DOCUMENTO UNICO CONTRIBUTIVO

DOCUMENTO UNICO CONTRIBUTIVO (Legge 78/14, 96/17; D.M. 30/1/15, 15/9/20; L.R. 8/05)  (lavoro04)

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF)

Imprenditori con personale dipendente e lavoratori autonomi che intendono:

  • partecipare a gare di appalto per opere, servizi, forniture pubbliche o lavori privati nell’edilizia
  • “fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”.

Non sussiste obbligo di richiesta di DURC in caso di lavori privati di manutenzione realizzata senza ricorso ad impresa, ma in economia da parte di proprietario di immobile.

Iter procedurale:

Legge 78/14 stabilisce che MILPOS emani decreto, in cui definire “requisiti di regolarità contributiva e modalità di verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ciò è avvenuto con DM 30/01/2015, che prevede:

  • tipologia soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, che sono:

1)       Amministrazioni aggiudicatrici, Organismi di diritto privato, Enti aggiudicatori, stazioni appaltati

2)       organismi di attestazione SOA per partecipazione a gare di appalto

3)       Amministrazioni pubbliche concedenti benefici

4)       Concessionari e gestori di pubblici servizi

5)       impresa o lavoratore autonomo, in relazione a propria posizione contributiva o, previa delega di questi, chiunque vi abbia interesse

6)       banche ed intermediari finanziari, previa delega di soggetto titolare del credito, in relazione a cessione di crediti certificati

  • modalità di verifica in tempo reale della regolarità contributiva di datori di lavoro e lavoratori autonomi nei confronti di INPS e INAIL per imprese industriali ed artigianali,  del settore edilizia, nonché per imprese che applicano il relativo contratto collettivo sottoscritto con le Organizzazioni più rappresentative
  • verifica di regolarità contributiva da parte di lavoratori autonomi ed imprese per propri lavoratori subordinati e/o impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, riguardante contributi scaduti entro fine 2° mese antecedente a verifica. Verifica si intende positiva se questi sono regolarmente versati, nonché nel caso di:
  1. rateizzazione pagamento dei contributi concessa da INPS, INAIL, Casse edili
  2. sospensione dei pagamenti contributivi a seguito di disposizioni legislative
  3. crediti contributivi oggetto di compensazione amministrativa, derivata da disposizioni di legge accettate da Enti di competenza
  4. crediti in pendenza a seguito di contenzioso amministrativo, fino a decisione in cui si respinge ricorso
  5. crediti in pendenza a seguito di contenzioso giuridico, fino a sentenza passata in giudicato
  6. crediti affidati per recupero ad Agenti di riscossione, per cui disposta la sospensione della cartella dei pagamenti, o avviso di addebito a seguito di ricorso giuridico
  7. scostamento non grave (inferiore a 150 €) tra somme dovute e quelle versate ad ogni Istituto previdenziale
  • sussistenza regolarità di impresa in caso di:

1)       concordato con continuità aziendale: nel periodo intercorrente tra pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e durata di omologazione, purché sia “prevista la integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL, Casse edili e dei relativi accessori di legge”

2)       fallimento  o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, purché impresa in regola con obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL, Casse Edili, scaduti anteriormente a data di autorizzazione ad esercizio provvisorio

3)       amministrazione straordinaria, purché impresa in regola con debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL, Casse edili, scaduti anteriormente alla data di dichiarazione di apertura di tale procedura

4)       accordo sui crediti contributivi in ambito di concordato preventivo, o di trattative per accordo di ristrutturazione dei debiti: nel periodo intercorrente tra data di pubblicazione di accordo nel registro delle imprese e decreto di omologazione di questo, è previsto nel piano di ristrutturazione, il pagamento parziale o dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL, Casse edili. Legge 96/17 ad Art. 54 stabilisce che DURC per la definizione agevolata dei debiti contributivi è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata

In ognuna delle suddette ipotesi, impresa deve comunque essere in regola con obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi a data di: pubblicazione del ricorso nel registro imprese; autorizzazione ad esercizio provvisorio; ammissione ad amministrazione straordinaria; presentazione proposta di accordo.

  • verifica attuata dai soggetti abiliti in possesso di specifiche credenziali, tramite interrogazione degli archivi INPS, INAIL, Casse edili, utilizzando il solo codice fiscale del soggetto da verificare. Verifica può essere effettuata, per conto di interessato, anche dal consulente del lavoro, o da altri soggetti abilitati opportunamente delegati.
  • in caso di esito positivo della verifica, generato un documento (in “PDF”), valido 120 giorni da rilascio contenente:

1)       denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto verificato

2)       iscrizione ad INPS, INAIL, Cassa edile

3)       dichiarazione di regolarità contributiva

4)       numero identificativo, data di esecuzione della verifica e quella di scadenza del DURC

Documento generato, liberamente consultabile da soggetti esterni tramite applicazioni previste da INPS, INAIL, Casse edili, assolve ad obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà al riguardo, sostituendo DURC in sede di:

1)       erogazione di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere

2)       procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati di edilizia

3)       rilascio di attestazione SOA

  • in caso di impossibilità di attestare regolarità contributiva in tempo reale, INPS, INAIL, Casse edili inviano, tramite PEC, ad interessato o soggetto delegato invito a regolarizzare posizione entro 15 giorni da notifica, evidenziando cause di irregolarità rilevate. In tale periodo di tempo (comunque non oltre 30 giorni da data di interrogazione che ha originato provvedimento) non si procede ad ulteriori verifiche. Decorso inutilmente tale periodo, il risultato  negativo della verifica viene comunicato ai soggetti che hanno promosso interrogazione, con indicazione di importo a debito e cause di irregolarità.
  • non consentono di attestare la regolarità contributiva l’esistenza di violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela del lavoro (riportate in Allegato A del DM 30/01/2015 pubblicato su G.U. 125/15), accertate con provvedimenti amministrativi/giudiziari definitivi a carico di datore di lavoro o di dirigente responsabile. Ne deriva che tali soggetti sono esclusi da benefici normativi e contributivi per i periodi indicati nel suddetto Allegato A. Cause ostative decadono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria.
  • interessato autocertifica la propria regolarità contributiva a Direzione del lavoro territorialmente competente, che ne verifica a campione la veridicità (in particolare inesistenza a carico di questo di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, relativi alla violazione di cui ad Allegato A, a decorrere dal periodo indicato nello stesso Allegato per ogni illecito).
  • rimane valida fino a 01/01/2017 possibilità di rilascio del DURC con le preesistenti disposizioni, in particolare in caso di assenza delle informazioni negli archivi di INPS, INAIL, Casse edili.

Decreto può essere aggiornato in base a modifiche della normativa od evoluzione sistemi telematici di verifica regolarità contributiva.

L.R. 8/05 prevede che:

  • per lavori soggetti a denuncia inizio attività (DIA) o a permesso a costruire non eseguiti in economia, committente (eventualmente può affidare incarico a Direttore lavori o al coordinatore per esecuzione) è tenuto ad:
  • acquisire, ad inizio e conclusione dei lavori, DURC di ditta esecutrice lavori e trasmetterlo a Comune
  • inviare, prima di inizio lavori, a sportello unico INPS ed INAIL notifica preliminare su rispetto norme sicurezza su luoghi di lavoro;
  • coordinatore esecuzione lavori o Direttore lavori predispone, ad apertura del cantiere, registro delle imprese, su cui ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice, annota ad inizio giornata presenza degli operai in cantiere;
  • coordinatore esecuzione lavori o Direttore lavori verifica almeno 1 volta al mese eventuale presenza in cantiere di personale non autorizzato, tramite verifica registro imprese e libro unico del lavoro. Eventuali irregolarità rilevate subito comunicate per iscritto a committente ed a sportello unico INPS e INAIL
  • Comune effettua controlli a campione circa rispetto adempimenti di cui sopra, e comunica a Cassa edile, sulla base di convenzione stipulata con questa (Schema tipo deliberato da Giunta Regionale) “dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati di propria competenza”. INPS, INAIL, Cassa edile possono svolgere specifici controlli al riguardo, o chiederne esecuzione a Comune;
  • DURC per lavori pubblici rilasciato da Cassa edile territorialmente competente presso cui impresa è obbligata ad iscriversi. Per imprese di altro Stato membro obbligo sussiste solo se queste non effettuato adempimenti tali da garantirne regolarità contributiva presso Organismo pubblico. Per lavori pubblici e privati obbligo di iscrizione a Cassa edile per i lavoratori distaccati riguarda sia impresa distaccante che distaccataria. Per stesso appalto impresa distaccante invia denuncia mensile alla Cassa edile, evidenziando posizione di lavoratore distaccato, mentre impresa distaccataria comunica ogni mese nominativi dei lavoratori distaccati. Impresa distaccante è tenuta ad esibire DURC a committente, o a responsabile dei lavori, ai fini della verifica di regolare posizione contributiva
  • impresa è tenuta ad osservare il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore

Sanzioni:

Nel settore agricolo omesso versamento, nei modi e termini di legge, delle ritenute assistenziali e previdenziali operate dal datore di lavoro: arresto fino a 3 anni + multa fino a 5.000 EUR + versamento oneri dovuti. Nessuna sanzione qualora datore di lavoro provvede al versamento oneri entro 3 mesi da notifica della violazione.

Comune segnala nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli di Ordini/Collegi professionali ai fini di applicazione delle sanzioni.

Imprese inadempienti: inserite in apposito elenco pubblicato su BUR + esclusione, per almeno 1 anno da affidamento lavori in appalto a trattativa privata da parte di Regione ed Enti locali.

A partire da 01/07/2007 datori di lavoro non in regola con DURC: non beneficiano di aiuti previsti da normative in materia di lavoro e legislazione sociale.

Omessa istituzione od omessa esibizione dei libri matricola e paga:  sanzione da 4.000 a 12.000 € senza procedura preliminare di diffida.

Entità aiuto:

MILPOS con D.M. 15/9/2020 consente, ai fini del rilancio produttivo ed occupazionale a seguito di COVID19, alle imprese appartenenti alle filiere agriturismo, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, allevamento, ippicoltura, pesca ed acquacoltura (elenco più dettagliato di imprese interessate riportato in Allegato I pubblicato su G.U. 260/20) l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro (al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza ed assistenza obbligatorie previsti dalle normative vigenti) per periodo 1 Gennaio – 30 Giugno 2020. Agevolazione contributiva riconosciuta da INPS a seguito di invio domanda da parte di impresa (secondo modalità e termini definiti in apposita circolare INPS), in cui riportare aiuti concessi/richiesti nell’ambito del Quadro temporaneo di interventi per emergenza COVID19 approvati da Commissione UE (In tale contesto impresa non può beneficiare di aiuti per oltre 120.000 €). INPS verifica limite aiuti percepiti da impresa nel Quadro temporaneo aiuti COVID19 (se superata soglia di 120.000 €, “agevolazione ridotta per quota eccedente tale limite”) e rispetto delle risorse stanziate (se superato limite di 426.100.000 € fissato per anno 2020 “agevolazione ridotta in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari”). In caso di esito favorevole della domanda

1)       eventuali contributi relativi al periodo 1 Gennaio – 30 Giugno 2020 già versati possono essere “compensati con la contribuzione futura dovuta dal datore di lavoro”;

2)       eventuale superamento del limite di 120.000 € di aiuti per COVID19 concedibili comporta restituzione da parte di impresa “della quota eccedente in unica soluzione entro 30 giorni da comunicazione esito di istanza, senza applicazione di sanzioni ed interessi”

In caso di rigetto della domanda, richiedente dovrà versare contributi sospesi “comprensivi di sanzioni civili ed interessi calcolati a decorrere dalla scadenza ordinaria del versamento

INPS provvede al monitoraggio delle presenti disposizioni, fornendo i relativi dati a MILPOS e MEF, anche al fine di ottenere il rimborso delle minori entrate contributive entro 31/3/2021,

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