ACCISE

ACCISE (D.Lgs. 504/95, 48/10; Legge 89/14) (tasse14)

Soggetti interessati:

Chiunque produce ed acquista prodotti su territorio italiano e CE a cui si applica regime fiscale delle accise, cioè imposizione indiretta su produzione e consumo di prodotti energetici, alcole etilico, bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati

Prodotti esonerati da accisa se destinati a:

a)       fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b)       organizzazioni internazionali riconosciute e loro membri nei limiti fissati in accordi;

c)       forze armate nazionali e di altro Stato NATO per usi consentiti, purché prodotti in regime sospensivo muniti di documento accompagnamento e certificato di esenzione accisa;

d)       essere conservati nel quadro di accordi stipulati con Paesi Terzi o con Organizzazioni internazionali preventivamente autorizzati da CE;

e)       in caso di tabacchi lavorati, essere denaturati ed usati a fini industriali od orticoli, distrutti sotto sorveglianza amministrativa, prove scientifiche e prove relative a qualità dei prodotti, riutilizzati del produttore.

Organi centrali e periferici di Agenzia delle entrate, Amministrazione autonoma monopoli di Stato.

Gestori autorizzati dei depositi fiscali, cioè impianti dove fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione o meno dei diritti di accisa

Destinatario registrato (cioè persona fisica o giuridica diverse da titolare deposito fiscale autorizzato da Amministrazione finanziaria a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altro Stato membro o da Italia), speditore registrato (persona fisica o giuridica autorizzato ad immissione in libera pratica di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo)         

Iter procedurale:

Per prodotti sottoposti ad accisa obbligo tributario sorge al momento della loro fabbricazione o di importazione ed è esigibile al momento immissione prodotti al consumo in Italia, compreso:

a)       svincolo, anche irregolare di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo;

b)       ammanco di prodotti sottoposti ad accisa in misura superiore a quelle consentite o quando non sussistono condizioni per concessione abbuono;

c)       fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa se avvenuta fuori da regime sospensivo;

d)       importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, salvo che queste non vengano subito vincolati al momento importazione a regime sospensivo;

e)       detenzione fuori da regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa per cui applicata accisa conforme a disposizione D.Lgs. 504/95;

f)        assenza di condizioni previste per beneficiare di aliquota ridotta o esenzione.

Obbligato a pagamento di accisa:

a)       titolare di deposito fiscale dove avviene immissione al consumo (in solido soggetti che si sono resi garanti pagamento soggetti per cui verificati presupposti per pagamento imposta);

b)       destinatario registrato che riceve prodotti soggetti ad accisa;

c)       in caso di importazione, debitore di obbligazione doganale o se importazione irregolare qualunque altra persona implicata in tale operazione.

Prodotto da sottoporre ad accisa va accertata per quantità e qualità. Alle eventuali controversie in materia di classificazione dei prodotti a fini accisa si applicano disposizioni previste per controversie doganali e vengono giudicate da Agenzia dogane (Nel caso di tabacchi da Amministrazione monopoli di Stato).

Pagamento accisa per prodotti immessi in consumo in ogni mese avviene entro giorno 16 del mese successivo (Per prodotti immessi in consumo da 1 a 15 Dicembre pagamento entro 27 Dicembre, mentre per mese di Luglio entro 20 Agosto).

Fabbricazione, lavorazione, trasformazione, detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime di sospensione sono effettuate in regime di deposito fiscale (Escluse fabbriche di prodotti tassati su base forfetarie) autorizzato da Amministrazione finanziaria. Esercizio deposito fiscale subordinato a rilascio licenza con relativo codice di accisa (Per tabacchi lavorati autorizzazione da parte Monopoli di Stato). Depositario deve:

a)       prestare cauzione pari a 10% imposta gravante su quantità massima di prodotto che può essere detenuto in deposito, comunque non inferiore ad “imposta mediamente pagata alle previste scadenze”. Se cauzione prestata da altri soggetti, cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Esonerato da cauzione Amministrazione dello Stato e di Enti pubblici;

b)       conformarsi a prescrizioni stabilite per esercizio di vigilanza su deposito fiscale;

c)       tenere contabilità dei prodotti detenuti e movimentati in deposito fiscale;

d)       introdurre in deposito fiscale ed iscrivere in contabilità tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa al momento della presa in consegna;

e)       presentare prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a controlli da parte Amministrazione finanziaria;

f)        fornire locali arredati ed attrezzati in modo adeguato ad assicurare controlli.

Esclusi da tali vincoli prodotti sottoposti ad accisa connessi a procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo.

Circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo in Italia e nella CE, compresi prodotti in transito da e verso Paese Terzo, può avvenire:

a)       per prodotti provenienti da deposito fiscale verso altro deposito fiscale, destinatario registrato, luogo di uscita da territorio CE, sedi diplomatiche o consolari;

b)       prodotti inviati da speditore registrato verso una delle destinazioni di cui sopra;

c)       se depositario autorizzato mittente, o speditore registrato, o proprietario, o trasportatore, o in solido più soggetti tra quelli indicati fornisce garanzia di pagamento accisa gravante su prodotti spediti, avente validità in tutta la CE. Si ha svincolo cauzione non appena provata presa in carico dei prodotti da paerte destinatario o uscita di prodotti esportati da territorio CE. Autorità doganale può concedere a “depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità, esonero da obbligo di prestare garanzia” (Nel caso di esportazione previo accordo con Stati membri interessati);

d)       munito di documento amministrativo elettronico o cartaceo con dati del soggetto speditore, codice identificativo di riferimento amministrativo, da esibire ad Autorità competenti. In caso divergenza tra dati riportati in documento e quelli a sistema fanno fede questi ultimi;

e)       concludendosi mediante presa in consegna da parte del destinatario (Nota di ricevimento trasmessa da questo ad Amministrazione finanziaria per sua validazione), esportazione (Prodotto lascia territorio CE come attestato da nota di Ufficio Agenzia dogana di uscita). Invio nota elettronica o cartacea, se sistema informatizzato indisponibile, è necessario per attestare “avvenuta conclusione della circolazione”. In assenza di nota di ricevimento o nota di esportazione, Amministrazione finanziaria competente dello Stato membro di destinazione o del luogo di spedizione attesta ricezione od invio delle merci. Analoga procedura applicata (salvo per tabacchi lavorati) per prodotti inviati a deposito fiscale. Procedura non applicata per prodotti sottoposti ad accisa vincolati a procedura doganale su regime doganale sospensivo, né per tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

Soggetto che intende svolgere funzioni di depositario registrato deve essere preventivamente autorizzato da Amministrazione finanziaria. Autorizzazione valida fino a revoca e munita di codice identificativo di accisa. Se destinatario registrato intende ricevere occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, autorizzazione valida solo per unico movimento e quantità prestabilita di prodotti provenienti da unico speditore (copia autorizzazione scorta prodotti). Destinatario registrato ha obbligo, salvo che per prodotti in regime doganale sospensivo di:

a)       non detenere, né spedire prodotti soggetti ad accisa;

b)       fornire, prima della spedizione di tali prodotti, di garanzia per pagamento di imposta gravante su questi;

c)       provvedere ad iscrivere in propria contabilità prodotti soggetti ad accisa non appena ricevuti;

d)       pagare importo di accisa dovuto entro giorno lavorativo successivo a quello di arrivo;

e)       nel caso di tabacchi lavorati, accertarsi presenza di contrassegno su confezioni;

f)        sottoporsi a controllo per accertamento arrivo merce e pagamento di accisa.

Soggetto che intende operare come speditore registrato deve essere preventivamente autorizzato da Amministrazione finanziaria della sede legale di richiedente, gli attribuisce codice identificativo di accisa. Speditore registrato ha obbligo di:

a)       non detenere prodotti in regime sospensivo;

b)       iscrivere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento di spedizione, riportando estremi documento di accompagnamento e luogo di consegna

c)       fornire a trasportatore copia documento di accompagnamento;

d)       sottoporsi a controllo per verificare regolarità delle spedizioni effettuate.

Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altro Stato membro ma detenuti in Italia da parte di:

–          soggetto diverso da un privato che, se non riveste qualifica di esercente deposito fiscale deve essere destinatario registrato e, prima di spedizione merci o loro acquisto, inviare dichiarazione ad Amministrazione finanziaria;

–          soggetto privato per uso proprio, da questo trasportato in quantità inferiore a 10 litri per bevande spiritose, 20 litri per prodotti alcolici intermedi, 90 litri per vino (di cui non oltre 60 litri di vino spumante), 110 litri di birra, 800 pezzi di sigarette, 400 pezzi di sigaretti, 200 pezzi di sigari, 1 kg. di tabacco da fumo, che se non riveste qualifica di esercente deposito fiscale deve essere destinatario registrato e, prima di spedizione merci o loro acquisto, inviare dichiarazione ad Amministrazione finanziaria;  

–          soggetto privato non per uso proprio, da questo trasportato in altro Stato membro seppure non destinati a vendita a titolo oneroso.

Accisa dovuta da chi effettua fornitura che deve essere preventivamente autorizzata da Amministrazione finanziaria e garantire pagamento di accisa                        

Circolazione di suddetti prodotti ammessa solo se muniti di documento accompagnamento ed accisa versata 1° giorno lavorativo successivo a quello di arrivo merce (Soggetto destinatario deve assoggettarsi a controllo per verificare arrivo merce e pagamento di accisa).

Non sono considerati detenuti per scopi commerciali prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro detenuti a bordo di nave o aeroplano che effettua traversate tra territorio nazionale ed altro Stato membro, purché non venduti quando mezzo si trova in territorio nazionale.

Prodotti, anche se assoggettati ad accisa in altro Stato membro qualora acquistati da soggetto privato od esercitante attività economica italiano e spediti o trasportati nel territorio nazionale sono soggetti ad accisa dovuta dal rappresentante fiscale designato da venditore residente in Italia ed autorizzato da Amministratore finanziaria che è tenuto a:

a)       fornire garanzia di pagamento accisa ad Ufficio finanziario;

b)       attuare pagamento accisa entro 1° giorno lavorativo successivo ad arrivo merce;

c)       tenere specifica contabilità di forniture effettuate;

d)       sottoporsi a controllo per accertare corretto pagamento di accisa;

e)       in caso di tabacchi lavorati, comunicare spedizione della merce prima del suo arrivo a Monopoli di Stato e rispettare disposizioni in materia di condizionamento, etichettatura, tariffe di vendita.

Per prodotti già assoggettati ad accisa in Italia ed acquistati da soggetto stabilito in altro Stato membro e da questi trasportato in detto Stato membro, accisa pagata in Italia o rimborsata su richiesta venditore, purché fornisca prova di avvenuto pagamento accisa.

Prodotti acquistati da privati per proprio uso (limiti riportati sopra) e da loro trasportati in altro Stato membro accisa dovuta in Stato membro di acquisto. Prodotti acquistati non per uso proprio e trasportati in quantitativi superiori limiti di cui sopra, o trasportate in modo atipico (v. carburanti non in serbatoi ordinari installati da costruttore su autoveicolo o serbatoi di gas installati su veicoli per trazione veicolo o “funzionamento sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro di capacità inferiore a 10 litri) si considerano a fini commerciali ed applicate disposizioni precedenti per acquisto in Stato membro diverso

Prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi, contabilizzati e circolano con apposito documento di accompagnamento (anche se territorio nazionale solo di passaggio per arrivare ad altro Stato membro, purché presentato dal mittente, prima della spedizione, dichiarazione ad Ufficio finanziario di spedizione), con esclusione di “prodotti custoditi e movimentati da Amministrazioni di Stato”.

Prodotti assoggettati ad accisa in Italia o se muniti di contrassegno fiscale “esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito”. Contrassegni fiscali messi a disposizione di depositario autorizzato e venditore di altro Stato membro tramite proprio rappresentante fiscale in Italia autorizzato da Amministrazione finanziaria. Per contrassegni fiscali da applicare su prodotti nazionali o CE in regime sospensivo occorre presentare cauzioni pari ad ammontare accisa. Cauzione incamerata, in tutto od in parte, “relativamente a contrassegni mancanti a verifica e che non risultano applicati o non restituiti entro 1 anno da acquisto, salvo motivate richieste di proroga” Per contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

Per circolazione di prodotti condizionati muniti di contrassegno fiscale in regime sospensivo, occorre cauzione pari ad ammontare accisa gravante su partita trasportata.

Importatori autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare su contenitori di prodotti soggetti ad accise prima di loro presentazione in dogana, previa costituzione cauzione pari ad ammontare accisa gravante su partita importata. Cauzione, in tutto od in parte, incamerata se entro 12 mesi da acquisto contrassegni prodotti non presentati a dogana per importazione o non restituito contrassegni inutilizzati (Nessun rimborso dovuto per contrassegni restituiti). Per prodotti contrassegnati la cui accisa riscossa in altro Stato membro prezzo dei contrassegni rimborsato al netto di spese di emissione e cauzione svincolata, previo invio prova che contrassegni rimossi o distrutti.

Somme dovute a titolo di accisa od indebitamente abbuonate o restituite si esigono mediante procedura di riscossione coattiva, previo invio ad interessato di avviso di pagamento entro 15 giorni accisa.

Operatore può chiedere entro 2 anni rimborsa accisa per prodotti immessi in consumo in altro Stato membro o esportati o autorizzate miscele da cui si ottiene prodotto per cui accisa dovuta inferiore a quella pagata. Rimborso concesso anche in forma di credito di imposta, purché di importo superiore a 10,32 €

Credito di Amministrazione per riscuotere accisa si prescrive in 5 anni con decorrenza da verbale di accertamento di irregolarità o fatto illecito o deficienze eccedenti cali consistenti (10 anni per tabacchi lavorati). Prescrizione del credito interrotta se esercitata azione penale (Termine di prescrizione decorre da passaggio in giudicato di sentenza).

Credito di accisa vantato da Amministrazione finanziaria ha “privilegio, a preferenza di ogni altro, creditore su materie prime, prodotto, serbatoio, macchinari, materiale mobile esistente in edifici di produzione o depositi fiscali anche se di proprietà di terzi, nonché su multe, pure pecuniarie, spese dovute da colpevoli”. Crediti vantati da soggetti passivi di accisa verso cessionari prodotti per cui assolto tributo “addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale su beni mobili del debitore”.

Amministrazione finanziaria ha incombenza di applicare disposizioni in materia di accisa:

1)       apponendo in impianti gestiti in regime di deposito fiscale e presso destinatari registrati bolli e suggelli ad apparecchi di misurazione;

2)       ordinando a spese di depositario autorizzato realizzazione di “opere necessarie a tutela interessi fiscali, compresa installazione strumenti di misura”;

3)       istituendo, presso depositi fiscali, Uffici finanziari per agevolare vigilanza, avvalendosi di collaborazione di Guardia di Finanza;

4)       eseguendo periodici inventari di prodotti sottoposti ad accisa;

5)       consentendo a funzionari di Amministrazione finanziaria e Guardia di Finanza di:

·         eseguire indagini per accertamento infrazioni mediante libero accesso “in qualsiasi momento”, ad impianti, depositi, luoghi di fabbricazione o detenzione o trasporto prodotti sottoposti ad accisa o a documentazione contabile, inventari, registri;

·         prelievo campioni di prodotti in impianti;

·         redazione verbale di accertamento;

·         applicazione di sigilli ad apparecchiature.

Guardia di Finanza nell’ambito di attività ispettiva può:

1)       invitare responsabile di imposta o chiunque utilizza prodotti sottoposti ad accisa a comparire per fornire chiarimenti o documenti in merito a pagamento accisa;

2)       chiedere a Istituti di credito di inviare copia documentazione dei rapporti intrattenuti con cliente;

3)       chiedere copia documenti utili ad indagini a qualsiasi ufficio di Amministrazione pubblica;

4)       procedere a perquisizioni domiciliari in caso di fondato sospetto di violazioni costituenti reato;

5)       eseguire controlli “anche a fini diversi da quelli tributari per osservanza disposizioni nazionali e comunitarie”.

Accertamento delle violazioni in materia di accisa compete a funzionari di Amministrazione finanziaria, Agenzia dogane ed Ufficio regionale Monopoli di Stato. Agenti trasmettono verbali di accertamento di reato ad Ufficio Amministrazione finanziaria, al fine di liquidazione imposta e penalità. Verbali attinenti accisa, ma non relativi ad accertamento di reati compilati da Guardia di Finanza nei depositi fiscali trasmessi in copia ad Agenzia dogane ed Amministrazione Monopoli di Stato.

Sanzioni:

Chiunque altera, rinnova, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica apposti da Guardia di Finanza o fa uso di tali strumenti contraffatti o senza autorizzazione: arresto da 1 a 5 anni

Chiunque detiene senza autorizzazione sigilli, bolli, punzoni identici a quelli usati da Guardia di Finanza: arresto da 1 a 6 mesi (elevato a 12 mesi in caso di fabbricante)

Fabbricante che agevola infrazione non adottando “opportune cautele nella custodia di misuratori ed altri congegni”: multa da 258 a 1.549 €

Se a seguito verifica rilevate deficienze nei depositi fiscali superiore a 2% oltre a calo consentito: multa pari da 2 a 3 volte accisa dovuta . Se deficienze riguardano oltre 1% di calo consentito dei prodotti denaturati: multa fino a 258 € (Se deficienze oltre 10% calo consentito o per eccedenze dipendenti nei depositi fiscali o di prodotti denaturati non rientranti nei limiti di tolleranza ammessi o non giustificati da documentazione: sanzioni vigenti per sottrazione prodotto da pagamento accisa, salvo “non dimostrata legittima provenienza dei prodotti ed assolvimento imposta”.

In caso di deficienza superiori a cali ammessi rilevate ad arrivo prodotti trasportati in regime sospensivo: multa da 1/10 fino ad arrivo ammontare imposta per quantità mancante (Se deficienze oltre 10% applicate sanzioni per sottrazione prodotto da pagamento accisa), salvo fornita prova che prodotto mancante andato distrutto.

Esercente impianti di lavorazione e deposito soggetti ad accisa che effettua consegna di prodotti agevolati senza osservare prescrizioni stabilite od apporta modifiche ad impianti senza preventiva autorizzazione di Agenzia dogane: multa da 258 a 1.549 €

Chiunque trasporta prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati, ad usi esenti od agevolati (Escluso vino e bevande fermentate diverse da vino) senza specifica documentazione prevista o con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati al trasporto o la merce o la quantità trasportata, pur se dimostrata legittima provenienza dei prodotti e regolare pagamento di accisa, od in caso di irregolare predisposizione dei documenti di circolazione da parte di speditore: multa da 516 a 3.098 €, salvo che per cali di prodotti in cauzione (applicate specifiche sanzioni) purché differenza tra quantità rilevate e quelle riportate nei documenti di accompagnamento non superiore a 1%, o 2% oltre calo ammesso da norme doganali vigenti.

Chiunque tiene in modo irregolare contabilità o registri prescritti (cioè accertata differenza tra garanzie reali e risultanze contabili superiore ai cali e perdite consentite che per impianti distributori carburanti fissata in 1/12 del calo annuo e per deposito commerciale di gasolio fissata in 3/1000) o presentata tardivamente denunce prescritte: multa da 258 a 1.549 €

Chiunque esercita attività senza prescritta licenza fiscale o ostacola controlli di Guardia di Finanza: multa da 258 a 1.549 €     

Inosservanza obblighi del depositario fiscale, o non rispetto divieto di estrazione prodotti da deposito fiscale: revoca di licenza fiscale di esercizio

In caso di ritardo nel versamento di accisa: applicata indennità di mora del 6% (2% se pagamento avviene entro 5 giorni da scadenza) + interessi legali + divieto dopo 5 giorni di estrarre prodotto da deposito fiscale fino ad estinzione debito di imposta

In caso di irregolarità od infrazione nel corso di circolazione prodotti in regime sospensivo, per cui non previsto abbuono di imposta: accisa corrisposta da persona fisica o giuridica che ne ha garantito pagamento ed in solido qualsiasi altra persona a conoscenza di irregolarità dello svincolo nello Stato in cui si è verificata o dove è stata accertata la infrazione (se impossibile determinare luogo di infrazione). Se entro 3 anni accertato luogo di infrazione accisa riscossa rimborsata o Stato di competenza. Se prodotti spediti da uno Stato non giungono a destinazione in altro Stato membro ed impossibile stabilire luogo della loro immissione al consumo, accisa riscossa con aliquota in vigore alla data di spedizione, salvo che entro 4 mesi da inizio loro circolazione fornita prova di regolarità operazione, o che infrazione commessa fuori Stato e previa comunicazione da parte Amministrazione finanziaria di mancato arrivo a destinazione di prodotti soggetti ad accisa ai soggetti garanti del trasporto che hanno 1 mese di tempo per fornire prova di destinazione merce. Per prodotti provenienti da altro Stato membro, Amministrazione finanziaria lo informe di riscossione accisa.

In caso di irregolarità od infrazione verificatasi nel caso di circolazione prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro: accisa corrisposta in Italia se infrazione accertata in Italia o nello Stato dove infrazione accertata (o che quando impossibile accertare luogo di infrazione) da persona fisica o giuridica che ne ha garantito pagamento in solido o da qualsiasi altra persona a conoscenza di irregolarità ad infrazione.

Se poi entro 3 anni da data acquisto merce individuato luogo di irregolarità e riscossione spetta ad altro Stato membro, accisa riscossa rimborsata a tale Stato membro con interessi maturati, purché soggetto che ha pagato accisa invia, entro 2 anni da comunicazione avvenuto accertamento, prova di pagamento accisa a Stato membro dove effettivamente avvenuta infrazione.

Entità aiuto:

Legge 89/14 stabilisce che aliquota di imposta di consumo (accisa) su:

–          birra pari a 2,39 €/hl./grado plato per anno 2014 e 2,48 € hl. grado plato per anno 2015

–          vino pari a 0

–          bevande fermentate diverse da vino e birra pari a 0;

–          prodotti alcolici intermedi pari a 69,78 €/hl  per anno 2014 e 72,28 €/hl. per anno 2015

–          alcole etilico pari a 814,81 €/hl. per anno 2014 e 844,01 €/hl per anno 2015

–          olio lubrificante pari a 787,81 €/t. a decorrere da 1/1/2014       

In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale (cioè inutilizzabile come prodotto oggetto di accisa) di prodotti in regime sospensivo concesso abbuono di imposta se soggetto obbligato dimostri che “perdita o distruzione dei prodotti avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore” (Per tabacchi lavorati assimilati a questi anche “fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo”). Per perdite in regime sospensivo avvenute durante processo di lavorazione a cui prodotti sottoposti (Esclusi tabacchi lavorati) abbuono concesso “nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili” determinati da Ministero Finanze, o per cali di trasporto di prodotti in regime sospensivo provenienti da Stati membri.

Liquidazione di imposta effettuata, applicando a quantità di prodotto aliquota di imposta vigente al momento immissione in consumo (Nel caso di ammanco applicare aliquote di imposte vigenti al momento della constatazione).

Attività di vigilanza su deposito fiscale effettuata su richiesta di depositario fuori da orario di Ufficio a carico di questo.

In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti oggetto di accisa irregolari avvenuta nel corso di trasporto in Italia, abbuono di accisa nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili, se soggetto obbligato dimostri che perdita o distruzione avvenuta per caso fortuito o forza maggiore o a “fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o a stesso soggetto passivo”.

Accisa rimborsato se indebitamente pagata su richiesta interessato presentata entro 2 anni da pagamento Se a termine procedimento giuridico, soggetto a cui incombe pagamento accisa condannato a pagare a terzi determinata somma, questo ultimo può chiedere restituzione somma entro 90 giorni da sentenza esonerati da accisa                                            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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