ABITAZIONI ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA INTERNA

ABITAZIONI ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA INTERNA (D.P.R. 380/01; DM 25/01/2019) (casa42)

Soggetti interessati:

Ministro Interno, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, ASL, Vigili del Fuoco (VV.FF), Istituto per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPEL).

Chiunque possiede edifici ed intende installarvi impianti di:

  1. trasporto, distribuzione, utilizzazione di energia elettrica;
  2. radiotelevisione ed elettronici, antenne, protezione da scariche atmosferiche;
  3. riscaldamento e climatizzazione, azionati con fluidi di qualunque natura;
  4. idrosanitari, compreso trasporto, trattamento e consumo di acqua;
  5. trasporto ed utilizzo di gas allo stato liquido od aeriforme;
  6. sollevamento di persone e cose (ascensori, montacarichi, scala mobile);
  7. protezione da incendi.

Ditte abilitate  “all’installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione dei suddetti impianti” nonchè liberi professionisti iscritti in Albi professionali.

Iter procedurale:

Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle norme sull’impiantistica.

Ditte/liberi professionisti presentano domande di iscrizione all’Albo istituito presso la Camera di Commercio, che vi provvede, previo accertamento dei requisiti tecnico professionali del titolare o del suo responsabile tecnico (Laurea o diploma di scuola secondaria superiore + 1 anno di attività, o titolo conseguito a seguito di specifico corso di formazione + 2 anni di esperienza, o almeno 3 anni di attività in materia con qualifica di “operaio installatore specializzato”). Si ritengono abilitate le imprese in possesso di un’attestazione rilasciata da società/Organismo di certificazione.

Per gli impianti aventi determinate dimensioni occorre redigere, da parte di un professionista iscritto all’Albo, uno specifico progetto di “installazione, trasformazione, ampliamento degli impianti”, da depositare presso il SUAP del Comune, insieme al progetto edilizio. Non è necessario alcun progetto se la normativa vigente richiede il “certificato di collaudo per gli impianti installati” attestante la conformità dei lavori alla normativa vigente rilasciato da un professionista SUAP abilitato e depositato a cura del Direttore dei lavori.

Esclusi dall’obbligo della redazione del progetto o del certificato di collaudo: lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti; apparecchi per gli usi domestici o per la fornitura di energia elettrica provvisoria al cantiere.

Vi è l’obbligo di far ricorso alle imprese installatrici abilitate ed iscritte all’Albo della Camera di Commercio.

Al termine dei lavori, l’impresa rilascia al committente una dichiarazione di conformità degli impianti installati “a regola d’arte”, comprendente una relazione attestante la tipologia dei materiali utilizzati “parimenti costruiti a regola d’arte”, con l’eventuale progetto.

Il certificato di agibilità dell’edificio viene rilasciato dal Comune solo dopo aver acquisito la “dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati”.

Nel caso di nuovi impianti installati in edifici per cui è stato già rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita presso SUAP, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, evidenziando “la compatibilità del rifacimento con gli impianti esistenti”.

Comuni, ASL, VV.FF., ISPEL eseguono verifiche e collaudi, entro 3 mesi dalla richiesta, per accertare l’idoneità degli impianti alla normativa vigente.

Ministro Interno, con DM 25/01/2019, ha definito le norme per la gestione  della sicurezza antincendio (Allegato I pubblicato su GU 30/19) applicabili sia ai nuovi edifici di civile abitazione, sia a quelli esistenti alla data del 05/05/2019 (debbono adeguarsi entro il 05/05/2020, salvo le disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per gli scopi di emergenza il cui termine scade al 05/05/2021). Per gli edifici esistenti  soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, occorre comunicare al Comando VV.FF. l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra, al momento della presentazione dell’attestato di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Nel caso di nuovi edifici di civile abitazione e per quelli esistenti oggetto  dopo il 05/05/2019 della realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% del totale, nonchè per quelli da sottoporre al procedimento di prevenzione incendi, i requisiti di sicurezza delle facciate saranno valutati allo scopo di:

  1. limitare la probabilità di propagazione dell’incendio, originato all’interno dell’edificio a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono dalle aperture presenti sulla facciata, ad altre parti della costruzione inizialmente non interessate da questo dall’incendio
  2. limitare la probabilità del manifestarsi di un incendio avente origine esterna (quale: incendio in edificio adiacente o a livello stradale) sulla facciata di un edificio, con sua successiva propagazione
  3. evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti della facciata che possono compromettere l’evacuazione in sicurezza degli occupanti dell’edificio e/o l’intervento delle squadre di soccorso

Sono esclusi da tali disposizioni gli edifici di civile abitazione esistenti al 05/05/2019 per cui:

  • sono in corso lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate in base ad un progetto approvato dal competente Comando VV.FF.
  • si dispone di atti abilitativi rilasciati dalle competenti Autorità.

Sanzioni:

Proprietario o committente che non dispone per gli impianti installati del certificato di conformità rilasciato da un’impresa autorizzata: multa da 50 a 100 €.

Impresa o libero professionista che non rispetta le norme sull’impiantistica: sospensione dall’Albo dopo 3 violazioni accertate

Chiunque non rispetta le norme sull’installazione degli impianti negli edifici:  multa da 500 a 5.000 €.

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