SANITA’ ANIMALE UE

SANITA’ ANIMALE UE (Reg. 429/16)  (zoo38)

Soggetti interessati:

Chiunque è impegnato con animali detenuti e selvatici, o materiale germinale, o prodotti di origine animale, o sottoprodotti di origine animale, o strutture, mezzi di trasporto, attrezzature ed altro materiale coinvolto nella diffusione di malattie animali trasmissibili (comprese zoonosi)

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 429/16 ha approvato la normativa quadro in materia di sanità animale e malattie animali trasmissibili comprendente:

Art. 1 obiettivi del Reg. 429/16 sono quelli di garantire:

  1. a)migliore sanità animale a sostegno della produzione sostenibile agricola ed acquicoltura in UE
  2. b)funzionamento efficace del mercato interno
  3. c)riduzione degli effetti negativi sulla sanità animale, sanità pubblica ed ambiente delle malattie e delle misure adottate per prevenire e lottare contro di esse

Obiettivi da conseguire, tenendo conto di:

  1. a)rapporto tra la sanità animale e la sanità pubblica, ambiente (biodiversità e risorse genetiche, ripercussioni sui cambiamenti climatici), sicurezza degli alimenti e mangimi, benessere degli animali, resistenza antimicrobica, sicurezza nell’approvvigionamento alimentare;
  2. b)conseguenze economiche, sociali, culturali, ambientali dell’applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie;
  3. c)norme internazionali pertinenti

Art. 3 campo di applicazione di determinati articoli del Reg. 429/16 quali:

–         Art. da 84 a 171 sono applicati agli animali terrestri (volatili, mammiferi terrestri, api, calabroni) ed altri animali (cioè animali di specie diverse dalle precedenti) che possono trasmettere malattie agli animali terrestri, nonché il materiale germinale ed i prodotti ottenuti da animali terrestri

–         Art. da 172 a 226 sono applicati ad animali acquatici (pesci, molluschi, crostacei) e non acquatici, che possono trasmettere malattie agli animali acquatici, nonché prodotti ottenuti dagli animali acquatici

–         Art. da 227 a 228 applicati ad altri animali, materiale germinale e prodotti ottenuti da questi

Sono compresi movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia all’interno di uno Stato membro o in ambito UE (Commissione fissa il numero massimo di animali che possono accompagnare il loro proprietario e numero massimo di giorni tra il movimento del proprietario e quello dell’animale)

Art. 5 norme di prevenzione e controllo riguardano le seguenti malattie: afta epizootica; peste suina classica ed africana; influenza aviaria ad alta patogenicità; peste equina; malattie riportate in Allegato II pubblicato su G.U.CE 84/16. Malattia viene inclusa nell’elenco se soddisfa:

  1. a)tutti i seguenti criteri:
  • dati scientifici indicano che malattia è trasmissibile;
  • specie animali sensibili alla malattia o ai suoi vettori sono presenti nella UE;
  • malattia ha effetti negativi sulla salute degli animali o presenta rischi per la salute pubblica;
  • sono disponibili strumenti diagnostici per la malattia;
  • sussistono misure di sorveglianza e di riduzione dei rischi della malattia efficaci e proporzionate ai rischi presumibili di questa nella UE;
  1. b)almeno 1 dei seguenti requisiti:
  • malattia può avere effetti negativi sulla salute degli animali in UE o presentare un rischio significativo per la salute pubblica;
  • agente patogeno di malattia ha sviluppato resistenza ai trattamenti, con conseguente rischio notevole per la salute pubblica e/o animale nella UE;
  • malattia può avere ripercussioni negative rilevanti sulla produzione agricola/acquicola della UE o su ambiente (compresa biodiversità di UE);
  • malattia può generare crisi o suo agente patogeno utilizzato a fini di bioterrorismo

Commissione riesamina l’elenco delle malattie alla luce dei più recenti dati scientifici disponibili

Art. 6 norme di prevenzione e controllo si applica alle malattie emergenti, diverse da quelle elencate sopra, qualora:

  1. a)sia in grado di soddisfare criteri per essere inserita nell’elenco delle malattie di cui ad Art. 5;
  2. b)derivi dall’evoluzione o modifica di un agente patogeno esistente, o sia provocata da un agente patogeno sconosciuto;
  3. c)sia una malattia nota che si diffonde in una nuova zona geografica, specie o popolazione;
  4. d)venga diagnosticata per la prima volta nella UE

In caso di motivi di urgenza in quanto malattia costituisce un rischio con impatto molto forte, Commissione adotta atti immediatamente esecutivi

Art. 7 Commissione si basa sui seguenti elementi per stabilire se una malattia può essere inserita nell’elenco:

  1. a)suo profilo definito in base a: specie animale interessata; tasso di morbilità e mortalità; carattere zoonotico della malattia; resistenza ai trattamenti (compresa resistenza antimicrobica); persistenza della malattia nella popolazione animale o nell’ambiente; vie e velocità della sua trasmissione tra gli animali e tra animali e uomo; assenza/presenza e distribuzione della malattia nella UE (se assente, possibilità di rischio di sua introduzione); esistenza di strumenti diagnostici e di controllo;
  2. b)ripercussioni della malattia su: produzione agricola, acquicoltura, altri ambiti di economia (tenere presente: grado di presenza della malattia in UE; perdita di produzione dovuta ad essa; altre perdite); salute umana (tenere presente: sua trasmissibilità tra animali ed essere umani e tra essere umani stessi; gravità delle forme di malattia nell’uomo; disponibilità di azioni di prevenzione efficace o di cura mediche); benessere degli animali; biodiversità ed ambiente;
  3. c)possibilità di generare situazioni di crisi e suo uso potenziale nell’ambito del bioterrorismo;
  4. d)disponibilità ed efficacia delle seguenti misure di prevenzione e controllo: strumenti e capacità diagnostiche; vaccinazione, cure mediche, misure di biosicurezza; restrizioni dei movimenti degli animali e prodotti; abbattimento di animali; smaltimento di carcasse e di altri sottoprodotti di origine animale;
  5. e)incidenza delle suddette misure di prevenzione e controllo su: costi diretti ed indiretti per i settori interessati e per l’economia nel suo insieme e loro modalità di accertamento da parte della società; benessere delle popolazioni di animali detenuti e selvatici colpiti; ambiente e biodiversità

Art. 8 norme specifiche applicate per ogni malattia elencata alle specie o gruppi di specie animali con rischio elevato di diffusione delle suddette malattie, definite in base ai seguenti criteri:

  1. a)suscettibilità della popolazione animale a rischio;
  2. b)durata del periodo di incubazione e periodo di infettività per animali interessati;
  3. c)capacità di tali animali di essere vettori delle suddette malattie

Altre specie o gruppi di animali possono essere aggiunti all’elenco se affetti dalla malattia elencata in questione, o presentano il rischio di diffonderla in quanto sensibili ad essa, o ne sono vettori

Commissione cancella la specie o gruppi di animali dall’elenco se la malattia di cui sono sensibili è stata rimossa dall’elenco o prove scientifiche indicano che la specie non soddisfa più i criteri precedenti

Art. 9 si applicano a malattie:

  1. a)non presenti normalmente nella UE: norme di sensibilizzazione e preparazione alle suddette malattie ( da 43 a 52); misure per il loro controllo (Art. da 53 a 71) e compartimentazione (Art. 37). Misure subito applicate non appena individuate le malattie;
  2. b)elencate oggetto di controllo in ogni Stato membro al fine di eliminarle dalla UE: norme per programmi obbligatori ( 31); norme inerenti a singoli Stati membri e zone indenni da malattia (Art. 36); norme per il loro controllo (Art. 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83) e compartimentazione (Art. 37);
  3. c)elencate rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali è necessario adottare misure per evitarne la diffusione in aree UE ufficialmente indenni o dotate di programmi di eradicazione della malattia elencata: norme per eradicazione opzionale ( 30); norme inerenti a singoli Stati membri e zone indenni da malattia (Art. 36); norme per loro controllo (Art. 76, 77, 78, 80, 82, 83) e compartimentazione (Art. 37);
  4. d)per cui sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del loro ingresso con animali nella UE o a seguito di movimenti tra Stati membri
  5. e)per cui sono necessarie misure di sorveglianza in ambito UE

Commissione: stabilisce l’applicazione delle norme di prevenzione e controllo delle malattie, tenendo conto dei dati scientifici disponibili; adotta atti di immediata esecuzione in caso di rischio con impatto molto forte di malattia emergente

Art. 10 operatori:

–         sono responsabili di: sanità degli animali detenuti e dei relativi prodotti; uso prudente dei medicinali veterinari; riduzione al minimo del rischio di diffusione della malattia; buone prassi di allevamento

–         adottano misure di biosicurezza idonee per le specie e categorie di animali detenuti e per i relativi tipi di produzione (tenere conto di: ubicazione geografica di allevamento; condizioni climatiche; prassi locali; rischi connessi), quali:

1)                   misure di protezione fisica seguenti: separazioni, recinzioni, tetti, reti; pulizia, disinfezione, lotta agli insetti; derattizzazione; idoneo approvvigionamento idrico ed eliminazione delle acque di scarico (o delle barriere naturali/artificiali presenti nei corsi di acqua per gli animali acquatici);

2)                   misure di gestione seguenti: procedure (basate sui rischi) per l’ingresso ed uscita dallo stabilimento di animali, prodotti, veicoli e persone; procedure per l’uso delle attrezzature; misure di quarantena ed isolamento di animali malati o di animali di nuovo ingresso; sistema di smaltimento sicuro degli animali deceduti e di altri sottoprodotti di origine animale;

–         cooperano con l’Autorità competente ed i veterinari nell’applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie

Professionisti nella cura degli animali cercano di ridurre al minimo rischi di diffusione delle malattie nell’ambito del loro contratto professionale

Art. 11 Operatori debbono disporre di conoscenze adeguate (in relazione a: specie e categorie di animali detenuti; tipo di produzione; mansioni svolte) in materia di: malattie degli animali (comprese quelle trasmissibili all’uomo); principi di biosicurezza; interazione esistente tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana; buone prassi di allevamento delle specie animali; resistenza ai trattamenti (compresa resistenza antimicrobica) e relative implicazioni

Conoscenze acquisite tramite: esperienza professionale; programmi di formazione esistenti nei settori agricolo/acquicoltura in materia di sanità animale; istruzione formale; altra tipologia di esperienza/formazione che consente di acquisire un analogo livello di conoscenza

Operatori che vendono animali da compagnia debbono fornire agli acquirenti idonee informazioni su questi

Art. 12 veterinari:

  1. a)adottano misure idonee per prevenire l’introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie;
  2. b)garantiscono tempestiva individuazione della malattia, tramite una corretta diagnosi atta ad escluderla o confermarla;
  3. c)svolgere un ruolo attivo nell’ambito di: prevenzione delle malattie; sensibilizzazione sulla sanità animale ed interazione esistente tra benessere animale e salute umana, nonché sulla resistenza ai trattamenti; individuazione precoce e risposta rapida alla malattia;
  4. d)collaborano con l’Autorità competente ed i detentori degli animali nell’attuare misure di prevenzione e controllo delle malattie

Professionisti della sanità degli animali acquatici possono svolgere attività affidate ai veterinari se autorizzati dallo Stato membro e purché si mantengono costantemente aggiornati

Art. 13 Stato membro deve assicurarsi che:

  1. a)Autorità competente disponga di: personale qualificato; strutture, attrezzature, risorse finanziarie ed organizzazione efficace; accesso a laboratori in grado di garantire una diagnosi rapida e precisa delle malattie; veterinari adeguatamente formati;
  2. b)operatori acquisiscono, mantengono e sviluppano idonee conoscenze in materia di sanità animale

Art. 14 Autorità competente può delegare a veterinari non ufficiali:

  1. a)applicazione delle misure del programma di eradicazione;
  2. b)esecuzione della sorveglianza sui programmi di eradicazione;
  3. c)azioni di sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie ed in particolare: attività di campionamento ed esecuzione di indagini ed inchieste epidemiologiche nel caso di sospetta presenza della malattia; esecuzione dell’attività di controllo della malattia in caso di loro insorgenza; esecuzione di vaccinazioni di emergenza;
  4. d)registrazione, riconoscimento e tracciabilità nella movimentazione degli animali;
  5. e)rilascio e compilazione dei documenti di identificazione degli animali da compagnia;
  6. f)applicazione ed utilizzo dei mezzi di identificazione

Stato membro può affidare loro ulteriori compiti, purché dispongono di adeguate conoscenze in materia

Art. 15 se sussistono “ragionevoli motivi di sospetto” che gli animali/prodotti originari della UE o importati possono costituire un rischio, Autorità competente adotta idonei provvedimenti per informare i cittadini circa la natura del rischio e misure per prevenirlo o combatterlo, tenendo conto della sua natura, gravità, portata ed interesse pubblico

Art. 16 laboratori, strutture e persone fisiche o giuridiche che manipolano gli agenti patogeni a scopo di ricerca, pedagogico, di diagnosi o produzione di vaccini e di altri prodotti biologici:

  1. a)adottano idonee misure di biosicurezza per prevenire la fuga degli agenti patogeni e loro successivo contatto con gli animali fuori dal laboratorio;
  2. b)garantiscono che movimenti di agenti patogeni, vaccini, altri prodotti biologici tra laboratori o altre strutture non determinano un rischio nella diffusione delle malattie elencate o emergenti

Art. 17 laboratori ufficiali per la sanità animale cooperano tra loro sotto il coordinamento del laboratorio di riferimento UE a livello di: sorveglianza, notifica e comunicazione delle malattie; programmi di eradicazione; definizione di status di zona indenne da malattia; movimenti di animali e prodotti in ambito UE; loro ingresso nella UE; esportazioni verso Paesi Terzi

I risultati e le relazioni dei laboratori sono soggette ai principi della riservatezza professionale ed all’obbligo della notifica all’Autorità competente

Se il laboratorio ufficiale di uno Stato membro conduce analisi diagnostiche su campioni provenienti da animali di un altro Stato membro, questo notifica subito allo Stato membro di provenienza dei campioni, ogni sospetto o rilevamento delle malattie elencate

Art. 18 Stato membro provvede affinché gli operatori notificano subito o non appena possibile a:

  1. a)Autorità competente motivi di sospetto della presenza negli animali delle malattie elencate;
  2. b)veterinario mortalità animale, sintomi di malattia grave o di riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate, affinché possa eseguire ulteriori indagini (compreso campionamento per esami di laboratorio)

Art. 19 Stati membri notificano subito alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali focolai delle malattie elencate, affinché vengano adottate le necessarie misure di gestione dei rischi. Notifica deve contenere: agente patogeno ed eventuale sottotipo; data del sospetto e della conferma del focolaio; tipo ed ubicazione del focolaio; eventuali focolai correlati; animali interessati dal focolaio; eventuali misure di controllo delle malattie adottate; origine conosciuta o possibile della malattia; metodi diagnostici usati

Art. 20 Stati membri forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle malattie elencate per le quali non è prescritta la notifica immediata del focolaio, o è prescritta ma occorrono ulteriori informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri per adottare misure di sorveglianza o programma di eradicazione

Comunicazione deve contenere: individuazione delle malattie elencate; risultati della sorveglianza e programmi di eradicazione (ove prescritti)

Art. 21 Stati membri definiscono le ragioni della notifica alla Commissione

Art. 22 Commissione gestisce un sistema informatico per il trattamento di tali informazioni

Art. 23 Commissione stabilisce norme in merito a: malattie elencate soggette a notifica immediata con relative misure da adottare; informazioni che Stato membro fornisce nella comunicazione; procedure per istituzione ed uso del sistema informatico; formato e struttura dei dati da inserire in questo; termini e frequenza delle notifiche e delle comunicazioni da attuare in tempi idonei a garantire la trasparenza; elenco dei motivi della notifica o comunicazione

Art. 24 al fine di individuare la presenza di malattie elencate ed emergenti, gli operatori debbono:

  1. a)osservare lo stato di salute ed il comportamento dei loro animali;
  2. b)osservare eventuali modifiche nei parametri di produzione rispetto al normale negli stabilimenti, animali, materiale germinale, che possono far sorgere il sospetto della presenza di malattia elencata/emergente;
  3. c)individuare mortalità animale e presenza di malattie gravi negli animali

Art. 25 operatori si assicurano che gli stabilimenti siano oggetto di visite di sanità animale da parte dei veterinari in base a: tipo di stabilimento; specie e categorie di animali detenuti in esso; situazione epidemiologica nella zona o Regione relativamente alle malattie elencate/emergenti a cui sono sensibili animali detenuti; altre tipologie di controlli a cui sono sottoposti gli animali detenuti

Tali visite, eventualmente combinate con quelle attuate per altri scopi, sono eseguite per prevenire le malattie e comprendono: identificazione di sistemi che indicano l’insorgenza di malattie elencate/emergenti; consulenza agli operatore sulla biosicurezza ed altre questioni relative alla sanità animale in base al tipo di stabilimento ed alla specie di animali detenute

Art. 26 Autorità competente esercita adeguato controllo per individuare la presenza di malattie elencate/emergenti, mediante: raccolta, confronto ed analisi delle informazioni sulla situazione epidemiologica; analisi dei risultati della sorveglianza attuata dagli operatori e del veterinario

Art. 27 organizzazione, mezzi e metodi diagnostici, frequenza, intensità e popolazione animale interessata, nonché modelli di campionamento sono adeguati agli obiettivi della sorveglianza, tenendo conto di: profilo della malattia; fattori di rischio connessi; stato sanitario nello Stato membro o nella zona; sorveglianza condotta dagli operatori (incluse le visite di sanità animale attuate da Autorità pubbliche)

Art. 28 se la malattia riveste importanza nella UE, Stato membro definisce un programma di sorveglianza da sottoporre alla Commissione, a cui presenta poi relazioni periodiche sui risultati conseguiti

Art. 29 Commissione può adottare atti inerenti a:

  1. a)organizzazione, mezzi e metodi diagnostici; frequenza, intensità e popolazione animale interessata; modelli di campionamento ai fini della sorveglianza;
  2. b)criteri per confermare e definire i casi delle malattie elencate/emergenti;
  3. c)criteri per definire la rilevanza della malattia oggetto del programma di sorveglianza (tenere conto del profilo della malattia e dei fattori di rischio);
  4. d)prescrizioni relative ai contenuti, informazioni da riportare, periodo di applicazione del programma di sorveglianza

Art. 30 Commissione stabilisce: prescrizioni in materia di malattia elencata oggetto del programma di sorveglianza; modalità di presentazione e comunicazione alla Commissione stessa di tale programma

Art. 31 Stato membro non indenne da 1 o più delle malattie elencate nell’intero territorio, o in alcune zone di questo, deve:

  1. a)istituire un programma di eradicazione da attuare nelle popolazioni animali sensibili a tale malattia, applicabile fino a quando non siano soddisfatte le condizioni per concedere il riconoscimento di status di indenne da tale malattia
  2. b)presentare un programma obbligatorio di eradicazione alla Commissione per la sua approvazione, qualora questo chiede il riconoscimento di garanzie per quanto concerne i movimenti di animali o dei suoi prodotti per evitare la diffusione della malattia. Commissione approva i programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione se le condizioni precedenti risultano soddisfatte

Commissione, per motivi di urgenza (malattia elencata presenta un rischio di impatto molto forte), adotta atti immediatamente applicabili, o modifica la proposta dello Stato membro, o revoca l’approvazione dei programmi di eradicazione

Art. 32 programmi di eradicazione comprendono almeno:

  1. a)misure di controllo per eradicare agente patogeno delle malattie dagli stabilimenti e dalle zone in cui questo si sviluppa
  2. b)azioni di sorveglianza da realizzare per dimostrare l’efficacia delle misura di controllo  e delle malattie elencate
  3. c)misure di controllo delle malattie da adottare in caso di risultati positivi della sorveglianza

Commissione adotta: misure di controllo per evitare ripetersi delle infezioni della malattia in questione; organizzazione della sorveglianza (mezzi, metodi diagnostici, frequenza, intensità, popolazione animale interessata); criteri per vaccinazione

Art. 33 Stato membro fornisce alla Commissione, ai fini dell’approvazione del programma informazioni su:

  1. a)situazione epidemiologica della malattia oggetto del programma;
  2. b)descrizione e delimitazione della zona geografica coperta dal programma;
  3. c)misure di controllo delle malattie previste nel programma;
  4. d)organizzazione e ruoli dei soggetti coinvolti nel programma;
  5. e)durata prevista dal programma;
  6. f)obiettivi intermedi e strategie di controllo delle malattie per attuazione del programma

Art. 34 Stato membro che adotta il programma di eradicazione presenta alla Commissione: relazione per verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi; relazione finale del programma

Art. 35 Commissione definisce le norme per quanto riguarda: presentazione ed approvazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione; indicatori di risultato; comunicazione alla Commissione e agli Stati membri dei risultati dei programmi

Art. 36 Stato membro può chiedere alla Commissione, per intero territorio o zona delimitata, il riconoscimento dello status di indenne dalla malattia per 1 o più specie di animali se sono soddisfatte 1 o più delle seguenti condizioni:

  1. a)nessuna delle specie elencate per la malattia in questione è presente nel territorio/zona
  2. b)agente patogeno non è in grado di sopravvivere nel territorio/zona
  3. c)nessuno dei vettori, tramite cui è trasmessa la malattia, è presente o in grado di sopravvivere nel territorio/zona
  4. d)status di indenne da malattia è dimostrato in base a dati storici derivati da sorveglianza o programma di eradicazione

Stato membro può chiedere alla Commissione, per intero territorio o zona determinata, il riconoscimento dello status di zona non soggetta a  vaccinazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a)status di indenne dalla malattia è dimostrato tramite il programma di eradicazione o dati storici
  2. b)si dimostra che la vaccinazione contro la malattia comporta costi superiori a quelli richiesti per mantenere il territorio indenne dalla malattia senza vaccinazione

Commissione approva, eventualmente previo modifiche, domanda degli Stati membri relativa al riconoscimento di status di indenne da malattia o di zona non soggetta a vaccinazione

Art. 37 Stato membro può chiedere alla Commissione per determinate zone il riconoscimento dello status di indenne da1 o più malattie elencate e di loro protezione in caso di focolai, purché:

  1. a)introduzione di tali malattie possa essere efficacemente prevenuta, tenendo conto del loro profilo;
  2. b)zona oggetto della domanda rientra in un sistema comune di gestione della biosicurezza, in grado di garantire lo status di indenne dalla malattia a tutti gli stabilimenti presenti in questa che hanno avviato o ripreso l’attività;
  3. c)zona è stata riconosciuta dall’Autorità competente ai fini del movimento degli animali terrestri ed acquatici e dei loro prodotti

Domanda inviata dallo Stato membro deve includere elementi atti a dimostrare il possesso delle condizioni di cui sopra

Commissione adotta atti per definire: status di zona indenne da malattia; condizioni per cui possibile concedere lo status di indenne; modalità per il riconoscimento da parte dell’Autorità competente dello status di zona indenne da malattia (specie se questa ricade in più Stati membri)

Art. 38 ogni Stato membro redige, aggiorna e mette a disposizione del pubblico (anche tramite pagina internet aperta nel sito della Commissione) l’elenco delle zone del suo territorio in possesso dello status di indenne da malattia

Art. 39 Commissione adotta atti per quanto concerne: prove/criteri per dimostrare la veridicità delle affermazioni dello Stato membro circa l’assenza di specie sensibili o che l’agente patogeno/vettore della malattia non è in grado di sopravvivere nel suo territorio; criteri da rispettare per definire lo status di indenne da malattia; misure di biosicurezza e sorveglianza necessaria per attestare lo status di indenne da malattia;; restrizioni e condizioni per la vaccinazione; delimitazione delle zone che separano le zone indenni da quelle oggetto del programma di eradicazione; deroghe al riconoscimento dello status di indenne da malattia

Art. 40 Commissione definisce le informazioni che gli Stati membri debbono fornire per:

  1. a)attestare lo status di indenne dalla malattia per determinati territori;
  2. b)ottenere il riconoscimento dello status di indenne dalla malattia dell’intero territorio o di determinate zone

Art. 41 Stato membro mantiene il riconoscimento dello status di indenne dalla malattia, purché:

  1. a)condizioni per il suo riconoscimento continuano ad essere soddisfatte
  2. b)sorveglianza attuata attesta che l’intero territorio o la zona determinata rimane indenne dalla malattia elencata
  3. c)applica restrizioni ai movimenti degli animali delle specie sensibili alla malattia e dei relativi prodotti
  4. d)applica altre misure di biosicurezza per prevenire l’introduzione della malattia in oggetto

Art. 42 se Stato membro ritiene che nel suo territorio/zona una delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento dello status di indenne dalla malattia non sono più soddisfatte:

  1. a)informa subito la Commissione
  2. b)sospende o limita i movimenti delle specie sensibili verso altri Stati membri o zone aventi uno stato sanitario migliore per tale malattia
  3. c)applica misure di controllo della malattia per prevenirne la diffusione

Suddette misure sono revocate se:

  1. a)indagini confermano che il sospetto di malattia non sussiste o non ha ripercussioni significative;
  2. b)Stato membro fornisce assicurazioni circa il mantenimento dello status di indenne da malattia.

Se invece le indagini confermano l’esistenza di un focolaio della malattia o di gravi violazioni nel mantenimento dello status di indenne, lo Stato membro informa subito la Commissione, che ritira lo status di indenne da malattia a questo o a sua zona (soprattutto quando la malattia si diffonda rapidamente con il rischio di avere un impatto molto significativo sulla sanità animale o sulla incolumità pubblica e sulla società)

Art. 43 Stato membro, previa la consultazione di esperti e delle parti interessate, elabora ed aggiorna piani di emergenza, recanti le misure da adottare, se rilevata la malattia elencata/emergente, comprendenti:

  1. a)ordine gerarchico delle Autorità pubbliche coinvolte, in modo da garantire un processo decisionale rapido ed efficace a livello nazionale, regionale e locale
  2. b)quadro di cooperazione da instaurare tra Autorità competente, altre Autorità pubbliche e parti interessate coinvolte, in modo da assicurare coerenza e coordinamento delle azioni
  3. c)idonea disponibilità ed accesso alle strutture, laboratori, attrezzature, personale, materiali ed altre risorse per una eradicazione rapida della malattia
  4. d)disponibilità di: un centro funzionale nonché di centri regionali e locali di controllo della malattia; gruppi operativi di esperti
  5. e)modalità di attuazione delle misure di controllo della malattia elencata/emergente
  6. f)disposizioni in merito alle vaccinazioni di emergenza
  7. g)principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni
  8. h)modalità di coordinamento con gli Stati membri confinanti e Paesi Terzi

Art. 44 Commissione definisce misure affinché Stati membri adottano piani di emergenza

Art. 45 Autorità competente provvede a svolgere, in collaborazione con Autorità di Stati membri/Paesi Terzi confinanti, periodici esercizi di simulazione dei piani di emergenza, al fine di: garantire un livello elevato di sensibilizzazione e preparazione per fornire risposte rapide alle malattie; verificarne la funzionalità; fornire alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sui risultati conseguiti da simulazione

Commissione definisce la frequenza degli esercizi di simulazione che coprono più malattie

Art. 46 Stato membro adotta misure per l’uso di medicinali veterinari nei confronti delle malattie elencate (comprendenti loro uso obbligatorio o loro divieto e restrizioni d’uso), in modo da garantirne un più efficace controllo

Stato membro nel decidere se usare o meno medicinali veterinari, come misura di prevenzione e controllo della malattia elencata, tiene conto di: profilo della malattia; distribuzione della malattia nel suo territorio o in UE o in Paesi Terzi; disponibilità ed efficacia dei medicinali in questione; rischi connessi; disponibilità di test diagnostici per individuare le infrazioni negli animali trattati; ripercussioni economiche, sociali, sanitarie ed ambientali nell’uso dei medicinali; uso dei medicinali per studi scientifici o loro sviluppo e sperimentazione in condizioni controllate per proteggere la sanità animale e pubblica

Art. 47 Commissione adotta atti per stabilire: divieti e restrizioni nell’uso dei medicinali veterinari; condizioni specifiche per il loro uso su certe malattie; misure di riduzione dei rischi per la diffusione delle malattie elencate tramite gli animali trattati con medicinali; sorveglianza adottata nei confronti di vaccini ed altri medicinali veterinari. In caso di emergenza gli atti sono adottati d’urgenza

Art. 48 Commissione, per le malattie elencate dove la vaccinazione non è vietata, può istituire un responsabile della gestione di banca UE per lo stoccaggio e sostituzione di 1 o più degli antigeni, vaccini, semenze madre di vaccini, reagenti diagnostici

Commissione si assicura che tali banche:

  1. a)conservano scorte sufficienti di antigeni, vaccini, reagenti diagnostici del tipo appropriato per la malattia in questione, tenendo conto delle necessità stimate dagli Stati membri nel piano di emergenza
  2. b)ricevano un approvvigionamento regolare, sostituendo subito i materiali distribuiti
  3. c)mantengano e spostino i suddetti materiali nel rispetto delle misure di biosicurezza e bioprotezione

Art. 49 Commissione provvede a consegnare prodotti biologici da banche UE, purché vi siano scorte disponibili, a Stati membri e Paesi Terzi richiedenti (in tale caso solo per “prevenire la diffusione di malattia nella UE”). In caso di scorte limitate, Commissione definisce priorità in base a: circostanze della malattia oggetto della richiesta; esistenza di banca nazionale di antigeni, vaccini, reagenti diagnostici nello Stato membro/Paese Terzo; esistenza di misure UE per la vaccinazione obbligatoria

Art. 50 Commissione stabilisce norme per realizzare banche UE di antigeni, vaccini, reagenti diagnostici, specificando in caso di prodotti biologici di cui ad Art. 48: quali di tali prodotti sono inclusi per ogni malattia elencata nella banca UE ed in quale quantità; precauzioni da prendere per la fornitura, stoccaggio e sostituzione dei prodotti biologici; modalità di consegna di tali prodotti dalla banca UE agli Stati membri e Paesi Terzi; tecniche di inclusione dei prodotti biologici nella banca UE e procedure per chiedere l’accesso a tali prodotti

Art. 51 informazioni sui quantitativi e sottotipi di prodotti biologici conservate nella banca UE sono considerate riservate e sono pubblicate

Art. 52 Stato membro che istituisce una banca nazionale di antigeni, vaccini e reagenti diagnostici per malattie già oggetto di banca UE deve:

  1. a)garantire che tale banca soddisfa le prescrizioni in materia di biosicurezza e bioprotezione;
  2. b)fornire alla Commissione informazioni riservate aggiornate (quindi non pubblicabili) in merito a: esistenza della banca nazionale; tipi di antigeni, vaccini, semenze madre di vaccini, reagenti diagnostici con relativi quantitativi presenti nella banca; eventuali modifiche al funzionamento della banca

Art. 53 in caso di sospetto di presenza della malattia elencata negli animali detenuti, Stato membro, oltre all’obbligo della notifica di cui ad Art. 18, garantisce che gli operatori interessati applicano idonee misure di controllo per prevenirne la diffusione da animali, stabilimenti, luoghi infetti sotto loro responsabilità ad altri animali/uomo non infetti

Art. 54 in caso di sospetto di presenza della malattia elencata negli animali detenuti, Autorità competente esegue indagine per confermarla o escluderla, avvalendosi di veterinari ufficiali che:

  1. a)eseguono esami clinici su un campione rappresentativo di animali detenuti delle specie sensibili alla malattia
  2. b)prelevano campioni da tali animali da far esaminare presso laboratori designati, al fine di confermare o escludere la presenza della malattia in questione

Art. 55 in caso di sospetto di presenza della malattia elencata negli animali detenuti, Autorità competente deve inoltre:

  1. a)mettere sotto sorveglianza lo stabilimento, l’azienda alimentare o mangimistica, o l’azienda che tratta sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo dove si sospetta possa esservi la presenza della malattia;
  2. b)compilare un inventario degli animali e prodotti detenuti negli stabilimenti/luoghi di cui alla lettera a);
  3. c)applicare idonee misure di biosicurezza per prevenire la tramissione dell’agente patogeno della malattia elencata ad altri animali o all’uomo;
  4. d)garantire che gli animali sensibili alla malattia sono tenuti in isolamento ed impedito loro di venire in contatto con la fauna selvatica;
  5. e)limitare i movimenti degli animali detenuti, prodotti, persone, veicoli, materiali ed altri strumenti tramite cui l’agente patogeno potrebbe diffondersi alle strutture/luoghi di cui alla lettera a);
  6. f)avviare un’indagine epidemiologica;
  7. g)adottare ogni misura di controllo necessaria della malattia, compresa l’istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee, tenendo conto di: profilo della malattia; esecuzione delle indagini; applicazione delle misure di controllo alle strutture/luoghi di cui alla lettera a)

Commissione adotta atti relativi alle misure di controllo da applicare in base a: rischi per specie/categoria di animali interessata; tipo di produzione interessata

Art. 56 misure di controllo delle malattie possono essere rivedute dall’Autorità competente a seguito dei risultati dell’indagine epidemiologica, eventualmente estendendole ad altri luoghi

Art. 57 Autorità competente conduce un’indagine epidemiologica in caso di conferma della malattia elencata negli animali, al fine di:

  1. a)identificare la possibile origine ed i suoi mezzi di diffusione;
  2. b)calcolare la probabile durata della sua presenza;
  3. c)individuare gli stabilimenti, aziende alimentari e mangimistiche o che trattano sottoprodotti di origine animale, o altri luoghi in cui gli animali di specie sensibili possono essere stati infettati;
  4. d)ottenere informazioni sui movimenti degli animali, persone, prodotti, veicoli, materiali ed altri mezzi tramite cui l’agente patogeno può essersi diffuso nel periodo precedente alla notifica del sospetto o della conferma della malattia;
  5. e)ottenere informazioni sulla sua probabile diffusione nell’ambiente circostante, compresa la presenza e distribuzione dei vettori della malattia

Art. 58 Autorità competente conferma la presenza della malattia elencata in base a: risultati degli esami clinici e di laboratorio; risultati preliminari o finali dell’indagine epidemiologica; altri dati epidemiologici disponibili

Art. 59 Autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di controllo della malattia fino a quando la sua presenza non sia esclusa in base alle informazioni di cui ad Art. 58 

Art. 60 in caso di conferma di un focolaio della malattia elencata, Autorità competente procede subito a:

  1. a)dichiarare infetto lo stabilimento, o l’azienda alimentare, o mangimistica o di sottoprodotti di origine animale, o ogni altro luogo colpito dalla malattia;
  2. b)definire una zona soggetta a restrizioni per tale malattia;
  3. c)attuare il piano di emergenza di cui ad Art. 43

Art. 61 in caso di focolaio della malattia elencata in animali detenuti, Autorità competente adotta le seguenti misure per prevenire un ulteriore diffusione di questa:

  1. a)restrizioni nei movimenti di persone, animali, prodotti, veicoli ed ogni altro materiale o sostanza che potrebbe essere stata contaminata, contribuendo così a diffondere la malattia;
  2. b)abbattimento ed eliminazione degli animali contaminati;
  3. c)distruzione, lavorazione, trasformazione o trattamento dei prodotti, mangimi, sostanze, attrezzature, mezzi di trasporto, piante/prodotti vegetali, acqua che potrebbero essere stati contaminati, in modo da garantire che qualsiasi agente patogeno o vettore venga distrutto;
  4. d)vaccinazione o trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti;
  5. e)isolamento, quarantena o trattamento degli animali e dei relativi prodotti che potrebbero risultare contaminati;
  6. f)pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e derattizzazione, o altre misure di biosicurezza da applicare allo stabilimento, o all’azienda alimentare, o mangimistica o di sottoprodotti di origine animale, o ad altri luoghi colpiti per ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;
  7. g)prelievo di un numero sufficiente di campioni ai fini di indagine epidemiologica ed analisi di laboratorio

Nel determinare quali delle suddette misure adottare, Autorità competente tiene conto di: profilo della malattia; tipo di produzione e delle unità epidemiologiche presenti nello stabilimento, o azienda alimentare/mangimistica ecc.

Autorità competente autorizza il ripopolamento di stabilimento, azienda alimentare ecc. solo se:

  1. a)tutte le misure di controllo delle malattie e se esami di laboratorio sono stati eseguiti con esito negativo;
  2. b)trascorso un periodo di tempo sufficiente ad impedire una nuova contaminazione dello stabilimento, azienda alimentare ecc. colpito dalla malattia elencata che aveva causato il focolaio

Art. 62 Autorità di controllo estende le misure di Art. 61 ad altri stabilimenti, aziende alimentari ecc. se l’indagine epidemiologica o i risultati delle indagini cliniche o di laboratorio fanno sospettare la diffusione della malattia elencata. Se invece indagine epidemiologica dimostra che l’origine della malattia elencata è in un altro Stato membro, Autorità competente informa subito questo e la Commissione

Autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano all’indagine epidemiologica ed all’applicazione delle misure di controllo della malattia

Art. 63 Commissione adotta atti indicanti le misure che le Autorità competenti debbono applicare per il controllo delle malattie ed in particolare:

  1. a)condizioni e prescrizioni relative alle misure di controllo delle malattie;
  2. b)procedure di pulizia, disinfezione, lotta agli insetti, derattizzazione o altre misure di biosicurezza;
  3. c)condizioni e prescrizioni relative al campionamento, esami di laboratorio, ripopolamento;
  4. d)attuazione di misure di controllo delle malattie negli stabilimenti, altri luoghi e mezzi di trasporto connessi

Art. 64 Autorità competente istituisce zone soggette a restrizioni attorno allo stabilimento, azienda alimentare/mangimistica ecc. dove è insorto il focolaio della malattia elencata, tenendo conto di: profilo della malattia; situazione geografica; fattori ecologici delle zone soggette a restrizioni; condizioni meteorologiche; presenza, distribuzione e tipi di vettori nelle zone soggette a restrizioni; risultati dell’indagine epidemiologica e di altri studi realizzati; risultati delle prove di laboratorio; misure di controllo delle malattie applicate

Zona soggetta a restrizione include anche una zona di protezione e sorveglianza di dimensioni definita dall’Autorità competente, che analizza continuamente la situazione, al fine di impedire la diffusione della malattia (A tal fine modifica confini o istituisce ulteriori zone soggette a restrizioni)

Se zone soggette a restrizioni ricadono in più Stati membri, le Autorità competenti di questi debbono cooperare alla loro istituzione e gestione

Art. 65 Autorità competente provvede ad adottare 1 o più delle seguenti misure per il controllo della malattia nelle zone soggette a restrizioni:

  1. a)identificazione degli stabilimenti, o delle aziende alimentari, o mangimistiche, o che trattano sottoprodotti di origine animale, o di qualunque altro luogo dove sono detenuti animali sensibili alla malattia;
  2. b)esecuzione di visite periodiche a tali stabilimenti e luoghi, con eventuale prelievo di campioni per esami di laboratorio;
  3. c)prescrizioni inerenti al movimento delle persone, animali, prodotti, mangimi, veicoli ed ogni altro materiale/sostanza che potrebbe essere contaminato o contribuire alla diffusione della malattia in tali zone e suo trasporto tramite queste;
  4. d)prescrizioni in materia di biosicurezza per: produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale; raccolta e smaltimento di sottoprodotti di origine animale; raccolta, stoccaggio e manipolazione del materiale germinale
  5. e)vaccinazione e trattamento con medicinali veterinari degli animali detenuti;
  6. f)pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e derattizzazione, o altre misure di biosicurezza;
  7. g)designazione e riconoscimento di stabilimenti ai fini della macellazione degli animali e del trattamento dei prodotti di origine animale provenienti dalle zone soggette a restrizioni;
  8. h)prescrizioni in materia di identificazione e tracciabilità, ai fini del movimento di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale;
  9. i)altre misure di biosicurezza necessarie per ridurre al minimo rischio di diffusione della malattia elencata;
  10. j)informazione alla popolazione della istituzione di zona soggetta a restrizioni con relativi obblighi imposti agli operatori per prevenire un’ulteriore diffusione della malattia elencata

Nel definire le suddette misure di controllo da applicare, Autorità competente tiene conto di: profilo della malattia; tipi di produzione; fattibilità, disponibilità ed efficacia delle misure di controllo esistenti

Art. 66 nelle zone soggette a restrizioni gli operatori debbono:

  1. a)spostare gli animali e prodotti solo a seguito di un’autorizzazione dell’Autorità competente, nel rispetto delle prescrizioni da questa emanate;
  2. b)comunicare all’Autorità competente ogni movimento previsto degli animali o dei prodotti all’interno o fuori dalla zona soggetta a restrizioni

Art. 67 Commissione adotta atti riguardanti:

  1. a)condizioni e prescrizioni relative alle misure di controllo delle malattie;
  2. b)procedure di pulizia, disinfezione, lotta agli insetti, derattizzazione ed altre misure di biosicurezza (compreso  l’eventuale uso di biocidi);
  3. c)sorveglianza da garantire a seguito dell’applicazione delle suddette misure di controllo;
  4. d)altre misure specifiche di controllo delle malattie da adottare per limitarne diffusione

Art. 68 Autorità competente continua ad applicare le misure di controllo della malattia fino a quando non risultano soddisfatte le seguenti condizioni, comprovanti l’eradicazione della malattia:

  1. a)attuate tutte le misure di controllo per la malattia elencata all’origine delle restrizioni;
  2. b)completate le operazioni di pulizia, disinfezione, lotta agli insetti, derattizzazione, o altre misure di biosicurezza necessarie per la malattia in questione, tipi di produzione, specie di animali colpite;
  3. c)attuata adeguata sorveglianza nella zona soggetta a restrizioni, tenendo conto di: profilo della malattia; tipo di stabilimento

Commissione adotta atti inerenti alle misure che l’Autorità competente deve adottare ed in particolare:

  1. a)procedure di pulizia, disinfezione, lotta agli insetti, derattizzazione, o altre misure di biosicurezza (compreso l’eventuale uso di biocidi);
  2. b)strutture, strumenti, metodi, frequenza, intensità, popolazione animale bersaglio e modelli di campionamento della sorveglianza per ripristinare lo status di indenne dalla malattia dopo il focolaio;
  3. c)ripopolamento della zona soggetta a restrizione dopo il completamento delle misure di controllo della malattia;
  4. d)misure di controllo che l’Autorità competente deve adottare per ripristinare lo status di zona indenne da malattia

Art. 69 al fine di lottare efficacemente contro le malattie elencate, Autorità competente può elaborare un piano di vaccinazione ed istituire zone di vaccinazione, tenendo conto di: prescrizioni vigenti in materia di vaccinazione di emergenza e di uso dei vaccini; misure di riduzione dei rischi per evitare la diffusione della malattia

Art. 70 se Autorità competente sospetta o conforma la presenza di una malattia elencata negli animali selvatici, conduce un’adeguata sorveglianza nella popolazione di questi ed adotta misure necessarie alla prevenzione e controllo di tale malattia, tenendo conto di: profilo della malattia; animali selvatici colpiti; rischio di trasmissione della malattia agli animali ed all’uomo

Commissione definisce con propri atti: criteri per la sorveglianza in caso di conferma della malattia; norme integrative delle misure di prevenzione e controllo della malattia, tenendo conto del suo profilo e delle specie sensibili a questa

Art. 71 Stati membri:

  1. a)adottano misure supplementari di controllo della malattia, “necessarie e proporzionate a contrastarne la diffusione”, tenendo conto di: circostanze epidemiologiche specifiche; tipo di stabilimenti ed altri luoghi di produzione coinvolti; specie e categorie di animali interessati; condizioni economiche e sociali;
  2. b)informano subito, in merito alle misure supplementari adottate, la Commissione affinché, esaminata la situazione della malattia e le misure adottate, decide l’applicazione di misure speciali di controllo qualora quelle dello Stato membro vengono ritenute inadatte, in quanto la malattia continua a diffondersi nonostante tali misure (In caso di urgenza Commissione può adottare atti subito applicabili)

Art. 72 in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata, oltre all’obbligo della notifica di cui ad Art. 18, Stato membro deve garantire che gli operatori interessati adottino le misure di controllo di cui ad Art. 74 per prevenirne la trasmissione da animali, stabilimenti ed altri luoghi infetti sotto la loro responsabilità ad altri animali o esseri umani non infetti

Art. 73 in caso di sospetto di malattia elencata, Autorità competente provvede a: condurre subito un’indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia; far eseguire a veterinari esami clinici su un campione rappresentativo di animali detenuti appartenenti a specie sensibili alla malattia (A tal fine prelevati da questi adeguati campioni da far analizzare presso laboratori accreditati per confermare o escludere malattia in questione)

Art. 74 Autorità competente se sospetta la presenza di malattia negli animali detenuti, avvia un’indagine epidemiologica ed applica misure preliminari di controllo per limitarne la diffusione nel territorio, o stabilimento, o azienda alimentare o mangimistica o di sottoprodotti di origine animale, o in ogni altro luogo colpito

Tali misure debbono essere adeguate e proporzionate al rischio determinato dalla malattia in questione, tenendo conto di: profilo della malattia; animali detenuti colpiti; stato sanitario dello Stato membro o della zona o dello stabilimento dove si sospetta la presenza della malattia

Commissione adotta atti integrativi inerenti a: misure preliminari di controllo da adottare per prevenire diffusione della malattia; applicazione di tali misure anche ad altri stabilimenti, aziende alimentari o mangimistiche ecc.; istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee

Art. 75 misure di controllo di cui ad Art. 74 sono riesaminate dall’Autorità competente a seguito dell’indagine epidemiologica condotta eventualmente estese ad altri luoghi se necessario

Art. 76 in caso di sospetto della presenza di malattia elencata in uno Stato membro dove applicato programma di eradicazione al riguardoAutorità competente di questo deve:

  1. a)eseguire subito un’indagine per confermare o escludere tale malattia;
  2. b)adottare le misure preliminari di controllo di cui ad Art. 74;
  3. c)garantire che gli operatori adottino le misure di cui ad Art. 72

Tali disposizioni sono applicate anche negli Stati membri o nelle zone in possesso dello status di indenne dalla malattia, al fine di mantenere tale status

Commissione adotta atti per definire: misure di controllo della malattia; tipologia delle indagini da svolgere; misure preliminari di controllo da adottare per prevenire la diffusione della malattia

Art. 77 Autorità competente conferma la presenza della malattia in base a: risultati degli esami clinici e di laboratorio; indagine epidemiologica; altri dati epidemiologici disponibili

Art. 78 Autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di controllo di cui ad Art. 74, fino a quando la presenza della malattia in questione non viene esclusa

Art. 79 in caso di conferma del focolaio di una malattia negli animali detenuti, l’Autorità competente applica le misure di controllo previste nel programma di eradicazione e, nel caso di zone con status di indenne da tale malattia, adotta una delle misure da Art. 53 ad Art. 69 proporzionate al rischio costituito da questa, avviando nel contempo eventuale programma obbligatorio di eradicazione della stessa

Art. 80 in caso di conferma del focolaio della malattia elencata negli animali detenuti in uno Stato membro in cui si applica un programma di eradicazione per questa, Autorità competente applica le misure di controllo previste nel programma di eradicazione o misure aggiuntive comprese tra quelle da Art. 53 ad Art. 69, tenendo conto di: profilo della malattia; animali detenuti colpiti; rischio di ripercussioni economiche e sociali. Analoghe misure vengono adottate per mantenere lo Stato membro indenne dalla malattia in questione

Art. 81 se l’Autorità competente sospetta o conferma la presenza di un focolaio della malattia negli animali selvatici nell’intero territorio dello Stato membro o di una sua zona deve:

  1. a)applicare le misure di controllo previste nel programma obbligatorio di eradicazione
  2. b)avviare un programma obbligatorio di eradicazione della malattia se: non ancora intrapreso a causa dello status di indenne da questa; necessario per controllare gli animali selvatici, al fine di prevenire la diffusione della malattia

Art. 82 se l’Autorità competente sospetta o conferma la presenza della malattia negli animali selvatici di uno Stato membro dove vige un programma di eradicazione per questa:

  1. a)deve applicare le misure di controllo previste dal programma di eradicazione in tutto lo Stato membro o nella zona pertinente al focolaio;
  2. b)può adottare misure di controllo aggiuntive, scelte tra quelle previste da Art. 53 ad Art. 69, tenendo conto di: profilo della malattia; animali selvatici colpiti; rischio di trasmissione della malattia agli animali ed all’uomo; sue ripercussioni economiche, sociali ed ambientali.

Analoghi provvedimenti vengono presi se lo Stato membro intende mantenere lo status di indenne dalla suddetta malattia

Art. 83 Stato membro informa, in merito alle misure di controllo delle malattie adottate dall’Autorità competente, la Commissione che, esaminata la situazione epidemiologica e le misure di controllo adottate, può stabilire norme speciali di controllo della malattia per un periodo di tempo limitato (tenere conto di profilo della malattia elencata e situazione epidemiologica rilevata), qualora ritenga che le misure prese dall’Autorità competente sono inadatte, in quanto la malattia continua a diffondersi. In caso di urgenza, a causa di un rischio di impatto molto forte, gli atti della Commissione sono immediatamente attuativi

Art. 84 operatori di stabilimenti che detengono animali terrestri o raccolgono, producono, trasformano, stoccano materiale germinale di questi sono tenuti a registrare tali stabilimenti prima di iniziare l’attività. A tal fine forniscono all’Autorità competente le seguenti informazioni in merito ad ogni stabilimento gestito: nome ed indirizzo dell’operatore; ubicazione dello stabilimento, con descrizione delle relative strutture; categorie, specie e numero di animali o di materiale germinale detenuto con relativa capacità produttiva dello stabilimento; tipo di stabilimento; altri elementi utili per definire il rischio presentato da stabilimento; eventuali cambiamenti relativi ad elementi precedenti intervenuti in questo; eventuale cessazione dell’attività da parte di operatore/stabilimento

Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi di Art. 94 non sono tenuti a fornire queste informazioni

Art. 85 Stato membro può esonerare dall’obbligo della registrazione alcune categorie di stabilimenti aventi un rischio irrilevante, comunicandolo alla Commissione

Art. 86 Commissione adotta atti per definire le informazioni da fornire ed i tipi di stabilimenti che gli Stati membri possono esonerare dalla registrazione, tenendo conto di: specie, categorie e numero di animali e di materiale germinale detenuto; tipo di stabilimento; movimento di animali o di materiale germinale in entrata ed in uscita dallo stabilimento

Art. 87 trasportatori di ungulati detenuti all’interno di uno Stato membro, o tra Stati membri, o verso Paesi Terzi, prima di iniziare l’attività, debbono essere registrati. A tal fine forniscono all’Autorità competente informazioni relative a: loro nome ed indirizzo; categorie, specie e numero di ungulati oggetto del trasporto; tipo e mezzi di trasporto; eventuali cambiamenti intervenuti nei suddetti dati; eventuale cessazione dell’attività di trasporto

Commissione può adottare atti relativi all’obbligo della registrazione anche per altri tipi di trasportatori e per determinate specie di animali che comportano rischi specifici

Stato membro può esonerare dall’obbligo della registrazione certe categorie di trasportatori aventi un rischio irrilevante, comunicandolo alla Commissione

Art. 89 Commissione può adottare atti per definire le informazioni che trasportatori sono tenuti a fornire ai fini della registrazione, nonché le norme attraverso cui gli Stati membri possono esonerarli dalla registrazione, tenendo conto di: distanza del trasporto degli ungulati; categorie, specie e numero degli ungulati trasportati

Art. 90 operatori che, indipendentemente dallo stabilimento, procedono alla raccolta di ungulati e pollame (compresi quanti acquistano/vendono animali) chiedono di essere registrati all’Autorità competente, fornendo le seguenti informazioni: loro nome ed indirizzo; specie e categorie di ungulati e pollame detenuti; eventuali cambiamenti intervenuti in merito ai suddetti dati; eventuale cessazione dell’attività

Art. 91 Stato membro può esonerare dall’obbligo di registrazione certe categorie di operatori che procedono alle operazioni di raccolta con rischio irrilevante, comunicandolo alla Commissione

Art. 92 Commissione può adottare atti inerenti a: informazioni che operatori debbono fornire ai fini della registrazione; tipi di operatori che Stato membro può esonerare dalla registrazione, tenendo conto della specie, categorie e numero di animali detenuti

Art. 93 Autorità competente:

  1. a)annota stabilimenti, trasportatori ed operatori che procedono alle operazioni di raccolta nel Registro di Art. 101, se l’operatore interessato ha trasmesso le informazioni richieste;
  2. b)assegna ad ogni stabilimento, trasportatore ed operatore un numero di registrazione unico

Art. 94 operatori chiedono il riconoscimento all’Autorità competente, al fine di avviare un’attività negli stabilimenti di:

–         raccolta di ungulati e pollame, soprattutto se tali animali sono trasferiti da un altro Stato membro

–         materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, soprattutto se questo spostato in un altro Stato membro

–         incubatoi, da cui uova da cova o pollame sono trasferiti verso un altro Stato membro

–         pollame destinati a scopi diversi dalla macellazione o uova da cova trasferiti verso un altro Stato membro

–         animali terrestri con rischio significativo

Operatore deve subito cessare l’attività in tale stabilimento se l’Autorità competente ne revoca o sospende il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionato, se lo stabilimento non soddisfa le prescrizioni per ottenere il riconoscimento definitivo

Commissione adotta atti in merito a: deroghe all’obbligo di chiedere il riconoscimento se lo stabilimento costituisce un rischio irrilevante; tipi di stabilimenti da riconoscere; norme speciali per la cessazione dell’attività negli stabilimenti di materiale germinale. Commissione nell’adottare tali atti tiene conto di: specie e categorie di animali terrestri e di materiale germinale presente nello stabilimento; numero/quantità di animali e di materiale germinale detenuto; tipo di stabilimento e di produzione; movimenti di animali/materiale germinale in entrata ed in uscita dallo stabilimento

Art. 95 operatori chiedono il riconoscimento di status di “stabilimento confinato” all’Autorità competente e spostano gli animali detenuti solo dopo che questo ha ottenuto il suddetto riconoscimento

Art. 96 operatori, ai fini del riconoscimento di cui ad Art. 95, inviano all’Autorità competente informazioni circa: loro nome ed indirizzo; ubicazione dello stabilimento, con descrizione delle sue strutture; categorie, specie e numero di animali terrestri o di quantità del materiale germinale detenuto in questo; tipo di stabilimento e sue caratteristiche specifiche in modo da definirne il rischio; eventuali cambiamenti intervenuti nei suddetti dati; eventuale cessazione dell’attività dell’operatore o dello stabilimento

Commissione adotta atti per definire ulteriori informazioni che operatori debbono fornire nella domanda di riconoscimento

Art. 97 Autorità competente rilascia il riconoscimento solo se lo stabilimento:

  1. a)soddisfa le prescrizioni relative a: misure di quarantena, isolamento ed altre misure di biosicurezza; sorveglianza (tenere conto del tipo di stabilimento e del rischio connesso); conservazione della documentazione
  2. b)dispone di strutture ed attrezzature adeguate per: ridurre il rischio di introduzione e diffusione delle malattie ad un livello accettabile (tenere conto del tipo di stabilimento); quantità di animali terrestri o di materiale germinale detenuto
  3. c)presenta un rischio accettabile di diffusione delle malattie (tenere conto delle misure di riduzione del rischio)
  4. d)dispone di personale adeguatamente formato
  5. e)è dotato di un sistema in grado di attestare all’Autorità competente l’osservanza delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere

Commissione adotta atti delegati in merito a: quarantena, isolamento o altre misure di biosicurezza e sorveglianza; strutture ed attrezzature; responsabilità, competenze e formazione del personale e dei veterinari presenti negli stabilimenti di raccolta di ungulati, pollame e materiale germinale; supervisione dell’Autorità competente sui suddetti stabilimenti. Nell’adottare tali atti, Commissione tiene conto di: rischi presentati da ogni tipo di stabilimento; specie e categorie di animali terrestri detenuti; tipo di produzione interessata; modalità tipiche adottate dallo stabilimento per movimentare gli animali detenuti in base a loro specie e categorie

Art. 98 Autorità competente indica nel riconoscimento dello stabilimento per quali specie e categorie di animali o di materiale germinale detenuto questo è valido

Art. 99 Autorità competente definisce le procedure da seguire per chiedere e rilasciare il riconoscimento dello stabilimento, comprese le visite in loco (da eseguire dopo avere ricevuto le domanda), al fine di verificare se sono soddisfatte le condizioni di Art. 97. Se stabilimento non soddisfa tutte le condizioni di Art. 97, Autorità competente può rilasciare un riconoscimento condizionato; se ad una successiva ispezione (effettuata entro 3 mesi) lo stabilimento risulta soddisfare tutte le principali condizioni e non presenta un rischio significativo, rilascia il riconoscimento definitivo. Se invece dalla visita in loco emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi, ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni, l’Autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato (comunque mai superiore a 6 mesi)

Art. 100 Autorità competente riesamina periodicamente il riconoscimento in base al relativo rischio. Se vengono rilevate carenze alle prescrizioni di Art. 97 e l’operatore non è in grado di fornire garanzie circa la loro eliminazione, l’Autorità avvia la procedura di revoca del riconoscimento (o di sospensione, se l’operatore garantisce di essere in grado di ovviare alle suddette carenze entro un tempo ragionevole)

Riconoscimento può essere nuovamente concesso dopo la revoca (o ripristinato dopo la sospensione), se l’Autorità competente accerta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni

Art. 101 Autorità competente istituisce e tiene aggiornato un registro in cui riportati tutti gli stabilimenti ed operatori registrati ai sensi di Art. 93 e tutti gli stabilimenti riconosciuti ai fini dei movimenti degli animali e del relativo materiale germinale tra gli Stati membri, o per altri scopi

Commissione adotta atti in merito alle informazioni da riportare nel registro ed all’accessibilità di questo al pubblico

Art. 102 operatori, soggetti all’obbligo della registrazione, conservano per almeno 3 anni nello stabilimento, mettendoli a disposizione, su richiesta, dell’Autorità competente, documenti recanti almeno seguenti informazioni:

  1. a)specie, categoria, numero ed eventuale identificazione degli animali detenuti nello stabilimento
  2. b)movimenti degli animali in entrata ed uscita dallo stabilimento, specificando il luogo di origine/destinazione e la data dei movimenti
  3. c)documenti che accompagnano animali detenuti in entrata ed uscita dallo stabilimento
  4. d)mortalità degli animali detenuti presso stabilimento
  5. e)misure per biosicurezza, sorveglianza, trattamenti delle prove ed altre informazioni su specie e categorie di animali detenuti, tipo di produzione, tipo e dimensioni dello stabilimento
  6. f)risultati delle visite di sanità animale richieste ai sensi di  25

Stabilimenti con rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate/emergenti, o aventi accesso a banche dati informatizzate contenenti le informazioni in questione, possono essere esonerati dallo Stato membro da tale obbligo

Art. 103 operatori di stabilimenti di materiale germinale conservano, per almeno 3 anni, mettendoli a disposizione, su richiesta, dell’Autorità competente, documenti recanti almeno seguenti informazioni:

  1. a)razza, età, identificazione e stato sanitario degli animali donatori per la produzione di materiale germinale
  2. b)data e luogo di raccolta, trasformazione, stoccaggio
  3. c)estremi di identificazione del materiale germinale e relativo luogo di destinazione
  4. d)documenti che accompagnano il materiale germinale in arrivo/partenza dallo stabilimento
  5. e)eventuali risultati degli esami clinici e di laboratorio con relative tecniche utilizzate

Stabilimenti con rischio ridotto di diffusione di malattie elencate/emergenti possono essere esonerati dallo Stato da tale obbligo

Art. 104 trasportatori conservano, per almeno 3 anni mettendoli a disposizione, su richiesta, dell’Autorità competente, documenti recanti almeno seguenti informazioni: stabilimenti visitati; categorie, specie e numero di animali trasportati; pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto usati; dati relativi ai documenti di accompagnamento degli animali. Trasportatori con rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate/emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro da tale obbligo

Art. 105 operatori impegnati nelle operazioni di raccolta conservano, per almeno 3 anni mettendoli a disposizione, su richiesta, dell’Autorità competente, documenti recanti almeno seguenti informazioni:

  1. a)specie, categorie, numero ed identificazione degli animali detenuti sotto la loro responsabilità;
  2. b)movimenti degli animali detenuti specificando: luogo di origine/destinazione; data dei suddetti movimenti;
  3. c)documenti di accompagnamento degli animali;
  4. d)mortalità degli animali;
  5. e)misure di biosicurezza, sorveglianza, trattamenti, risultati delle prove ed altre informazioni sulle specie e categorie di animali detenuti

Operatori con rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate/emergenti possono essere esonerati dallo Stato membro da tale obbligo

Art. 106 Commissione adotta atti inerenti a informazioni da conservare, oltre a quelle di Art. 102, 103, 104, 105, prescrizioni supplementari per la conservazione dei documenti inerenti al materiale germinale raccolto, prodotto, trasformato, dopo che lo stabilimento ha cessato l’attività. Tali atti sono adottati tenendo conto di: rischi presentati da ogni tipo di stabilimento o attività; specie e categorie di animali detenuti o di materiale germinale presente o trasportato; tipo di produzione attuata nello stabilimento o tipo di attività; modalità tipiche dei movimenti e categoria di animali interessati; numero di animali o quantità di materiale germinale detenuti sotto la responsabilità dell’operatore

Art. 107 Commissione adotta atti per definire tipi di stabilimenti e di operatori che lo Stato membro può esonerare dalla conservazione dei documenti, tenendo conto di: specie e categorie di animali o di materiale germinale detenuto; stabilimenti od operatori che detengono, manipolano, trasportano un numero ridotto di animali o di materiale germinale

Art. 108 Stato membro istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti (tenere conto di: specie o categorie di animali detenuti; rischio presentato) comprendente: mezzi di identificazione individuale o per gruppi di animali; documenti di identificazione, trasporto e tracciabilità degli animali; documenti aggiornati da conservare nello stabilimento; base dati informatizzata degli animali. Il sistema è concepito in modo tale da:

  1. a)garantire un’applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie;
  2. b)facilitare la tracciabilità degli animali detenuti ed i loro movimenti entro e tra gli Stati membri, nonché il loro ingresso nella UE;
  3. c)assicurare interoperabilità, integrazione e compatibilità dei suoi elementi componenti;
  4. d)garantire che sia adatto al sistema informatico per il trattamento delle informazioni ai fini della notifica nella UE ed al sistema TRACIS;
  5. e)garantire un approccio adeguato alle diverse specie di animali comprese nel sistema

Stati membri possono:

  1. a)usare tale sistema anche per scopi diversi da quelli indicati sopra:
  2. b)integrare i documenti di identificazione e di trasporto con i certificati sanitari o l’autodichiarazione di cui ad Art. 143
  3. c)designare l’Autorità o la persona fisica capace di assicurare l’applicazione del sistema, compreso il rilascio dei documenti di identificazione ed elaborazione di cui ad Art. 110

Art. 109 Stati membri istituiscono e mantengono una base dati per registrare seguenti informazioni su:

  1. a)bovini detenuti: loro identificazione individuale; stabilimenti di detenzione; movimenti in entrata ed uscita dallo stabilimento;
  2. b)ovini e caprini detenuti: loro identificazione individuale; numero di animali detenuti nello stabilimento; stabilimento di detenzione; movimenti in entrata ed uscita dallo stabilimento;
  3. c)suini: loro identificazione individuale; numero di animali detenuti nello stabilimento; stabilimento di detenzione; movimenti in entrata ed uscita da stabilimento;
  4. d)equini: codice unico di identificazione; metodo di identificazione adottato in grado di collegare l’animale interessato al documento di identificazione; estremi riportati nel documento di identificazione; stabilimento di detenzione;
  5. e)animali terrestri di specie diverse

Commissione adotta atti in merito a: informazioni da registrare per le diverse specie in modo da garantire un’applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie; tracciabilità delle specie diverse di animali detenuti e loro movimenti tra gli Stati membri ed in ingresso nella UE

Art. 110 ogni Autorità competente:

  1. a)rilascia documenti di identificazione degli animali detenuti se questi richiesti da Art. 114 e 117
  2. b)rilascia documenti di identificazione di bovini, come prescritto da Art. 112, salvo che gli Stati membri non si scambiano dati elettronici
  3. c)elabora modelli per i documenti di trasporto e per l’identificazione e tracciabilità degli animali detenuti

Stato membro può adottare norme nazionali specifiche per il rilascio di passaporti per animali non destinati ad essere movimenti tra Stati membri

Art. 111 ogni Autorità competente informa la Commissione e mette a disposizione del pubblico informazioni su: punti di contatto per la base dati informatizzata; Autorità competenti per il rilascio dei documenti di identificazione e trasporto; mezzi di identificazione da usare per ogni specie e categoria di animali detenuti; formato prescritto per il rilascio dei documenti di identificazione

Art. 112 detentori di bovini debbono provvedere a:

  1. a)identificare individualmente gli animali detenuti con mezzo fisico
  2. b)rilasciare, in caso di movimento di animali tra gli Stati membri, di un documento di identificazione da parte dell’Autorità designata
  3. c)conservare i documenti di identificazione, compilati correttamente, e gli eventuali documenti di accompagnamento
  4. d)inviare informazioni su: movimenti in entrata ed uscita dallo stabilimento degli animali detenuti; nascite e decessi intervenuti nello stabilimento

Art. 113 detentori di ovini e caprini debbono provvedere a:

  1. a)identificare gli animali detenuti con mezzo fisico
  2. b)accompagnare tali animali, in caso di loro movimentazione all’interno dello Stato membro, da un documento di trasporto (usare il modello predisposto dall’Autorità competente). Al riguardo lo Stato membro può esonerarne il rilascio se le informazioni contenute in questo sono già inserite nella base dati informatizzata di Art. 109 ed il sistema di identificazione e registrazione degli animali adottato offre un livello di tracciabilità equivalente a quello dei documenti di trasporto
  3. c)inviare informazioni sui movimenti degli animali in entrata ed uscita dallo stabilimento

Art. 114 detentori di equini debbono provvedere a:

  1. a)identificare individualmente gli animali mediante: codice unico (registrato in banca dati informatizzata di Art. 109) e mezzo fisico; documento unico di identificazione a vita
  2. b)garantire che le informazioni su tali animali vengano inviate alla banca dati informatizzata

Art. 115 detentori di suini debbono provvedere a:

  1. a)identificare gli animali con mezzo fisico
  2. b)accompagnare, in caso di loro movimentazione all’interno dello Stato membro, tali animali con documento di trasporto (usare il modello predisposto dall’Autorità competente)
  3. c)inviare informazioni sullo stabilimento, in cui sono detenuti gli animali, alla banca dati informatizzata

Art. 116 Stato membro può esonerare, in caso di movimenti al suo interno che i suini siano accompagnati da documenti di trasporto qualora: le informazioni contenute in questi siano già inserite nella banca dati informatizzata; sistema di identificazione e registrazione dei suini vigente offre una tracciabilità equivalente a quella del documento di trasporto

Art. 117 detentori di animali diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini debbono provvedere a:

  1. a)identificare gli animali individualmente o per gruppi
  2. b)accompagnare, in caso di movimentazione di tali animali dallo stabilimento, del documento di identificazione, o di trasporto, o di altro documento in grado di garantirne l’identificazione e tracciabilità

Art. 118 Commissione addotta atti in merito a:

  1. a)prescrizioni su: mezzi e metodi di identificazione degli animali detenuti; eventuali esoneri o disposizioni speciali per determinate specie e categorie di animali
  2. b)informazioni da inserire in: banche dati informatizzate; documenti di identificazione e trasporto
  3. c)scambio di dati elettronici tra le banche dati informatizzate vigenti negli Stati membri
  4. d)disposizioni specifiche per documenti di trasporto e di identificazione che accompagnano gli animali in caso di loro movimentazione
  5. e)prescrizioni per l’identificazione e la registrazione degli animali diversi dai bovini, ovini, caprini, suini, equini, tenendo conto dei rischi rappresentati da tali specie per: garantire un’applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie; facilitare la tracciabilità degli animali detenuti ed i loro movimenti tra gli Stati membri o in ingresso nella UE
  6. f)identificazione e registrazione degli animali detenuti dopo il loro ingresso nella UE

Art. 119 Commissione adotta atti riguardo a deroghe da concedere agli operatori in materia di identificazione e registrazione degli animali qualora 1 o più elementi di Art. 108 non risultano necessari per adempiere agli obblighi previsti dallo stesso; altre misure adottate dallo Stato membro garantiscono un analogo livello di tracciabilità. Tali norme sono definite tenendo conto di: specie e categorie degli animali detenuti interessati; rischi per tali animali; numero di animali presenti nello stabilimento; tipo di produzione in stabilimento; modalità di movimento degli animali; considerazioni in merito alla prevenzione e conservazione delle specie animali detenute; applicazione efficace degli elementi di tracciabilità

Art. 120 Commissione adotta norme per:

  1. a)accesso uniforme agli elementi contenuti nella banca dati informatizzata, nonché modalità del suo funzionamento
  2. b)modalità di scambio elettronico degli elementi tra banche dati degli Stati membri
  3. c)applicazione uniforme del sistema di identificazione e di registrazione delle varie specie e categorie di animali detenuti
  4. d)applicazione uniforme delle modalità di designazione degli Organismi autorizzati
  5. e)tecniche, procedure, formati e modalità di funzionamento dei mezzi di identificazione (compresi termini per la loro applicazione, nonché modalità per loro rimozione, modifica, sostituzione); configurazione dei codici di identificazione
  6. f)formati e modalità di funzionamento dei documenti di identificazione e trasporto
  7. g)termini e procedure per l’invio delle informazioni obbligatorie da parte degli operatori e per la registrazione degli animali detenuti nelle banche dati
  8. h)procedure per l’identificazione elettronica degli animali
  9. i)applicazione di eventuali esoneri in materia di identificazione e registrazione

Art. 121 operatori che producono, trasformano, immagazzinano materiale germinale di animali bovini, ovini, caprini, suini, equini appongono su questo: marchio identificativo degli animali donatori; data di raccolta; stabilimento dove questo viene raccolto ed immagazzinato. Marchio deve assicurare: tracciabilità del materiale germinale nell’ambito dei suoi movimenti entro e tra gli Stati membri e suo ingresso nella UE; prevenzione/controllo delle malattie

Art. 122 Commissione adotta atti relativi alle prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale per animali diversi da quelli di cui ad Art. 121 se necessario per: applicazione efficace delle misure di controllo e di prevenzione delle malattie; tracciabilità del materiale germinale. Atti adottati tenendo conto di: specie di animali da cui proviene il materiale germinale; stato sanitario degli animali donatori; tipo di materiale germinale e relativi rischi; tipo di raccolta, produzione, trasformazione e stoccaggio di questo; modalità di movimento degli animali e del loro materiale seminale; prescrizioni per la protezione e conservazione delle specie animali; altri elementi che possono favorire la tracciabilità del materiale germinale

Art. 123 Commissione adotta atti relativi a: specifiche tecniche per l’applicazione del marchio di cui ad Art. 121; requisiti operativi per la tracciabilità

Art. 124 operatori adottano misure preventive per garantire che il movimento degli animali detenuti non comprometta lo stato sanitario del luogo di destinazione relativamente alle malattie elencate ed emergenti; in particolare gli animali possono essere spostati o ricevuti solo se:

  1. a)provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti o per cui è concessa una deroga alla registrazione da parte dell’Autorità competente
  2. b)sono conformi alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione

Art. 125 operatori adottano misure di prevenzione necessarie per assicurare che:

  1. a)stato sanitario degli animali detenuti non sia messo a rischio durante il trasporto
  2. b)operazioni di trasporto degli animali non provocano una potenziale diffusione delle malattie elencate all’uomo ed animali
  3. c)venga attuata un’idonea pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, lotta agli insetti e derattizzazione, nonché adottate misure di biosicurezza in funzione dei rischi del trasporto

Commissione adotta atti in merito a: pulizia e disinfezione delle attrezzature e mezzi di trasporto; lotta agli insetti e derattizzazione; misure di biosicurezza

Art. 126 operatori spostano gli animali in altri Stati membri solo se questi:

  1. a)non mostrano sintomi di malattia
  2. b)provengono da stabilimento: riconosciuto o registrato; privo di mortalità anomala per cause indeterminate; non sono soggetti a restrizioni nei loro movimenti né situati in zone soggette a restrizioni
  3. c)non sono stati in contatto, prima del loro spostamento, con animali sottoposti a misure restrittive nei loro movimenti o aventi uno stato sanitario inferiore in modo da ridurre al minimo la possibilità di diffondere malattie (tenere conto di: periodo di incubazione e vie di trasmissione delle malattie elencate ed emergenti; tipo di stabilimenti interessati; specie e categorie di animali coinvolti; altri fattori epidemiologici)
  4. d)rispettano le prescrizioni di cui ad Art. da 130 a 154
  5. e)vengono consegnati direttamente al luogo di destinazione, salvo che, per motivi inerenti al loro benessere, debbono fermarsi in un luogo di sosta

Art. 127 operatori di stabilimenti e di macelli che ricevono da un altro Stato membro gli animali debbono:

  1. a)verificare che siano dotati dei mezzi di identificazione e dei documenti prescritti (quali: certificati sanitari di cui ad Art. 143; autodichiarazioni di cui ad Art. 151)
  2. b)informare le Autorità competenti del luogo di destinazione di aver verificato eventuali irregolarità riguardanti gli animali ricevuti, loro documenti e marchi di identificazione
  3. c)isolare, in caso di accertate irregolarità, gli animali in attesa della decisione presa dall’Autorità competente del luogo di destinazione

Art. 128 operatori non spostano in un altro Stato membro, dove viene adottato un programma di eradicazione per la malattia, gli animali per essere macellati, salvo che tale Stato membro (ed eventualmente quello di passaggio) non autorizzano il movimento in anticipo

Art. 129 operatori garantiscono che gli animali destinati ad essere esportati verso un Paese Terzo che transitano sul territorio di un altro Stato membro, soddisfano le prescrizioni di Art. 124, 125, 126, 128

Art. 130 operatori spostano ungulati e pollame verso un altro Stato membro solo se:

  1. a)alla data del trasferimento, questi non presentano sintomi clinici di malattie elencate
  2. b)sono sottoposti ad un periodo di quarantena adeguato per le malattie elencate (tenere conto della specie e categoria di ungulati e pollame da spostare)
  3. c)nello stabilimento di origine non sono stati introdotti per un periodo commisurato alle malattie elencate, ungulati o pollame delle specie/categorie da spostare, se tale prescrizione è stabilita da Art. 131 o 135
  4. d)si presume l’assenza di un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate nel luogo di destinazione, tenendo conto di: status sanitario degli ungulati e pollame spostato relativamente alle suddette malattie; status sanitario del luogo di destinazione; risultati degli esami di laboratorio inerenti allo status sanitario degli animali da movimentare; applicazione di vaccinazioni o di altre misure di prevenzione della malattia per ridurre i rischi di una sua diffusione nei luoghi di destinazione o passaggio

Art. 131 Commissione adotta atti in merito a: periodo di permanenza negli stabilimenti prima del movimento di ungulati e pollame; prescrizioni supplementari per garantire che tali animali non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate; altre misure necessarie per ridurre i rischi. Nel definire questi atti, Commissione tiene conto di: malattie elencate connesse alle specie e categorie di ungulati e pollame detenuti; stato sanitario inerente a tali malattie negli stabilimenti, zone, Stati membri; tipo di movimento e stabilimento interessato; tipi di produzione nei luoghi di origine e destinazione; età, specie, categorie di ungulati/pollame da spostare; altri fattori epidemiologici

Art. 132 operatori dei macelli che ricevono da un altro Stato membro ungulati/pollame procedono alla loro macellazione quanto prima dal loro arrivo (comunque entro i termini fissati dalla Commissione)

Art. 133 operatori, in deroga ad Art. 126, possono sottoporre ungulati/pollame ad un massimo di 3 operazioni di raccolta durante il loro spostamento da uno Stato membro ad un altro, purché attuate in uno stabilimento riconosciuto. Stato membro può consentire che nel suo territorio queste operazioni avvengano su un mezzo di trasporto che raccoglie gli ungulati/pollame direttamente dallo stabilimento di origine, purché questi non vengono scaricati prima del loro arrivo allo stabilimento/luogo di destinazione, o prima di una successiva operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto

Art. 134 operazioni di raccolta sono attuate in modo da:

  1. a)raggruppare ungulati/pollame aventi stesso stato sanitario (altrimenti applicare ai suddetti animali lo stato sanitario inferiore)
  2. b)muovere ungulati/pollame raggruppati verso il luogo di destinazione ubicato in altro Stato membro quanto prima o entro il termine fissato dalla Commissione
  3. c)assicurare, tramite idonee misure di biosicurezza, che: ungulati/pollame raggruppati non entrano in contatto con altri animali di stato sanitario inferiore; movimento non comporta rischi significativi di diffusione delle malattie elencate agli ungulati/pollame presenti nel luogo di raccolta
  4. d)identificare ungulati/pollame, accompagnandoli durante il trasferimento con: documenti di identificazione e trasporto; certificati sanitari o autodichiarazione di Art. 151

Art. 135 Commissione adotta atti relativi a: operazioni di raccolta, in aggiunta a quanto stabilito in Art. 134; criteri in base ai quali lo Stato membro di origine può autorizzare la raccolta su mezzi di trasporto; periodo di tempo intercorrente tra la partenza degli ungulati/pollame dallo stabilimento di detenzione o dal luogo di raccolta e di destinazione finale in altro Stato membro; norme in materia di biosicurezza

Art. 136 operatori spostano animali diversi dagli ungulati/pollame da stabilimento in uno Stato membro ad un altro Stato membro solo se questi non presentano rischi significativi di diffusione delle malattie elencate nel luogo di destinazione.

Commissione può definire atti al riguardo tenendo conto di: malattie elencate connesse alle specie/categorie di animali da trasferire; stato sanitario vigente negli stabilimenti, zone, Stati membri di origine e nei luoghi di destinazione; tipi di stabilimenti e di produzione vigenti nei luoghi di origine e di destinazione; tipi di movimento in rapporto all’utilizzo finale degli animali nel luogo di destinazione; età, specie e categorie di animali da trasferire; altri fattori epidemiologici

Art. 137 operatori spostano in “stabilimenti confinati” animali detenuti solo se questi: provengono da un altro stabilimento confinato; non comportano rischi significativi di diffusione delle malattie elencate a specie/categorie di animali presenti nello “stabilimento confinato” di destinazione, salvo che lo spostamento sia autorizzato a fini scientifici

Commissione adotta atti in merito a: norme aggiuntive per i movimenti di animali negli “stabilimenti confinati”; misure da adottare per garantire che tali movimenti non comportano un rischio significativo per la salute degli animali entro “stabilimento confinato” ed in quelli circostanti

Art. 138 Autorità competente del luogo di destinazione può, in accordo con quella del luogo di origine, autorizzare movimenti degli animali a fini scientifici anche se questi non soddisfano le condizioni di Art. da 124 a 136 purché: movimenti di animali avvengono sotto la supervisione dell’Autorità competente di origine; movimenti attuati nel rispetto delle condizioni prese per ridurre i rischi e non compromettere lo stato sanitario dei luoghi situati lungo il tragitto e di destinazione; informata l’Autorità competente dello Stato membro di passaggio

Commissione adotta atti in merito alla concessione delle suddette deroghe da parte delle Autorità competenti

Art. 139 Autorità competente del luogo di destinazione può autorizzare movimenti in prossimità di frontiere di Stati membri di animali terrestri, qualora questi siano destinati a: uso ricreativo; esposizioni, eventi sportivi, culturali ed eventi analoghi; pascolo (qualora aree di pascolo siano condivise tra Stati membri); lavoro. Tali deroghe debbono essere concordate tra Stato membro di origine e destinazione, facendo in modo che: suddetti movimenti non comportano rischi significativi; venga subito  informata la Commissione, che può adottare atti per definire suddette deroghe

Art. 140 Commissione adotta atti in merito a prescrizioni specifiche da applicare per il movimento di animali destinati a: circhi; zoo; negozi di animali da compagnia; rifugi per animali; grossisti; esposizioni; eventi sportivi o culturali

Art. 141 Commissione può stabilire norme temporanee per i movimenti di determinate specie o categorie di animali, da ritenersi aggiuntive o alternative alle prescrizioni di Art. da 130 a 140 se queste si dimostrano inefficaci ai fini della riduzione dei rischi che movimenti di tali animali comportano, in quanto malattia elencata sembra diffondersi malgrado le suddette prescrizioni

In caso di motivi di urgenza connessi a malattie con rischio di impatto molto forte, Commissione adotta atti subito applicabili

Art. 142 Commissione, nell’adottare gli atti di cui ad Art. 137, 138, 139, 140, 141, tiene conto di: rischi inerenti ai movimenti di animali; stato sanitario, in relazione alle malattie elencate, dei luoghi di origine, passaggio, destinazione; specie di animali sensibili alle malattie elencate; misure di biosicurezza vigenti nei luoghi di origine, passaggio, destinazione; condizioni vigenti negli stabilimenti dove detenuti animali; modalità di movimento per tipo di stabilimento, specie e categorie di animali; altri fattori epidemiologici

Art. 143 operatori spostano ungulati, pollame, animali terrestri diversi dai precedenti destinati a “stabilimenti confinati” di un altro Stato membro, o animali appartenenti a specie soggette a misure di controllo delle malattie, o ubicati in zone soggette a restrizioni solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro di origine.

Certificato non necessario per movimenti entro uno Stato membro in cui vige un sistema alternativo in grado di tracciare la partita di animali aventi uno stato sanitario conforme a quello previsto per lo spostamento

Art. 144 Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)deroghe alla certificazione sanitaria, in caso di movimento di animali con rischio non significativo di diffusione della malattia, tenendo conto di: specie o categorie di animali trasferiti con relative malattie; metodi di detenzione di questi e relativo tipo di produzione; uso previsto di tali animali; luogo della loro destinazione (compresi eventuali passaggi in un altro Stato membro);
  2. b)certificazione sanitaria in caso di adozione di misure specifiche di biosicurezza e sorveglianza per ridurre i rischi, tenuto conto di sistemi in grado di garantire la tracciabilità degli animali movimentati secondo le prescrizioni di sanità animale;
  3. c)obbligo della certificazione sanitaria, se questa è ritenuta indispensabile per garantire le prescrizioni di sanità animale inerenti ai movimenti degli animali diversi da quelli di Art. 143

Nella definizione di tali atti, Commissione tiene conto di:

  1. a)valutazione da parte delle Autorità competenti delle misure di biosicurezza adottate dagli operatori;
  2. b)capacità delle Autorità competenti di adottare misure appropriate;
  3. c)livello di conoscenza acquisito in materia di sanità animale;
  4. d)attuazione di visite efficaci sulla sanità animale, o di altro tipo di sorveglianza/controllo ufficiale;
  5. e)rispetto da parte delle Autorità competenti degli obblighi di notifica e comunicazione alla UE;
  6. f)applicazione dei programmi di sorveglianza

Art. 145 certificato sanitario contiene: stabilimento o luogo di origine/destinazione degli animali; stabilimenti per le operazioni di raccolta o sosta degli animali; mezzo di trasporto e trasportatore; descrizione e numero degli animali movimentati; identificazione e registrazione degli animali; informazioni atte a dimostrare che gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale; altre informazioni prescritte dallo Stato membro

Art. 146 Commissione adotta atti in merito a: contenuto dei certificati sanitari per le diverse specie e categorie di animali e tipologie di movimenti; informazioni aggiuntive da riportare nel certificato sanitario e suo modello

Art. 147 Commissione adotta atti che derogano od integrano gli obblighi a carico degli operatori di far accompagnare con un certificato sanitario i:

  1. a)movimenti di ungulati e pollame detenuti che passano tramite operazioni di raccolta prima di raggiungere il luogo finale di destinazione;
  2. b)movimenti di animali che debbono ritornare al luogo di origine, o vengono mossi verso un’altra destinazione a causa 1 o più dei seguenti motivi: tragitto previsto è improvvisamente interrotto per motivi legati al benessere degli animali stessi; si sono verificati incidenti o eventi imprevisti lungo il tragitto; animali respinti nel luogo di destinazione di Stato membro/ Paese Terzo o alla frontiera UE o nel luogo di raccolta/sosta;
  3. c)movimenti temporanei di animali destinati ad esposizioni, eventi sportivi e culturali con loro successivo ritorno al luogo di origine

Art. 148 operatori forniscono all’Autorità competente le informazioni necessarie per:

  1. a)compilare il certificato sanitario ed adottare idonee misure prima del loro movimento;
  2. b)sottoporre eventualmente gli animali a controlli fisici, documentali e di identità

Art. 149 Autorità competente, su richiesta dell’operatore, rilascia il certificato sanitario per il movimento degli animali se risultano soddisfatte le prescrizioni di cui ad Art. 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141

Certificato sanitario, una volta verificato, timbrato e firmato dal veterinario ufficiale (a seguito di accertamento attuato, mediante controlli fisici, documentali e di identità, attestante che gli animali soddisfano le prescrizioni in oggetto), è valido per un periodo di tempo fissato da UE, purché: gli animali in tale periodo rispettano le garanzie in materia di sanità animale in questo riportate

Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)tipi di controllo ed esami documentali, fisici e di identità da realizzare da parte del veterinario, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni, in relazione alle diverse specie e categorie di animali;
  2. b)tracciabilità degli animali in questione e loro collegamento con il certificato sanitario;
  3. c)accesso, in ogni momento durante il trasporto, da parte dell’Autorità competente dello Stato membro di origine, passaggio, destinazione ai documenti inerenti il movimento degli animali

Art. 150 certificato sanitario elettronico, inviato tramite TRACES, può sostituire il certificato sanitario di accompagnamento di Art. 149 se: contiene tutte le informazioni prescritte da Art. 145; assicurata la tracciabilità degli animali in questione ed il loro collegamento con il certificato sanitario; Autorità competente di Stato membro di origine, passaggio, destinazione può accedere, in ogni momento durante il trasporto, ai documenti elettronici

Art. 151 operatori redigono un’autodichiarazione che accompagna (se non previsto obbligo di certificato sanitario) i movimenti degli animali terrestri detenuti dal luogo di origine a quello di destinazione in un altro Stato membro, contenente: luogo di origine e destinazione, nonché eventuali luoghi di raccolta o sosta; mezzo di trasporto e trasportatore; specie, categoria e quantità di animali trasportati; loro identificazione e registrazione; informazioni attestanti che agli animali soddisfano le prescrizioni di sanità animale ai fini del trasporto di cui ad Art. da 124 a 142

Commissione adotta atti in merito al contenuto e modello di autodichiarazione per le diverse categorie e specie di animali (comprese eventuali informazioni aggiuntive)

Art. 152 operatori (diversi dai trasportatori) notificano in anticipo all’Autorità competente dello Stato membro di origine i movimenti degli animali terrestri verso un altro Stato membro se:

  1. a)animali sono accompagnati da un certificato sanitario in conformità ad Art. 149 e 150 o vengono trasferiti da una zona soggetta a restrizioni per il controllo di malattie di cui ad Art. 143
  2. b)animali sono oggetto di una deroga alle prescrizioni di certificazione sanitaria di cui ad Art. 144
  3. c)notifica è prevista in base agli atti delegati di cui ad Art. 154

A tal fine gli operatori forniscono all’Autorità competente tutte le informazioni necessarie per la notifica di cui ad Art. 153

Art. 153 Autorità competente dello Stato membro di origine (eventualmente tramite le Regioni) notifica a quella dello Stato membro di destinazione i movimenti degli animali, prima del loro trasferimento, mediante il sistema TRACES.

Autorità competente può in deroga autorizzare l’operatore a notificare direttamente (in parte od interamente) i movimenti degli animali all’Autorità dello Stato membro di destinazione

Art. 154 Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)obbligo per gli operatori di notificare in anticipo i movimenti tra gli Stati membri per specie o categorie diverse da quelle di Art. 152 se tracciabilità dei loro movimenti è necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni sulla sanità animale
  2. b)termini di comunicazione ed elementi contenuti nelle notifiche dei movimenti di animali da parte degli operatori all’Autorità competente dello Stato membro  di origine e da questa all’Autorità competente dello Stato membro di destinazione
  3. c)procedure di emergenza nella notifica dei movimenti degli animali in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni nel sistema TRACES
  4. d)prescrizioni relative alla designazione delle Regioni nella notifica dei movimenti

Art. 155 operatori spostano gli animali selvatici da un habitat dello Stato membro ad un habitat o stabilimento di un altro Stato membro solo se:

  1. a)movimenti effettuati non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate/emergenti lungo tragitto o nel luogo di destinazione
  2. b)animali non provengono da un habitat situato in una zona soggetta a restrizioni nei movimenti di specie e categorie sensibili all’insorgere di malattie elencate/emergenti per cui sono adottate misure di emergenza
  3. c)animali sono accompagnati da un certificato sanitario se richiesto per garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale previste da Art. 156
  4. d)movimenti sono notificati all’Autorità competente dello Stato membro di destinazione se richiesta la certificazione sanitaria
  5. e)Autorità competente dello Stato membro di origine e di destinazione concordano sul movimento degli animali

Art. 156 Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti e introduzione degli animali selvatici terrestri se mossi da un habitat naturale verso stabilimenti
  2. b)tipi di movimenti di animali selvatici per cui occorre il certificato sanitario o altro documento di accompagnamento e relative prescrizioni da riportare in questi
  3. c)notifica da parte dell’Autorità competente dello Stato membro di origine a quella di destinazione, in caso di movimenti di animali selvatici tra Stati membri e suoi contenuti
  4. d)modelli dei certificati sanitari e di altri documenti di accompagnamento degli animali selvatici

Art. 157 operatori adottano idonee misure per garantire che i movimenti di materiale germinale non compromettono lo stato sanitario degli animali nel luogo di destinazione in merito alle malattie elencate/emergenti, spostando tale materiale solo se:

  1. a)proviene da stabilimenti inseriti dall’Autorità nel registro degli stabilimenti di cui ad Art. 93 (per cui non concesse deroghe a norma di Art. 85) o riconosciuti dall’Autorità competente ai sensi di Art. 97
  2. b)soddisfa le prescrizioni in materia di tracciabilità previste da Art. 121
  3. c)rispettano le prescrizioni per il trasporto del materiale germinale di cui ad Art. 125

Se il materiale germinale deve essere distrutto ai fini dell’eradicazione delle malattie, operatori possono spostarlo dallo stabilimento di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro solo se l’Autorità del luogo  di destinazione lo autorizza

Art. 158 operatori dello stabilimento del luogo di destinazione che ricevono il materiale germinale debbono:

  1. a)verificare la presenza dei marchi di cui ad Art. 121 e dei certificati sanitari di cui ad Art. 161
  2. b)informare l’Autorità competente del luogo di destinazione in merito a qualunque irregolarità riguardante il materiale germinale ricevuto, i marchi, i certificati sanitari
  3. c)conservare, in caso di irregolarità, il materiale germinale in modo separato fino alla decisione dell’Autorità competente

Art. 159 operatori spostano in un altro Stato membro il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini, equini e pollame solo se questo è stato: raccolto, prodotto, trasformato ed immagazzinato in stabilimenti riconosciuti; raccolto da animali donatori che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale; raccolto, trasformato e trasportato in modo da non diffondere malattie elencate

Operatori non spostano il suddetto materiale da uno stabilimento soggetto a restrizioni nei movimenti delle specie animali precedenti. Tale vincolo non applicato qualora il materiale germinale è stato raccolto prima dell’insorgenza del focolaio e viene conservato in modo separato rispetto ad altro materiale germinale

Art. 160 Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)raccolta, produzione, trasformazione, stoccaggio del materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini, equini e pollame detenuti in stabilimenti riconosciuti
  2. b)prescrizioni in materia di sanità degli animali di cui viene raccolto il materiale germinale (quali isolamento o quarantena)
  3. c)prove di laboratorio eseguite sugli animali donatori e sul materiale germinale
  4. d)prescrizioni in materia di sanità animale relative alla raccolta, produzione, trasformazione, stoccaggio, movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale dei suddetti animali, tenendo conto dei rischi relativi a tale materiale ed alle eventuali misure di prevenzione prese

Art. 161 operatori spostano il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini, equini e pollame in un altro Stato membro solo se accompagnato da un certificato sanitario rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro di origine

Nei casi in cui il materiale germinale è autorizzato a lasciare una zona sottoposta a misure di emergenza di cui ad Art. 257 e 258 o alle norme di cui ad Art. 253 ed appartiene a specie soggette a misure di controllo delle malattie e di emergenza, gli operatori spostano tale materiale entro lo Stato membro o verso un altro Stato membro solo se accompagnato, dal luogo di origine a quello di destinazione, da un certificato sanitario rilasciato, su sua richiesta, dall’Autorità competente (Autorità competente può concedere deroghe se ritiene che lo Stato membro è dotato di un sistema alternativo, in grado di assicurare la tracciabilità di una partita di materiale germinale ritenuto conforme ai requisiti di sanità animale)

Commissione adotta atti in merito a deroghe ai certificati sanitari inerenti ai movimenti di materiale germinale degli animali in questione se non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate, tenendo conto di: natura del materiale germinale interessato o della specie animale di cui provenienza; metodi di produzione e trasformazione utilizzati; uso previsto del materiale germinale; misure alternative di riduzione dei rischi attese per tipo e categoria di materiale germinale e stabilimento; luogo di destinazione del materiale germinale se questo si trova nello stesso Stato membro

Art. 162 certificato sanitario del materiale germinale riporta informazioni su: stabilimento di origine e di destinazione del materiale germinale; tipo di materiale germinale e specie di animali donatori; volume/quantità del materiale germinale e relativa marcatura; attestazione che il materiale germinale è conforme alle prescrizioni relative ai movimenti delle specie interessate

Commissione adotta atti in merito a modello ed informazioni da riportare nel certificato sanitario per diversi tipi di materiale germinale e diverse specie di animali

Art. 163 operatori:

  1. a)informano in anticipo l’Autorità competente dello Stato membro di origine circa i movimenti previsti del materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini, equini e pollame verso un altro Stato membro qualora: debba essere accompagnato da un certificato sanitario; notifica dei movimenti è prevista da UE
  2. b)forniscono le informazioni necessarie all’Autorità competente per notificare (mediante sistema TRACES) in via preliminare il movimento di materiale germinale all’Autorità di Stato membro di destinazione

Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)obbligo per gli operatori di notificare in anticipo i movimenti di materiale germinale tra gli Stati membri nel rispetto delle prescrizioni di sanità animale vigenti
  2. b)procedure di emergenza per la notifica da adottare in caso di perturbazioni del sistema TRACES
  3. c)termine, modalità e tipologia delle informazioni da comunicare da parte degli operatori all’Autorità competente e da questa all’Autorità competente dello Stato membro di destinazione

Art. 164 operatori spostano in un altro Stato membro materiale germinale di animali diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini e pollame solo se questo non presenta un rischio significativo per la diffusione di malattie alle specie presenti nel luogo di destinazione, tenuto conto dello stato sanitario di questo

Commissione adotta atti in merito a prescrizioni di sanità animale, certificazione sanitaria, obblighi di notifica dei movimenti del suddetto materiale germinale, tenendo conto di: malattie elencate per le specie animali da cui raccolto il materiale germinale; stato sanitario dei luoghi di origine e di destinazione; tipo di raccolta, produzione, trasformazione, stoccaggio del materiale germinale; altri fattori epidemiologici

Art. 165 Autorità competente del luogo di destinazione autorizza, nel suo territorio, movimenti di materiale germinale a fini scientifici se questi risultano conformi alle prescrizioni di Art. da 159 a 164, fermo restando la possibilità di concedere deroghe, purché:

  1. a)Autorità competenti del luogo di destinazione e di origine convengono sulle condizioni relative ai suddetti movimenti per ridurre rischi (movimenti non debbono compromettere lo stato sanitario né dei luoghi lungo il tragitto, né quella di destinazione) e deroga concessa (con relative condizioni) viene notificata agli Stati membri di passaggio
  2. b)movimenti avvengono sotto il controllo dell’Autorità competenti del luogo di origine, di destinazione ed eventualmente di passaggio

Commissione adotta atti in merito alla concessione di deroghe da parte dell’Autorità competenti

Art. 166 operatori adottano misure preventive per garantire che nelle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nella UE dei prodotti di origine animale, questi non diffonda le malattie elencate/emergenti, tenendo conto dello stato sanitario del luogo di produzione, trasformazione, destinazione. In particolare gli operatori provvedono affinché i prodotti di origine animale non provengano da stabilimenti (anche alimentari) o da animali sottoposti a: misure di emergenza di cui ad Art. 257, 258 e 259; restrizioni nei movimenti

Commissione adotta atti in merito a misure di prescrizione (comprese quelle relative alla riduzione del rischio) e di restrizione nei movimenti dei prodotti di origine animale, tenendo conto di: malattie in questione; specie interessate; rischi connessi

Art. 167 operatori spostano all’interno di uno Stato membro o verso altro Stato membro prodotti di origine animale provenienti da animali:

–         soggetti a misure di emergenza o autorizzati ad essere trasferiti da una zona sottoposta a misure di emergenza di cui ad Art. 259 per il controllo delle malattie,

–         di specie soggette a misure di controllo delle malattie,

solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’Autorità competente che, in caso di movimenti entro uno Stato membro, può decidere che non occorre alcun certificato se accerta l’esistenza in questo di un sistema alternativo in grado di garantire la tracciabilità della partita di prodotti in questione e che questi sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale

Commissione adotta atti in merito a concessione di deroghe in materia di certificati sanitari connessi ai movimenti di prodotti che non presentano rischi significativi di diffusione delle malattie, tenendo conto di: tipi di prodotti interessati; misure di riduzione dei rischi applicate; uso previsto dei suddetti prodotti; luogo della loro destinazione

Art. 168 certificato sanitario per prodotti di origine animale deve riportare: stabilimento/luogo di origine e di destinazione; descrizione, quantità ed identificazione dei prodotti; informazioni attestanti che i prodotti soddisfano le restrizioni in materia dei movimenti di cui ad Art. 166

Commissione adotta atti in merito a modelli ed informazioni da riportare nel certificato sanitario

Art. 169 operatori forniscono in anticipo all’Autorità competente dello Stato membro tutte le informazioni necessarie sui movimenti previsti dei prodotti di origine animale (se questi accompagnati da certificato sanitario), affinché questa possa notificare (mediante sistema TRACES) i suddetti movimenti all’Autorità competente dello Stato membro di destinazione

Commissione adotta atti in merito a: procedure di emergenza da adottare in caso di non funzionamento del sistema TRACES; termini e tipologia delle informazioni da fornire da parte degli operatori all’Autorità competente del proprio Stato membro e da questa all’Autorità dello Stato membro di destinazione circa i movimenti dei prodotti di origine animale

Art. 170 e 171 Stati membri possono adottare misure nazionali circa i movimenti entro il proprio territorio di animali e di materiale germinale per il controllo delle malattie elencate e per malattie diverse da quelle elencate con un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti, purché: non in contrasto con norme UE; non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra gli Stati membri; non vanno oltre quanto è necessario per prevenire l’introduzione e la diffusione o lottare contro tali malattie

Art. 172 operatori di stabilimenti di acquicoltura (con esclusione di quelli oggetto di riconoscimento di cui ad Art. 176) prima di iniziare l’attività forniscono all’Autorità competente informazioni su: loro nome ed indirizzo; tipo ed ubicazione dello stabilimento e descrizione delle sue strutture; capacità, specie, categorie, quantità di animali acquatici detenuti nello stabilimento; altre informazioni inerenti al rischio presentato dallo stabilimento; eventuali cambiamenti significativi intervenuti nei precedenti elementi; eventuale cessazione di attività di operatore/stabilimento

Art. 173 Autorità competente registra gli stabilimenti o gruppo di stabilimenti di acquicoltura nel registro di cui ad Art. 185 se operatore ha fornito le informazioni richieste di cui ad Art. 172, assegnando ad ogni stabilimento un numero di codice univoco

Art. 174 in deroga lo Stato membro può esonerare dall’obbligo di registrazione alcuni stabilimenti aventi un rischio irrilevante

Art. 175 Commissione può adottare atti in merito a: informazioni da fornire da parte degli operatori ai fini della registrazione degli stabilimenti di acquicoltura; tipi di stabilimenti che lo Stato membro può esonerare dall’obbligo della registrazione, tenendo conto delle categorie, specie e quantitativi di animali presenti in essi e loro capacità potenziale; movimenti in entrata ed uscita di tali animali dagli stabilimenti

Art. 176 operatori i cui animali sono detenuti per essere trasportati vivi o loro prodotti, presso altri stabilimenti di acquicoltura con rischio significativo per specie, categorie e numero di animali detenuti in questo o intende effettuare movimenti di animali in entrata ed uscita dallo stabilimento debbono chiedere il riconoscimento di stabilimento di acquicoltura (od eventualmente per gruppo di stabilimenti se rispettate prescrizioni di cui ad Art. 177) all’Autorità competente

In deroga lo Stato membro, se non presentato un rischio significativo, può esentare da tale riconoscimento gli:

  1. a)stabilimenti che producono piccole quantità di animali acquatici direttamente fornite al consumatore finale o a locali di vendita al dettaglio;
  2. b)stagni ed altri impianti in cui la popolazione degli animali acquatici è mantenuta a fini di pesca ricreativa, tramite ripopolamento con animali “confinati, in modo che non possono fuggire”;
  3. c)stabilimenti detentori di animali acquatici a scopo ornamentale in strutture chiuse

Operatori, salvo casi di deroga di cui sopra, avviano l’attività nello stabilimento solo dopo il suo riconoscimento e la cessano qualora l’Autorità competente revoca/sospende il riconoscimento stesso, o, in caso di riconoscimento condizionato, stabilimento non  riesce ad ottenere il riconoscimento definitivo

Commissione adotta atti in merito a deroghe concedibili per il riconoscimento degli stabilimenti se questi non presentano un rischio significativo e tipi di stabilimento che debbono essere riconosciuti, tenendo conto di: specie e categorie di animali acquatici detenuti; tipi di stabilimenti e di produzione attuata; modalità di movimento di animali e loro specie e categorie

Art. 177 Autorità competente può rilasciare il riconoscimento per un gruppo di stabilimenti di acquicoltura se soddisfano una delle seguenti condizioni:

  1. a)sono situati in un’area connessa dal punto di vista epidemiologico e gli operatori presenti in questa svolgono attività nel quadro di un sistema comune di biosicurezza; tuttavia ogni stabilimento a terra o off shore per la ricezione, trattamento, lavaggio, pulitura, calibratura, confezionamento, imballaggio di molluschi vivi destinati al consumo umano, o ogni stabilimento con vasche alimentate con acqua di mare (dove i molluschi sono sistemati per il tempo necessario a ridurre la contaminazione e renderli idonei a consumo umano) deve essere riconosciuto singolarmente;
  2. b)sono sotto la responsabilità di uno stesso operatore, e rientrano nell’ambito di un sistema comune di biosicurezza, i cui animali acquatici “formano parte di medesima unità epidemiologica”

Se concesso unico riconoscimento all’intero gruppo di stabilimenti applicate norme di Art. 178, 180, 181, 182, 183, 184

Art. 178 operatori possono chiedere il riconoscimento di status di stabilimento confinato all’Autorità competente, impegnandosi a trasferire gli animali acquatici al/dal loro stabilimento in conformità alle prescrizioni di Art. 203 solo dopo aver ottenuto il suddetto riconoscimento

Art. 179 operatori di stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie chiedono all’Autorità competente il riconoscimento per la macellazione o il trattamento degli animali acquatici per il controllo delle malattie

Art. 180 operatori ai fini del riconoscimento di cui ad Art. 179 forniscono all’Autorità competente: loro nome ed indirizzo; tipo ed ubicazione dello stabilimento e descrizione delle sue strutture; specie, categorie e quantità di animali acquatici detenuti nello stabilimento; in caso di gruppo di stabilimenti, elementi attestanti che il gruppo soddisfa le condizioni di Art.177; modalità di funzionamento dello stabilimento per la determinazione del rischio; sistema di approvvigionamento idrico ed eliminazione delle acque di scarico; misure di biosicurezza adottate; eventuali cambiamenti intervenuti nei suddetti dati; eventuale cessazione di attività dell’operatore o dello stabilimento

Commissione adotta atti in merito ai termini e tipi di informazioni che gli operatori debbono fornire

Art. 181 Autorità competente rilascia il riconoscimento per stabilimento/gruppo di stabilimenti di acquicoltura o per stabilimento di alimenti di origine acquatica se:

  1. a)soddisfa le prescrizioni in materia di sorveglianza di cui ad Art. 24 pertinenti al tipo di stabilimento e rischio connesso riguardanti: conservazione della documentazione; misure di quarantena, isolamento ed altre misure di biosicurezza
  2. b)dispone di strutture ed attrezzature adeguate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie ad un livello accettabile, tenendo conto di: tipo di stabilimento; specie, categorie e quantitativo di animali acquatici interessati
  3. c)presenta un rischio accettabile per la diffusione di malattie
  4. d)è dotato di un sistema che consente all’operatore di dimostrare il rispetto delle precedenti prescrizioni

Commissione adotta atti in merito a: misure di sorveglianza, quarantena, isolamento ed altre misure di biosicurezza, nonché strutture ed attrezzature, tenendo conto di: rischi presenti in ogni stabilimento; specie e categorie di animali acquatici detenuti; tipo di produzione interessata; modalità dei movimenti adottate dallo stabilimento

Art. 182 Autorità competente precisa nell’atto di riconoscimento: tipo di stabilimento o gruppo di stabilimenti di acquicoltura o di alimenti per animali acquatici autorizzati alla lotta contro malattie; specie e categorie di animali acquatici per cui il riconoscimento è valido

Art. 183 Autorità competente definisce le procedure da seguire per chiedere il riconoscimento di cui sopra, che prevede, dopo l’acquisizione della domanda da parte di operatore, l’esecuzione di una visita in loco e la concessione del riconoscimento se risultano soddisfatte le condizioni di cui ad Art. 181

Se stabilimento non soddisfa tutte le condizioni per il riconoscimento, Autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato se lo stabilimento non presenta un rischio significativo. Riconoscimento condizionato viene trasformato in definitivo se ad una successiva visita in loco (eseguita entro 3 mesi successivi) lo stabilimento risulta soddisfare tutte le condizioni di Art. 181; se invece emerge che stabilimento, pur avendo compiuto progressi, non soddisfa ancora tutte le suddette prescrizioni, Autorità può prorogare il riconoscimento condizionato per non oltre 6 mesi

Art. 184 Autorità competente riesamina i riconoscimenti rilasciati “ad intervalli appropriati sulla base del relativo rischio”. Se rilevate gravi carenze e l’operatore non è in grado di fornire garanzie adeguate circa la loro eliminazione, l’Autorità avvia la procedura per revocare/sospendere il riconoscimento se l’operatore si impegna ad eliminare le carenze rilevate “entro un periodo di tempo ragionevole”. Il riconoscimento viene nuovamente concesso dopo la revoca o ripristinato dopo la sospensione, se l’Autorità accerta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni di Art. 181

Art. 185 Autorità competente istituisce ed aggiorna un registro degli stabilimenti riconosciuti di acquicoltura o di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie, in cui riportare: nome ed indirizzo dell’operatore; numero di registrazione dello stabilimento; sua ubicazione e tipo di produzione; sistema di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico; specie di animali acquatici detenuti; informazioni sullo stato sanitario di questo in merito alle malattie elencate. Le informazioni sono rese disponibili al pubblico, fatti salvi obblighi in materia di protezione dei dati

Commissione adotta atti in merito alle informazioni da riportare nel registro ed alle modalità della loro messa a disposizione del pubblico

Art. 186 operatori di stabilimenti di acquicoltura soggetti all’obbligo della registrazione debbono conservare per almeno 3 anni presso stabilimento (o se ciò impossibile presso l’Ufficio da cui è gestita l’attività), in modo da garantire tracciabiltà dei luoghi di origine e la destinazione degli animali acquatici, documenti, da mettere a disposizione, su richiesta, delle Autorità competenti, recanti le seguenti informazioni: specie, categorie e quantità di animali acquatici presenti nello stabilimento; movimenti degli animali acquatici e dei loro prodotti in entrata ed in uscita dallo stabilimento con indicazione del relativo luogo di origine/destinazione; data dei movimenti; certificati sanitari che accompagnano gli animali acquatici in arrivo presso lo stabilimento; mortalità ed altri problemi sanitari rilevati nello stabilimento; misure di biosicurezza, sorveglianza, trattamenti adottati, nonché risultati di prove ed altre informazioni distinte per specie e categorie di animali; tipo di produzione; tipo e dimensione dello stabilimento; risultati delle visite inerenti a sanità animale. Stato membro può esonerare da tale obbligo gli stabilimenti con un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate/emergenti

Art. 187 operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro malattie soggetti al riconoscimento conservano, per almeno 3 anni mettendoli a disposizione, su richiesta, dell’Autorità competente, documenti inerenti a: movimenti da/verso stabilimento degli animali acquatici e dei loro prodotti; sistema di eliminazione delle acque di scarico; misure di biosicurezza adottate

Art. 188 trasportatori di animali acquatici destinati a stabilimenti riconosciuti o ad essere rilasciati in natura conservano per almeno 3 anni, mettendoli a disposizione, su richiesta, dell’Autorità competente, documenti inerenti a: specie, categorie e quantità di animali acquatici trasportati; tassi di mortalità durante il trasporto degli animali acquatici di stabilimento o selvatici (tenere conto del tipo di trasporto e specie di animali); nominativi di stabilimenti di acquicoltura e di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro malattie visitati dai mezzi di trasporto; pulizia e disinfezione del mezzo di trasporto

Stato membro può esonerare, in tutto od in parte, da tale obbligo quei trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate/emergenti, purché venga assicurata la tracciabilità delle operazioni

Art. 189 Commissione adotta atti in merito a prescrizioni da adottare per la conservazione dei documenti e delle informazioni, tenendo conto di: rischi presentati da ogni stabilimento di acquicoltura e trasporto; tipo di produzione dello stabilimento; modalità specifiche di movimenti adottati dallo stabilimento; specie e categorie, nonché numero o peso di animali acquatici detenuti o trasportati da/verso stabilimento

Art. 190 Commissione adotta atti in merito a possibilità di esonerare da parte degli Stati membri determinate categorie di stabilimenti di acquicoltura e/o trasportatori che detengono/trasportano un numero limitato di animali acquatici, dall’obbligo di conservare documenti, tenendo conto di specie e categorie degli animali acquatici

Art. 191 operatori adottano idonee misure per garantire che i movimenti degli animali acquatici non compromettano lo stato sanitario del luogo di destinazione. A tal fine lo spostamento di tali animali verso uno stabilimento, o per essere destinati al consumo umano, o per essere rilasciati in natura avviene solo se:

  1. a)provengono (salvo animali acquatici selvatici) da stabilimenti registrati dalle Autorità competenti ai sensi di Art. 181 e 182, o a cui concessa la deroga di cui ad Art. 173
  2. b)non sono soggetti a misure di emergenza di cui ad Art. 257, 258, 259, o a restrizioni nei movimenti per le specie e categorie interessate

Operatori possono muovere animali acquatici se previste deroghe alle suddette restrizioni, adottando comunque tutte le misure necessarie per garantire che questi, dopo aver lasciato il luogo di origine, siano portati direttamente al luogo finale di destinazione

Art. 192 operatori adottano misure di prevenzione delle malattie, in modo da assicurare che:

  1. a)stato sanitario degli animali acquatici non sia messo a rischio durante il trasporto;
  2. b)operazioni di trasporto non provocano diffusione di malattie elencate all’uomo o agli animali lungo il tragitto e nel luogo di destinazione;
  3. c)sia attuata pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, ed adottate idonee misure di biosicurezza in funzione dei rischi connessi alle operazioni di trasporto;
  4. d)eventuali ricambi o scarichi di acqua durante il trasporto siano attuati in luoghi e condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario inerente alle malattie elencate di: animali acquatici trasportati; eventuali animali acquatici presenti lungo il tragitto e nel luogo di destinazione

Commissione adotta atti in merito a: prescrizioni per la pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto; misure di biosicurezza da adottare durante il trasporto per i cambi e gli scarichi di acqua durante il trasporto

Art. 193 animali acquatici possono essere trasferiti per essere distrutti/abbattuti (comunque non utilizzabili per altri scopi) nel rispetto delle misure di emergenza di cui ad Art. 257, 258, 259 e delle misure di controllo delle malattie

Animali acquatici trasferiti per essere destinati al consumo umano, acquicoltura, rilascio in natura non possono essere utilizzabili per scopi diversi da quello previsto

In deroga l’Autorità competente del luogo di destinazione può autorizzare una modifica a loro uso, purché “nuovo uso non presenti un rischio più elevato per lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di destinazione rispetto all’uso originariamente previsto”

Art. 194 operatori prima di scaricare gli animali acquatici:

  1. a)verificano la presenza del certificato sanitario o dell’autodichiarazione di cui ad Art. 218
  2. b)informano l’Autorità competente del luogo di destinazione in merito alle eventuali irregolarità inerenti agli animali acquatici ricevuti o ai documenti di cui alla lettera a)
  3. c)isolano, in caso di irregolarità accertate, gli animali acquatici interessati fino all’adozione delle decisioni da parte dell’Autorità competente

Art. 195 operatori provvedono affinché gli animali di acquicoltura destinati all’esportazione verso un Paese Terzo o territorio di un altro Stato membro soddisfano le prescrizioni di Art. 191, 192, 193

Art. 196 operatori spostano gli animali acquatici da uno stabilimento o da ambiente naturale verso un altro stabilimento o a fini del loro rilascio in natura solo se questi non mostrano sintomi di malattie e provengono da stabilimenti/ambiente dove sono assenti casi anormali di mortalità dovuti a cause indeterminate. In deroga, Autorità competente può autorizzare, in base ad una valutazione dei rischi movimenti di animali selvatici o loro rilascio in natura, purché questi provengano da stabilimento/ambiente indipendente da unità epidemiologica dove sono accertati casi anormali di mortalità od altri sintomi di malattia

In caso di movimento verso un altro Stato membro, Autorità competente lo autorizza solo se l’Autorità dello Stato di destinazione e/o quello di passaggio ha dato il consenso

Art. 197 operatori spostano gli animali di acquicoltura di specie pertinenti ad una o più delle malattie elencate verso uno stabilimento o rilascio in natura in uno Stato membro o in una zona:

–         dichiarata indenne da tale malattia, solo se gli animali provengono da uno Stato membro/zona dichiarata indenne dalla suddetta malattia;

–         sottoposta ad un programma di eradicazione per una o più di tali malattie, solo se gli animali provengono da uno Stato membro/zona dichiarata indenne da tali malattie

Commissione adotta atti in merito a deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti o di rilascio in natura in assenza di rischio significativo di diffusione delle malattie elencate, tenendo conto di: specie, categorie e fasi del ciclo di vita degli animali di acquicoltura interessati; tipo di stabilimento di origine e destinazione; uso previsto di tali animali; luogo della loro destinazione; trattamenti, metodi di trasformazione ed altre misure di riduzione dei rischi applicate nel luogo di origine o di destinazione

Art. 198 Stati membri possono in deroga autorizzare gli operatori a muovere gli animali di acquicoltura nella zona dove vige un programma di eradicazione per le malattie elencate a partire da un’altra zona in cui vige analogo programma per le stesse malattie, purché tali movimenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro/zona di destinazione. Se i movimenti sono eseguiti in un altro Stato membro, l’Autorità competente li autorizza solo se l’Autorità dello Stato membro di destinazione/passaggio ha dato il suo consenso

Art. 199 Stato membro può prescrivere che gli animali acquatici sono rilasciati in natura solo se provenienti da uno Stato membro o zona dichiarata indenne dalla malattia elencata per cui la specie da muovere è da ritenere sensibile, indipendentemente dallo stato sanitario dell’area del loro rilascio

Art. 200 gli Art. 196, 197, 198 si applicano anche ai movimenti di animali acquatici selvatici destinati ad uno stabilimento di acquicoltura o al rilascio in natura. Operatori spostano gli animali selvatici da un habitat ad un altro adottando idonee misure di prevenzione per garantire che tali movimenti non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate negli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione e sono adottate misure di riduzione dei rischi o di biosicurezza

Commissione adotta atti in merito a misure di prevenzione delle malattie e riduzione dei rischi da adottare da parte degli operatori (in attesa di tali atti, Autorità competente del luogo di destinazione può decidere su tali misure)

Art. 201 operatori spostano animali di acquicoltura vivi delle specie sensibili alle malattie elencate destinati al consumo umano in uno Stato membro/zona dichiarata indenne da malattia o in cui vige un programma di eradicazione per una o più delle malattie elencate solo se questi provengono da uno Stato membro/zona dichiarata indenne da malattia. In deroga lo Stato membro può autorizzare gli operatori ad introdurre animali di acquicoltura vivi in zona dove vige un programma di eradicazione per malattie elencate provenienti da zone dove vige un programma analogo per le stesse malattie ed i loro movimenti non compromettono lo stato sanitario dello Stato membro/zona di destinazione

Commissione può adottare atti in merito a deroghe relative ai movimenti di animali di acquicoltura vivi che non presentano rischio significativo di malattie, tenendo conto di: specie, categorie e fasi del ciclo di vita degli animali acquatici interessati; metodi di detenzione di tali animali; tipo di produzione negli stabilimenti di origine e destinazione; uso previsto degli animali; loro luogo di destinazione; trattamenti, metodi di trasformazione e misure di riduzione dei rischi applicate nel luogo di origine e di destinazione

Art. 202 norme di Art. 201 si applicano anche a movimenti di animali acquatici selvatici vivi per il consumo umano destinati a Stati membri o a zone dichiarate indenni da malattia o oggetto di un programma di eradicazione, purché vengono adottate misure idonee a garantire che gli animali in questione non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate ad animali acquatici del luogo di destinazione

Commissione adotta atti in merito alle prescrizioni in materia di movimenti di animali acquatici selvatici destinati al consumo umano

Art. 203 operatori spostano gli animali acquatici in uno stabilimento confinato di acquicoltura solo se: provengono da un altro stabilimento confinato e non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate alle specie di animali presenti nello stabilimento di destinazione, salvo che lo spostamento sia autorizzato a fini scientifici

Commissione adotta atti in merito a: norme aggiuntive per il movimento di animali di acquicoltura verso stabilimenti confinati, quando le misure di riduzione dei rischi non garantiscono che tali movimenti non comportano un rischio significativo per la salute degli animali entro lo stabilimento confinato o negli stabilimenti circostanti

Art. 204 Autorità competente del luogo di destinazione può, in accordo con l’Autorità del luogo di origine, autorizzare movimenti di animali acquatici verso il suo territorio per scopi scientifici, qualora tali movimenti non soddisfano le prescrizioni di Art. da 191 a 202, purché:

  1. a)Autorità competenti del luogo di destinazione e di origine convengono sulle condizioni per tali movimenti, provvedendo a: predisporre le misure necessarie per ridurre rischi (cioè movimenti di questi animali non compromettono lo stato sanitario dei luoghi situati lungo il tragitto e di destinazione); notificare la deroga concessa (con le relative condizioni) all’Autorità competente dello Stato membro di passaggio;
  2. b)movimenti avvengono sotto il controllo delle Autorità competenti del luogo di origine e destinazione (ed eventualmente di passaggio)

Commissione adotta atti in merito alla concessione delle suddette deroghe

Art. 205 operatori adottano misure preventive, affinché i movimenti degli animali acquatici destinati ad usi specifici non comportano rischi di diffondere le malattie elencate agli animali acquatici del luogo di destinazione

Commissione adotta atti in merito a:

1)        prescrizioni specifiche da adottare nei movimenti degli animali acquatici verso zoo, negozi di animali da compagnia, grossisti, stagni da giardino, esposizioni, pesca sportiva (comprese esche), eventi culturali, acquari a scopi commerciali, assistenza sanitaria;

2)        deroghe relative ai movimenti di animali acquatici di cui sopra, purché adottate adeguate misure di biosicurezza, in modo da assicurare che questi non comportano un rischio significativo per lo stato sanitario del luogo di destinazione

Art. 206 Commissione adotta atti per definire norme temporanee aggiuntive o alternative a quelle vigenti per movimenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici se le prescrizioni ordinarie si sono dimostrate inefficaci a ridurre il rischio o a frenare la diffusione delle malattie elencate. Tali atti sono immediatamente applicabili se la malattia presenta un rischio di impatto molto forte

Art. 207 Commissione, nella definizione dei suddetti atti,  tiene conto di: rischi inerenti alle specie di animali acquatici da movimentare; stato sanitario dei luoghi di origine, transito, destinazione in relazione alle malattie elencate; misure di biosicurezza vigenti nei luoghi di origine, transito, destinazione; eventuali condizioni specifiche di detenzione degli animali acquatici; modalità dei movimenti adottate dagli stabilimenti; altri fattori epidemiologici

Art. 208 operatori spostano gli animali di acquicoltura solo se accompagnati dal luogo di origine al luogo di destinazione finale (salvo per le misure specifiche di Art. 214) da un certificato sanitario rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro di origine se gli animali appartengono a specie sensibili alle malattie elencate sono:

1)       mossi per essere introdotti in uno Stato membro/zona dichiarati indenni dalla malattia, o in cui vige un programma di eradicazione di 1 o più delle malattie elencate;

2)       autorizzati a lasciare la zona soggetta a restrizioni o sottoposta a misure di controllo delle malattie

Art. 209 operatori spostano animali acquatici diversi dagli animali di acquicoltura destinati ad uno stabilimento di acquicoltura o di rilascio in natura, solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’Autorità competente di Stato membro di origine

Se l’Autorità competente ritiene che non è possibile rilasciare il certificato a causa della natura del luogo di origine degli animali, può consentire i movimenti senza certificato, salvo consenso dell’Autorità del luogo di destinazione.

Sono esclusi gli animali selvatici raccolti o catturati per il consumo umano diretto

Art. 210 Stato membro può concedere deroghe per i movimenti entro il proprio territorio di determinate partite di animali acquatici prive della certificazione sanitaria di cui ad Art. 208 e 209, purché dotato di un sistema alternativo, in grado di garantire la tracciabilità delle suddette partite e vengano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale per tali movimentazioni

Art. 211 Commissione adotta atti in merito a:

1)          obbligo della certificazione sanitaria per i movimenti degli animali acquatici diversi da quelli di acquicoltura, se questa è indispensabile per garantire che i movimenti in questione soddisfano le prescrizioni di sanità animale, le misure di controllo delle malattie, le misure di emergenza;

2)          norme speciali per la certificazione sanitaria se le misure specifiche di riduzione dei rischi adottate dall’Autorità competente garantiscono la tracciabilità degli animali acquatici che soddisfano i requisiti per la loro movimentazione;

3)          deroghe agli obblighi del certificato sanitario per movimenti di animali acquatici che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate, tenendo conto di: specie, categorie e fasi del ciclo di vita di questi; metodi di detenzione di tali animali e tipo di produzione; uso previsto degli animali acquatici; loro luogo di destinazione;

4)          norme relative agli obblighi per gli operatori di garantire che gli animali acquatici selvatici destinati ad uno stabilimento di acquicoltura siano accompagnati dal certificato sanitario

Art. 212 certificato sanitario di cui ad Art. 208, 209, 210 contiene: stabilimento o luogo di origine/destinazione ed eventuali stabilimenti/luoghi presenti lungo il tragitto; descrizione degli animali acquatici interessati (comprese specie e categorie); quantità (numero, volume/peso) degli animali acquatici interessati; informazioni atte a dimostrare che gli animali acquatici soddisfano le prescrizioni di sanità animale in materia di movimentazione; eventuali informazioni richieste dallo Stato membro

Art. 213 Commissione adotta atti in merito a: modelli e contenuti dei certificati sanitari (comprese eventuali informazioni aggiuntive) per le diverse specie e categorie di animali acquatici

Art. 214 Commissione adotta atti in merito a:

1)       movimenti degli animali acquatici impossibilitati a proseguire il tragitto verso il luogo di destinazione finale con conseguente loro ritorno al luogo di origine o trasferiti verso altra destinazione a causa dell’interruzione del tragitto originario per: motivi legati al benessere degli animali stessi; incidenti/imprevisti verificatesi lungo il tragitto; respinti nel luogo di destinazione, o alla frontiera UE, o nel Paese Terzo

2)       movimenti di animali di acquicoltura destinati ad esposizione, eventi sportivi, culturali e simili con conseguente loro ritorno al luogo di origine

Art. 215 operatori forniscono all’Autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario prima del movimento previsto, assicurando che gli animali acquatici in questione siano sottoposti a controlli documentali, di identità e fisici

Art. 216 Autorità competente, su richiesta dell’operatore, rilascia un certificato sanitario per il movimento degli animali acquatici. Certificati sono timbrati e firmati dal veterinario ufficiale, previa verifica (mediante controlli fisici, documentali e di identità) che gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale, tenuto conto di specie e categorie degli animali acquatici. Gli animali, durante il periodo di validità del certificato, debbono rispettare le garanzie in materia di sanità animale riportate in questo

Commissione adotta atti in merito a: tipo di controlli fisici, documentali, di identità ed esami da effettuare da parte dei veterinari in funzione delle diverse specie e categorie di animali, al fine di verificare: rispetto delle prescrizioni sanitarie; tempi necessari per suddetti controlli e per il rilascio del certificato sanitario prima del movimento degli animali; durata di validità dei certificati

Art. 217 certificati sanitari elettronici, trasmessi mediante sistema TRACES, possono sostituire quelli di Art. 216 se: contengono tutte le informazioni previste da Art. 212; garantiscono la tracciabilità degli animali acquatici in questione ed il loro collegamento con lo stesso certificato sanitario elettronico; consentono all’Autorità competente di origine, passaggio, destinazione di avere accesso a tale documento in ogni momento del trasporto

Art. 218 operatori redigono un’autodichiarazione per lo spostamento degli animali di acquicoltura dal luogo di origine al luogo di destinazione ricadente in un altro Stato membro se non debbono essere muniti del certificato sanitario. Autodichiarazione, che accompagna animali durante il tragitto, contiene informazioni su: luoghi di origine, destinazione e transito; mezzo di trasporto; categorie, specie e quantità (numero, volume/peso) degli animali acquicoltura interessati; informazioni attestanti che tali animali soddisfano le prescrizioni per la loro movimentazione

Commissione adotta atti in merito a: modelli e contenuti dell’autodichiarazione in funzione delle diverse specie e categorie di animali di acquicoltura, comprese eventuali informazioni aggiuntive

Art. 219 operatori notificano in anticipo all’Autorità competente di origine i movimenti previsti degli animali acquatici da uno Stato membro ad un altro qualora: animali debbono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalla stessa Autorità (specie se mossi da una zona soggetta a restrizioni); animali di acquicoltura ed animali acquatici selvatici sono destinati ad uno stabilimento soggetto a registrazione ai sensi di Art. 173, o al riconoscimento ai sensi di Art. da 176 a 179, o ad essere rilasciati in natura. Operatori forniscono all’Autorità competente tutte le informazioni necessarie a notificare i movimenti di tali animali all’Autorità competente dello Stato membro di destinazione

Art. 220 Autorità di Stato membro di origine notifica (anche avvalendosi delle Regioni o, in deroga, autorizzando l’operatore a provvedere direttamente alla notifica integrale o parziale) a quella dello Stato membro di destinazione i movimenti degli animali acquatici, salvo concessione di deroghe di cui ad Art. 221, prima del loro spostamento, mediante il sistema TRACES

Art. 221 Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)obbligo per gli operatori di una notifica preliminare dei movimenti tra Stati membri di animali acquatici di categoria e specie diverse da quelle di  219, se la tracciabilità dei movimenti è necessaria per assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di sanità animale;
  2. b)deroghe alla notifica per determinate specie e categorie di animali acquatici, qualora loro movimenti presentano un rischio irrilevante;
  3. c)procedure di emergenza da adottare per notifica in caso di perturbazioni nel sistema TRACES;
  4. d)prescrizioni relative alla designazione di Regioni da parte di Stati membri;
  5. e)termini e contenuti delle notifiche dei movimenti di animali acquatici da parte degli operatori all’Autorità competente dello Stato membro di origine e da parte di questa a quella dello Stato membro di destinazione

Art. 222 operatori adottano idonee misure preventive per garantire:

  1. a)in ogni fase della produzione, trasformazione, distribuzione di prodotti derivati dagli animali acquatici (diversi da quelli vivi), che questi non provocano la diffusione delle malattie elencate/emergenti (tenere conto dello stato sanitario del luogo di produzione, trasformazione, destinazione)
  2. b)loro non provenienza da stabilimenti/aziende alimentari, né da animali ubicati in stabilimenti soggetti a misure di emergenza o restrizioni riguardanti i movimenti degli animali acquatici e dei loro prodotti

Sono esclusi i prodotti ottenuti da animali selvatici acquatici raccolti o catturati per il consumo umano diretto

Commissione adotta atti in merito a: malattie e specie di animali acquatici sensibili a queste a cui si applicano misure di emergenza/restrizione nei movimenti; tipi di prodotti derivati da animali acquatici; misure di riduzione dei rischi applicate nei luoghi di origine e di destinazione ai prodotti ottenuti da animali acquatici; uso previsto di tali prodotti; luogo di destinazione di questi

Art. 223 operatori spostano, solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’Autorità competente dello Stato membro di origine:

  1. a)prodotti ottenuti da: animali acquatici autorizzati ad essere movimentati da una zona soggetta a restrizioni, o sottoposta a misure di emergenza; specie di animali acquatici soggette a tali misure di emergenza
  2. b)prodotti ottenuti da: animali acquatici autorizzati a lasciare la zona soggetta a restrizioni, sottoposta a misure di controllo delle malattie; specie di animali acquatici soggette a misure di controllo di tali malattie

Certificato non è richiesto per i movimenti dei prodotti ottenuti da animali acquatici selvatici, purché siano adottate misure alternative di riduzione dei rischi autorizzate dall’Autorità competente e venga garantita sia la tracciabilità delle partite di tali prodotti, sia l’assenza nella loro movimentazione di rischi di diffusione delle malattie elencate

Operatori garantiscono che il certificato sanitario accompagna il prodotti dal luogo di origine a quello di destinazione

Autorità competente può rilasciare, su richiesta dell’operatore, il certificato sanitario anche per movimenti di prodotti diversi da quelli derivati da animali acquatici vivi, purché siano rispettati i precedenti requisiti

Commissione adotta atti in merito a prescrizioni relative al certificato sanitario in questione, tenendo conto di: tipi di prodotti interessati; misure di riduzione del rischio di diffusione delle malattie applicate; uso previsto di tali prodotti; loro luogo di destinazione

Art. 224 certificato sanitario per prodotti ottenuti da animali acquatici diversi da quelli vivi deve indicare almeno: stabilimento/luogo di origine e di destinazione; descrizione e quantità (numero, volume, peso) dei prodotti; loro identificazione; informazioni atte a dimostrare che i prodotti della partita soddisfano le prescrizioni in materia di restrizione dei movimenti; altre informazioni richieste dalla normativa UE

Commissione adotta atti in merito al modello ed alle informazioni da riportare nel certificato sanitario

Art. 225 operatori informano in anticipo l’Autorità competente dei movimenti previsti per i prodotti ottenuti dagli animali acquatici diversi dagli animali vivi se le partite debbono essere accompagnate da un certificato sanitario, fornendo ad essa tutte le informazioni necessarie per notificare tali movimenti all’Autorità competente dello Stato membro di destinazione

Art. 226 se una malattia diversa da quelle elencate comporta un rischio significativo per la salute degli animali acquatici di uno Stato membro, questo adotta misure nazionali per prevenirne l’introduzione o lottare contro la sua diffusione (senza comunque “andare oltre quanto appropriato” per raggiungere tale obiettivo), previa notifica preliminare alla Commissione delle misure che possono incidere sui movimenti degli animali acquatici e dei loro prodotti, ai fini della loro approvazione o modifica (soprattutto se stabiliscono restrizioni nei movimenti tra gli Stati membri), tenuto conto dell’incidenza globale nella UE della malattia in questione e delle misure adottate

Art. 227 in caso di altri animali sensibili alle malattie elencate che possono determinare direttamente, o tramite il loro materiale germinale o i loro prodotti, un rischio per la sanità animale o pubblica occorre adottare:

  1. a)prescrizioni relative alla registrazione, riconoscimento, conservazione dei documenti e dei registri da parte di stabilimenti e trasportatori;
  2. b)prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali acquatici e loro materiale germinale;
  3. c)prescrizioni in materia di sanità animale relative ai movimenti riguardo ad altri animali terrestri/acquatici colpiti dalle malattie portate da questi, o dal loro materiale germinale o dai loro prodotti, che operatori della produzione, trasformazione, distribuzione debbono rispettare;
  4. d)obblighi di certificazione sanitaria a carico degli operatori ed Autorità competente (od autodichiarazione a carico degli operatori) riguardo ad altri animali, materiale germinale, prodotti di origine animale;
  5. e)obbligo da parte di operatori ed Autorità competenti di notificare i movimenti, tenendo conto delle prescrizioni

Art. 228 Commissione adotta atti in merito sia alle prescrizioni relative ad altri animali, materiale germinale, prodotti derivati al fine di contenere la diffusione delle malattie elencate, sia alle relative misure di prevenzione e controllo, tenendo conto di: specie/categorie di altri animali sensibili alle malattie elencate; profilo delle malattie elencate per le suddette specie; fattibilità, disponibilità ed efficacia delle misure di prevenzione e controllo per le malattie delle suddette specie; ambiente di vita prevalente (terrestre/acquatico) di questi animali; tipi di malattie che colpiscono in genere gli animali terrestri/acquatici indipendentemente dal loro ambiente prevalente di vita

Art. 229 Stati membri consentono l’ingresso in UE di partite di animali, materiale germinale, prodotti di origine animali provenienti da Paesi Terzi solo se queste:

  1. a)provengono da un Paese Terzo ricadente nell’Elenco di cui ad Art. 230 per le specie/categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale interessati all’importazione;
  2. b)provengono da stabilimenti riconosciuti ed inseriti in Elenchi se ciò richiesto ai sensi di Art. 233;
  3. c)soddisfano le prescrizioni di sanità animale per l’ingresso nella UE definite da Art. 234;
  4. d)sono accompagnate da certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti se richiesti da Art. 237

Art. 230 Commissione adotta atti in merito agli Elenchi di Paesi Terzi e loro territori da cui può essere autorizzato l’ingresso in UE di specie/categorie specifiche di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, tenendo conto di:

  1. a)legislazione vigente in materia di sanità animale nel Paese Terzo e norme per l’ingresso in tale Paese di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi;
  2. b)garanzie fornite dall’Autorità competente del Paese Terzo circa l’efficacia dei controlli previsti dalla legislazione in materia di sanità animale;
  3. c)organizzazione, struttura, risorse, competenze giuridiche dell’Autorità competente del Paese Terzo;
  4. d)procedure di certificazione sanitaria applicate nel Paese Terzo;
  5. e)stato sanitario degli animali nel Paese Terzo in merito a malattie elencate ed emergenti e qualsiasi altro aspetto di sanità pubblica o animale, o di situazione ambientale vigente nel Paese Terzo che può determinare un rischio per la UE;
  6. f)garanzie che l’Autorità competente del Paese Terzo può fornire in merito alla conformità delle sue prescrizioni in materia di sanità animale con quelle di UE;
  7. g)regolarità e tempestività con cui il Paese Terzo fornisce informazioni sulle malattie infettive o contagiose di animali rilevate nel suo territorio all’Organizzazione mondiale di salute animale;
  8. h)risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione UE nel Paese Terzo;
  9. i)qualsiasi esperienza acquisita da precedenti ingressi di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale provenienti dal Paese Terzo e risultati dei controlli eseguiti su tali materiali al punto di entrata UE

In attesa dell’istituzione di tali Elenchi, Stati membri decidono da quali Paesi Terzi può essere autorizzato ingresso in UE di specie/categorie di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, tenendo un apposito registro al riguardo

Commissione adotta atti in merito a deroghe che limitano la possibilità per gli Stati membri di decidere da quali Paesi Terzi è autorizzato l’ingresso in UE di animali e relativi prodotti a causa del rischio che ciò potrebbe comportare

Art. 231 Commissione precisa che per ogni Paese Terzo in Elenco occorre riportare almeno le seguenti informazioni: specie/categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che possono entrare in UE dal Paese Terzo o da un determinato territorio di questo; condizioni specifiche e garanzie fornite riguardo alle malattie elencate

Art. 232 Commissione adotta atti in merito a revoca dall’Elenco di Paese Terzo o sospensione di ingresso in UE di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale da tale Paese se:

  1. a)questo non rispetta più i criteri di Art. 230;
  2. b)situazione della sanità animale in Paese Terzo è tale da rendere necessario il suddetto provvedimento per proteggere lo stato sanitario degli animali in UE;
  3. c)Commissione ha chiesto al Paese Terzo informazioni sulla situazione della sanità animale senza ottenere risposta;
  4. d)Paese Terzo ha rifiutato l’esecuzione sul suo territorio di controlli da parte della Commissione

Atti sono immediatamente applicabili in caso di motivi di urgenza “connessi a grave rischio di introduzione nella UE delle malattie elencate”

Commissione adotta atti in merito al reinserimento nell’Elenco del Paese Terzo (e quindi all’autorizzazione al nuovo ingresso nella UE di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale provenienti da tale Paese) se questo:

  1. a)dimostra di rispettare i criteri per l’inserimento nell’Elenco di cui ad Art. 230
  2. b)dimostra che la situazione della sanità animale, motivo del precedente ritiro o sospensione, è stata risolta o non costituisce più minaccia per la salute pubblica/animale di UE
  3. c)accetta l’esecuzione di controlli nel suo territorio da parte della Commissione, in modo da poter accertare che Paese Terzo rispetta i criteri per l’inserimento nell’Elenco di Art. 230

Art. 233 Stati membri consentono l’ingresso in UE di animali e loro materiale germinale proveniente da uno stabilimento di Paese Terzo se questo è: conforme a prescrizioni in materia di sanità animale adottate da Paese Terzo equivalenti a quelle di UE; riconosciuto ed inserito nell’Elenco dall’Autorità competente di Paese Terzo (non necessario se misure alternative di riduzione dei rischi vigenti in Paese Terzo forniscono garanzie equivalenti per sanità animale a quelle di UE).

Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico gli Elenchi degli stabilimenti riconosciuti ricevuti dall’Autorità di Paesi Terzi

Art. 234 prescrizioni in materia di sanità animale di Paesi Terzi per l’ingresso in UE di specie/categorie di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale debbono essere rigorose quanto quelle previste dal Reg. 429/16 per movimenti di tali prodotti nella UE, od offrire garanzie equivalenti alle prescrizioni in materia di sanità animale di UE

Commissione adotta atti in merito a: prescrizioni di sanità animale per l’ingresso in UE di specie/categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da Paesi Terzi; movimenti all’interno di UE di tale materiale, se ciò è necessario per attenuare il relativo rischio

Art. 235 Commissione nello stabilire le prescrizioni di sanità animale per l’ingresso nella UE degli animali, tiene conto di: malattie elencate/emergenti; stato sanitario di UE in rapporto alle malattie elencate/emergenti; specie sensibili alle malattie elencate/emergenti; età, sesso, origine degli animali interessati; tipi di stabilimenti e di produzione interessati nei luoghi di origine e destinazione; luogo previsto di destinazione; uso previsto degli animali interessati; eventuali misure di riduzione dei rischi vigenti nei Paesi Terzi di origine, o di transito, o di arrivo; prescrizioni in materia di sanità animale applicabili agli scambi commerciali delle specie/categorie di animali in questione

Art. 236 Commissione nello stabilire le prescrizioni di sanità animale per l’ingresso nella UE del materiale germinale e dei prodotti di origine animale tiene conto di: malattie elencate/emergenti; stato sanitario degli animali nei Paesi di provenienza e nella UE in rapporto alle malattie elencate/emergenti; tipo e natura del materiale germinale e dei prodotti di origine animale; trattamenti, metodi di trasformazione ed altre misure adottate per ridurre i rischi nei luoghi di origine, spedizione, destinazione della partita; tipo di stabilimento o di produzione nei luoghi di origine e destinazione; luogo previsto di destinazione; uso previsto del materiale; altri fattori epidemiologici; norme internazionali di sanità animale applicabili agli scambi commerciali di materiale germinale e prodotti di origine animale

Art. 237 Stati membri autorizzano l’ingresso in UE di partite di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale solo se accompagnati da

  1. a)certificato sanitario rilasciato e firmato dal veterinario di Paese Terzo. E’ possibile sostituirlo con un certificato elettronico, trasmesso mediante TRACES, se contiene tutte le informazioni riportate nel certificato cartaceo e garantisce la tracciabilità delle suddette partite ed il loro collegamento con il certificato sanitario elettronico;
  2. b)dichiarazione o altri documenti

Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)deroghe agli obblighi dei certificati sanitari se le partite in questione presentano un rischio irrilevante per sanità animale/pubblica nella UE, tenendo conto di: specie/categorie di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale; metodi con cui sono tenuti gli animali e tipi di produzione; loro uso previsto; misure alternative di riduzione del rischio in vigore nei Paesi Terzi o di transito o adottate dopo il loro arrivo nella UE, in grado di offrire un livello equivalente di tutela della sanità animale/pubblica nella UE; fornitura da parte del Paese Terzo di garanzie attestanti il rispetto delle prescrizioni per l’ingresso in UE di tali partite se usati mezzi diversi dal certificato sanitario;
  2. b)norme che prescrivono l’accompagnamento delle partite in ingresso in UE con dichiarazioni o altri documenti attestanti che queste rispettano le prescrizioni in materia di sanità animale

Art. 238 certificato sanitario contiene almeno le seguenti informazioni: nome ed indirizzo dello stabilimento o luogo di origine, destinazione, eventuale sosta, nonché stabilimento dove eseguite operazioni di raccolta; descrizione degli animali, materiale germinale, prodotti di origine animale movimentati; numero o volume di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale; identificazione e registrazione del suddetto materiale; informazioni per dimostrare che la partita soddisfa le prescrizioni in materia di sanità animale per il suo ingresso in UE; altre informazioni richieste dalla normativa UE

Commissione adotta atti in merito al modello ed alle informazioni da riportare nel certificato sanitario, dichiarazioni o altri documenti di cui ad Art. 237

Art. 239 Commissione può adottare norme specifiche per l’ingresso nella UE di:

  1. a)animali che: comportano un rischio irrilevante per lo stato sanitario degli animali di UE; sono destinati a circhi, eventi, esposizioni, mostre, spettacoli, stabilimenti confinati, finalità scientifiche o diagnostiche; sono originari di UE, vengono trasferiti in Paese Terzo e riportati nuovamente in UE; sono originari di UE e trasportati, tramite Paese Terzo, verso il loro luogo finale di destinazione ubicato in un altro Stato membro; sono destinati temporaneamente al pascolo, situato in prossimità della frontiera di UE
  2. b)prodotti di origine animale destinati ad uso personale o al consumo da parte di equipaggi e passeggeri sui mezzi di trasporto in arrivo da Paesi Terzi
  3. c)materiale germinale e prodotti di origine animale destinati ad essere usati come campioni commerciali o campioni diagnostici e di ricerca, o per cui la UE non è il luogo finale di destinazione, o sono originari di UE ma vengono trasferiti in Paese Terzo per essere poi riportati nella UE, o sono originari di UE e transitano in Paese Terzo per raggiungere la destinazione finale ubicata in un altro Stato membro, o aventi un rischio irrilevante per lo stato sanitario degli animali UE

Commissione adotta atti in merito ai modelli dei certificati sanitari o delle dichiarazioni ed altri documenti per categorie di animali, materiale germinale, prodotti di origine animale

Art. 240 operatori, veterinari, professionisti della sanità degli animali acquatici in grado di introdurre agenti patogeni in UE adottano misure appropriate per il controllo e la prevenzione delle malattie, al fine di garantire che l’ingresso di tali agenti non comporta un rischio di bioterrorismo, o un rischio per la sanità animale/pubblica nella UE relativamente alle malattie elencate

Commissione adotta atti in merito a: prescrizioni per l’ingresso degli agenti patogeni in UE relativamente ai loro imballaggi; misure di riduzione del rischio, volte ad impedire il rilascio e la propagazione degli agenti patogeni

Art. 241 Stati membri adottano misure per limitare l’accesso nella UE di materiale vegetale, in caso venga rilevata una situazione epidemiologica sfavorevole nei Paesi Terzi in rapporto alle malattie elencate/emergenti

Commissione adotta atti in merito a: prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l’ingresso nella UE di materiale vegetale che può agire da veicolo di trasmissione delle malattie elencate/emergenti; prescrizioni relative alla certificazione sanitaria; dichiarazioni o altri documenti di cui ad Art. 237. Tali atti sono definiti tenendo conto di: trasmissione delle malattie elencate/emergenti tramite materiale vegetale, con grave rischio per salute umana/animale nella UE; probabilità che gli animali sensibili alle malattie elencate/emergenti possano entrare in contatto diretto/indiretto con il materiale vegetale; disponibilità ed efficacia delle misure alternative adottate al fine di eliminare o minimizzare il rischio di trasmissione delle malattie da parte del materiale vegetale

Art. 242 operatori che introducono animali nella UE adottano misure idonee per prevenire la diffusione di malattie durante il trasporto

Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l’ingresso nella UE di mezzi di trasporto, attrezzature, materiali di imballaggio, mangimi, foraggi, acqua utilizzata nel trasporto di animali che possono trasmettere malattie agli animali
  2. b)prescrizioni relative alla certificazione sanitaria, dichiarazione o altri documenti di Art. 237
  3. c)prescrizioni in materia di sanità animale in caso si rileva una situazione epidemiologica sfavorevole riguardo ad 1 o più delle malattie elencate/emergenti con grave rischio per la salute umana/animale nel Paese Terzo, o in suo territorio limitrofo, o nel territorio di origine/transito

Art. 243 Stati membri adottano idonee misure per garantire che l’esportazione verso Paese Terzo di animali o prodotti avvengono in conformità ai movimenti di questi tra gli Stati membri, tenendo conto dello stato sanitario degli animali vigenti nel Paese Terzo o nelle zone di destinazione in riferimento alle malattie elencate/emergenti. In deroga, se è richiesto dall’Autorità competente del Paese Terzo importatore o se è stabilito dalle procedure giuridico/amministrative di questo Paese, o l’esportazione dei suddetti prodotti dalla UE avviene nel rispetto delle procedure vigenti nel Paese Terzo, purché non risulti pregiudicata la sanità pubblica/animale UE. Se è vigente un Accordo bilaterale tra la UE ed il Paese Terzo, gli animali ed i prodotti sono esportati nel rispetto dell’Accordo stesso

Art. 244 norme applicabili a movimenti non commerciali di animali da compagnia introdotti nello Stato membro da un altro Stato membro o Paese Terzo, salve eventuali misure nazionali adottate e pubblicate per limitare i movimenti di talune specie/razze di animali da compagnia non connesse alla sanità animale

Art. 245 movimenti  non commerciali di animali da compagnia, che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale, non possono essere vietati o limitati o ostacolati per motivi di sanità animale, qualora effettuati da persona autorizzata entro 5 giorni dal movimento del proprietario del suddetto animale

Commissione adotta atti in merito a: documentazione relativa al movimento non commerciale degli animali da compagnia; autorizzazione per concessione di eventuali deroghe; requisiti circa l’aspetto e la validità della dichiarazione che consente alla persona autorizzata di movimentare tali animali

Art. 246 numero di animali oggetto di ogni trasferimento non commerciale non oltre 5, salvo deroghe se: movimento in questione avviene per partecipare a competizioni, mostre, eventi sportivi o per allenamento finalizzato a tali eventi; proprietario dell’animale o persona autorizzata presenta prova attestante che gli animali sono iscritti ai suddetti eventi o sono registrati presso Associazione organizzatrice dell’evento; animali di compagnia hanno più di 6 mesi

Commissione adotta atti in merito a: numero massimo di animali di certe specie che possono essere movimentati; misure da adottare per evitare che movimenti siano dissimulati in modo fraudolento come non commerciali

Art. 247 animali da compagnia sono trasferibili da uno Stato membro ad un altro, solo se: identificati individualmente con mezzo fisico; soddisfano le misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate in relazione alle malattie elencate; sono accompagnati da documento rilasciato in conformità ad Art. 254

Art. 248 animali da compagnia delle specie riportate in Allegato I parte B pubblicato su G.U.CE 84/16 sono trasferiti da uno Stato membro ad un altro solo se: identificati/descritti individualmente o per gruppi mediante mezzo fisico; soddisfano misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate; sono accompagnati da documento di identificazione di cui ad Art. 254

Art. 249 animali da compagnia delle specie riportate in Allegato I parte A pubblicato su G.U.CE 84/16 sono trasferiti verso uno Stato membro da un Paese Terzo solo se: identificati individualmente mediante mezzo fisico; soddisfano le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio; sono accompagnati dal documento di identificazione di cui ad Art. 254; entrano da un punto di frontiera riportata in elenco di Art. 253 (elenco reso accessibile al pubblico)

Commissione adotta atti in merito a condizioni per autorizzare deroghe al riguardo

Art. 250 se Commissione ha adottato atti per movimentare animali da compagnia delle specie riportate in Allegato I parte B pubblicato su G.U.CE 84/16, il loro trasferimento non commerciale verso un altro Stato membro da un Paese Terzo è attuato solo se: animali identificati/descritti individualmente o per gruppi mediante mezzo fisico; soddisfano le misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate; sono accompagnati dal documento di identificazione di cui ad Art. 254; entrano da un punto di frontiera riportato in Elenco di Art. 253(Elenco resa accessibile al pubblico)

Art. 251 in deroga ad Art. 249 e 250 i movimenti non commerciali di animali da compagnia tra San Marino/Vaticano ed Italia, Monaco/Andorra e Francia, Andorra e Spagna, Norvegia e Svezia, Isole Far Oer/Groenlandia e Danimarca avvengono in base alle condizioni definite dalle norme nazionali di tali Paesi

Art. 252 Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)requisiti relativi ai mezzi di identificazione degli animali da compagnia delle specie elencate in Allegato I pubblicato su G.U.CE 84/16 e loro applicazione ed uso;
  2. b)requisiti relativi alle misure di prevenzione e riduzione del rischio, al fine di garantire che i movimenti di tali animali non determinano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate;
  3. c)norme per classificare gli Stati membri o loro parti in base al relativo status zoosanitario ed ai sistemi di sorveglianza e notifica di certe malattie diffondibili tramite i movimenti degli animali da compagnia delle specie elencate in Allegato I pubblicato su G.U.CE 84/16;
  4. d)condizioni che lo Stato membro deve soddisfare per mantenere il diritto ad applicare misure di prevenzione e riduzione del rischio;
  5. e)condizioni inerenti all’applicazione e documentazione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi;
  6. f)criteri per autorizzare in circostanze specifiche deroghe all’applicazione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi, con la relativa documentazione a supporto

Atti subito applicati in caso di rischi emergenti e per “imperativi motivi di sicurezza”

Misure adottate dalla Commissione si basano su informazioni scientifiche affidabili, validate ed applicate in proporzione ai rischi per la sanità pubblica/animale connessi ai movimenti non commerciali degli animali da compagnia

Art. 253 Commissione adotta atti per gli animali da compagnia delle specie elencate in Allegato I parte A/parte B pubblicato su G.U.CE 84/16 in merito a:

  1. a)norme inerenti al formato dei documenti richiesti ad Art. 252
  2. b)elenco degli Stati membri o Paese Terzi che rispettano norme o le condizioni di classificazione di cui ad Art. 252, eliminando dall’elenco gli Stati membri qualora si verificano cambiamenti nei confronti di tali norme

In caso di “imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati”, Commissione adotta atti subito applicativi

Art. 254 Commissione adotta atti in merito a: informazioni da includere nei documenti di identificazione di cui ad Art. 247, 248, 249, 250; condizioni per autorizzare deroghe circa il formato deidocumenti di identificazione; compilazione, rilascio, convalida e distribuzione dei documenti di identificazione

Art. 255 Commissione adotta atti in merito a:

  1. a)modello del documento di identificazione contenente le informazioni di cui ad Art. 254 nonché norme in merito a lingua, aspetto, validità o caratteristiche della sua sicurezza
  2. b)norme di transizione per adottare il modello del documento di identificazione di cui ad Art. 247

Art. 256 Stati membri forniscono al pubblico informazioni facilmente accessibili in merito alle prescrizioni sulla sanità da applicare ai movimenti degli animali da compagnia ed in particolare: condizioni per la concessione di deroghe di cui ad Art. 252; requisiti per applicare i mezzi di identificazione; condizioni definite in conformità alle norme nazionali da applicare ai movimenti non commerciali degli animali da compagnia sia elencati in Allegato I parte B pubblicato su G.U.CE 84/16, sia provenienti da Paesi Terzi; ogni elemento utile a determinare misure di prevenzione e riduzione dei rischi. A tal fine gli Stati membri predispongono pagine internet, fornendone l’indirizzo alla Commissione

Commissione assiste gli Stati membri nel facilitare l’accesso al pubblico di tali informazioni, mediante collegamento a pagine internet di informazione degli stessi Stati membri

Art. 257 in caso di focolaio delle malattie elencate/emergenti o di insorgenza di un pericolo che può determinare un grave rischio per la salute pubblica/animale, l’Autorità competente dello Stato membro, in funzione della gravità della situazione o della malattia/pericolo, adotta subito, al fine di prevenire la diffusione di tale malattia/pericolo:

  1. a)misure di controllo definite da Art. da 53 a 78 per malattie elencate
  2. b)restrizioni nei movimenti degli animali e prodotti provenienti da stabilimenti o zone soggette a restrizioni per malattie emergenti,  a seguito di rilevamento di focolaio/pericolo, o dei mezzi di trasporto ed altri materiali che possono venire in contatto con tali animali/prodotti; quarantena degli animali ed isolamento dei prodotti; misure di sorveglianza e tracciabilità
  3. c)ogni altra misura di emergenza riportata da Art. da 53 a 71 ritenuta adeguata per prevenire e lottare, in modo efficace ed efficiente, contro la diffusione della malattia/pericolo

Autorità competente informa la Commissione e gli Stati membri in merito al focolaio/insorgenza del pericolo ed alle misure di emergenza adottate

Art. 258 Autorità competente di uno Stato membro diverso da quello dove si è verificato il inserito focolaio/pericolo adotta, in funzione della gravità della situazione e malattia/pericolo, 1 o più delle misure di emergenza di Art. 257 se rilevata presenza nel suo territorio di animali o prodotti provenienti dal suddetto Stato membro, o di mezzi di trasporto/altri materiali venuti in contatto con tali animali. Se esiste un rischio grave, in attesa dell’adozione di misure di emergenza da parte della Commissione, Autorità competente adotta misure provvisorie di emergenza, in funzione della gravità della suddetta situazione

In caso di focolaio della malattia elencata o di insorgenza di tale malattia in un Paese Terzo, anche confinante con UE, Stato membro può adottare le misure necessarie a prevenirne la diffusione nel territorio della UE

A tal fine l’Autorità competente dello Stato membro informa subito la Commissione e gli altri Stati membri in merito a: focolaio od insorgenza del pericolo; misure di emergenza adottate

Art. 259 in caso di focolaio od insorgenza di pericolo ed adozione da parte degli Stati membri di misure di emergenza, Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese (adottare 1 o più delle misure di Art. 257 per quanto concerne gli animali ed i prodotti in questione, nonché i mezzi di trasporto e gli altri materiali che possono venire in contatto con questi). Commissione, se non viene informata delle misure prese ai sensi di Art. 257 o non le ritiene adeguate, può sostituire le misure prese da uno Stato membro, “al fine di evitare ingiustificate perturbazioni nei movimenti degli animali e prodotti”). Atti della Commissione sono subito esecutivi per motivi di urgenza debitamente giustificati

Art. 260 se Autorità competente di uno Stato membro viene a conoscenza di animali o prodotti originari di un Paese Terzo che potrebbero determinare un rischio per la UE a causa di sua possibile infezione o contaminazione di malattie elencate/emergenti, o pericoli, o mezzi di trasporto ed altri materiali che possono venire in contatto con questi, provvede a:

  1. a)adottare subito una delle seguenti misure di emergenza, tenendo conto della gravità della situazione per limitare il rischio di diffusione: distruzione degli animali e dei loro prodotti; quarantena degli animali ed isolamento dei prodotti; misure di sorveglianza e tracciabilità; appropriate misure di controllo delle malattie; ogni altra misura di emergenza ritenuta adeguata per impedire diffusione della malattia o di pericolo per UE;
  2. b)informare subito Commissione ed altri Stati membri, mediante sistema TRACES, in merito a: rischi associati agli animali e prodotti in questione e loro origine; misure di emergenza adottate al riguardo

Art. 261 se malattia elencata/emergente o pericolo in grado di determinare grave rischio si verifica o si diffonde in Paese Terzo, o se vi sono seri motivi di sanità pubblica/animale, Commissione può d’ufficio (o su richiesta di Stato membro), adottare seguenti misure di emergenza, in funzione della gravità della situazione:

  1. a)sospendere ingresso in UE di partite di animali e prodotti, mezzi di trasporto o altri materiali venuti in contatto con questi che possono diffondere malattia o pericolo nella UE;
  2. b)stabilire specifiche prescrizioni per l’ingresso nella UE di animali, prodotti, mezzi di trasporto o altri materiali venuti in contatto con questi che possono diffondere malattia o pericolo nella UE;
  3. c)prendere ogni misura adeguata di emergenza per il controllo delle malattie in modo da prevenirne la diffusione nella UE

In caso di “imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati”, Commissione, dopo avere sentito lo Stato membro interessato, adotta atti subito esecutivi

Art. 262 se lo Stato membro ha chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza, può, in attesa della loro approvazione, adottare 1 o più misure di emergenza di cui ad Art. 260 nei confronti di animali, prodotti, mezzi di trasporto o altri materiali venuti a contatto con questi provenienti dal Paese Terzo, in funzione della gravità della situazione. Di ciò saranno informati gli altri Stati membri e la Commissione, che, esaminata la situazione e le misure prese dallo Stato membro, decide se adottare o meno 1 le misure di emergenza di cui ad Art. 261 (atti subito esecutivi in caso di “imperativi motivi di urgenza connessi a rischi gravi”)

Art. 263 Commissione ha il potere di emanare atti delegati riguardanti modifiche di Allegato III pubblicato su G.U.CE 84/16, al fine di tenere conto delle modifiche intervenute in materia di tassonometria

Art. 264 Commissione può adottare atti purché:

  1. a)a seguito di una consultazione con esperti dei vari Stati membri;
  2. b)per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 20/4/2021;
  3. c)inviata una relazione sull’esercizio della delega entro 9 mesi antecedenti dalla scadenza. Delega prorogabile per altri 5 anni, salvo che il Parlamento europeo o Consiglio non si oppongono entro 3 mesi prima della scadenza;
  4. d)delega sempre revocata dal Parlamento europeo o Consiglio, con effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione su G.U.CE, comunque senza pregiudicare la validità degli atti delegati in vigore;
  5. e)fornita immediata notifica degli atti delegati al Parlamento europeo o Consiglio;
  6. f)atto delegato entra in vigore solo se il Parlamento o Consiglio non solleva obiezioni entro 2 mesi dalla data di notifica (termine prorogato di 2 mesi su richiesta di questi), o se entro tale termine viene comunicato alla Commissione “che non intendono sollevare obiezioni”

Art. 265 atti delegati della Commissione entrano subito in vigore qualora la procedura sia debitamente motivata e si applicano fino a quando non vengono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio (In tal caso la Commissione abroga subito l’atto incriminato)

Art. 266 Commissione è assistita dal Comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi

Art. 267 Stati membri applicano nel loro territorio la Direttiva 95/46/CE inerente al trattamento dei dati personali, mentre la Commissione applica a tal fine le disposizioni del Reg. 45/01

Art. 268 Stati membri stabiliscono sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” in caso di violazione delle disposizioni del Reg. 429/16, garantendone l’applicazione

Stati membri notificano le disposizioni adottate alla Commissione entro il 22/4/2022, nonché ogni eventuale modifica apportata a queste

Art. 269 Stati membri possono applicare nel proprio territorio misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle del Reg. 429/16 in merito a: responsabilità in materia di sanità animale di cui ad Art. 10-16; notifica all’interno dello Stato membro di cui ad Art. 18; sorveglianza di cui ad Art. 24-30; registrazione, approvazione, conservazione della documentazione e dei registri di cui ad Art. 84-107 e 172-190; prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti e del materiale germinale di cui ad Art. 108-123. Norme nazionali adottate non debbono essere in contrasto con le disposizioni del Reg. 429/16, né ostacolare i movimenti di animali e prodotti tra gli Stati membri

Art. 270 sono abrogate dal 1/4/2016 le Decisioni UE 78/642, 89/455, 90/678 e le Direttive UE 79/110, 81/6, 90/423, 92/36, 98/99, mentre sono abrogate dal 21/4/2021 le Direttive UE 64/432, 77/391, 78/52, 81/1095, 82/894, 88/407, 89/556, 90/429, 91/68, 91/666, 92/35, 92/65, 92/66, 92/118, 92/119, 95/410, 2000/75, 2000/258, 2001/89, 2002/60, 2002/99, 2003/85, 2004/68, 2005/94, 2006/88, 2009/156, 2009/158, nonché i Reg. UE 21/04 e 576/13

Art. 271 in deroga a quanto stabilito in Art. 270, la Direttiva UE 2008/71, ed i Reg. UE 21/04 e 1760/00 (Art. 1-10) continuano ad applicarsi fino a 21/4/2019, fermo restando che la Commissione può adottare atti con cui modificare tale scadenza

Art. 272 in deroga ad Art. 270 gli atti adottati possono continuare ad applicarsi, in alternativa al Reg. 429/16, fino al 21/4/2024 o ad una precedente data fissata dalla Commissione

Art. 274 Commissione adotta gli atti delegati riportati nei vari articoli del Reg. 429/16 entro il 20/4/2019 applicabili dal 21/4/2021

Art. 275 Commissione entro il 20/4/2019 riesamina le malattie elencate in Allegato II pubblicato su G.U.CE 84/16, operando aggiunte o soppressioni al suddetto elenco

Art. 276 Commissione entro il 20/4/2019 riesamina la legislazione vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali detenuti della specie equina, tenendo conto dei risultati derivanti dall’applicazione di Art. 118, 119, 120

Art. 277 in deroga ad Art. 270 continua ad applicarsi fino al 21/4/2026 il Reg. 576/13 per quanto concerne i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

Art. 279 stabilimenti ed operatori registrati o riconosciuti prima del 21/4/2021 in base alle vigenti Direttive UE si debbono considerare registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. 429/16e pertanto soggetti agli obblighi previsti dal suddetto regolamento

Commissione adotta atti in merito alle norme necessarie per garantire una facile transizione dalle norme preesistenti, in particolare per “proteggere i diritti acquisiti e rispondere alle legittime aspettative delle persone fisiche e giuridiche interessate”

Art. 280 Stati membri e loro zone riconosciute come indenni da 1 o più delle malattie elencate o riconosciute per un programma di eradicazione/sorveglianza adottato nei confronti di queste  per 1 o più delle specie animali sensibili in conformità della Direttiva UE 65/432, 91/68, 92/65, 2006/88, 2009/156, 2009/158 si considerano riconosciuti indenni ai sensi del Reg. 429/16 e pertanto soggetti agli obblighi previsti dal regolamento in oggetto

Art. 281 in caso le disposizioni del Reg. 429/16 contrastano con quelle del Reg. 882/04 o delle Direttive UE 89/608, 89/662, 90/425, 91/496, 96/93, 97/78 prevalgono le disposizioni del Reg. 429/16

Art. 282 Commissione procede ad una valutazione sull’applicazione del Reg. 429/16, inviando al riguardo una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 22/4/2026

Art. 283 il Reg. 429/16 si applica a partire dal 21/4/2021, salvo gli Art. 270 e 274 che si applicano a partire dal 21/4/2016

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