LAVORO E DISABILI

LAVORO E DISABILI (Legge 68/99, 190/14, 19/17, 96/17; L.R. 2/05 art. 25-26; DGR 11/12/17, 15/06/18;  DDS 7/12/17)  (lavoro07)

Soggetti interessati:

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF), Regione, Provincia, Uffici del Lavoro, Centri per impiego (CI), Organizzazioni sindacali, disabili, Enti pubblici non economici

Micro, piccole e medie imprese (pubbliche e private), cooperative sociali di tipo B iscritte in Albo regionale, purché:

  • in regola con versamento contributi come attestato da DURC;
  • in regola con normativa su salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • in regola con regime di aiuti in “de minimis”;
  • non eseguito licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e giustificato motivo, o in accordo con Organizzazioni sindacali nei 12 mesi precedenti avvio di tirocinio o assenza procedure di ammortizzatori sociali in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio nella stessa società;
  • si impegna a mantenere assunzione per almeno 24 mesi, salvo dimissioni volontarie

Destinatari di interventi sono i disabili

 

Iter procedurale:

Legge 68/1999, come modificata da ultimo da D.Lgs. 185/16, prevede, tra l’altro,

Art. 1. Finalità della Legge è quella di promuovere inserimento ed integrazione lavorativa di persone disabili  nel mondo del lavoro, tramite servizi di sostegno e collocamento mirato nei confronti di:

  • persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con riduzione di capacità lavorativa superiore a 45%, accertata da competente Commissione di invalidità civile
  • persone invalide “la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti a loro attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico a meno di 1/3”.

Art. 3. Datori di lavoro pubblici e privati (compresi Enti pubblici economici) sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili nella misura di: 7% dei lavoratori occupati se con oltre 50 dipendenti; 2 lavoratori se con 36-50 dipendenti; 1 lavoratore se con 15-35 dipendenti (per tali imprese obbligo abrogato da Legge 19/17 a partire da 01/01/2018) .

Nel caso di partiti politici, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni senza scopo di lucro operanti  nel campo della solidarietà sociale, assistenza, riabilitazione, la quota di riserva  si applica solo al personale tecnico esecutivo, con funzioni amministrative.

Nel caso dei servizi di polizia e protezione civile collocamento dei disabili solo nei servizi amministrativi.

Obblighi di assunzione disabili sospesi nei confronti di  imprese che versano in difficoltà e fanno ricorso a cassa integrazione salariale o a mobilità per il periodo di tempo di sospensione dell’attività lavorativa, o nel caso la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti.

Nella quota di riserva sono computati lavoratori assunti con Legge 113/1995 (centralinisti non vedenti), o Legge 29/1994 (terapisti non vedenti), o Legge 686/1961 (massaggiatori non vedenti).

Art. 4. Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (le frazioni di impiego superiore a 0,5 sono considerate come unità), sono computati come dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione di: lavoratori  disabili; lavoratori occupati con contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi; soci di  cooperative di produzione e lavoro;  dirigenti; lavoratori assunti con contratto di inserimento; lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso utilizzatore; lavoratori assunti  per attività da svolgere all’estero (per intera durata di tale attività); soggetti impegnati in lavori socialmente utili; lavoratori a domicilio; lavoratori aderenti al programma di emersione; eventuali altre esclusioni previste dalla disciplina di settore.

Disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, a cui affidata una commessa di lavoro che può configurarsi come “prestazione continuativa,  corrispondente ad orario normale di lavoro”, sono computati ai fini della quota di riserva.

Disabili anche se non assunti tramite Ufficio di collocamento, sono computati nella quota di riserva se presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore a 60%, o hanno una disabilità psichica accertata che riduce la loro capacità lavorativa di oltre il 45%.

Lavoratori che divengono inabili a seguito di svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, non vengono computati nella quota riserva se:

  • riduzione della loro capacità lavorativa  è inferiore a  60%
  • inabilità deriva da inadempienze alle norme di sicurezza sul lavoro da parte di datore di lavoro accertate in sede giurisdizionale.

Per questi lavoratori, infortunio o malattia, non può costituire causa di licenziamento, anche se impossibile destinarli  in azienda a mansioni equivalenti od inferiori (pur mantenendo trattamento economico iniziale). In tal caso vengono avviati da Uffici del lavoro ad altre aziende “in attività compatibili con le loro residue capacità  lavorative senza inserimento in graduatoria”.

Se necessaria una loro adeguata riqualificazione professionale, ai fini di un inserimento mirato Regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento di tale attività formativa presso azienda assuntrice o strutture accreditate (in primo luogo Istituti di formazione di Associazioni sociali).

Art. 5. Presidente Consiglio Ministri individua, con decreto, mansioni da cui sono esclusi (o rivestono occupazione ridotta) i lavoratori disabili  nelle Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici non economici.

Esclusi da obbligo di Art. 3, datori di lavoro (pubblici/privati) operanti in: settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre; settore edile (relativamente al personale di cantiere ed addetti al trasporto); settore impianti a fune; settore autotrasporto (relativamente a personale viaggiante).

Datori di lavoro (pubblici/privati) che versano a Fondo regionale per disabili secondo modalità fissate da Regione un contributo pari a 30,64 €/giorno lavorativo/disabile non occupato possono:

  1. chiedere, se a causa delle specifiche attività svolte non sono in grado di occupare intera percentuale di disabili parziale esonero da tale obbligo
  2. autocertificare esonero da obbligo di cui ad Art. 3, qualora occupano addetti in lavorazioni per cui versano un premio ad INAIL superiore a 60/1000.

In caso di omissione, totale o parziale, del versamento al Fondo, somma dovuta è maggiorata, a titolo di  sanzione, dal 5% al 24% su base annua.

Importi dei contributi ed eventuali maggiorazioni adeguati da MIlPOS ogni 5 anni.

Datori di lavoro (pubblici/privati) con dipendenti in più unità produttive presenti nel territorio nazionale possono assumere la percentuale di disabili spettante per ogni impresa, in 1 o più delle loro imprese (eccedenze dei disabili occupati in 1 unità portati a compenso di quelli da assumere in altre unità), purchè inviato a Servizio di Provincia, dove ricade unità produttiva assuntrice il prospetto delle assunzioni attuate nelle varie unità da cui emerge adempimento di obbligo  a livello nazionale.

Al fine di evitare abusi MILPOS definisce procedimenti inerenti agli esoneri da obblighi di assunzione dei disabili e relative procedure di controllo.

Art. 7. Ai fini di adempiere ad obblighi di cui ad Art. 3 datori di lavoro (pubblici/privati) assumono lavoratori mediante richiesta nominativa inviata ad Uffici competenti, eventualmente preceduta da una richiesta di preselezione delle persone disabili iscritte  in Elenco aderenti  ad occasioni di lavoro, secondo modalità concordate tra Uffici e datore di lavoro.

Nel caso non seguita  tale procedura, Uffici avviano lavoratori secondo  ordine di graduatoria per qualifica richiesta, o a seguito chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a quanti aderiscono a specifica occasione di lavoro.

Datori di lavoro pubblici, nel caso di assunzioni per concorso, riservano ai lavoratori disabili iscritti in Elenco una quota fino a 50% dei posti messi a concorso.

MILPOS effettua monitoraggio su effetti occupazionali per migliorare incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 8. Disabili disoccupati, che aspirano ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono in apposito Elenco, tenuto da Ufficio di collocamento di residenza. Per ogni richiedente, Comitato tecnico istituto presso tale Ufficio (composto da funzionari del Servizio ed esperti del settore sociale e medico, a cui non spetta alcun compenso o indennità legale):

  • annota in apposita scheda: capacità lavorative, abilità, competenze, inclinazioni, natura e grado di minorazione del soggetto; caratteristiche dei posti da assegnare.
  • esegue controlli periodici per accertare permanenza della disabilità.

Uffici provvedono al collocamento dei disabili alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti.

Presso Ufficio del lavoro è istituito un Elenco, contenente graduatoria unica di  disabili disoccupati che viene reso pubblico.

Regioni definiscono modalità di valutazione degli elementi che concorrono a formare la graduatoria.

Lavoratori disabili licenziati per riduzione di personale, o per giustificato motivo oggettivo, mantengono  la posizione in graduatoria acquisita al momento di inserimento in azienda.

Art. 9. Datori di lavoro presentano ad Uffici competenti richiesta di assunzione entro 60 giorni da obbligo di assumere disabili. Nel caso di disabili psichici la richiesta è nominativa, sulla base di una convenzione e previo riconoscimento di agevolazioni al datore di lavoro.

Datori di lavoro (pubblici/privati) sono tenuti ad inviare, per via  telematica, ad Uffici competenti, un prospetto (modello predisposto da MILPOS) attestante: complessivo numero dei dipendenti; numero dei lavoratori computabili a quota di riserva; posti di lavoro e mansioni disponibili per lavoratori disabili. Se non intervengono modifiche nella situazione occupazionale, datore di lavoro non è tenuto ad inviare alcun prospetto. Uffici ne consentono consultazione al pubblico nelle proprie sedi.

Istituita nella Banca dati delle politiche attive e passive, una specifica Sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato”, in cui raccolte informazioni inerenti datori di lavoro (pubblici/privati) obbligati e lavoratori interessati, fornite da:

  1. stessi datori di lavoro, relativamente ai prospetti di cui sopra, e ad informazioni circa accomodamenti regionali
  2. Uffici competenti, relativamente a: sospensioni, esoneri autorizzati, convenzioni; soggetti iscritti in elenchi di collocamento obbligatorio; schede di cui ad Art. 8; avviamenti effettuati;
  3. INPS, relativamente ad incentivi di cui beneficia datore di lavoro;
  4. INAIL, relativamente ad interventi di inserimento ed integrazione lavorativa delle persone disabili;
  5. Regioni, relativamente ad incentivi concessi in materia di collocamento di persone disabili.

Informazioni di Banca dati rese disponibili nel rispetto della privacy sui dati personali a Regioni, Enti pubblici responsabili del collocamento mirato nel territorio di competenza, INAIL.

Se inserimento lavorativo richiede misure particolari, e non stipulata convenzione di integrazione lavorativa, datore di lavoro può chiedere collocamento mirato ad Uffici competenti.

Se azienda rifiuta assunzione di un lavoratore invalido, Direzione provinciale del lavoro redige un verbale inviato ad Uffici competenti ed Autorità giudiziaria.

Art. 9 bis. In caso di instaurazione con disabile di un rapporto di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche sotto forma di “lavoro a progetto”), o di socio lavoratore di cooperativa od associato in partecipazione con apporto lavorativo, datori di lavoro privati (compresi quelli agricoli) ed Enti pubblici economici sono tenuti a comunicarlo a Servizio, dove ricade sede di lavoro, entro giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, specificando: dati anagrafici di lavoratori; data di assunzione; data di cessazione se rapporto non a tempo indeterminato; tipologia contrattuale; qualifica professionale; trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico, pubblici esercizi datore di lavoro può integrare tale comunicazione, entro 3° giorno successivo ad instaurazione del rapporto, purchè nella comunicazione preventiva sia evidenziata la tipologia del contratto ed identificato il lavoratore. Analoga procedura per tirocini di formazione ed orientamento.

In caso di assunzione contestuale di 2 o più operai a tempo determinato da parte di stesso datore di lavoro, è sufficiente un’ unica comunicazione, contenente: generalità di datore di lavoro e dei lavoratori; data di inizio e cessazione di prestazione; giornate di prestazione, giornate di lavoro presunte; inquadramento  contrattuale.

Agenzie  di lavoro  autorizzate comunicano, entro giorno 20 di mese successivo a data di assunzione, a Servizio competente assunzione, proroga, cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Analoga procedura per le Amministrazioni pubbliche per quanto concerne assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di lavoro. In caso di urgenza, comunicazione entro 5 giorniDatore di lavoro può effettuare tali comunicazioni avvalendosi di soggetti abilitati a gestire personale dipendente di settore agricolo o Associazione sindacale di adesione a cui conferisce mandato.

MILPOS organizza corsi di riqualificazione professionale per personale interessato ad attività di controllo.

Lavoratori da avviare a selezione presso Amministrazioni pubbliche sono individuati tra i soggetti che si presentano, presso Sezioni di circoscrizione per impiego,  nel giorno fissato, a seguito diffusione per 15 giorni delle richieste di lavoro pervenute. Lavoratori sono individuati secondo ordine di punteggio acquisito con priorità per quanti risultano inseriti nelle graduatorie di cui alla Legge 56/87 (graduatorie redatte tenendo conto di anzianità di iscrizione alle liste fino ad un massimo di 60 mesi).

Ammesso ricorso sia contro i provvedimenti adottati da Uffici provinciali del lavoro in materia di rilascio o revoca di autorizzazioni al lavoro in favore di extracomunitari, sia contro provvedimenti adottati da Ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio libretti ai lavoratori entracomunitari, entro 30 giorni da notifica, rispettivamente a Direttore Ufficio Regionale Lavoro ed a Direttore Ispettorato Regionale Lavoro, che decidono con provvedimento definitivo.

Art. 11. Uffici competenti possono stipulare con datore di lavoro (obbligato o meno ad assunzione disabili) convenzione inerente programma occupazionale, in cui evidenziare tempi e modalità di assunzioni da effettuare (compresa: facoltà di scelta  nominativa; tirocini formativi o di orientamento; assunzione con contratto di lavoro a termine; svolgimento periodi di prova superiori a quelli di contratto collettivo, qualora esito negativo della prova a causa di menomazione, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro). Convenzione integrabile, in caso di particolari caratteristiche dei disabili e loro difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo, con:

  1. dettaglio delle mansioni attribuite a lavoratore disabile e modalità di esecuzione
  2. eventuali forme di sostegno, consulenza, tutoraggio da parte di appositi Servizi regionali o Centri di orientamento per favorire adattamento del disabile al lavoro
  3. esecuzione di verifiche periodiche in merito ad andamento del percorso formativo, attuate da soggetti incaricati del controllo

Uffici competenti adottano ogni iniziativa utile a favorire inserimento lavorativo del disabile anche tramite convenzioni con cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali, soggetti pubblici/privati in grado di contribuire a realizzare obiettivi di Legge 68/99.

Organismo nazionale del lavoro può proporre deroghe a limiti di età, durata dei contratti di formazione lavoro ed apprendistato, purchè giustificate  da progetti di investimento mirati.

Art. 12. Uffici competenti possono stipulare  con datori di lavoro privati (obbligati o meno ad assunzione disabili), cooperative sociali, disabili liberi professionisti (operanti anche come ditta individuale) convenzioni finalizzate ad inserimento temporaneo di disabili (compresi detenuti disabili), tramite affidamento loro di specifiche commesse di lavoro. Tali convenzioni (non ripetibili per stesso soggetto, salvo diversa valutazione di Comitato tecnico) non possono riguardare più di 1 disabile in realtà con meno di 50 dipendenti,  o non oltre 30% di disabili da assumere in realtà superiori a 30 dipendenti, e sono subordinate alla presenza dei seguenti requisiti:

  1. contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro
  2. computabilità di assunzione ai fini di adempimento obbligo di cui ad Art. 3
  3. impiego del disabile presso soggetti ospitanti con oneri retribuitivi, previdenziali, assistenziali a loro carico per intera durata della convenzione
  4. indicazione di: ammontare delle commesse che datore di lavoro si impegna ad affidare a disabile (mai inferiore a quanto previsto  dai contratti collettivi in materia retributiva); nominativi dei soggetti da inserire; descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo

Art. 12 bis. Uffici competenti possono stipulare convenzioni con datori di lavoro privati (soggetti o meno ad obbligo assunzione disabili) con cooperative sociali, loro consorzi, imprese sociali, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. non avere in corso procedure concorsuali
  2. dotati di locali idonei
  3. in regola con adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
  4. non avere proceduto, nei 12 mesi precedenti avviamento al lavoro del disabile, a risoluzioni del rapporto di lavoro, salvo quelle per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo
  5. avere in organico almeno 1 dipendente, a cui affidare mansioni di tutor

Requisiti per la stipula della convenzione sono:

  1. copertura obbligo di assunzione disabili comunque non oltre 10% quota di riserva
  2. assunzione di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo, tramite affidamento loro di commesse di lavoro
  3. individuazione delle persone disabili da inserire effettuata da Uffici competenti, previo consenso del committente ed in base a piano personalizzato inserimento lavorativo
  4. durata convenzione non inferiore a 3 anni
  5. determinazione del valore di commessa affidata (anche più di 1) comunque non inferiore a copertura (per ogni anno ed unità assunta) dei costi derivati da applicazione CCNL, nonché dei costi previsti dal piano personalizzato di inserimento lavorativo

Alla scadenza della convenzione, committente, previa valutazione di Uffici competenti, può:

  1. rinnovare convenzione, 1 sola volta, per un periodo di almeno 2 anni
  2. assumere lavoratore disabile con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa ed usufruendo del Fondo nazionale per diritto al lavoro dei disabili

Verifica degli adempimenti assunti in convenzione effettuata da Servizi con eventuale irrogazione di sanzione in caso di inadempimento.

Art. 13. Ai datori di lavoro richiedenti sono concessi incentivi per 36 mesi pari a 70% della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato avente:

  1. riduzione di capacità lavorativa superiore a 79% o minorazioni rientranti tra 1° e 3° categoria (incentivo ridotto a 35% se capacità lavorativa compresa tra 67% e 79% o minorazioni rientranti tra 4° e 6° categoria)
  2. disabilità intellettiva e psichica che determina una riduzione di capacità lavorativa superiore a 46%, per periodo di 60 mesi.

Incentivi estesi anche a datori di lavoro non soggetti ad obbligo Art. 3 che assumono disabili.

Domanda finalizzata a compensare incentivo con denuncia contributiva mensile inviata per via telematica, ad INPS, che opera entro 5 giorni “una riserva di somma a favore del richiedente, pari ad ammontare previsto di incentivo spettante”. Richiedente, entro 7 giorni da comunicazione provvede a stipulare contratto di lavoro con disabile, comunicandolo ad INPS nei successivi 7 giorni  pena decadenza dalla riserva.

Incentivo riconosciuto in base ad ordine cronologico di presentazione delle domande. Se accertata insufficienza di risorse rispetto a richieste pervenute, INPS comunica, tramite proprio sito, di non prendere in considerazione ulteriori domande. INPS provvede a monitorare le minori entrate in riferimento a durata dei contratti stipulati, inviando relazioni trimestrali a MILPOS e MEF.

Istituito presso MILPOS, “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” destinato per il 5% a finanziare sperimentazioni di inclusione lavorativa di disabili .

MILPOS definisce con decreto le risorse da trasferire a decorrere da 2016 ad INPS per corresponsione di incentivo di cui sopra.

Governo provvede ogni 2 anni a valutare adeguatezza delle risorse stanziate al riguardo.

Art. 14. Regioni istituiscono “Fondo regionale per occupazione dei disabili”, da destinare al finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo. Legge regionale di istituzione del Fondo deve assicurare che negli organi amministrativi di questo sia assicurata una rappresentanza paritetica di lavoratori, datori di lavoro e disabili.

Al Fondo sono destinati gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla Legge in oggetto, nonchè contributi versati da datori di lavoro e da  fondazioni, Enti privati e soggetti interessati.

Fondo eroga:

  1. incentivi ad Enti che svolgono attività volta al sostegno ed integrazione lavorativa dei disabili
  2. contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie ad accomodamenti ragionevoli a favore di lavoratori con riduzione di capacità lavorativa superiore a 50%, compresa predisposizione di tecnologie di telelavoro o rimozione di barriere architettoniche
  3. ogni altra previdenza in attuazione delle finalità di Legge 68/99

Art. 15. Sanzioni amministrative disposte da Direzioni provinciali del lavoro con relativi introiti destinati a Fondo regionale.

Giunta Regionale con DGR 737 del 05/06/2018 ha definito le Linee di indirizzo operativo per il diritto al lavoro dei disabili che prevedono:

  • istituzione di un Comitato tecnico, a livello regionale, valido per l’intera durata della legislatura, articolato in sezioni territoriali funzionali alle competenze dei  CI di riferimento (suddivisione pubblicata su BUR 43/18)
  • assunzione obbligatoria di soggetti disabili da parte di Enti pubblici attuata in base ad una graduatoria unica, in cui ammessi solo i lavoratori aderenti ad uno specifico avviso pubblico emanato dalla Regione, su richiesta degli stessi Enti pubblici interessati. Nell’avviso, valido per gli iscritti in data antecedente a tutti i CT delle Marche, se Ente pubblico richiedente ha più sedi nella Regione (o limitato ai soli iscritta a CI di riferimento se Ente pubblico ha unica sede) occorre riportare: requisiti richiesti (abilitazioni specifiche); qualifiche, ruoli e mansioni previste; posizione economica; tipologia, orario e sede di lavoro; modalità e contenuti della prova teorico pratica a cui verranno sottoposti i candidati. Interessati presentano propria candidatura nei tempi e modi previsti nell’avviso. Graduatoria redatta in base al punteggio acquisito da ogni lavoratore ammesso, a seguito di una valutazione eseguita dal Comitato tecnico, tramite prova di idoneità volta a verificare la compatibilità delle mansioni richieste dal posto di lavoro rispetto alla disabilità del candidato. Per accelerare la procedura si può avviare a selezione un numero doppio dei candidati rispetto ai posti di lavoro da coprire. Procedura analoga può essere prevista per i datori di lavoro privati soggetti all’obbligo di assunzione ai sensi della Legge 18/99 (in assenza di disposizioni, è ammessa la richiesta nominativa di avviamento)
  • disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche nel rispetto della classificazione Istat 2011 delle professioni. Ciò comporta che qualunque ulteriore dettaglio della professionalità richiesta (utile ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico), o ulteriori professionalità richieste debbono essere registrate presso CI, a seguito di invio di idonea documentazione attestante la qualifica richiesta (sua registrazione deve avvenire, comunque entro data di scadenza di Avviso)
  • definizione della convenzione, la cui sottoscrizione non modifica la quota dell’obbligo a carico dei datori di lavoro (pubblici o privati) di cui alla Legge 68/99. In convenzione occorre definire:
    • tempi e modalità delle assunzioni (ripartirle in maniera equa durante il periodo di validità della convenzione stessa)
    • programma delle assunzioni, in funzione del numero dei posti che il datore di lavoro deve coprire ai sensi della Legge 68/99
    • in caso di difficoltà (per il tipo di attività svolta, o per la struttura organizzativa dell’azienda/Ente), eventuali deroghe motivate circa le modalità di assunzione previste per fascia di riferimento, compresa la facoltà di assunzione nominativa, o a seguito di tirocini con finalità formativa o di orientamento, o con contratto di lavoro a termine, o dopo lo svolgimento di un periodo di prova più ampio rispetto a quello definito nella contrattazione collettiva.

Se il datore di lavoro (pubblico o privato) dispone di più sedi operative nella Regione può stipulare un’unica convenzione, mentre se dispone di un’unica sede o più sedi ricadenti nello stesso ambito comprensoriale deve stipulare una convenzione per singolo CI  di riferimento.

Ufficio di collocamento attivo presso CI  effettua un monitoraggio sulle convenzioni stipulate, al fine di verificare: rispetto degli impegni concordati; datore di lavoro in regola con gli obblighi di assunzione della  Legge 68/99 per intera durata della convenzione. Convenzione può essere:

  1. rinnovata se la Regione alla sua scadenza ha accertato il corretto adempimento degli obblighi assunti. Eventuali scostamenti di piccola entità, rispetto al programma iniziale delle assunzioni, addebitabili alle dinamiche aziendali ed occupazionali non prevedibili al momento della stipula della convenzione, non ne impediscono il rinnovo. In caso di un aumento degli obblighi di assunzione, datore di lavoro può inviare richiesta motivata di proroga della durata della convenzione (e quindi del programma di assunzione) in funzione al numero delle nuove assunzioni da adempiere (comunque non oltre 48 mesi).
  2. interrotta in caso di gravi irregolarità commesse da impresa/Ente nel rispetto della convenzione o dei programmi di inserimento, con conseguente utilizzo da parte della Regione delle modalità ordinarie nell’avviamento delle unità lavorative corrispondenti
  3. sospesa per sua intera durata (sospensione eventualmente prorogabile non oltre 1 anno dalla scadenza) se dopo la sua stipula, intervengono presso il datore di lavoro situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 68/99

Se in convenzione si prevede l’attivazione di un tirocinio volto all’assunzione (avente durata inferiore a 12 mesi, la cui attività formativa e/o di orientamento sia iniziata, per non oltre il 50%, prima della data fissata per l’inizio del rapporto di lavoro) è consentito, su richiesta dell’azienda, di posticipare l’assunzione fino alla conclusione del tirocinio stesso.

Giunta Regionale, con DGR 1475 del 11/12/2017, ha definito una “convenzione quadro per favorire inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di persone svantaggiate”, avente durata di 5 anni (salvo rinnovo), che investe CI della Regione, aziende private/gruppi di imprese, cooperative sociali di tipo B iscritte al relativo Albo regionale e loro Consorzi (strutture debbono operare con almeno 1 unità nelle Marche).

Il datore di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti, sottoscrive (nel caso di gruppo di imprese, impresa capogruppo per conto di azienda committente) una specifica convenzione (Allegato A pubblicato sul BUR 137/17) con CI, mediante la quale si impegna a sostenere l’inserimento di disabili, tramite un rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato “per la durata della commessa”; priorità comunque per orario di lavoro full time) all’interno di cooperative sociali di tipo B e loro Consorzi (destinatari  della commessa di lavoro).

Inserimento è ammesso per un numero di posti (anche a copertura della quota dell’obbligo a loro carico) determinati in base al seguente metodo di calcolo: VUC (valore unitario della commessa al netto di IVA) > CP (costo di produzione, al netto del costo del lavoratore disabile, ma comprensivo dei costi di sua formazione, organizzazione, tutoraggio) + N (numero di persone con disabilità inserite in cooperativa) * CL (costo del lavoro annuo dei lavoratori disabili). Se il contratto di lavoro prevede il part-time, nel suddetto calcolo si considera come unità intera solo un part time superiore al 50% dell’orario ordinario (si prescinde da tale calcolo qualora il datore di lavoro, con 15-35 dipendenti, assuma disabili con percentuale di invalidità superiore al 50%).

In subordine convenzione con CI può investire anche:

  • soci lavoratori invalidi, privi di lavoro per mancanza di commesse, presenti nella cooperativa sociale di tipo B prima della stipula della convenzione
  • lavoratori invalidi presenti nella cooperativa sociale di tipo B prima della stipula della convenzione
  • persone invalide presenti nella cooperativa sociale di tipo B, a cui viene ampliato il contratto di lavoro part-time, purché sia rispettata la percentuale di calcolo di cui sopra, o venga prolungato (di almeno 6 mesi) il contratto full time o part time (orario comunque superiore al 50% di quello ordinario) vigente con la cooperativa stessa.

CI, in accordo con la cooperativa sociale di tipo B, individua i soggetti da inserire al suo interno tra: persone con disabilità psichica o intellettiva o superiore al 67%; persone disoccupate da almeno 12 mesi (requisito preferenziale); disabili segnalati da equipe multidisciplinare integrata di ASL

Regione, con DDS 797 del 7/12/2017, ha emanato bando per la concessione di contributi al fine di favorire la stabilità dell’occupazione di persone con disabilità, o nuove assunzioni di tali soggetti (anche adeguando il posto di lavoro), tramite la realizzazione di tirocini formativi della durata di 4-6 mesi (durata prorogabile a 12 mesi se motivata in domanda) con orario giornaliero conforme alle “residue capacità lavorative della persona disabile”, tenendo conto delle finalità e strutture di soggetto ospitante (se tirocinio avviene in assolvimento dell’obbligo di assunzione del disabile, orario può essere inferiore al 50% dell’orario contrattuale previsto, salvo per impresa o cooperativa sociale di tipo B con un numero di dipendenti compresi tra 15 e 35 che ospitano tirocinanti con disabilità di oltre il 50%; se tirocinio non è attivato in assolvimento di obbligo, l’orario deve essere di almeno 4 ore/giorno). Tirocinio:

  • va realizzato in unità operativa ubicata nel territorio di Regione Marche;
  • deve coinvolgere un tirocinante: privo di rapporti di parentela o di affinità con il legale rappresentante del soggetto ospitante; che in precedenza non ha avuto alcun rapporto di lavoro con il soggetto ospitante o con altra realtà produttiva avente assetto proprietario identico a quella del soggetto ospitante;
  • attuato in base ad un progetto formativo condiviso da CI ed impresa ospitante;
  • dovrà vedere CI di riferimento del soggetto ospitante mettere a disposizione un tutor didattico, individuato tra gli stessi operatori di CI;
  • sarà seguito da un tutor interno, individuato dal soggetto ospitante, chiamato a supportare il tirocinante nel progetto formativo. Se impiegati più tutor occorre fornire spiegazioni, come nel caso 1 tutor segue 2 tirocinanti in azienda da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o 3 tirocinanti in azienda con oltre 20 dipendenti. Tutor interno e tutor didattico debbono collaborare per garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo;
  • va avviato non oltre 15 giorni successivi alla data di stipula della convenzione ed entro 30 giorni successivi alla notifica di ammissione ad aiuto;
  • considerato regolarmente svolto se il tirocinante realizza almeno il 75% del monte ore del progetto formativo

Legale rappresentante del soggetto ospitante comunica, tramite PEC (regione.marche.pf.istruzione@emarche.it), a CI di riferimento entro 15 giorni dalla conclusione del tirociniola decisione di assumere o meno tirocinante, e presenta, sempre tramite PEC, entro 19/2/2018 1 sola domanda (modello riportato su BUR 138/17) in bollo (16 €) di ammissione al contributo, anche se riguardante la trasformazione di più contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, con firma digitale di legale rappresentante (allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità), recante dicitura “L.R. 2/15 art. 26 Fondo regionale per occupazione dei disabili”. Allegare:

  • progetto relativo ad intervento che si intende realizzare (Modello riportato su BUR 138/17);
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante rispetto del regime “de minimis” (Modello riportato su BUR 138/17)

In caso di trasformazione di società, fusione, conferimento o trasferimento di azienda, i contributi sono concessi al soggetto subentrante, purché questo risulti in possesso dei requisiti prescritti e presenti domanda di subentro insieme agli altri documenti

Istruttoria, avente durata di 60 giorni, comprende:

  • fase di verifica di ricevibilità della domanda, giudicata inammissibile se: pervenuta dopo la scadenza dei termini; non inviata mediante PEC; incompleta della documentazione prescritta; senza marca da bollo o copia documento di identità scaduto (Questi ultimi elementi sono sanabili)
  • fase relativa ad esame caratteristiche della domanda (compresa della verifica dello stato di occupazione, tramite CI) con relativa assegnazione di punteggio per definizione della graduatoria, in base a:

1)       numero di interventi proposti: 25 punti in caso di tirocinio con eventuale assunzione al termine di esperienza formativa; 30 punti in caso di tirocinio con eventuale assunzione al termine di esperienza formativa con adeguamento di postazione di lavoro

2)       riduzione capacità lavorativa del disabile: 35 punti per riduzione capacità lavorativa superiore a 79%, o in caso di handicap intellettivo e/o psichico con riduzione della capacità lavorativa superiore a 46%; 30 punti per riduzione capacità lavorativa compresa tra 67% e 79%; 25 punti per riduzione della capacità lavorativa tra 46% e 66%

3)       tipologia dei soggetti richiedenti: 35 punti se richiedenti soggetti ad obbligo di assumere 3 o più disabili; 30 punti se richiedenti soggetti ad obbligo di assumere 2 disabili; 20 punti se richiedenti soggetti ad obbligo di assumere 1 disabile; 10 punti se richiedenti non soggetti ad obbligo di assumere disabili

Domande ammesse a finanziamento se conseguono almeno 60 punti. In caso di parità di punteggio, priorità riconosciuta al richiedente che procede al maggior numero di assunzioni (in caso di ulteriore priorità si procede a sorteggio). Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in tempo indeterminato, graduatoria elaborata in base alla data di presentazione della domanda (In caso di parità si procede al sorteggio). Graduatoria approvata con decreto e pubblicata sul sito di Regione

Soggetto ospitante beneficiario deve, pena perdita di agevolazione:

  1. individuare tirocinante avente le caratteristiche dichiarate in sede di domanda;
  2. sottoscrivere la convenzione ed avviare il tirocinio nei tempi e modi stabiliti nel bando. Ammessa la concessione di una proroga di non oltre 30giorni;
  3. garantire le necessarie coperture assicurative (INAIL, assicurazione contro terzi) al tirocinante;
  4. svolgere tirocinio nel rispetto del progetto formativo presentato;
  5. assicurare il supporto di un tutor interno, favorendo la collaborazione con il tutor didattico di CI;
  6. corrispondere al tirocinante un’indennità mensile se questi raggiungono almeno il 75% delle ore presenza previste dal progetto formativo;
  7. registrare giornalmente l’orario di presenza del tirocinante in ditta;
  8. inviare tramite PEC ogni 3 mesicopia dei registri e dei bonifici di avvenuto pagamento dell’indennità per il periodo di riferimento entro 15° giorno del mese successivo al trimestre;
  9. assolvere ad altri adempimenti previsti nella convenzione sottoscritta con CI;
  10. procedere ad assunzione del tirocinante entro 30 giorni dal terminedel tirocinio
  11. comunicare, mediante PEC, al responsabile del procedimento regionale conferma di assunzione del tirocinante almeno 15 giorni primadel termine di tirocinio;

Tirocinante deve svolgere l’esperienza formativa in conformità al progetto approvato, assicurando una presenza mensile pari almeno a 75% del monte ore formativo previsto

Legale rappresentante di impresa o cooperativa sociale dovrà:

  1. trasformare il rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla comunicazionedella concessione di provvidenze;
  2. assicurare continuità del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi;
  3. comunicare, tramite PEC, al responsabile del procedimento entro 30 giorniogni modifica dello stato di assunzione di ogni persona disabile (Riduzione orario, dimissioni, licenziamento)

Soggetto ospitante e datore di lavoro sono tenuti a mantenere i requisiti che hanno determinato il punteggio e rispettare regime “de minimis”

Beneficiari che intendono rinunciare alle agevolazioni debbono comunicarlo al responsabile della misura e restituire eventuali somme già percepite

I contributi sono liquidati, a seguito di invio di una richiesta entro 31/12/2018 tramite PEC:

  • a saldo al termine del tirocinio, o con cadenza trimestrale, in caso di rimborso indennità di tirocinio. Allegare a domanda: copia del registro presenze di tirocinante; copia del bonifico di avvenuto pagamento dell’indennità mensile corrisposta a tirocinante. Qualora il tirocinante percepisce altre forme di sostegno al reddito, il rimborso vieneerogato in base alla differenza tra l’importo dell’indennità di tirocinio e quella percepita a livello di ammortizzatore sociale (Se questa superiore, indennità di tirocinio non concessa
  • a saldo al termine del tirocinio (qualora il tirocinante abbia partecipato ad almeno il 75% del monte ore formativo) in caso di rimborso per mancata produttività del tutor interno
  • a saldo in caso di contributo per adeguamento di postazione di lavoro. Allegare a domanda: fatture quietanzate; copia dei bonifici attestante il loro pagamento
  • a saldo in caso di incentivo all’assunzione e trasformazione del contratto di lavoro vigente. In questo caso domanda inviata entro 30 giorni dalla assunzione o dalla trasformazione del contratto di lavoro, corredata da polizza fidejussoria (avente durata di 24 mesi) a favore di Regione

Liquidazione delle spettanze avviene entro 30 giorni da richiesta, comunque dopo esecuzione dei controlli amministrativi volti a verificare: regolarità e conformità della documentazione prodotta; mantenimento dei requisiti di priorità; rispetto del regime di aiuti “de minimis”; regolarità del tirocinio realizzato e/o del contratto di lavoro stipulato o trasformato

Responsabile della misura effettua controlli a campione (almeno su 10% delle domande) in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione. Se rilevate irregolarità su oltre il 5% del campione, questo viene implementato del 10%, fino alla decisione di controllare tutte le domande.

 

Sanzioni:

Si ha decadenza totale dell’agevolazione se a seguito dei controlli amministrativi od in loco si accerta:

  1. perdita di 1 o più requisiti che hanno determinato punteggio
  2. mancato rispetto del regime di aiuti in “de minimis”
  3. interruzione anticipata del tirocinio senza oggettiva motivazione
  4. licenziamento del lavoratore assunto per ragioni diverse da giusta causa entro 24 mesi
  5. acquisizione di contributi su altri provvedimenti UE, nazionali o regionali per stessa tipologia di spesa

Si ha decadenza parziale, con ricalcolo  del contributo in base ad “effettiva e regolare permanenza del tirocinante/lavoratore in attività”, se dai controlli amministrativi e/o in loco si accerta:

  1. cessazione anticipata del tirocinio per motivazioni oggettive e giustificate
  2. irregolarità nello svolgimento del tirocinio e/o nel pagamento della indennità
  3. cessazione del rapporto di lavoro entro 24 mesiper dimissioni volontarie, morte, licenziamento per giusta causa del lavoratore
  4. trasformazione entro 24 mesida tempo pieno a tempo parziale del contratto di lavoro

Decadenza, totale o parziale, comporta il rimborso del contributo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di accredito fino a quella di restituzione. In caso di mancata restituzione nei tempi e modi definiti, si procede ad escussione di polizza fidejussoria o al recupero coattivo con addebito della spesa

Se rilevate dichiarazioni mendaci applicate sanzioni di legge

Imprese private ed Enti pubblici che non forniscono informazioni a Banca dati nei termini previsti: multa di 500 € + 25 €/giorno ritardo.

Datore di lavoro che non assume disabile  entro 60 giorni da quando scatta obbligo di cui ad art. 3 di Legge 68/99: multa pari a 5 volte misura del contributo per disabile non occupato/giorno di ritardo (fatte salve cause non imputabili a datore di lavoro) + diffida  a presentare ad Uffici competenti richiesta di assunzione o stipula del contratto di lavoro con disabile.

Importi delle sanzioni adeguati ogni 5 anni con decreto MILPOS.

Ai responsabili di Amministrazioni pubbliche inadempienti in merito ad applicazione di Legge 68/99: applicate sanzioni penali, amministrative, disciplinari vigenti per pubblico impiego.

 

Entità aiuto:

Legge 96/17 ad art. 55 bis incrementa di 57.000.000 € il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per anno 2017.

Regione Marche stanziato 1.240.000 € dal Fondo regionale per occupazione dei disabili, di cui:

  • 420.000 € per tirocinio con assunzione di tirocinante. Contributo concesso a soggetto ospitante nel limite di:
  • 500 €/mese/tirocinante ospitato per spese di vitto, alloggio, trasporto relative a questo, fermo restando che se importo di tirocinio inferiore al valore di ammortizzatore sociale già beneficiato da disabile, indennità di tirocinio concessa per intero, mentre se importo di tirocinio risulta superiore erogata differenza tra le 2 indennità
  • 500 € per compensare mancata redditività di tutor interno impiegato per 4-6 mesia seguire il tirocinante (3.000 € per tirocini aventi durata da 6 a 12 mesi, tenendo conto del numero dei mesi di impegno, cioè 3.000 € : 12 x numero mesi)

Concessione di incentivi a favore di assunzione di persone disabili che hanno svolto tirocinio a tempo pieno o a tempo parziale (comunque oltre 50% di quello previsto da CCNL di riferimento), con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in forma di apprendistato personalizzante), o a tempo determinato (almeno 24 mesi). Contributo concesso a datore di lavoro nel limite di: 6.000 €/assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante; 3.000 €/assunzione con contratto a tempo determinato (comunque non inferiore a 24 mesi). In caso di assunzione a part time tali importi commisurati a numero di ore settimanali effettuate

In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di disabile con invalidità superiore a 67%, datore di lavoro beneficia di ulteriore contributo sul Fondo nazionale disabili erogato da INPS. Ammissione di nuovi soci lavoratori nelle cooperative sociali di tipo B è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, ad assunzione di lavoratori subordinati

  • 100.000 € per sostegno ad imprese che trasformano contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato (tempo pieno o tempo parziale) di persona disabile, purché rapporto di lavoro mantenuto per almeno 24 mesi dalla data di trasformazione. Contributo concesso nel limite di 3.000 € per trasformazione contratti di lavoro a tempo pieno a tempo determinato in tempo indeterminato (1.500 € in caso di part time) indipendentemente dal numero di contratti trasformati
  • 720.000 € per tirocinio con adeguamento della postazione di lavoro alle capacità del disabile da parte di soggetto ospitante o datore di lavoro. Contributo pari a 50% della spesa sostenuta (al netto di IVA), fino ad un massimo di 5.000 € indipendentemente dal numero di lavoratori ospitati ed assunti, in periodo compreso tra data di conclusione del tirocinio e 24° mese successivo ad assunzione, per:
  • ausili o dispositivi a supporto di deficit sensoriali o motori;
  • strumenti di interfaccia macchina utente;
  • adeguamento di arredi facenti parte delle postazioni di lavoro;
  • ausili e dispositivi tecnologici, informativi o di automazione funzionale, compresi comandi speciali ed adattamento di veicoli costituendi strumenti di lavoro

Contributo cumulato con quelli precedenti

Risorse suddivise in parti uguali tra micro, piccole e medie imprese e cooperative sociali, che In caso di necessità possono essere trasferite da una linea ad un’altra di intervento.

Contributi concessi nell’ambito del regime “de minimis” di riferimento (cioè 200.000 €, o 15.000 € in caso di “de minimis” agricolo, di contributi totali percepiti in tale regime dal soggetto nei 2 esercizi precedenti  ed esercizio in corso;)

Contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche previste da norme regionali, statali, UE per medesimi costi ammissibili (Se istruttoria di altre domande è in corso, beneficiario si impegna a comunicare rinuncia ad altro contributo).

Legge 190/14, come modificata dalla Legge 145/18 prevede:

  • un rimborso da parte di INAIL al datore di lavoro pari al 60% della retribuzione corrisposta per la persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento (proposto dallo stesso datore di lavoro ed approvato da INAIL), finalizzato alla conservazione del posto di lavoro di questo in quanto senza la realizzazione dei suddetti interventi ”non sarebbe in grado di attendere al lavoro alla cessazione dello stato di inabilità temporanea”. Il rimborso delle retribuzioni in oggetto decorre dalla data di avvio del progetto fino alla sua realizzazione (comunque non oltre 1 anno). Se gli interventi progettuali non vengono attuati “per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro”, questo deve restituire ad INAIL l’intero rimborso percepito
  • partecipazione, a decorrere dal 01/01/2019, di INAIL al finanziamento  dell’assegno di ricollocazione versato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione
  • finanziamento da parte di INAIL di progetti di formazione ed informazione presentati dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Patronati, Enti senza finalità di lucro e riguardanti il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

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