambito Territoriale ha il compito di:

  • definire piano di settore infanzia ed adolescenza (Parte integrante del Piano di Ambito), tenendo conto esigenze territorio e disponibilità finanziarie, da inviare a Servizio Politiche Sociali. Nel Piano indicare fondi previsti per sua realizzazione. Servizio valutata congruità del Piano, provvede ad assegnazione e liquidazione dei contributi spettanti al Comune capofila degli Ambiti territoriali. Entro 12 mesi da invio Piano, Ambito trasmette (Modello riportato su BUR 66/04) relazione conclusiva su attuazione del Piano corredata da certificazione delle spese sostenute. Servizio Politiche Sociali cura monitoraggio dei progetti realizzati;
  • fissare orari di apertura dei servizi, forme di partecipazione agli stessi, criteri per l’accesso e loro utilizzo, modalità di gestione e concorso alle spese da parte utenti;
  • attivare Comitato territoriale di supporto, determinato da Comitato dei Sindaci e comprendente Comuni Distretto Sanitario, Enti ed Organizzazioni sociali volontariato ed imprenditoriali operanti nei servizi infanzia ed adolescenza, operatori servizi educativi, famiglie ed adolescenti.

Coordinamento di Ambito ha il compito di:

  • collaborare alla definizione delle modalità di consultazione;
  • avviare confronto con Comitato territoriale su obiettivo della programmazione regionale in materia rilevazione dei bisogni, risorse finanziarie a disposizione;
  • sottoporre ad Ufficio del Piano risultati del lavoro svolto per correlazione con contenuti generali del piano di zona;
  • presentare proposta di programmazione territoriale dei servizi di infanzia, adolescenza e sostegno alla genitorialità al Comitato dei Sindaci per approvazione della rilevazione dei bisogni esistenti e delle risorse territoriali.

Comune ha il compito di:

  • autorizzare ed accreditare servizi a favore infanzia ed adolescenza. Comune, accertata validità domanda, ne trasmette copia a Commissione Servizi Sociali, integrata da esperto in organizzazione e gestione servizi socio-educativi per infanzia ed adolescenza, che entro 50 giorni provvede, anche mediante sopralluogo, a verifica dei requisiti ed espressione parere di conformità;
  • approvare regolamento di attuazione per strutture infanzia ed adolescenza;
  • esercitare controllo su regolare funzionamento dei servizi, avvalendosi di ASL. Ispezioni eseguite almeno 1 volta ad anno;
  • istituire Comitato dei Sindaci che predispone programma di attuazione dei servizi, avvalendosi di Comitato territoriale coordinatore di Ambito e Direttore Distretto Sanitario (composto da rappresentanti Comune distretto sanitario, Enti ed Associazioni sociali di volontariato ed imprenditoriali operanti nel territorio nel campo dei servizi all’infanzia, operatori servizi educativi, famiglie, adolescenti, comitati dei singoli servizi), nonché specifiche forme di consultazione con parti sociali “per valutare le prestazioni fornite e gli eventuali disservizi”;
  • attivare Ente capofila per “assolvimento delle procedure amministrative di presentazione della programmazione dei servizi di ambito alla Regione”;
  • inviare a Giunta Regionale dati su servizi autorizzati;
  • garantire la più ampia informazione sui servizi erogati alla popolazione;
  • collaborare con le ASL nelle azioni di prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture;
  • organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi in accordo con Regione ed Ambiti territoriali;
  • collaborare con ASL in progetti educativi e di sviluppo psicologico dei bambini con particolare riferimento a progetti che favoriscono inserimento bambini in condizioni di disabilità o disagio.

Comuni, anche in forma associata, soggetti pubblici e privati autorizzati possono erogare servizi per promozione e sviluppo psicofisico di bambini ed adolescenti, fornire consulenza e sostegno a giovani coppie, promozione “ascolto e reciprocità tra minori ed adulti attraverso aggregazione, confronto e partecipazione sociale di bambini, adolescenti, genitori”, utilizzando:

  1. nidi di infanzia, compresi quelli nei luoghi di lavoro, che accoglie bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. Oltre a promuovere benessere psicofisico e favorire lo sviluppo delle competenze ed abilità del bambino, il servizio “facilita anche l’accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori”. Il nido favorisce altresì la partecipazione della famiglia al percorso educativo ed ai processi di socializzazione del bambino, collaborando con “progetti integrati pedagogici” della scuola e dell’infanzia. Il nido deve altresì prevenire ogni forma di emarginazione e favorire “inserimento di bambini che presentano svantaggi psicologici e sociali”. Ingresso provvisto di “zona filtro per isolamento termico” e superficie interna superiore a 7 mq./bambino, comprese superfici di ingresso, servizi igienici (1 servizio igienico ogni 6 bambini munito di lavabo) e per lattanti locale fasciatoio con vaschetta per lavaggio, cucina con vani accessori adibiti a zone idonee per il pasto ed attrezzature “atte a garantire mantenimento della qualità del cibo” (Se pasti forniti da esterno preparati da strutture autorizzate da servizi ASL, in base diete approvate da ASL stessa). Negli spazi interni deve sussistere ufficio, locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per personale, lavanderia attrezzata, locali di deposito e sgombero, aree esterne facilmente accessibili a bambini attrezzate “come ambiente educativo” di almeno 6 mq./bambino (In caso di nidi preesistenti o ubicati in centri storici è possibile derogare ed ammettere anche “terrazzo opportunamente protetto”). Spazio esterno aperto in modo programmato anche a famiglie con bambini non utenti, appositamente recintato e separato da aree a parcheggio e a “viabilità carrabile”. Nido privilegia lavoro per piccoli gruppi di bambini con educatore ed organizzati in sezioni in base ad età e sviluppo globale del bambino, o secondo scelte pedagogiche e progettazione educativa. Spazi suddivisi in: locali separati adibiti ad attività ludiche ed educative individuali o di gruppo; pranzo e riposo ove previsto (Organizzati in modo flessibile nel rispetto dei diritti dell’infanzia). Nido può contenere da 18 a 60 bambini ed avere 1 educatore ogni 7 bambini. Nel servizio rivolto a bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi rapporto educatore/bambino è di 1 a 10
  2. agrinido, cioè servizio educativo rivolto a bambini da 1 a 3 anni svolto da un imprenditore agricolo tramite l’utilizzo della propria azienda, in connessione con l’attività, agricola che rimane principale sia in termini di tempo dedicato, sia di personale impiegato), mentre l’attività educativa viene svolta nel rispetto della normativa di settore e secondo un progetto pedagogico ed architettonico definito dalla Giunta Regionale. Al riguardo DGR 1565 del 27/11/18 ha definito una convenzione con la Fondazione Chiaravalle-Montessori, avente validità fino al 30/06/2019, salvo possibilità di un suo rinnovo (nei 6 mesi antecedenti la scadenza) o di un suo recesso (da comunicare con almeno 1 mese di preavviso), in caso di mancato rispetto degli impegni presi dalla Fondazione (tenuta comunque a completare le attività in corso ed a consegnare alla Regione la documentazione in suo possesso), quali
  1. indicare alla Regione i nominativi dei soggetti incaricati di svolgere le attività previste in convenzione (qualunque loro modifica comunicata entro 15 giorni alla Regione)
  2. rispettare la normativa vigente nei rapporti di lavoro instaurati con i suddetti nominativi
  3. supportare quanti sono interessati a presentare domande sui bandi regionali concernenti il modello Agrinido di Qualità della Regione Marche
  4. svolgere l’attività di coordinamento pedagogico a favore delle aziende agricole titolari di Agrinido
  5. effettuare controlli sulla qualità dei progetti Agrinido attivati nella Regione, al fine di verificare il rispetto della normativa regionale, con la elaborazione di una relazione sull’attività svolta
  6. monitorare le singole esperienze intraprese, mediante incontri collettivi periodici con educatori ed imprese agricole, sulla cui base redigere una relazione inerente: caratteristiche e stato di tali esperienze; punti di forza e debolezza relativi al piano educativo, organizzativo, gestionale
  7. predisporre la raccolta e messa in rete dei documenti relativi a particolari progetti educativi, al fine di incentivare una diversificazione nel modello degli Agrinido marchigiani, in linea con i nuovi approcci all’educazione dei bambini nel contesto rurale/naturale (obiettivo è quello di costituire un Centro di documentazione sugli Agrinido di qualità delle Marche)
  8. svolgere un’attività di comunicazione (su richiesta o con l’assenso della Regione) sui contenuti del progetto Agrinido di Qualità, nelle diverse sedi ed occasioni in cui si affrontano tali argomenti, limitatamente agli aspetti legati al format educativo
  9. inviare alla Regione entro il 30/09/2019 una relazione sull’attività svolta nell’anno scolastico 2018/2019 nell’ambito della convenzione
  10. adottare idonee misure per garantire la sicurezza dei dati personali (tutela della privacy)
  11. consentire alla Regione di acquisire sempre copia dei documenti inerenti alla suddetta convenzione.

Regione si impegna a fornire alla Fondazione tutta la documentazione idonea a svolgere le attività oggetto di convenzione

  1. nido domiciliare, cioè servizio complementare al nido di infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori, in modo da consentire loro di affidare, in modo stabile e continuativo i propri figli a soggetti appositamente formati, operanti presso il proprio domicilio od altro ambiente adeguato
  2. centri per infanzia che accolgono bambini da 3 mesi a 3 anni in forma più flessibile del nido “con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni”. Centri possono prevedere “attività di integrazione fra nido e scuola dell’infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori”. Centro articolato in spazi interni ed esterni. Spazi interni articolati in modo che siano facilmente fruibili da bambini, dotatidi accesso ad area esterna e con superfice di almeno 4 mq./bambino, compreso ingresso (se dall’esterno deve prevedere zona filtro per isolamento termico), e servizi igienici (1 ogni 6 bambini dotato di lavabo con rubinetto), o nel caso di lattanti locale per cambio con fasciatoio e vaschetta, locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per personale, lavanderia attrezzata, locali di deposito o sgombero. Spazi esterni facilmente accessibili aventi superficie minima di 5 mq./bambino dotati di arredi ed attrezzature per ambiente educativo (Deroga per centri preesistenti od ubicati nei centri storici dove ammesso anche “terrazzo opportunamente protetto”), utilizzati “sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di famiglie con bambini non utenti”, appositamente recintati e tenuti separati da aree destinate a parcheggio e viabilità carrabile. Lavoro per piccoli gruppi con educatore come figura stabile di riferimento ed attività flessibile in funzione bisogno utenze. Ricettività varia da 5 a 40 posti e rapporto è di 1 educatore/8 bambini ove previsto pasto e riposo, altrimenti 1 educatore /7 bambini:
  3. spazi per bambini e famiglie riguardano “iniziative di prevalente interesse ludico, relazione socio-culturale tra adulti e bambini, nonché incontro, confronto e formazione fra genitori ed educatori del servizio”. Spazi articolati in spazi interni ed esterni. Spazi interni articolati in modo da risultare fruibile da parte bambini, dotati di facile accesso ad area esterna, con superficie interna di almeno 5 mq./bambino, compreso ingresso (Se da direttamente su esterno prevista “zona filtro per isolamento termico”), servizi igienici (1 ogni 8 bambini dotato di lavabo con rubinetto), nel caso di lattanti locale per cambio con fasciatoio e vaschetta da bagno fisso, locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per personale, zone idonee per deposito e sgombero. Spazi esterni facilmente accessibili da parte bambini, aventi superficie minima di 5 mq./bambino, organizzati come ambiente educativo, dotati di arredi ed attrezzature idonee (Deroga per spazi preesistenti od ubicati nei centri storici, dove ammesso anche terrazzo opportunamente protetto), idonea recinzione e separazione da area a parcheggio e viabilità carrabile Spazi utilizzati in maniera programmata “anche autogestita dalle famiglie” con attività impostate su criteri di flessibilità in base esigenze utenze e finalità ludiche, relazionali, sociali del servizio
  4. centri di aggregazione per bambini ed adolescenti che svolgono attività extrascolastiche e sono “centri ludici polivalenti, punti di incontro ed altri servizi che svolgono attività per favorire e promuovere socializzazione, anche intergenerazionale e la condivisione di interessi ed attività culturali”. Centri rivolti a soggetti da 3 a 18 anni, articolati in “spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento delle differenti attività” in relazione a diverse età degli utenti. Dotati di numero adeguato di servizi igienici (comprese docce in caso di attività sportive e servizio attrezzato per disabili). Centri operano tramite organizzazione flessibile “aperta alle altre agenzie educative territoriali”
  5. servizi itineranti rivolti a bambini, adolescenti, famiglie “che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro, nonchè bagaglio socio-educativo e ludico-culturale” nelle realtà territoriali disagiate. Utilizzano spazi ed attrezzature di uso collettivo senza disporre di specifiche strutture. Iniziative ricreative per promuovere diritti di infanzia ed adolescenza con priorità per realtà disagiate
  6. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative delle famiglie in difficoltà, “offerti in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare ed all’interno di un progetto socio-educativo”. Servizi realizzati da:
  • educatori, dotati di professionalità adeguata individuata dall’Ente locale proponente;
  • persone o famiglie, “che offrono necessarie garanzie di capacità educative” individuate dall’Ente locale.

Al fine di preservare lo stato di salute del minore e della collettività con cui questo viene a contatto l’accesso ai precedenti servizi, nonché a quelli sperimentali di cui ad art. 2 di LR 9/03 è subordinato all’osservanza dell’obbligo vaccinale previsto dalla normativa nazionale (rispetto di tale vincolo viene accertato dal coordinatore di ogni servizio con le modalità previste dalla stessa normativa nazionale stessa), fermo restando le funzioni regionali concernenti prevenzione vaccinale.

Servizi possono essere attivati presso civile abitazione degli interessati  (dotata  di locali dove svolta attività con bambini) “in base ad un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali”.

Realizzazione progetti di aiuto a bambini e famiglie in difficoltà sono rivolti a nuclei familiari nel suo insieme con obiettivo di costruire o ricostruire relazioni positive al suo interno

  1. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali “per valorizzare responsabilità familiari” (Opportunità di ascolto, scambio, confronto che favoriscono funzioni di genitorialità in condizioni di tranquillità) Funzioni attuate in spazi ad uso collettivo. Servizi di ascolto, scambio, confronto a favore genitori per favorire esercizio funzioni genitoriali in condizioni di consapevolezza
  2. ulteriori servizi possono essere attivati “in modo da rispondere alle trasformazioni della struttura sociale”, purché interventi socio-educativi assistenziali residenziali (v. Affido a parenti entro 4° grado, affido etero familiare continuativo, ospitalità in Istituto, accoglienza in comunità) a favore di “minorenni di qualsiasi nazionalità ed etnia in situazioni familiari multiproblematiche ed adolescenti a rischio di disadattamento e devianza” e di minorenni extraUE che si trovano privi di assistenza da parte di genitori od altri adulti legalmente responsabili (Ammessa proroga fino a 21 anni di intesa con soggetto solo qualora “non sia opportuno interruzione del progetto educativo”). Interventi programmati da equipe di ambito con Autorità giudiziaria minorile, con comunicazione al Comune, debbono avere carattere di temporaneità.

Servizi per nidi di infanzia, centri per infanzia, spazi per bambini debbono essere:

  1. localizzati su unico piano fuori terra in modo da favorire accesso e sicurezza movimenti bambini. Se ciò non possibile, ammesse strutture su più piani se bambini accorpati per sezioni, Locali privi di elementi strutturali che possono costituire pericolo per bambini, compresi materiali di costruzione, rivestimento, pavimentazione, arredo, nonché superamento barriere architettoniche. Se tali strutture comprese in Istituti scolastici, ammesso uso comune di spazi esterni e servizi generali;
  2. localizzati in zone “dei piani urbanistici destinate a servizi o ad attrezzature di interesse comune”, lontano da impianti di smaltimento rifiuti o depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico;
  3. organizzati con criteri di flessibilità rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell’utenza”;
  4. dotati di idoneo personale (distinto in educatori, addetti ai servizi, coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative) che opera nelle strutture “secondo il metodo di lavoro di gruppo in stretta collaborazione con la famiglia”. In caso di soggetto “in condizioni di disabilità o affetti da particolari patologie”, Comune può mettere a disposizione personale con specifiche competenze (in particolare personale ASL per funzioni educative familiari e sostegno alle funzioni genitoriali). Personale beneficia del contratto collettivo nazionale di lavoro, opera secondo metodo di lavoro di gruppo ed in stretto rapporto con famiglie e viene distinto in:
  • educatori muniti di laurea in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale, nonché in possesso di diploma di abilitazione ad insegnamento, diploma rilasciato da Istituto Tecnico Femminile di dirigente comunità, diploma di maturità magistrale, diploma di liceo psico-socio-pedagogico, diploma di scuola media superiore ed attestato di qualifica rilasciato da sistema di formazione professionale per area socioeducativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia, diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili
  • coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative, in possesso di “laurea magistrale in campo educativo e formativo”, ovvero psicologico e sociale. In deroga per personale in servizio sufficiente possesso di laurea o diploma di scuola media superiore con esperienza maturata nei servizi per infanzia comunali o privati di 1 o 4 anni consecutivi. Coordinatore deve supportare personale “nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, verificarne risultati, promuovere il confronto con famiglie e predisporre piani di formazione”;
  • addetti ai servizi, in possesso di diploma di scuola dell’obbligo, mentre per addetti alla preparazione dei pasti occorre diploma rilasciato da Istituto Alberghiero o attestato rilasciato a seguito di frequenza ad apposito corso di formazione riconosciuto da Regione.

Personale comunque non deve avere subito condanne od avere in corso provvedimenti per abusi o maltrattamenti a minori e possedere certificazione sanitaria idonea a svolgere attività con pubblico.

Soggetti gestori dei servizi debbono:

  • partecipare ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi nell’Ambito Territoriale di riferimento, al fine di realizzare sistema educativo integrato;
  • prevedere momento di formazione comune tra personale di servizi pubblici, privati e scolastici;
  • predisporre carta dei servizi, contenente progetto organizzativo di questi, modalità di partecipazione delle famiglie e strumenti per valutare qualità dei servizi stessi;
  • documentare attività svolta.

Soggetti interessati ad erogare servizi presentano domanda di autorizzazione a Comune, allegando:

  1. dichiarazione sostitutiva notorietà attestante possesso requisiti della struttura e del personale;
  2. progetto educativo;
  3. planimetria locali;
  4. regolamento di funzionamento del servizio contenente modalità di accesso e tariffe a carico utenti

Comune trasmette copia domanda a Coordinatore di Ambito e Dirigente Assessorato Regionale.

Per servizi itineranti autorizzazione rilasciata da uno dei Comuni del progetto, mentre nel caso di servizi gestiti in forma associata, autorizzazione rilasciata da Comune in cui ha sede il servizio.

Soggetti autorizzati comunicano a Comune:

  1. dichiarazione annuale attestante permanenza dei requisiti oggetto di autorizzazione;
  2. inizio attività entro 60 giorni da autorizzazione;
  3. cessazione attività entro 60 giorni dal suo termine.

Comune esegue verifiche periodiche per controllare mantenimento requisiti. Se riscontrata perdita requisiti, Comune diffida soggetti a regolarizzare posizione entro congruo termine, o presentare giustificazioni o controdeduzioni. Se documenti inviati ritenuti non sufficienti, o non si provvede a regolarizzare posizione, Comune “ordina sospensione autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato provvedimento”. Autorizzazione decade se requisiti mancanti non regolarizzati, estinzione persona giuridica autorizzata, rinuncia del soggetto autorizzato. Autorizzazione revocata in caso di ripetute infrazioni a prescrizioni di legge.

Comune trasmette entro 30 giorni provvedimenti di sospensione, decadenza, revoca a Regione e coordinatore di Ambito.

Soggetto autorizzato interessato ad usufruire di risorse pubbliche e gestire servizi per conto di Enti pubblici invia domanda di accreditamento a Comune, specificando estremi autorizzazione ed allegando dichiarazione sostitutiva notorietà attestante possesso requisiti strutturali e di personale prescritti.

Comune, verificato possesso requisiti prescritti, rilascia entro 90 giorni accreditamento, che ha validità di 3 anni, rinnovabile previa domanda inviata almeno 90 giorni prima scadenza, corredata da dichiarazione notorietà attestante mantenimento requisiti.

Ammessi inoltre interventi socio-educativi assistenziali residenziali (quali affido a parenti entro 4° grado, affido etero-familiare continuativo, accoglienza in comunità) a favore di:

  1. minori residenti nel territorio comunale di qualsiasi nazionalità ed etnia, in situazioni familiari multiproblematiche e/o a rischio di disadattamento e devianza;
  2. minori non aventi cittadinanza italiana o comunitaria e che non avendo presentato domanda di asilo si trovano per qualsiasi causa nel Comune privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per loro responsabili.

Per attivare risorse regionali a favore di servizio per infanzia ed adolescenza, Ambiti Territoriali Sociali (ATS) inviano a mezzo PEC a regione.marche.politichesociali@emarche.it o raccomandata (Regione Marche Servizio Politiche Sociali e Sport via G. da Fabriano 3 Ancona) domanda di contributo (Modello riportato su BUR 47/14) entro 28 Febbraio. Ad assegnazione del contributo provvede con specifico decreto Servizio Politiche Sociali

Regione con DDS 97 del 24/5/2018 ha approvato bando per concedere voucher a quelle famiglie interessate ad acquisire servizi socio educativi per minori di 3-36 mesi a carico che presentano domanda (unica per nucleo familiare) di assegnazione del voucher, utilizzando la modulistica presente nel sistema SIFORM 2 entro ore 12 del 2 Luglio 2018 (data di rilascio e di invio telematico nel sistema). Domanda non modificabile, per cui ogni correzione determina l’invio di nuova domanda

Servizio Politiche Sociali esegue l’istruttoria sull’ultima domanda presentata (in caso di “vizi non sostanziali”, può chiedere chiarimenti/integrazioni), escludendo domande presentate oltre i termini, o da soggetti non in possesso dei requisiti prescritti, o redatte secondo modalità non conformi, o mancanti dei documenti richiesti, o non risposto nei termini alla richiesta di chiarimenti/integrazioni avanzata da Regione, o presentate prive di convalida (non premuto tasto CONFERMA). Servizio redige graduatoria delle domande ammesse in base alle seguenti priorità:

  • famiglie numerose (Peso 45%): 3 punti per famiglie con oltre 3 figli aventi meno di 18 anni; 2,5 punti per famiglie con 3 figli aventi meno di 18 anni; 2 punti per famiglie con 1 o 2 figli aventi meno di 18 anni
  • famiglie con disabili (Peso 10%): 1 punto se in famiglia convive 1 o più disabili (compreso richiedente e figlio oggetto di voucher)
  • fasce di valore ISEE (Peso 45%): 3 punti fino a 3.000 €; 2,9 punti da 3.000 a 7.500 €; 2,6 punti da 7.500 a 12.000 €; 2,3 punti da 12.000 a 18.000 €; 2 punti da 18.000 a 25.000 €

Domande sono finanziabili se conseguono almeno 60 punti. A parità di punteggio, priorità assegnata alla famiglia con ISEE più basso

Dirigente del Servizio approva entro 1 Dicembre 2018 con decreto la graduatoria, che verrà comunicata via e-mail alle famiglie beneficiarie di voucher e pubblicata sul sito web della Regione

Famiglie vengono rimborsate delle rette pagate a seguito della presentazione di specifica domanda (Modello pubblicato su BUR 45/18) entro: 20/1/2019 per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2018; 20/3/2019 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019; 20/5/2019 per i mesi di Marzo ed Aprile 2019; 20/8/2019 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2019. Allegare alla domanda:

  • attestazione di frequenza mensile del bambino, controfirmata dall’Ente gestore (Modello pubblicato su BUR 45/18);
  • ricevuta di pagamento della retta mensile (mediante bonifico od altro strumento);
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante non cumulabilità del beneficio in oggetto con altri contributi aventi medesima finalità (Modello pubblicato su BUR 45/18);
  • eventuali certificati medici attestanti periodi di assenza del bambino per malattia;
  • calendario scolastico;
  • attestazione degli inserimenti programmati

Servizio, previa verifica della documentazione pervenuta, provvede alla liquidazione delle somme spettanti alle famiglie beneficiarie che hanno obbligo di:

  • accertarsi che l’Ente gestore del servizio sia in possesso della prescritta autorizzazione ed accreditamento per tutta la durata del voucher, pena revoca del contributo;
  • comunicare subito alla Regione eventuale rinuncia al voucher o la variazione dell’Ente gestore presso cui è iscritto il figlio

Ente gestore del servizio deve:

  • sottoscrivere il modello di richiesta del rimborso del voucher, ad attestazione della corrispondenza dei dati forniti in merito a: “effettiva frequenza del minore ammesso al voucher”; possesso di autorizzazione ed accreditamento della struttura; effettiva riscossione della retta di frequenza;
  • conservare presso la struttura frequentata dai bambini beneficiari di voucher: relative attestazioni di frequenza (Allegato 3 pubblicato su BUR 45/18); ricevute di versamento delle rette

Qualunque variazione (in merito alla interruzione della frequenza al servizio, o rinuncia alla fruizione del voucher) intervenuta nel corso della durata del voucher va comunicata alla Regione tramite raccomandata A/R, PEC, sistema telematico SIFORM 2

Regione verifica il mantenimento dei requisiti di qualità dei servizi forniti, effettuando controlli a campione (su almeno 1 Ente gestore per ATS). Progetti finanziati sono oggetto dei controlli di 1° e 2° grado, nonché degli eventuali audit da parte di Commissione UE, Ministero ed altri Organismi autorizzati (Guardia Finanza)

Entità aiuto:

LR 14/17 prevede che stanziamento per attuazione delle iniziative previste dalla suddetta legge, è determinato con Legge di bilancio regionale.

LR 9/03, come modificata da LR 32/14, prevede che alla realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia ed adolescenza concorrono le risorse di Stato, Regione, Enti locali, soggetti privati. Il contributo è concesso annualmente in base a criteri  definiti dalla Giunta regionale, tenendo conto del Piano sociale regionale e sentiti il Consiglio delle Autonomie Locali e la competente Commissione Assembleare. Comuni cofinanziano gli interventi  e servizi, in base a quanto previsto nel piano di Ambito Territoriale Sociale (ATS).

Istituito il Fondo Nazionale per Infanzia ed Adolescenza, la cui dotazione è determinata annualmente in sede di Legge Finanziaria, da ripartire tra Regioni e Comuni in base  ai servizi effettivamente forniti nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre, secondo il resoconto presentato dai suddetti Organismi entro il 31 Gennaio successivo

Legge 232/16 art. 1 comma 355come modificato dalla Legge 145/18 art. 1 comma 488, stanzia  3.000.000 € per anno 2019 e 290.000.000 € per anno 2020 da destinare ad INPS, affinchè possa versare ai genitori richiedenti un buono di 1.500 €/anno per ognuno degli anni 2019, 2020, 2021 (a decorrere dal 2022 l’importo del buono è determinato in base al limite di spesa programmato con decreto  del Presidente del Consiglio Ministri, da emanare entro il 30/09/2021 tenendo conto dell’esito del monitoraggio sui risultati conseguiti negli anni precedenti e comunque non inferiore a 1.000 €/anno) da impiegare per: favorire il pagamento delle rette di asili nido (pubblici e privati) autorizzati; il mantenimento presso la propria abitazione di bambini di età inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Tale beneficio non è cumulabile né con la detrazione di tali spese dall’imposta lorda  (fino a 632 €/anno/figlio ospitato nell’asilo nido), né con il congedo parentale.

Per il bando di cui al DDS 97 del 24/5/2018 sono stati stanziati con i fondi POR FESR 1.000.000 € (di cui 190.000 € da ripartire tra i vari ATS, in base al peso percentuale dei minori di 0-2 anni sul totale regionale, in modo da garantire almeno 1 voucher per ATS) per la concessione di voucher nell’anno educativo 2018/19 (1 Settembre 2018 – 31 Luglio 2019, salvo quanti nel periodo Settembre – Ottobre 2018 hanno beneficiato di voucher erogati con bando 2017, la cui durata decorre dal 1 Ottobre/Novembre 2018 al 31 Luglio 2019nel limite massimo di 10 mensilità (anche non continuate) per far fronte alla spesa relativa all’acquisizione di servizi socio educativi a favore di bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi (Beneficio è mantenuto fino al termine dell’anno educativo anche se bambino ha superato l’età di 36 mesi). Voucher è spendibile solo presso strutture pubbliche o private accreditate, in conformità alle disposizioni UE, nazionali, regionali e del bando in questione, che forniscono servizio di nido di infanzia, centro per infanzia, agrinido, nidi domiciliari, sezioni primavera autorizzate ai sensi di L.R. 9/03, purché in regola con le normative di riferimento per l’intera durata dell’intervento (Servizio Politiche Sociali dispone di Elenco aggiornato dei servizi accreditati) con un valore massimo di 200 € per retta mensile di importo pari o superiore (Se retta ha invece importo inferiore, voucher è pari a tale importo), comprensiva di eventuali spese per pasto, ma con esclusione delle quote associative richieste da Ente gestore, fino a 2.000 €/famiglia, anche in presenza di più figli in fascia di età 3 -36 mesi (salvo caso di famiglia che già beneficiato di voucher nell’anno 2017 per 1 bambino e chieda voucher nell’anno 2018 per un altro bambino). Voucher è riconosciuto in base alle spese documentate sostenute, purché bambino frequenti struttura almeno per 16 giorni/mese (15 giorni nel mese di Luglio), compresi: eventuali giorni di assenza per malattia del bambino o di un suo congiunto che ne sconsiglia frequenza della struttura (attestato dal certificato di pediatra/medico); giorni di chiusura dell’esercizio

Voucher cumulabile sia con altre forme di beneficio economico aventi finalità diverse (v. “bonus bebè”, ma non “bonus nido”), sia con le detrazioni fiscali relative alla frequenza di asili nido.

Regione Marche stanziati per anno scolastico 2018/2019 10.000 € a favore di fondazione Chiaravalle-Montessori per coordinamento pedagogico dell’attività svolta dalle aziende titolari di Agrinido di qualità della Regione massimo compenso forfettario di 25.000 €/azienda

Sanzioni:

In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi, Comune, previa diffida, applica: sospensione del servizio + sanzione da 1.000 a 10.000 €

In caso di accertata violazione della normativa inerente il voucher: revoca totale o parziale (in relazione al periodo in cui verificata l’irregolarità) del voucher stesso + recupero di somme eventualmente erogate

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