ECONOMIA CIRCOLARE FORESTA (Legge 108/21) (bosco40)
Soggetti interessati:
Chiunque intende promuovere economia circolare nella filiera foresta legno
Iter procedurale:
Legge 108/21 ad Art. 35 bis prevede introduzione di misure di semplificazione e promozione di economia circolare foresta legno, riguardanti in particolare:
a)promozione della stipula di accordi di foresta (equiparati a reti di imprese) nel territorio nazionale tra 2 o più soggetti (singoli od associati) di cui: almeno 50% titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali o personali di godimento su beni agro-silvo-pastorali; almeno 1 contraente rappresentante, in forma consortile o associativa, di soggetti titolari di tali diritti;
b)sviluppo di reti di imprese nel territorio forestale al fine di valorizzare superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale;
c)conservazione ed erogazione di servizi ecosistemici forniti dai boschi nel rispetto della biodiversità e paesaggi forestali
Accordi possono:
a)individuare ed attivare migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione di obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti di accordi;
b)promuovere gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie, pubbliche e private, singole ed associate;
c)prevedere realizzazione di interventi volti alla riduzione di rischi naturali, idrogeologici, incendi boschivi;
d)prevedere realizzazione di interventi e progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e valorizzazione ambientale e socioculturale dei contesti in cui operano;
e)promuovere sinergie (anche nell’ambito di contratti di rete) tra quanti operano nelle aree interne in qualità sia di proprietari o titolari di altri diritti reali sulle superfici agro-silvo-pastorali, sia di esercenti attività di gestione forestale a carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico, culturale
Regione promuove idonee iniziative volte alla diffusione ed attuazione di tali accordi
Legge 108/21 ad Art. 36 prevede che le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulico forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana sono esenti da:
a)autorizzazione idraulica ed autorizzazione per vincolo idrogeologico
b)autorizzazione paesaggistica, purché tali interventi non alterino stato dei luoghi e siano condotti secondo criteri di ingegneria naturalistica. Sono invece oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ed attuati nel rispetto del Piano forestale di indirizzo territoriale o dei Piani di gestione forestale, seguenti interventi ed opere di lieve entità:
1) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
2) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi tramite riforestazione e sistemazione idraulica;
3) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza ai cambiamenti climatici dei boschi;
4) cavi interrati per il trasporto di energia elettrica facente parte di rete di trasmissione nazionale