DENUNCIA OLIVE (Legge 169/92; D

DENUNCIA OLIVE (Legge 169/92; D.M. 9/11/93)                                                       (olio11)

Soggetti interessati:

Chiunque intende vendere olio di oliva vergine ed extravergine come DOC

Iter procedurale:

Interessati presentano denuncia olive (in 3 copie) a Camera di Commercio entro 30 Gennaio riportando: quantità olive prodotte, oliveto di provenienza, nominativo acquirente in caso di vendita olive.

Occorre presentare separata denuncia per quantità olive il cui olio venga immesso sul mercato con menzioni geografiche aggiuntive.

Camera di Commercio, verificata che quantità olive denunciate non superiore a quella consentita da disciplinare e che terreni olivetati risultino iscritti nell’apposito Albo, rilascia ricevuta della denuncia contenente:

– quantità oliva denunciata;

– denominazione di origine ed eventuali sotto denominazioni consentite da disciplinare;

– generalità conduttore o dell’eventuale acquirente dell’olio;

– data presentazione denuncia.

Conduttore che cede a terzi parte delle olive denunciate, chiede a Camera di Commercio frazionamento della ricevuta in 2 o più ricevute. Nel caso di cessione olive ad oleifici, ricevute consegnate ad oleifici stessi.

Chiunque intende molire olive proprie o acquistate o detenere olio DOC acquistato deve istituire registro di carico e scarico vidimato da Ufficio Repressione Frodi. Nel carico annotate partite olio prodotto o acquistato (In questo caso allegare copia denuncia produzione e fatture acquisto); nello scarico riportare partite olio vendute con estremi fatture emesse.

Esclusi da tenuta registro i rivenditori al minuto di olio DOC, purché conservano per almeno 3 anni fatture di acquisto olio.

 

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