ACCREDITAMENTO STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI

ACCREDITAMENTO STRUTTURE SERVIZI SOCIALI (L.R. 21/16)  (social41)

Soggetti interessati:

Regione, Comuni, Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), Enti di Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Organismi pubblici e privati che attivano strutture e servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale a favore di:

  • minori (da 0 a 7 anni), quali:
  1. comunità familiari per minori: convivenza continuativa e stabile per non oltre 24 mesi di piccoli gruppi di minori (non oltre 4) con 2 o più adulti con funzioni di genitori
  2. comunità educativa: struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata da convivenza di un gruppo di minori con equipe di operatori che svolgono attività educativa
  3. comunità di pronta accoglienza: struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata da accoglienza continua o temporanea di un piccolo gruppo di minori con gruppo di educatori che a turno assumono funzione di adulto di riferimento
  4. comunità alloggio per minori: struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata da convivenza di un gruppo di ragazzi o ragazze con la presenza di referenti adulti disabili quali:
  • comunità alloggio: struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni disabili, privi di valido riferimento familiare, con buona autonomia che non necessita della presenza continua di operatori
  • comunità socio-educativa riabilitativa: struttura residenziale a carattere comunitario  rivolta a maggiorenni disabili, con nulla o limitata autonomia che non richiedono comunque interventi sanitari continuativi, privi in modo temporaneo o permanente del sostegno familiare o per cui presenza nel nucleo familiare non sia possibile o contrasti con percorso di recupero
  • residenza protetta: struttura residenziale destinata a persone disabili con gravi deficit psico-fisici che richiedono elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale, riabilitativo ed elevato livello di integrazione socio-sanitario
  • centro diurno socio-educativo riabilitativo: struttura territoriale semiresidenziale rivolta a soggetti disabili “con notevole compromissione delle autonomie funzionali” che hanno adempiuto ad obbligo scolastico e per cui non prevedibile nel breve periodo percorso di inserimento lavorativo o formativo
  • anziani quali:
  1. comunità alloggio: struttura residenziale in tutto od in parte autogestita, consistente in nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti “che scelgono vita comunitaria e di reciproca solidarietà”
  2. casa albergo per anziani: struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti, costituita da spazi abitativi individuali o familiari di varia tipologia con servizi collettivi
  3. casa di riposo per anziani: struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere in modo temporaneo o permanente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, solitudine, od altro “richiedono garanzie di protezione nell’arco della giornata e servizi di tipo comunitario o collettivo”
  4. residenza protetta: struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria destinata ad accogliere in modo temporaneo o permanente anziani non autosufficienti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse
  5. centro diurno: struttura semiresidenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste
  • persone con problematiche psico-sociali, quali:
  1. comunità alloggio distinte per persone con disturbi mentali, ex tossicodipendenti, gestanti, madri con figli a carico: servizio residenziale temporaneo o permanente per persone prive di validi riferimenti familiari o per cui si reputi opportuno allontanamento da nucleo familiare, che necessitano di sostegno nella fase di inserimento o reinserimento sociale
  2. comunità familiare: struttura residenziale che accoglie in modo temporaneo o permanente soggetti svantaggiati, minori ed adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata da convivenza stabile sul modello familiare con adulti che svolgono funzione di accompagnamento sociale ed educativo
  3. alloggio sociale per adulti in difficoltà: struttura residenziale che offre risposta in genere temporanea ad esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà sociali, prive del sostegno familiare, o per cui convivenza con questo ritenuta impossibile od in contrasto con progetto di recupero
  4. centro di pronta accoglienza per adulti: struttura residenziale comunitaria destinata solo a situazioni di emergenza
  5. centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale: struttura residenziale a carattere comunitario che offre loro ospitalità completa o diurna
  6. casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali: struttura residenziale che accoglie in modo temporaneo o permanente soggetti privi di sostegno familiare “con età e problematiche psico-sociali composite, improntata su modello familiare e con presenza stabile di adulti che svolgono funzioni educative e socio-assistenziali
  7. casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o della “tratta a fini di sfruttamento sessuale”: struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità a donne “per cui si renda necessario il distacco dal luogo in cui avveniva violenza”

Iter procedurale:

LR 21/16, come modificata da ultimo dalla LR 50/18 definisce modalità di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, nonché ad accreditamento istituzionale e definizione di accordi contrattuali in merito alle strutture e servizi socio sanitari, “compresi quelli domiciliari e di segreteria sociale”.

Giunta Regionale ha il compito di:

  1. determinare, sulla base del piano socio sanitario, il fabbisogno complessivo di strutture e servizi, loro localizzazione territoriale, ai fini della verifica di “competitività regionale”, per rilascio di autorizzazioni a nuove realizzazioni, tenendo conto delle caratteristiche locali e specifiche di ogni struttura, così da “meglio garantire accessibilità dei servizi ed insediamento prioritario di nuove strutture”
  2. stabilire ed aggiornare periodicamente requisiti essenziali ed eventuali ulteriori requisiti (correlati a complessità organizzativa e delle attività), per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento istituzionale, disciplinandone i relativi provvedimenti
  3. stabilire requisiti soggettivi di coloro che possono stipulare accordi contrattuali, cioè atti con cui Servizio Sanitario Regionale (SSR) e Comuni definiscono con soggetti accreditati (pubblici e privati) tipologia e quantità di prestazioni erogabili ad utenti
  4. stabilire remunerazione a carico di SSR per strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private
  5. fissare in base al fabbisogno complessivo individuato: criteri per valutare funzionalità di tali strutture rispetto ad indirizzi di programmazione regionale per loro accreditamento; standard per verifica di attività svolta e risultati raggiunti da strutture e servizi sanitari, socio sanitari, sociali (pubblici e privati) rispetto al fabbisogno di assistenza individuato nel Piano socio sanitario regionale, ed ai vincoli economici di SSR
  6. definire sistema tariffario e modalità di compartecipazione alla spesa da parte di utenti per prestazioni rese da strutture e servizi
  7. disciplinare, sentiti ordini professionali, procedure per il rilascio di autorizzazione in materia di pubblicità sanitaria
  8. esercitare potere sostitutivo nei confronti di Enti locali inadempienti
  9. disciplinare procedure di autorizzazione ed accreditamento di strutture sanitarie e socio sanitarie, affidando compito tecnico consultivo ad apposito “Organismo Tecnicamente Accreditante” (OTA), di cui possono avvalersi anche i Comuni per svolgere le funzioni di loro competenza. Giunta determina: linee organizzative e funzionali di OTA, articolato in Gruppo Centrale e Gruppo di autorizzazione ed accreditamento regionale (GAAR); ammontare del contributo istruttorio che soggetti richiedenti autorizzazione o accreditamento debbono versare ad ARS presso cui OTA costituito
  10. istituire anagrafe regionale delle strutture e servizi sanitari e sociali autorizzati ed accreditati, stabilendone modalità attuative, nonchè tipologia dei dati che Comune deve trasmettere al riguardo

Dirigente di Servizio Regionale competente provvede a:

  1. verificare ai fini del rilascio di autorizzazione per realizzazione di struttura sanitaria o socio sanitaria:
  • sua compatibilità in base a fabbisogno complessivo di servizi, localizzazione territoriale di struttura, caratteristiche locali e specificità di struttura in modo da garantire accesso a servizi e valorizzare aree di insediamento di struttura
  • congruità del progetto, tenendo conto dei suoi requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici
  1. rilasciare accreditamento a strutture sanitarie e socio sanitarie
  2. pubblicare ogni anno su BUR elenco di strutture accreditate, distinto per classe di appartenenza  di struttura, tipologia di prestazioni erogabili, ulteriori dati definiti da Giunta

E’ compito dei Comuni:

  1. rilasciare autorizzazioni per: realizzazione, ampliamento, trasformazione, delle strutture sanitarie, socio sanitarie, sociali da parte di soggetti pubblici e privati; esercizio delle suddette attività
  2. svolgere attività di vigilanza su strutture autorizzate
  3. applicare sanzioni in caso di irregolarità o inadempienze rilevate
  4. rilasciare accreditamento istituzionale alle strutture sociali, cioè un atto attraverso cui si riconosce a strutture pubbliche/private già autorizzate ad “essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale e del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

Debbono essere autorizzate, ai fini di una loro realizzazione ed esercizio:

  1. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per malati acuti
  2. strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale
  3. strutture sanitarie extra ospedaliere intensive ed estensive; strutture socio sanitarie di lunga assistenza, mantenimento e protezione; strutture sociali di tutela ed accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semi residenziale, a favore di categorie previste da normativa nazionale e regionale
  4. stabilimenti termali
  5. studi odontoiatrici; altri studi medici o di altre professioni sanitarie, qualora attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, o procedure diagnostiche e terapeutiche invasive di particolare complessità organizzativa e tecnologica, o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente; strutture dedicate solo ad attività diagnostiche e studi; strutture di diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento. Consiglio Regionale, con specifico regolamento, definisce le diverse tipologie di cui sopra, nonché altre strutture sociali, la cui attività è subordinata ad autorizzazione ed accreditamento

Esclusi gli studi professionali e locali destinati ad esercizio delle professioni sanitarie, in modo singolo o associato, che non rientrano nelle precedenti tipologie.

Soggetti pubblici e privati che intendono:

  • realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una delle suddette strutture presentano richiesta al Comune competente per territorio per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, e dell’autorizzazione a realizzare la struttura. Comune invia richiesta entro 10 giorni al Servizio Regionale competente, affinchè esegua la verifica di compatibilità e di congruità del progetto, sentita ARS. Autorizzazione, rilasciata dal Comune, previa acquisizione delle suddette verifiche, decade se entro 24 mesi dal rilascio non viene presentata domanda di autorizzazione al suo esercizio, salvo possibilità da parte di Regione di concedere proroghe, “per situazioni di particolare difficoltà di realizzazione”
  • esercitare attività presso strutture autorizzate debbono, “terminati i lavori e comunque prima del loro utilizzo”, inviare richiesta per il rilascio di un’autorizzazione ad esercizio  (richiesta può riguardare anche più tipologie di esercizio) al Comune competente, che, per accertare il rispetto dei requisiti minimi prescritti, si avvale di:
  1. OTA, in caso di strutture sanitarie e socio sanitarie (comprese quelle ospedaliere e extraospedaliere pubbliche, od  ospedaliere private, o compresenza di strutture sanitarie e sociali)
  2. Dipartimento di prevenzione ASUR, per strutture extra ospedaliere private, stabilimenti termali e studi di cui alla precedente lettera e)
  3. apposita Commissione tecnica, costituita presso ogni Ambito Territoriale Sociale (ATS), per strutture sociali di tutela ed accoglienza. Commissione, nominata per 5 anni, è coordinata dal coordinatore di ATS, e composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali e da un medico designato da ASUR.

Se necessario per effettuare i lavori, è ammessa la chiusura temporanea della struttura, con attività eventualmente trasferite in altra struttura in possesso dello stesso soggetto, avente idonei requisiti ed autorizzata temporaneamente (indicare periodo massimo di validità) da Comune

Autorizzazioni rilasciate dal Comune debbono riportare:

  1. dati anagrafici del richiedente se persona fisica, o sede e ragione sociale se società, o sede e denominazione del soggetto pubblico
  2. tipologia della struttura e dei servizi offerti, con relative prestazioni
  3. eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti minimi. In caso di difformità della struttura ai requisiti prescritti, che non incidono però sulla sicurezza degli utenti e degli  operatori, le prescrizioni fissano i tempi entro cui eseguire una nuova verifica
  4. nome e titoli di studio e professionali di Direttore e Responsabile di esercizio.

È vietato il cumulo in un’unica persona della direzione sanitaria di strutture appartenenti a diverse  aziende, istituti, società, reti di imprese, cooperative o persone fisiche. Se invece stessa azienda, istituto, società, rete di impresa, cooperativa o persona fisica gestisce più strutture  sanitarie, il cumulo della direzione sanitaria in un’unica persona è consentito, purchè in diversi orari di apertura al pubblico, e comunque garantendo sempre  la presenza di un professionista laureato  in caso di: più strutture ambulatoriali extraospedaliere; strutture residenziali con numero di posti letto totale inferiore a 60; più studi e più strutture o studi. Per strutture sociali e socio sanitarie, Direttore o Responsabile può cumulare  incarico in più strutture, se orario stabilito nel contratto di lavoro non superiore a 40 ore/settimana. Sostituzione di Direttore o Responsabile comunicata entro 15 giorni a Comune, che provvede a variare l’autorizzazione, notificandolo, nei 15 giorni successivi, a Servizio Regionale competente (nel caso di strutture private anche ad ASUR)

Autorizzazione trasferibile in qualsiasi forma, fermo restando possesso dei requisiti previsti, previo assenso del Comune, che decide entro 30 giorni da richiesta, comunicandolo a Servizio Regionale competente e ad Area Vasta ASUR competente.

In caso di decesso, eredi possono continuare l’attività per non oltre 180 giorni, fermo restando il mantenimento dei requisiti minimi prescritti. Autorizzazione è trasmissibile entro 1 anno dal decesso del soggetto autorizzato, altrimenti decade.

Cessazione di attività della struttura va comunicata, pena decadenza di autorizzazione, al Comune, che nei successivi 30 giorni ne da notizia al Servizio Regionale e ad Area Vasta ASUR competente.

Comune e Regione possono effettuare in ogni momento controlli e sopralluoghi nei confronti  di strutture autorizzate (anche avvalendosi di OTA e di Commissione tecnica  consultiva) per verificare “permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio di autorizzazione”. A tal fine soggetti autorizzati inviano ogni anno a Comune una dichiarazione sostituiva di notorietà attestante sussistenza dei requisiti minimi di autorizzazione.

Spetta ad ASUR verificare  il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica negli studi professionali e nei locali destinati all’esercizio di professioni sanitarie.

Interessati possono presentare domanda di accreditamento, anche insieme a quella di autorizzazione, a Regione (a Comune  in caso di strutture autorizzate di cui alla precedente lettera c). Per la verifica dei requisiti Regione/Comune si avvalgono rispettivamente di OTA e di Commissione tecnico consultiva. Regione, prima della verifica dei requisiti, valuta funzionalità di struttura rispetto a: indirizzi di programmazione; eventuale attività svolta; risultati raggiunti. Accreditamento, non trasmissibile, articolato anche per classi, valido 3 anni, può contenere prescrizioni qualora difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti ed operatori (in tal caso si procede ad una verifica successiva). Domanda di rinnovo  inviata almeno 90 giorni e non oltre 150 prima di scadenza (vietato rinnovo tacito). In caso di modifica  della compagine sociale o di subentro in qualsiasi forma, occorre inviare richiesta di nuovo accreditamento, che viene rilasciato, previa verifica del possesso dei requisiti.

In caso  di diniego di autorizzazione od accreditamento, o se questo contiene prescrizioni, interessato può presentare entro 30 giorni da notifica richiesta di riesame a Regione/Comune, che decide, nei 30 giorni successivi, sentiti rispettivamente  OTA e Commissione tecnica consultiva  (se parere di questi Organismi è negativo, richiesta è respinta).

Regione/Comune possono sempre verificare, anche avvalendosi di GAAR e Commissione tecnica, permanenza dei requisiti di accreditamento o attuazione delle prescrizioni impartite.

Regione ed Enti di SSR definiscono accordi con strutture pubbliche e stipulano contratti con soggetti privati accreditati, anche tramite intesa con le Organizzazioni rappresentative a livello regionale, in cui specificare prestazioni da fornire. Enti di SSR non sono tenuti a corrispondere a tali soggetti remunerazioni per prestazioni erogate, fuori dagli accordi/contratti stipulati, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa e della programmazione definita da Regione. Mancata sottoscrizione di tali accordi, relativi a prestazioni oggetto di committenza, determina una riduzione del corrispettivo economico.

Giunta regionale determina al riguardo:

  1. responsabilità di Regione e quelle di Enti di SSR nella definizione degli accordi e nel loro rispetto
  2. indirizzi degli Enti di SSR per formazione programmi di attività delle strutture interessate, specificando funzioni ed attività da potenziare o da ridurre, nel rispetto delle priorità indicate nel Piano sanitario regionale/nazionale
  3. modalità di integrazione tra strutture pubbliche e private (in particolare uso del personale di Enti di SSR da parte di strutture private nell’ambito di specifiche convenzioni tra tali soggetti)
  4. piano delle attività relative a servizi di emergenza

Soggetti accreditati che gestiscono strutture o servizi sociali possono stipulare accordi con Comuni, nel rispetto del tetto di spesa e della programmazione nazionale,  regionale, locale (fino a stipula di nuovi accordi continuano ad applicarsi quelli vigenti, purchè compatibili con programmazione finanziaria). Comuni non sono tenuti a corrispondere a tali soggetti remunerazioni per le prestazioni fornite fuori da tali accordi. Mancata sottoscrizione degli accordi determina la sospensione dei pagamenti da parte dei Comuni nei confronti delle strutture inadempienti.

Soggetti pubblici, che alla data del 18/10/2016 esercitavano attività sanitaria e socio sanitaria, sono autorizzati a proseguire tali attività fino al rilascio dell’autorizzazione, purchè: inviano al Comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà  annuale attestante la permanenza dei requisiti minimi prescritti rispettano le norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro; adeguano le strutture ed i servizi  a nuovi requisiti. Comune/Regione esegue controlli al riguardo.

Strutture pubbliche  gestite da Enti di SSR non soggette ad autorizzazioni per loro realizzazione od esercizio, debbono comunicare eventuali variazioni entro 60 giorni al Servizio Regionale o Comune competente.

Soggetti autorizzati all’esercizio di attività sanitaria, socio sanitaria e sociale al 18/10/2016.

Fino alla pubblicazione nel BUR della delibera di Giunta Regionale inerente la definizione dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti istituzionali, le capacità operative dei Centri socio educativi riabilitativi diurni a valenza socio assistenziali o a valenza socio sanitaria sono rispettivamente pari a 10 e 15 utenti.

Sanzioni:

Se rilevata  perdita dei requisiti: Regione/Comune diffida il soggetto accreditato a provvedere entro un determinato termine a regolarizzare posizione, o a presentare eventuali osservazioni. Se Regione/Comune non ritiene sufficiente le giustificazioni adottate, o se trascorso termine fissato senza che nessun documento sia pervenuto:

  • revoca di accreditamento, in caso di perdita dei requisiti essenziali, o di violazione di accordi contrattuali
  • sospensione di accreditamento, in caso perdita dei requisiti diversi da quelli essenziali, fino ad avvenuta rimozione delle cause. Se dopo 1 anno situazione  non sanata: decadenza di accreditamento

In caso di decadenza, o sospensione, o revoca di autorizzazione: decadenza, o sospensione, o revoca di accreditamento.

In caso di cessazione di attività per qualsiasi causa (compreso decesso del titolare di struttura/servizio, o estinzione di persona giuridica): autorizzazione ad esercizio decade.

In caso di accertato venire meno dei requisiti, o delle prescrizioni di autorizzazione, o di “disfunzioni assistenziali eliminabili mediante opportuni ed idonei interventi”: diffida del  Comune, anche su segnalazione di Regione, a regolarizzare posizione  entro un determinato termine,  o a produrre  giustificazioni nel merito, altrimenti autorizzazione sospesa fino a quando non rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

In caso di gravi e ripetute infrazioni a norme vigenti, o a condizioni riportate in autorizzazione o di ripetute e gravi disfunzioni assistenziali: revoca di autorizzazione da parte del Comune.

In caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture senza prescritta autorizzazione: immediata chiusura di struttura/servizio disposta da Comune + sanzione pecuniaria da 4.000 e a 40.000 €.

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