QM OLIO DI OLIVA (D.G.R.M. 11/11/13, 16/11/15; D.D.S. 27/9/12) (olio06)
Soggetti interessati:
Aziende agricole, frantoi, confezionatori, interessati alla produzione e vendita di
1) olive monovarietali destinate a molitura (anche vendute sfuse, purché tenute fisicamente separate da quelle non a marchio);
2) olio extravergine di oliva monovarietale che non hanno obbligo di esclusività “fermo restando obbligo di dimostrare separazione del prodotto a marchio “QM” in tutte le fasi del processo produttivo, al fine di garantire corretta identificazione del prodotto stesso”
Iter procedurale:
Marchio “QM – Qualità dalle Marche” applicato ad olio extravergine di oliva monovarietale, purché nel rispetto di:
a) seguenti tecniche di coltivazione della materia prima e dei processi di trasformazione:
– tecniche agronomiche impiegate, compresi aspetti relativi a difesa e controllo delle infestanti, sono quelli della produzione integrata, compresi principi attivi autorizzati in agricoltura biologica;
– scelta varietale per impianto nuovi olivi utilizzato solo materiale vivaistico certificato (Materiale non certificato ammesso solo “in presenza di evidenze oggettive attestanti indisponibilità di materiale certificato, purché tutelati requisiti di sanità ed identità varietale”);
– concimazione previa analisi obbligatoria del terreno da effettuare all’impianto ad inizio periodo di adesione a produzione integrata (Almeno 1 analisi per ogni area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico). Valide analisi eseguite nei 5 anni precedenti. Negli oliveti specializzati ammesso 130 kg./ha. di azoto ma in frazioni inferiori a 60 kg./ha. per volta. Vietato uso di fitoregolatori;
– irrigazione deve soddisfare fabbisogno idrico delle piante, evitando di superare capacità di campo, allo scopo di contenere spreco di acqua, lisciviazione dei nutrienti, sviluppo delle avversità;
– raccolta da attuare: entro 30 Novembre per Ascolana tenera, Mignola, Piantone di Mogliano, Raggia, Raggiola, Sargano di Fermo, Frantoio; entro 20 Novembre per Piantone di Falerone; entro 15 Novembre perLeccino; entro 15 Dicembre per Carboncella, entro 20 Dicembre per Coroncina e Orbetana. Concessionario può chiedere deroga in caso condizioni meteorologiche dovessero determinare ritardata maturazione. Olive vanno molite entro 48 ore da raccolta;
– stoccaggio e trasporto delle olive al frantoio utilizzando contenitori forati (cassette o bins) e tenendo separato prodotto QM da quello non a marchio;
– estrazione di olio, garantendo mantenimento delle caratteristiche chimiche ed organolettiche di qualità e tipicità del prodotto, come indicato al punto j);
– stoccaggio olio in contenitori di acciaio inox, senza obbligo di esclusività del marchio QM, ma tenendo separato prodotto a marchio da quello non a marchio, al fine di garantirne corretta identificazione
b) seguenti modalità di etichettatura, in cui riportare obbligatoriamente, oltre a quanto prescritto da norme di legge: nome della varietà; logo del marchio QM; annata di produzione; codice di tracciabilità e/o informazioni ad essa inerenti: A livello facoltativo ammesse indicazioni in merito a modalità di lavorazione delle olive. Indicazioni riportate nella lingua dello Stato in cui commercializzato prodotto od in più lingue. Marchio “QM” utilizzato in forma integrale, con colori e caratteri ufficiali, apposto in modo non confondibile con elementi grafici addizionali, sottolineature, aggiunte ed altre scritte presenti su etichetta (v. nome produttore, marchi privati). Concessionario può prevedere che logo apposto mediante bollino adesivo di dimensioni proporzionali a capacità del recipiente utilizzato. Regione Marche si riserva facoltà di revocare licenza d’uso marchio in caso verificate palesi inosservanza a tali prescrizioni;
c) rintracciabilità di tutte le fasi del processo produttivo attraverso sistema informatico regionale TRA. Per ogni unità di prodotto occorre garantire, al momento di acquisto: caratteristiche del prodotto; flussi dei materiali coinvolti; tipologia delle organizzazioni coinvolte; aspetti organizzativi di correlazione tra queste. Soggetti tracciati sono: azienda agricola; frantoiano; confezionatore. Ammessa vendita di olio extraverginemonovarietale a marchio “QM” anche presso punti vendita esterni a filiera;
d) acidità espressa in acido oleico inferiore a 0,4%;
e) numero di perossidi inferiore a 12;
f) rispetto dei seguenti limiti ammessi per costanti spettrofotometriche ad ultravioletti: k232 inferiore a 2,2; k270 inferiore a 0,15; Dk inferiore a 0,005;
g) panel testo con voto minimo pari a 7;
h) assenza di olive/olio ottenuto con varietà diverse rispetto a quella indicata in etichetta;
i) contenitori in vetro o acciaio usati per vendita olio con capacità massima di 5 litri;
j) seguenti ulteriori caratteristiche oggetto di certificazione:
– per olio extravergine di oliva Ascolana tenera: polifenoli totali superiori a 200 ppm.; acido oleico superiore a 73%; acido linoleico inferiore a 10%; sapore fruttato da 3 a 8, amaro da 3 a 7, piccante da 3 a 7, erba superiore a 0, pomodoro e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Carboncella: polifenoli totali superiori a 220 ppm.; acido oleico superiore a 72%; acido linoleico inferiore a 11%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 3 a 7, piccante da 3 a 7, erba e/o foglia superiore a 0, mandorla e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Coroncina: polifenoli totali superiori a 320 ppm.; acido oleico superiore a 72%; acido linoleico inferiore a 10%; sapore fruttato da 3 a 8, amaro da 3 a 8, piccante da 3 a 8, erba superiore a 0, carciofo e/o mandorla superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Mignola: polifenoli totali superiori a 320 ppm.; acido oleico superiore a 69%; acido linoleico inferiore a 12%; sapore fruttato da 3 a 8, amaro da 4 a 9, piccante da 3 a 8, frutti di bosco e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Orbetana: polifenoli totali superiori a 200 ppm.; acido oleico superiore a 68%; acido linoleico inferiore a 14%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 2 a 6, piccante da 2 a 6, erba superiore a 0, mandorla e/o carciofo e/o pomodoro superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Piantone di Falerone: polifenoli totali superiori a 300 ppm.; acido oleico superiore a 70%; acido linoleico inferiore a 10%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 3 a 8, piccante da 3 a 8, erba e/o foglia superiore a 0, mandorla e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Piantone di Mogliano: polifenoli totali superiori a 200 ppm.; acido oleico superiore a 74%; acido linoleico inferiore a 9%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 2 a 6, piccante da 2 a 6, erba e/o foglia superiore a 0, mandorla e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Raggia: polifenoli totali superiori a 250 ppm.; acido oleico superiore a 72%; acido linoleico inferiore a 10%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 3 a 7, piccante da 3 a 7, erba e/o foglia superiore a 0, mandorla e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Raggiola: polifenoli totali superiori a 250 ppm.; acido oleico superiore a 73%; acido linoleico inferiore a 10%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 3 a 7, piccante da 3 a 7, erba e/o foglia superiore a 0, mandorla e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Sargano di Fermo: polifenoli totali superiori a 200 ppm.; acido oleico superiore a 70%; acido linoleico inferiore a 12%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 2 a 6, piccante da 2 a 6, erba e/o foglia superiore a 0, mandorla e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Leccino: polifenoli totali superiori a 200 ppm.; acido oleico superiore a 73%; acido linoleico inferiore a 10%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 2 a 6, piccante da 2 a 6, erba e/o foglia superiore a 0, mandorla e/o carciofo superiore a 0;
– per olio extravergine di oliva Frantoio: polifenoli totali superiori a 250 ppm.; acido oleico superiore a 73%; acido linoleico inferiore a 9%; sapore fruttato da 3 a 7, amaro da 3 a 7, piccante da 3 a 7, erba e/o foglia superiore a 0, mandorla e/o carciofo superiore a 0;
k) rapporti tra diversi soggetti della filiera “QM” (Azienda agricola, frantoio, confezionatore) coordinati dal concessionario del marchio, che può chiedere applicazione del disciplinare per 1 solo olio monovarietale. Concessionario deve inoltre:
– rispettare tutti gli obblighi assunti con Regione al momento della sottoscrizione della convenzione per concessione in uso del marchio;
– rispettare tutti gli obblighi assunti nei confronti di aderenti alla filiera, quali:
1) stipulare apposito contratto con Organismo di controllo indicato in domanda;
2) stipulare convenzioni con aderenti alla filiera;
3) svolgere ruolo di capofiliera nell’ambito del sistema informativo per tracciabilità delle produzioni (SI.TRA.);
4) predisporre linee di autocontrollo aziendale a beneficio aderenti alla filiera;
5) svolgere controlli di parte seconda in merito a rispetto disciplinare produzione da parte aderenti a filiera;
6) conservare requisiti giuridici previsti per richiedenti;
7) vigilare su corretto operato dei propri associati e di altri aderenti a filiera, qualora questi intendono avvalersi del marchio “QM”;
Gli altri soggetti della filiera debbono:
– rispettare disciplinare di produzione approvato da Giunta Regionale ed eventuali successive modifiche;
– attenersi a quanto previsto dal sistema documentale del marchio “QM”;
– rispettare regolamento di uso del marchio;
– utilizzare marchio “QM” solo dopo averne ottenuto licenza d’uso;
– utilizzare logo “QM” in tutti i casi in cui prevista etichettatura, rispettando modalità fissate da regolamento di uso di questo e successive modifiche;
– assoggettarsi a controllo di Organismo di controllo individuato;
– rispettare procedure di autocontrollo e agevolare controlli presso proprie strutture operative a soggetti pubblici e privati autorizzati;
– assoggettarsi a controllo di parte seconda da parte concessionario marchio o suo incaricati;
– consentire accesso a proprie unità produttive ai soggetti responsabili di attività di vigilanza;
– individuare responsabile della qualità, da comunicare a concessionario che è responsabile delle procedure previste dal disciplinare e si interfaccia con concessionario ed Ente terzo di controllo;
– utilizzare sistema informativo per tracciabilità produzioni (SI.TRA.);
l) standard qualitativi fissati dal disciplinare per “ogni unità minima di prodotto all’atto di acquisto” ed in particolare per:
– azienda agricola:
1) definire rapporto con frantoiano od eventuale primo acquirente;
2) avere rapporti di esclusivismo o in alternativa raccogliere e consegnare partite separate di olive a marchio da altre olive;
3) essere dotata di strutture, macchinari, impianti idonei per soddisfare dal punto di vista tecnico ed agronomico quanto previsto dal disciplinare;
4) predisporre scheda anagrafica di oliveto (Modello riportato su BUR 94/13);
5) predisporre e tenere aggiornata scheda di coltivazione (Modello riportato su BUR 94/13);
– frantoio:
1) definire rapporti con aziende agricole;
2) essere dotato di mezzi idonei dal punto di vista tecnico ed igienico – sanitario secondo quanto richiesto dal disciplinare;
3) essere in possesso di strutture idonee ad ottenere olio extravergine di oliva monovarietale;
4) essere in grado di lavorare in modo separato dal punto di vista fisico e/o cronologico olio extravergine di oliva monovarietale e di separare olive monovarietali a marchio “QM” da quelle non a marchio;
– confezionatore:
1) essere dotato di idonei mezzi per soddisfare dal punto di vista igienico – sanitario quanto richiesto dal disciplinare;
2) essere in grado di realizzare confezionamento olio extravergine di oliva monovarietale a marchio “QM” in modo separato da quello non a marchio;
m) piano dei controlli, comprendente:
– autocontrollo svolto dai singoli operatori della filiera per verificare rispetto dei punti previsti dal disciplinare secondo linee guida predisposte da concessionario;
– controlli di parte seconda effettuati da concessionario sui soggetti della filiera per accertare requisiti iniziali di adesione al sistema e loro mantenimento successivo. Controllo eseguito da nucleo interno od esterno, la cui composizione comunicata ad Ente terzo di certificazione, insieme ad eventuali non conformità rilevate. Per ogni controllo specificare: fase del processo produttivo in cui eseguito; punto di controllo; tipo di controllo (ispettivo, documentale, analitico); criteri di accettabilità delle caratteristiche oggetto di controllo; frequenza; responsabilità di esecuzione; criteri di gestione delle non conformità; documenti di registrazione e tracciabilità; criteri di valutazione dei requisiti qualitativi; analisi da effettuare e relativa frequenza; definizione valori di accettabilità;
– controlli di parte terza effettuati da Ente certificatore indipendente, pubblico o privato, conforme alle norme UNI EN 45011 individuato dal concessionario.
Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. 1000 del 16/11/2015 applicazione:
a) a partire da campagna 2016/17 di marchio QM alla produzione di olio extravergine di oliva biologico di tipo:
– monovarietale, solo per varietà previste nel disciplinare di produzione integrata di olio monovarietale QM e se in possesso dei parametri fisici, chimici, organolettici previsti per oli monovarietali riportati sopra;
– blend solo se in possesso di: acidità (espressa in acido oleico) inferiore a 0,4%; numero di perossidi inferiore a 12; costanti spettofotometriche ad ultravioletto K232 inferiore a 2,2 K270 inferiore a 0,15 deltaKinferiore a 0,005; panel test con voto almeno pari a 7
b) a partire da campagna 2015/16 di logo “QM – qualità garantita” da riportare in etichetta con dimensioni almeno pari a 20×20 mm. secondo modello riportato in BUR 106/15. Logo apposto in modo da non venire confuso con altri elementi grafici presenti in etichetta (v. nome del produttore, marchi privati …), anche attraverso bollino adesivo “di diverse dimensioni a seconda della capacità del recipiente utilizzato”. In caso di inosservanza di tali prescrizioni, Regione si riserva facoltà di revocare licenza d’uso
Regione Marche con D.D.S. 405 del 27/9/12 ha approvato piano dei controlli presentato da ASSAM, quale Autorità pubblica di controllo, autorizzandola a svolgere i suddetti controlli ed a certificare con marchio “QM” le produzioni idonee