COMMISSIONE REGIONALE LAVORO

COMMISSIONE REGIONALE LAVORO (L.R. 2/05; D.G.R. 16/11/20)              (enti66)

Soggetti interessati:

Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti (pubblici o privati), Organizzazioni sindacali

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 2/05 Art. 6 istituisce Commissione Regionale Lavoro (CREL) quale “sede di concertazione per la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche attive del lavoro di competenza regionale” (Esprime pareri obbligatori sul piano regionale e programma annuale, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi presenti alle politiche attive del lavoro).

Commissione composta da: Assessore regionale competente in materia di lavoro (la presiede); Assessori provinciali competenti in materia di lavoro e formazione; 1 rappresentante dei Comuni designato da ANCI; 1 rappresentante delle Unioni montane designato da UNCEM; 2 rappresentanti delle Organizzazioni degli industriali; 3 rappresentanti delle Organizzazioni degli artigiani; 2 rappresentanti delle centrali cooperative; 3 rappresentanti delle Organizzazioni del settore agricolo; 2 rappresentanti delle Organizzazioni del settore commercio e turismo; 12 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; Consigliere regionale di parità; 1 rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità; 2 rappresentanti nominati dal Coordinamento regionale per la tutela delle persone disabili; 1 rappresentante della Conferenza dei coordinatori di Ambito territoriale. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, Direttore di ARMAL e possono essere invitati rappresentanti delle Associazioni di categorie professionali e produttive interessate. Ai fini della nomina della Commissione, Giunta Regionale con DGR 1426 del 12/11/2020 ha stabilito che con la dicitura “Organizzazioni più rappresentative a livello regionale” si debbono intendere quelle che alla data del 31/12/2019 avevano il maggiore numero di iscritti a livello di lavoratori dipendenti (pubblici o privati) o di imprese, fermo restando che ad ogni Organizzazione datoriale, indipendentemente dal numero degli iscritti, non può essere assegnato più di 1 componente, mentre alle Organizzazioni sindacali numero dei componenti assegnati in misura proporzionale “tra numero di iscritti in totale rapportato a quello relativo ad ogni Organizzazione”

Presidente Giunta Regionale istituisce con decreto Commissione, avente durata di 4 anni, in base ai rappresentanti nominati dai vari Organismi componenti entro 30 giorni dalla richiesta, fermo restando “possibilità di completare successivamente la composizione della Commissione” se non tutti i suoi componenti nominati al momento di emanazione del decreto

Entità aiuto:

Ai componenti della Commissione non appartenenti all’Amministrazione pubblica spetta un’indennità di presenza pari a 25 €/seduta ed un rimborso per spese di viaggio

 

Posted in: