AGENTI POLIZIA STRADALE (D

AGENTI POLIZIA STRADALE (D.Lgs. 285/92; Legge 168/02)    (strada38)

Soggetti interessati:

Chiunque circola su strada, Polizia stradale, Polizia di Stato, Corpi e servizi di polizia provinciale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili comunali nel territorio di competenza, Agenti di Polizia giudiziaria, Polizia penitenziaria, Corpo Forestale e, previo superamento esame:

–          personale di Ispettorato generale circolazione e sicurezza stradale, Amministrazione Ministero Trasporto, Dipartimento Trasporti Terrestri, Anas;

–          personale uffici viabilità di Regione, Province, Comuni per violazione su strade di proprietà;

–          dipendenti di Stato, Provincia, Comuni aventi qualifica di cantonieri per strade di competenza;

–          personale Ferrovie dello Stato e tramvie per violazioni passaggi a livelli di competenza;

–          personale aeroporti dipendenti da Ministero Trasporti e militari del Corpo capitanerie di porto per ambiti portuali ed aeroportuali.

Iter procedurale:

Agenti polizia stradale dipendono da Ministero Interno (Esclusi vigili comunali) e debbono:

–          installare dispositivi di controllo del traffico autorizzati (Autovelox) “di cui viene data informazione agli automobilisti” per rilevare comportamento utenti su strade extraurbane principali, autostrade, nonché tratti di strade urbane ed extraurbane individuate da Prefetto. Infrazione documentata “con sistemi fotografici, riprese video od analoghi dispositivi” che nel rispetto della “riservatezza personale” consentono anche in tempi successivi di rilevare irregolarità compiute, targa veicolo o conducente. In caso di dispositivi automatici “non vi è obbligo di contestazione immediata”;

–          prevenire ed accertare violazioni in materia di circolazione stradale redigendo verbali di contravvenzione (in 3 copie), anche fuori orario di servizio, in cui specificare:

a)       giorno, ora e luogo di accertamento. Se tali dati non riportati, verbale nullo;

b)       generalità e qualifica verbalizzante;

c)       generalità del trasgressore, se identificato, o di eventuali responsabili in solido (Proprietario del mezzo che è servito a commettere infrazione non punibile solo se dimostra di non aver potuto impedire il fatto; Ente appartenenza trasgressore se infrazione durante servizio: tutore in caso di minore od incapace; proprietario in caso di locazione finanziaria o leasing del veicolo). In caso di mancata od errata identificazione, verbale valido purchè notificato ad effettivo trasgressore entro 150 giorni a mezzo raccomandata, messo comunale, funzionario Ufficio accertatore;

d)       descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con indicazione di tempo, luogo e mezzi impiegati per trasgressione;

e)       norme che si ritengono violate;

f)        eventuali osservazioni del trasgressore e testimoni.

Verbale subito inviato a trasgressore, Prefetto, Motorizzazione Civile, Ufficio o comando di appartenenza agente. Se trasgressore identificato successivamente (Impossibilità di raggiungere veicolo, attraversamento incrocio con semaforo rosso, accertamento violazione con autovelox, accesso veicolo in zone a traffico limitato o zone pedonali), verbale inviato entro 150 giorni (360 giorni in caso di residenti all’estero). Trasgressore, entro 60 giorni da notifica verbale, può presentare ricorso ed inviare documenti difensivi a Prefetto, tramite Ufficio o Comando accertatore che entro 60 giorni invia atti a Prefetto, comprensivi delle proprie deduzioni tecniche. Prefetto, entro 120 giorni da ricevimento atti, definisce (Se ciò non avviene entro 100 giorni istanza si intende accolta) controversia ed eventuale archiviazione o emissione ordinanza applicazione sanzione, che va notificata nel termine di 150 giorni. In alternativa a Prefetto, trasgressore può ricorrere entro 60 giorni a Giudice di pace anche per quanto concerne sanzioni accessorie, versando somma pari a 50% sanzione inflitta che in caso di accoglimento ricorso verrà restituita. In caso ricorso respinto, Giudice di pace non può applicare sanzione amministrativa od accessoria inferiore a quella stabilita in sede di verbale

–          procedere ad applicare sanzioni accessorie (v. Fermo amministrativo, sequestro, rimozione o blocco del veicolo, sospensione e ritiro documenti circolazione, sospensione e ritiro patente). Veicolo trasportato in luogo custodito, documenti circolazione inviati a Motorizzazione Civile, ed affidato in custodia ad avente diritto previo pagamento spese di trasporto e custodia. In caso revoca patente, tale sanzione comunicata entro 5 giorni a Prefetto, che, accertata sussistenza infrazione, dispone immediata consegna patente ad Organo di Polizia (Tale decisione comunicata a Dipartimento Trasporti Terrestri) e nuovo rilascio patente non prima di 1 anno da provvedimento Prefetto;

–          rilevare incidenti stradali;

–          predisporre ed eseguire servizi diretti a dirigere il traffico;

–          effettuare scorte per la sicurezza della circolazione;

–          tutelare e controllare uso della strada;

–          effettuare operazioni di soccorso automobilistico e stradale in generale;

–          eseguire rilevazioni per studi del traffico;

–          fornire ad interessati informazioni su modalità incidente, residenza e generalità delle parti, copertura assicurativa, dati identificazione veicoli;

–          eseguire servizi di scorta per sicurezza circolazione e servizi diretti a regolare traffico (Nel caso di colonne militari, tale servizio è di competenza di ufficiali e sottufficiali di Forze armate, muniti di specifico attestato rilasciato da Autorità militare).

Tale personale, se non in divisa, può svolgere compiti di cui sopra solo se mostra apposito segnale distintivo.

Utenti della strada debbono rispettare segnalazioni di agenti che possono essere dati mediante braccio alzato verticalmente (significa arresto a cui conducente deve attenersi, salvo se non sia più in grado di fermarsi “in condizioni sufficienti di sicurezza”, come nel caso di intersezione), o braccia tese orizzontalmente (Arresto per tutti gli utenti di qualunque senso di marcia e per contro “via libera” per coloro che percorrono direzione indicata dal braccio). Dopo aver abbassato braccio, utente di fronte ad Agente deve fermarsi, mentre ha via libera quello che si trova di fianco. Agenti possono accelerare o rallentare marcia dei veicoli, fermare o deviare marcia del singolo veicolo, anche in contrasto con segnaletica esistente. 

Autoveicoli e motoveicoli agenti polizia stradale (unitamente a servizio antincendio, autoambulanze, corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico), muniti di dispositivo di segnalazione acustica supplementare e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu (Veicoli debbono ottenere certificato di idoneità al servizio da parte Dipartimento Trasporto Terrestre).

Ad incroci regolati, Agenti del traffico debbono dare subito via libera ai veicoli suddetti.

Conducenti di tali veicoli con dispositivi acustici e visivi lampeggianti in funzione non sono tenuti a rispettare “obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione, prescrizioni della segnaletica stradale, norme di comportamento in genere ad eccezione di segnalazioni di agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”.

Chiunque sente approssimarsi veicoli con dispositivi acustici in funzione “ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia”.

Chiunque circola su strada ha obbligo di eseguire disposizioni impartite da agenti polizia se in uniforme o muniti di distintivo di riconoscimento ed in particolare:

a)       fermarsi su invito degli agenti, specie nel caso di posti di blocco segnalati con mezzi idonei;

b)       fornire patente, documenti di circolazione o ogni altro documento richiesto;

c)       consentire ispezione veicolo per accertare rispondenza del veicolo e relativi dispositivi a norme del codice della strada;

d)       non proseguire il viaggio se dispositivi di segnalazione visiva o pneumatici “presentano difetto od irregolarità tali da determinare pericolo per propria ed altrui sicurezza”, anche tenendo conto condizioni atmosferiche e strada;

e)       applicare dispositivi antisdrucciolevoli (catene, gomme chiodate) in caso di strada pericolosa;

f)        seguire disposizioni impartite da personale Forze armate in caso di convoglio militare.

Sanzioni:

Chiunque utilizza segnalazioni acustiche o visive nei casi non necessari: multa da 74 a 296 €

Chiunque non da precedenza o lascia libero passaggio a mezzi con dispositivi di allarme in funzione: multa da 36 a 148 €

Chiunque non rispetta ordini impartiti da agenti polizia: multa da 74 a 296 €

Chiunque non si ferma a posto di blocco: multa da 1.169 a 4.678 €

Chiunque circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo: multa da 681 a 2.749 € + custodia veicolo in deposito autorizzato

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