ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO (Legge 266/91; D.M. 25/5/95, 28/8/01; L.R. 15/12; D.G.R.16/1/96, 28/12/12; DDS 01/12/17)   (social09)

Soggetti interessati:

Ministero e Politiche Sociali (MILPOS), Regione, Organizzazioni di volontariato purché:

  • liberamente costituite in forma giuridica ritenuta maggiormente idonea a perseguire le proprie finalità, compreso “ogni Ente di coordinamento o Federazione di organismi del volontariato” nel rispetto dei principi di ordinamento giuridico del terzo settore;
  • si avvalgono “in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci;
  • attività è rivolta a:fornire “servizio non occasionale (cioè avente carattere continuativo), reso per solidarietà (cioè rivolto a soddisfare interessi di terzi e non dei soli soci di Organizzazione”), senza fini di lucro o remunerazione anche indiretto, con prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte individualmente o in gruppi tramite Organizzazioni liberamente costituite di cui volontario fa parte, per:
  • prestazioni sanitarie, socio assistenziali, socio sanitarie rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso, nazionalità, in particolare a fasce del bisogno sociale, caratterizzate da malattia, povertà, diversità, marginalità;
  • promozione e tutela dei diritti delle persone e qualità della vita;
  • prevenzione e superamento della varie ipotesi di rischio di calamità naturali ed antropiche;
  • tutela e valorizzazione di ambiente e protezione del territorio da ogni forma di degrado ed inquinamento;
  • protezione e tutela di animali;
  • valorizzazione di cultura e patrimonio storico artistico e monumentale, nonché promozione e sviluppo di attività connessa;
  • animazione, educazione, formazione, orientamento delle giovani generazioni;
  • educazione e formazione di adulti;
  • promozione attività sportiva non agonistica e ludica ricreativa;
  • aderenti non intrattengono alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con Organizzazioni di riferimento (Volontario può solo beneficiare di rimborso per “spese effettivamente sostenute per attività volontaria prestata”). Aderenti che prestano attività volontaria assicurati contro infortuni e malattie connesse a svolgimento di attività stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi;
  • Organizzazioni assumono lavoratori dipendenti o si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti necessari a qualificare o specializzare le attività stesse, rimanendo comunque l’attività volontaria “quantitativamente e qualitativamente prevalente”;
  • se svolte attività produttive e commerciali queste sono marginali rispetto ad attività istituzionali;
  • in caso di scioglimento, cessazione, estinzione di Organizzazione, beni residuali “dopo esaurimento di liquidazione, devoluti ad altra Organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore secondo indicazioni contenute in statuto”

Iter procedurale:

Regione con L.R. 15/12 come modificata da ultimo da L.R. 27/21:

  1. riconosce valore sociale e funzione del volontariato come espressione di impegno civile sussidiarietà e pluralismo, nonché manifestazione principio di solidarietà;
  2. promuove ed incentiva sviluppo del volontariato, tutelandone autonomia e relative Organizzazioni quali espressione di libera pratica dei cittadini a vita e sviluppo di società;
  3. favorisce apporto complementare del volontariato ad intervento pubblico per conseguire finalità di carattere sociale, civile e culturale, riconoscendo valore della rappresentanza autonoma di Organizzazioni del volontariato, al fine di renderne effettiva ed efficace partecipazione;
  4. promuove conoscenza ed attuazione di Carta dei valori del volontariato;
  5. disciplina rapporti tra Istituzioni pubbliche ed Organizzazioni del volontariato

Regione riconosce Centro Servizi di Volontariato (CSV), come centro di promozione, qualificazione e sviluppo di azione del volontariato, mediante erogazione di servizi gratuiti alle Organizzazioni di volontariato iscritte o meno a Registro regionale, nonché attività di supporto a Regione nell’ambito delle materie di cui a L.R. 15/12 previa stipula di apposita convenzione. Attività di CSV consiste in:

  1. predisposizione strumenti ed iniziative per crescita cultura della solidarietà, promozione di nuove iniziative di volontariato e rafforzamento di quelle esistenti;
  2. offerta di consulenza e assistenza qualificata per sostegno a progettazione di specifiche attività;
  3. contributo nell’attuazione di progetti promossi e realizzati da Organizzazioni di volontariato, anche tramite iniziative congiunte con Regione;
  4. assunzione di iniziative di formazione e qualificazione di volontari ed Organizzazioni;
  5. fornitura di informazioni, notizie, documenti e dati su attività di volontariato;
  6. incentivazione e sostegno del ruolo o impegno civico di Organizzazioni del volontariato nella partecipazione a programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche di interesse per ambiti di attività del volontariato;

Statuto di CSV può prevedere composizione aperta in grado di favorire accesso ad altri partecipanti a ricambio nella composizione di organi direttivi

Istituita Assemblea Regionale del Volontariato, a cui partecipano Organizzazioni iscritte nel registro regionale con il compito di:

  1. formulare proposte e pareri su programmi ed indirizzi relativi ad attività di interesse e rapporti tra Organizzazioni del volontariato ed istituzioni pubbliche;
  2. designare rappresentanti di Organizzazioni in seno a Comitato di gestione del Fondo speciale;
  3. definire problematiche di rilievo da sottoporre alla attenzione di Conferenza regionale del volontariato;
  4. fornire proposte per programmazione triennale ed annuale della attività dei Centri di servizio;
  5. formulare a Giunta ed Assemblea legislativa regionale proposte di intervento in materia di interesse per le attività delle Organizzazioni di volontariato;
  6. adottare regolamento interno per funzionamento di Assemblea e Consiglio.

Assemblea si riunisce almeno 1 volta/anno ed alle riunioni sono invitate, senza diritto di voto, anche Associazioni del volontariato aventi sede nelle Marche ma non iscritte al registro, nonché Assessori regionali (o loro delegati) competenti nelle materie all’ordine del giorno. Assemblea elegge Consiglio regionale del volontariato composto di 13 membri, scelti in modo da favorire rappresentanti dei tecnici provinciali e diversi settori di intervento del volontariato. Consiglio dura in carica per intera legislatura ed ha il compito di:

  1. esprimere parere a Giunta Regionale su proposta di legge ed atti di indirizzo in materia di interesse di Organizzazioni volontariato, nonché su iniziative di formazione professionali di Regione. Parere espresso nei termini fissati, altrimenti si procede ugualmente;
  2. formulare osservazioni e proposte su ogni altro atto regionale di interesse per volontariato;
  3. formulare ad Assemblea indicazioni e proposte su programmazione triennale ed annuale dei Centri di servizio;
  4. fornire informazioni ad Assemblea e ad Organizzazioni volontariato non iscritte a registro in merito ad iniziative intraprese;
  5. inviare a Giunta Regionale relazione annuale su attività svolta.

Presidente Giunta Regionale convoca ogni 3 anni Conferenza regionale del volontariato, al fine di esaminare problematiche individuate da Assemblea regionale del volontariato. Alla conferenza partecipano: Organizzazioni del volontariato presenti nelle Marche, anche non iscritte a registro; Comitato di gestione del Fondo; Enti a cui affidata responsabilità amministrativa dei Centri di servizio; Enti locali; aziende del servizio sanitario regionale; Fondazioni di origine bancaria

Regione istituisce registro regionale generale delle Organizzazioni del volontariato, suddiviso nelle seguenti sezioni:

  1. socio-assistenziale, socio-sanitaria, tutela dei diritti;
  2. tutela e protezione animale;
  3. cultura e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale;
  4. tutela e valorizzazione ambientale;
  5. protezione civile

Ad ogni sezione corrisponde un competente Servizio Regionale, a cui compete, oltre alla funzione di iscrizione ed aggiornamento del registro, quella di vigilanza su funzionamento e attività di Organizzazioni del volontariato iscritte. Registro regionale delle Organizzazioni del volontariato è di competenza di P.F. Infanzia, famiglia e gestione Albi e registri regionali

Organizzazioni del volontariato con sede legale ed operanti nelle Marche, nonché Organizzazioni aventi almeno 1 sede operativa nelle Marche, presentano a P.F. Infanzia, famiglia e gestione Albi e registri regionali domanda di iscrizione al registro del volontariato, contenente dichiarazione sostitutiva notorietà attestante che Organizzazione non costituisce articolazione territoriale di Associazione di promozione sociale iscritta in Registro nazionale, né risulta iscritta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale. Allegare:

  1. atto costitutivo di Organizzazione sottoscritto da tutti i soci fondatori;
  2. statuto di Organizzazione (comprese eventuali modifiche apportate a statuto originale);
  3. originale relazione indicante attività statutaria prevalente svolta da Organizzazione, al fine di individuare sezione competente a cui iscriverla.

Dirigente Servizio competente esegue istruttoria accertando che Organizzazione:

  1. dispone di sede operante nella Regione. Se Organizzazione opera anche in altre Regioni o all’estero, occorre che attività svolta nelle Marche abbia carattere prevalente “e non può limitarsi esclusivamente alla raccolta dei fondi”;
  2. qualunque natura giuridica adottata (Associazione, Fondazione, Comitato o altra natura giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento della propria finalità, purché “a chiaro fine di solidarietà”, compreso Ente di coordinamento o Federazione di organismi di volontariato, purché “tutti gli aderenti iscritti al Registro regionale”), munita di statuto ed atto costitutivo che garantisca assenza fini di lucro, democraticità della struttura (cioè “chiunque può accedere ad Organizzazione ed ai propri organi in maniera egualitaria, purché obbligo di osservare e garantire all’interno di Organizzazione parità di trattamento tra aderenti e loro effettiva partecipazione a vita democratica”), elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai soci (vi possono essere: soci volontari che prestano la loro libera attività senza remunerazione, anche indiretta; soci sostenitori che non svolgono attività di volontariato ma “contribuiscono a finalità di Organizzazione mediante versamento di somme di denaro a carattere periodico”; soci onorari o benemeriti in quanto loro presenza riveste particolare importanza per Organizzazione; soci fondatori in quanto hanno dato origine ad Organizzazione), criteri di ammissione e di esclusione dei soci. Atti costitutivi esenti da bollo ed imposta di registro;
  1. socio non può intrattenere alcuna forma di lavoro subordinato od autonomo con Organizzazione, che può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti necessari ad assicurare “regolare e continuo espletamento della sua attività o occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse, comunque sempre minoritarie rispetto ad attività volontaria dei soci”;
  1. incompatibilità con Associazioni di promozione sociale;
  2. dotata di bilanci da cui risultino risorse economiche disponibili, comprese eventuali attività commerciali e produttive marginali, quali:
  • attività di vendita occasionale od iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni, festività “o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso fini istituzionali”;
  • attività di vendita di beni, acquisiti a titolo gratuito da terzi;
  • cessione beni prodotti da assistiti dell’Organizzazione;
  • attività somministrazione alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni …;
  • attività di prestazione servizi.

Escluse attività produttive e commerciali derivanti da convenzioni, mentre le altre ammesse purché:

  • eseguite direttamente da Organizzazione;
  • in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’Organizzazione;
  • senza impiego di “mezzi organizzati professionalmente, per fini di concorrenza sul mercato, quali uso di pubblicità dei prodotti, insegne elettriche, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, marchi di distinzione dell’impresa”.

Dirigente Servizio competente,

  1. verificato possesso requisiti entro 60 giorni da invio domanda, iscrive Organizzazione, comunicandolo ad interessato e pubblicandolo su BUR. Iscrizione in Registro è condizione necessaria per accedere a contributi e/o stipulare convenzioni con Enti pubblici
  2. effettua controlli (almeno annuali), anche avvalendosi di Enti locali, su mantenimento requisiti ed effettiva operatività di Organizzazione che dovrà inviare entro 60 giorni ogni modifica di statuto, denominazione di Organizzazione e sede legale
  3. cura pubblicazione nel BUR e su sito www.regione.marche.it del registro, aggiornato al 31 Dicembre articolato per seguenti sezioni tematiche: socio-sanitaria, socio assistenziale e tutela dei diritti; formazione professionale; tutela e protezioni degli animali; valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; tutela e valorizzazione ambientale
  4. procede a cancellazione dal registro delle Organizzazioni in caso di:
  • richiesta avanzata dalle Organizzazioni di volontariato
  • Organizzazioni iscritte al registro cessata attività da almeno 2 anni
  • riscontrata esistenza di gravi e documentate disfunzioni nello svolgimento di attività di Organizzazioni iscritte nel registro
  • scopi statutari impossibili da raggiungere
  • Organizzazioni iscritte nel registro quando requisiti in base ai quali ottenuta iscrizione in registro
  • Organizzazione cambiato sede senza comunicarlo a competente Servizio regionale impedendo così aggiornamento del registro ed attività di controllo
  • Organizzazione apportato modifiche a statuto o alla propria denominazione senza comunicarlo a Servizio competente
  • Organizzazione non adempiuto a disposizioni previste per vigilanza ai fini permanenza dei requisiti per iscrizione non trasmettendo documenti richiesti

Cancellazione avviene previa diffida con cui si ingiunge ad Organizzazione di ripristinare situazione originaria entro 60 giorni. Se ciò non avviene Servizio Regionale invia raccomandata ad Organizzazione e ad Agenzia delle Entrate, comunicando cancellazione da registro

Contro rifiuto ad iscrizione o revoca riconoscimento, Organizzazione, entro 30 giorni da comunicazione, invia ricorso al T.A.R.

Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici esprimono volontà di stipulare convenzioni per svolgere determinate attività  e servizi assunti integralmente in proprio o attività integrative e supporto ai servizi pubblici, tutte le Organizzazioni volontariato iscritte da almeno 6 mesi, operanti nel settore oggetto di convenzione tenendo presente seguenti priorità:

1)       qualificazione del personale volontario in relazione a prestazione da svolgere;

2)       continuità di presenza del volontario nello svolgimento dell’attività convenzionata;

3)       sede legale Organizzazione nella Regione.

Organizzazioni del volontariato svolgono attività presso strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche o di Enti da queste dipendenti operanti nei settori di loro interesse, o Enti pubblici diversi, o soggetti privati convenzionati, purché ciò sia consentito dalle disposizioni statutarie dai regolamenti degli Enti stessi. Giunta regionale disciplina:

  1. modalità e contenuti degli accordi tra la struttura ospitante e l’Organizzazione del volontariato;
  2. attività e rapporti vigenti tra volontari e personale della struttura ospitante.

Organizzazioni del volontariato partecipano, in riferimento ai propri ambiti di attività, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione ed Enti locali. A tal fine le Organizzazioni vengono informate e consultate in merito all’elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e gli interventi regionali/locali, a cui possono partecipare proponendo progetti ed iniziative.

Regione promuove e realizza, in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, formazione, informazione e sperimentazione a sostegno del ruolo del volontariato organizzato.

Regione concede alle Organizzazioni di volontariato: spazi ed attrezzature di sua proprietà o degli Enti da essa dipendenti, o degli Enti locali; l’ammissione di loro volontari alle iniziative di formazione promosse dalla stessa Regione o dagli Enti locali

Giunta regionale sostiene l’attività del volontariato attraverso la concessione, alle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro, regionale di contribuiti per progetti di pubblico interesse ad elevato livello professionale, anche in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato.

Associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato (Escluse le Organizzazioni per la cooperazione internazionale, protezione civile, servizio civile sostitutivo) inviano a MILPOS entro il 31 Dicembre una domanda di contributo per l’acquisto di “autoambulanze  e beni strumentali utilizzati esclusivamente per attività di utilità sociale” (Nel caso di ONLUS è ammesso l’acquisto di “beni da donare a strutture sanitarie pubbliche”), allegando:

  1. documenti identificativi dal soggetto richiedente, compreso: certificato di iscrizione presso il registro del volontariato + copia della comunicazione di iscrizione all’anagrafe in caso di ONLUS;
  2. copia dell’atto acquisto e fattura vendita del bene oggetto di contributo;
  3. dichiarazione del legale rappresentante attestante “l’uso esclusivo e diretto del bene per attività di utilità sociale” (Non è necessario se l’acquisto viene eseguito da ONLUS per essere destinato a strutture sanitarie pubbliche).

Entro 30 Gennaio successivo MILPOS pubblica su GU elenco delle domande accolte, indicando contributo concesso.

Beneficiario si impegna, per almeno 3 anni, ad utilizzare il bene acquistato per gli scopi indicati in domanda e a non cederlo a terzi, salvo casi di vendita ad altre Organizzazioni del volontariato e ad ONLUS ad un prezzo mai superiore alla differenza tra prezzo di acquisto e contributo.

MILPOS eroga il contributo in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Contributo viene revocato se, a seguito di un controllo, emerge che le dichiarazioni presentate non sono veritiere.

Entità aiuto:

Organizzazione può disporre di:

  • contributi degli aderenti o di privati
  • contributi dello Stato, Regioni, Enti pubblici “finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti”
  • contributi di organismi internazionali
  • donazioni o lasciti testamentari, se destinati a scopi statutari dell’Organizzazione. Atti esenti  da imposta registro. Donazioni fatte ad Organizzazioni volontarie iscritte nei registri nazionali da almeno 2 anni detratte da IRPEF fino ad ammontare di 1.000 €;
  • rimborsi derivanti da convenzioni
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Attività esenti da IVA e non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEF ed IRPEG;
  • gestione di beni mobili ed immobili di proprietà dell’Organizzazione. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione di questa, i beni residui al termine della liquidazione passano ad altre Organizzazioni del volontariato operanti in analogo settore

Partecipazione ai lavori di Assemblea e Consiglio Regionale del volontariato è gratuita.

Regione si fa carico spese di organizzazione Conferenza regionale sul volontariato a cui riservate fino a 10% risorse stabilite in bilancio a favore del volontariato

Socio di Organizzazione del volontariato ha diritto a:

  • rimborso delle spese sostenute documentate nell’esercizio della propria attività di volontariato;
  • essere assicurato contro infortuni e malattie, nonché responsabilità civile verso terzi connesse ad attività prestata per Organizzazione

Sanzioni:

In caso di cancellazione di Organizzazione da registro: risoluzione convenzione in atto con Enti pubblici + revoca eventuali contributi concessi

 

 

 

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