ADEMPIMENTI FRANTOIANI (Reg. 2366/98; Legge 119/94, 460/87 13/07, 88/09; D.M. 1/12/00, 4/7/07, 10/11/09) (olio09)
Soggetti interessati:
Frantoiani, olivicoltori, Ispettorato Centrale per Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Iter procedurale:
Organizzazioni nazionali dei frantoiani oleari presentano domanda riconoscimento a MI.P.A.F., allegando: copia atto costitutivo e statuto; copia delibera Consiglio amministrazione singole Associazioni attestante volontà di aggregazione; elenco nominativo delle imprese molitura aderenti
MI.P.A.F. riconosce Organizzazione se:
1) rappresenta almeno 1.500 frantoiani e 5.000.000 t. di olio lavorato in media nei 4 anni precedenti;
2) risultano costituite da Associazioni presenti in almeno 5 Regioni;
3) prevedono nello statuto un vincolo triennale di adesione da parte soci.
Ad Organizzazioni riconosciute potranno essere affidati compiti specifici nella filiera olivicola.
Riconoscimento ha validità 3 anni, rinnovabile purché dimostrato mantenimento possesso requisiti di riconoscimento
Frantoi inviano entro 31 Maggio domanda riconoscimento a Servizio Decentrato Agricoltura specificando:
– capacità magazzinaggio oli;
– capacità effettiva di macinazione per giornata lavorativa di 8 ore;
– descrizione attrezzature, indicando per ciascuna unità: tipo, marca, modello, capacità oraria;
– per impianti con produzione annua superiore a 200 q.li, sistemi automatici di pesatura olive e registrazione del peso, nonché contatore elettrico distinto per impianto di macinazione.
Servizio Decentrato trasmette entro 30 Giugno documenti presentati da interessato corredati da verbale di sopralluogo a MI.P.A.F. che procede a riconoscimento frantoio, verificando idoneità attrezzature, assenza irregolarità nelle campagne precedenti, regolare tenuta registri di magazzino. Riconoscimento comporta rilascio codice di identificazione.
MI.P.A.F. comunica ad AGEA, AGECONTROL, Servizi Decentrati elenco frantoi riconosciuti.
A partire da campagna 2001/02 ogni frantoiano deve:
1) tenere registro di carico e scarico degli oli vergini ed extravergini di oliva. Registro tenuto nei luoghi di lavorazione delle olive (Esclusi depositi di olio confezionato) in forma manuale (costituito da 200 fogli fissi o mobili da compilarsi a mano) o informatica (composto da 500 fogli mensili da stamparsi entro 7° giorno lavorativo mese successivo) o con modalità telematiche in ambito SIAR (ICQRF, di intesa con AGEA, ne definisce modalità). Registro richiesto con domanda in bollo ad Ufficio ICQRF dove ha sede stabilimento, corredata da:
- frontespizio del registro in cui riportare dicitura “Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extravergini di oliva di cui al Reg. CE 1019/02”; nome o ragione sociale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo e sede legale di impresa; indirizzo di stabilimento; nome, dati anagrafici e codice fiscale di responsabile legale; numero pagine costituenti registro;
- pagine preventivamente numerate, in cui riportare: nome o ragione sociale di ditta ed indirizzo di stabilimento; numero progressivo del registro riferito a stabilimento ed anno.
Ufficio ICQRF, verificato numero di pagine e completezza dati prescritti, appone su frontespizio e su ogni pagina timbro e firma del funzionario con data e numero di vidimazione. Ufficio tiene apposito elenco dei registri rilasciati ed ogni mese comunica ad ICQRF centrale “dati relativi ai registri vidimati nel mese precedente”.
Nel registro debbono essere tenuti conti distinti per prodotto “sfuso” e “confezionato” in funzione della categoria di olio prodotta e designazione origine (Italia; Stato membro o Paese Terzo; Comunità; miscele di oli di oliva comunitari; miscela di oli di oliva non comunitari; miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari; olio ottenuto in Stato membro/Comunità da olive raccolte in . Comunità/Stato membro/Paese Terzo). Nel registro annotare per ciascuna entrata ed uscita di olio (Quantità espresse in litri o kilogrammi): data e numero progressivo dell’operazione; codice di operazione (Elenco codice riportato in Allegato A del D.M. 10/11/2009 pubblicato su G.U. 12/10); quantitativo effettivamente entrato od uscito; nome di fornitore e destinatario e relativo codice fiscale; designazione di olio eventualmente completato da dicitura “prima spremitura a freddo” o “estratto a freddo”; estremi documento di accompagnamento; indicazione recipienti di stoccaggio del prodotto in entrata ed in uscita; indicazione del lotto per prodotti confezionati; quantitativo di olive preso in carico per singolo olivicoltore con codice fiscale di questo. A livello di scarico di olio riportare: quantità di autoconsumo; vendite minute (Riepilogo giornaliero suddiviso per categoria di olio, designazione di origine, lotto); quantità trasferita a punti di vendita aziendali, anche esterni (Punti vendita non obbligati a tenuta del registro); per produzione di olio e relativa quantità di olive impiegate, movimentazioni interne ad azienda; produzione di miscele di oli di origine diversa, confezionamento, scarico di olio extravergine di oliva destinato a produzione di “olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini” o “olio di sansa di oliva” o altri prodotti alimentari o a mercati extraCE indicare codice di operazione, data di operazione, quantità e tipologia di prodotti utilizzati ed ottenuti, lotto di confezionamento, numero identificativo recipienti di stoccaggio prima di operazione e quelli dei prodotti ottenuti, nome ed indirizzo committente in caso di lavorazione conto terzi, perdite e cali dovuti a lavorazione, travasi, separazione di morchie annotate a conclusione operazioni. Nella colonna “nota” del registro riportare eventuali indicazioni facoltative con cui si intende commercializzare olio.
Registrazioni vanno effettuate entro 3° giorno lavorativo successivo a quello della ricezione per le entrate ed a quello di spedizione per le uscite (Scarico di prodotti preconfezionati suddivisi per categoria di olio e designazione di origine effettuati in modo riepilogativo entro 3° giorno lavorativo successivo a data di 1° scarico in modo distinto per lotto; oli assoggettati a controllo di DOC/IGP che non hanno ottenuto la certificazione caricati nel registro entro 3 giorni da mancata certificazione), mentre le operazioni debbono essere annotate entro giorno lavorativo successivo. Totali di colonna a fine pagina ed eventuali saldi di chiusura periodica riportati ad inizio pagina successiva con dicitura “riporto pagina precedente”.
Registro e documentazione inerente operazioni in questo riportate conservate per almeno 5 anni dopo chiusura registro;
2) rilasciare certificato di molitura contiene informazioni connesse a molitura di ciascuna partita di olive. Rilasciato da Servizio Decentrato nella quantità indicata da frantoiano (Se insufficienti, frantoio deve inviare tempestiva richiesta ad AGEA). Originali certificati di molitura rilasciati inviati entro giorno 10 mese successivo ad AGEA. La 2° copia rilasciata ad olivicoltore, la 3° copia trasmessa a Servizio Decentrato entro giorno 30 mese successivo, la 4° copia conservata per 5 anni presso frantoiano;
3) registro di scarico della sansa (Modello riportato su G.U. 256/01). Fac simile personalizzato fornito da AGEA. Frantoio deve riprodurlo e farlo vidimare da Servizio Decentrato. Escluse registrazioni di ritiro sanse da parte produttori. Annotare invece giornalmente partita per partita le uscite di sansa da frantoio, specificando: giorno, documento (Fattura, bolla di consegna), casuale, destinatario, quantità sansa uscita. A fine mese riportare totale sansa uscita od utilizzata. Originali del registro conservati per 5 anni. Copia registro inviata entro giorno 10 mese successivo ad AGECONTROL e Servizio Decentrato, apponendovi timbro e firma del frantoiano. Esclusi da obbligo trasmissione registro, frantoiani che nelle precedenti campagne hanno lavorato meno di 20 t. Ammessa tenuta registro oli e registro scarico della sansa con sistema informatizzato;
Oltre agli elementi di cui sopra, frantoiani debbono, pena revoca riconoscimento:
1) adottare a partire da 1 Novembre 2000 qualora lavorato nella campagna precedente una quantità di olio di oliva superiore a 200 q.li un “sistema automatico di pesatura olive e registrazione del peso”, nonché di contatore elettrico distinto per impianti di triturazione;
2) comunicare ad AGEA, anche attraverso CAAF, CAA od Organizzazioni professionali di categoria, entro giorno 10 mese successivo, elementi relativi alla produzione di olio di oliva del mese precedente come risultante da registro (Analoga comunicazione con stesse modalità da parte imprese di trasformazione per olive da tavola lavorate nel mese precedente). A tal fine AGEA mette a disposizione di CAAF, CAA, Organizzazioni di categoria elenco ed ubicazione dei frantoi ed imprese trasformazione registrati nel SIAN entro 30 Giugno. Frantoi ed imprese trasformazione non registrati debbono inviare ad AGEA per inserimento in SIAN: denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto (via, Comune, Provincia), tipologia di impianto (a pressione, continuo,percolante, integrale), capacità lavorativa potenziale (t. di olive in 8 ore). Analoga comunicazione ad AGEA in caso di variazione dei suddetti dati o cessazione attività. AGEA esegue controlli per accertare regolare esecuzione comunicazione.
Legge 88/09 impone a tutti i frantoiani o soggetti che commercializzano olio extravergine di oliva ed olio di oliva vergine di tenere documentazione atta ad identificare origine del prodotto ed attestare veridicità delle indicazioni facoltative riportate in etichetta.
AGECONTROL esegue verifiche su frantoi, tramite sopralluogo, per accertare:
1) caratteristiche degli oli. Prelievo campioni per verificare: assenza sostanze indesiderate (v. solventi) e conformità a caratteristiche qualitative fissate da CE;
2) invio informazioni quotidiane “relative alla quantità di olive triturate, alla quantità di olio e di sansa ottenute, alle scorte di olio presenti ed al consumo di corrente elettrica”;
3) tenuta regolare contabilità di magazzino. AGECONTROL può chiedere a partire da campagna 1999/2000:
a) registrazioni automatiche delle pesate delle partite di olive entrate;
b) estratti bancari relativi a pagamento olio;
c) tenuta registro delle quantità consegnate con indicazione estremi destinatario;
d) fatture di vendita di olio e di sansa.
AGECONTROL effettua confronti:
· con dati provenienti da altre fonti (v. approvvigionamento, destinazione di olio di sansa, consumo di elettricità ed acqua, manodopera impiegata);
· con insieme quantità di olio riportate nelle domande di aiuto;
1) a partire da campagna 1999/2000 rispetto obbligo di:
· emettere per vendite inferiori a 50 l.: ricevuta indicante quantità olio, con firma destinatario
· vendere partite olio con fattura e ricevuta bancaria pagamento od in imballaggi riutilizzabili di non oltre 200 l., muniti di dispositivi di chiusura a perdere recanti numero d’ordine, numero riconoscimento frantoio, anno produzione.
2) metodo di evacuazione delle acque di scarico.
AGECONTROL può eseguire controlli presso fornitori di beni e servizi, o presso destinatari di olio e sansa. A tal fine produttori di oltre 200 l. di olio deve:
1) conservare fino al termine campagna commercializzazione successiva, registrazione della destinazione olio prodotto o fatture di vendita;
2) inviare a partire da campagna 1999/2000 ad AGEA o ad Associazione produttori entro 1 Dicembre una dichiarazione attestante quantità olio prodotta nella campagna precedente, principali destinazioni, scorte esistenti al 1 Novembre. Associazioni produttori comunicano ad AGECONTROL tali informazioni entro 1 Gennaio.
Eventuali irregolarità riscontrate subito segnalate a MI.P.A.F. ed AGEA, con conseguente adozione di controlli supplementari ed irrogazione sanzioni.
In caso inadempienze, frantoio sottoposto a controlli supplementari a partire da 2° mese successivo a riscontro inadempienza fino a termine campagna successiva. In tal caso comunicare ad AGEA giornalmente: quantità olive molite, olio di olive di sansa ottenuto, scorte esistenti in impianto a fine giornata, consumo di energia elettrica.
MI.P.A.F. adotta nel periodo Luglio-Settembre provvedimento di revoca nel caso di:
a) omessa o irregolare tenuta giornaliera dei registri di lavorazione;
b) alterazione dati di lavorazione, in particolare quantitativo di olio prodotto.
Decreto revoca pubblicato su Albo pretorio Comune e comunicato ad AGEA entro 30 Aprile.
Piccoli produttori debbono solo conservare a disposizione AGECONTROL documentazione di presa in consegna olio.
AGEA comunica a Commissione CE entro 1 Settembre quantità di olio di oliva ottenuto da frantoiani entro 30 Giugno.
Sanzioni:
Se destinatario di olio e sansa si rifiuta di sottoporsi a controllo o da controllo emerge che olio e sansa non presi in consegna: multa pari ad importo doppio dell’aiuto spettante per quantità richiesta (Multa proporzionale a quantità richiesta per produttori destinatari di meno di 200 l. di olio).
Frantoiano che non rilascia a produttore un attestato per ogni operazione di molitura eseguita, o non tiene o tiene in modo irregolare la contabilità giuridica di lavorazione: multa da 150 a 3.000
Olivicoltore che fa molire proprie olive presso frantoio non riconosciuto o a cui riconoscimento è stato revocato perde diritto ad aiuto produzione olio di oliva.