POLITICHE ATTIVE LAVORO

POLITICHE ATTIVE LAVORO (Legge 92/12, 99/13; D.Lgs. 150/15; LR 10/18; DGR 30/11/17)                      (lavoro21)

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Regioni, Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), INPS, Centri per impiego (CI), soggetti privati accreditati per politiche del lavoro.

Lavoratori disoccupati, cioè soggetti privi di occupazione  che dichiarano (per via elettronica) al sistema informativo delle politiche del lavoro la “propria  immediata disponibilità a svolgimento lavorativo e partecipazione a misure di politica attiva  del lavoro concordate con Centro per impiego” (stato di disoccupazione sospeso in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro fino a 6 mesi); lavoratori a “rischio disoccupazione” avendo ricevuto comunicazione di licenziamento; cittadini in cerca di occupazione (condizione di non occupazione è quella espressa sopra).

Iter procedurale:

Legge 99/13 ad art. 8 stabilisce istituzione nell’ambito di MILPOS di “banca dati delle politiche attive e passive” del lavoro in cui raccogliere le  informazioni  concernenti: soggetti da collocare sul mercato del lavoro; servizi  erogati per loro migliore collocazione nel mercato del lavoro; opportunità  di impiego. Alla costituzione  di tale banca dati concorrono Regioni, Province, ISFOL, INPS, Italia Lavoro spa, Ministero Istruzione, Ministero Interno, Ministero Sviluppo Economico, Camera di Commercio, Università (attraverso anagrafe nazionale di studenti e laureati). Per migliore organizzazione di servizi ed interventi, MILPOS può stipulare  convenzioni con soggetti pubblici  e privati al fine di: “far confluire dati in loro possesso in banca dati ed eventualmente in altre banche dati costituite con stesse finalità”; determinare modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dati su domanda ed offerta di lavoro, secondo migliori tecniche ed esperienze.

Legge 92/12 ad art. 1 istituisce, presso MILPOS, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati di ISTAT e di altri sistemi statistici nazionali (collaborano anche Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori), sistema redige, con cadenza almeno annuale, rapporto su: stato di attuazione delle singole misure adottate in materia di lavoro; loro conseguenze in termini micro e macro economici; effettivo conseguimento delle finalità perseguite (specie su occupazione femminile, di cui esaminati i livelli retribuitivi ai fini di parità di trattamento). Da esiti di valutazione derivano elementi per implementazione o correzione delle misure adottate, tenendo conto di: evoluzione del quadro macro economico; andamenti produttivi; dinamiche mercato del lavoro e sociali. Al fine di favorire  suddetta valutazione, INPS ed ISTAT organizzano banche dati da mettere a disposizione di Enti di ricerca per studi (risultati resi pubblici e comunicati a MILPOS). Tali banche contengono dati individuali e non, quali: età; genere; area di residenza; periodi di beneficio degli ammortizzatori sociali (con relativa durata ed importi corrisposti) periodi lavorativi e retribuzione spettante; stato di disoccupazione.

D.Lgs. 150/15, come modificato da ultimo da D.Lgs. 185/16, stimola Regioni a costituire Centri per impiego al fine di svolgere seguenti attività:

  1. orientamento di base, analisi delle competenze in relazione a situazione di mercato del lavoro locale, profilazione
  2. supporto a ricerca di occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro 3 mesi dalla registrazione del soggetto in cerca di occupazione
  3. orientamento specialistico ed individualizzato, mediante bilancio di competenze ed analisi di eventuali fabbisogni, in termini di formazione, o esperienze di lavoro, o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento ad un profilo adeguato alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale, europeo
  4. orientamento individualizzato ad autoimpiego e tutoraggio per fasi successive ad avvio di impresa
  5. avviamento ad attività di formazione, ai fini di qualificazione e riqualificazione professionale, autoimpiego ed immediato inserimento lavorativo
  6. accompagnamento al lavoro tramite utilizzo di assegno individuale di ricollocazione
  7. promozione di esperienze lavorative, al fine di incrementare competenze professionali del soggetto, anche mediante tirocinio
  8. gestione, anche in forma indiretta, di incentivi ad attività di lavoro autonomo
  9. gestione di incentivi a mobilità territoriale
  10. gestione di strumenti finalizzati a conciliare tempi di lavoro con obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti
  11. promozione di lavori socialmente utili per lavoratori che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito, a favore di “Comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di Amministrazioni pubbliche locali”, con cui Regione stipula specifiche convenzioni. Utilizzo di lavoratori in lavori socialmente utili non determina instaurazione di un rapporto di lavoro con essi, ma avviene nel rispetto del rapporto di lavoro vigente. Lavoratori saranno impegnati in lavori socialmente utili nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente a proporzione tra trattamento di sostegno al reddito e livello retributivo iniziale (al netto di ritenute previdenziali ed assistenziali) previsto per dipendenti che svolgono attività analoghe presso stesso soggetto promotore. Ammesso anche impiego di disoccupati con oltre 60 anni, che non hanno maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato, comunque per non oltre 20 ore/settimana, a cui compete un importo mensile pari ad assegno sociale (eventualmente adeguato se lavoratore viene impiegato per un orario inferiore).

Giunta Regionale, con DGR 1418 del 30/11/2017, ha approvato una convenzione avente validità fino al 31/03/2018 (con possibilità di rinnovo) tra Regione e  Provincia per la gestione dei Centri per Impiego (CI), in cui si affida a:

  • Regione il compito di:
  1. attivare tutte le azioni amministrative e procedurali in grado di completare il passaggio delle funzioni alla Regione in materia dei servizi per l’impiego
  2. ricercare, nell’ambito del Tavolo tecnico con il MILPOS, positive soluzioni per stabilizzare il personale precario della Provincia esistente presso CI
  3. riconoscere alla Provincia gli oneri sostenuti per: suo personale temporaneamente assegnato alla Regione; funzionamento dei CI per intera durata della convenzione; progetti di potenziamento dei servizi per l’impiego attivati con POR FSE 2014/2020. Regione eroga tali somme a Provincia o in unica soluzione a saldo, o  in più soluzioni a titolo di acconto, anticipo, saldo.
  • Provincia il compito di
  1. fornire alla Regione un elenco aggiornato del personale a tempo indeterminato e/o determinato operante nei CI al 01/01/2017
  2. assicurare il completamento (comunque non oltre il 31/03/2018) delle attività avviate al momento della sottoscrizione della convenzione sul Fondo per disabili e sulla formazione con finanziamento FSE 2014-2020 (compreso apprendistato professionalizzante)
  3. garantire al personale trasferito in Regione l’accesso alla documentazione inerente all’attività di cui al precedente punto
  4. mantenere la responsabilità amministrativa e finanziaria per quanto concerne la chiusura dell’attività inerente al FSE 2007/13, adottando gli atti necessari e comunicando gli eventuali importi oggetto di recupero, alla Regione  per gli adempimenti di sua competenza
  5. garantire il pieno utilizzo delle proprie strutture e infrastrutture, in modo da assicurare l’erogazione del servizio pubblico per l’impiego e la somministrazione delle politiche attive per il lavoro senza interruzione di continuità per l’intera durata della convenzione. A tal fine la Provincia definisce contratti con personale a tempo determinato in servizio presso CI e individua personale (dirigente e non dirigente) operante nel settore della formazione e nei servizi per l’impiego da trasferire alla Regione
  6. mettere a disposizione della Regione le attuali sedi dei CI e degli Sportelli del lavoro da questi dipendenti, mantenendo la titolarità dei rapporti ed accordi vigenti con gli Enti locali in materia, nonché assicurandone la regolare funzionalità in termini di manutenzione, utenze, strumentazioni operative, materiali di consumo

Regioni svolgono attività direttamente o mediante coinvolgimento di soggetti privati accreditati sulla base di costi standard definiti da ANPAL (garantire sempre ad utente libertà di scelta), anche per quanto concerne collocamento di disabili. Nessuna delega a privati in caso di:

  1. patto di servizio personalizzato. Centro impiego in base ai dati contenuti nella registrazione, individua classe di profilazione a cui indirizzare lavoratore disoccupato (classe aggiornata ogni 90 giorni, tenendo conto di durata della disoccupazione ed altre informazioni raccolte dai servizi) che è tenuto, entro 30 giorni da dichiarazionedello stato di disoccupazione contattare Centro per impiego per confermare lo stato di disoccupazione. Definita la profilazione, Centro stipula con disoccupato un “patto di servizio personalizzato”, comprendente:
  • individuazione del responsabile delle attività
  • profilo personale di occupazione, definito secondo modalità ANPAL
  • definizione atti di ricerca attiva da compiere, con relativa tempistica
  • frequenza dei contatti con il responsabile delle attività
  • modalità con cui ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività
  • disponibilità del richiedente a: partecipare ad iniziative e laboratori per migliorare competenze nella ricerca attiva di lavoro (v. stesura di curriculum vitae, preparazione per sostenere colloqui); partecipare a iniziative di carattere formativo, o di riqualificazione, o altre iniziative di politica attiva; accettare offerte di lavoro congrue.

Trascorsi 60 giorni da registrazione stato di disoccupazione, disoccupato, che non viene convocato da Centri per impiego, ha diritto di chiedere ad ANPAL, tramite PEC, “credenziali personalizzate per accesso diretto a procedura telematica di profilazione, al fine di ottenere assegno di ricollocazione”

  1. rafforzamento meccanismi di condizionalità e livelli essenziali di prestazioni a favore di beneficiari di strumenti di sostegno al reddito disoccupati. Domanda per ottenere Assicurazione Sociale per Impiego, o Nuova Assicurazione Sociale per Impiego (NASPI), o indennità di disoccupazione resa da lavoratore ad INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro INPS la invia ad ANPAL per essere inserita nel sistema informativo delle politiche del lavoro. Beneficiari delle misure di sostegno al reddito in quanto privi di occupazione contattano, entro 15 giorni da invio  domanda, Centri per impiego che li chiamano per sottoscrivere il “patto di servizio personalizzato” (documento indispensabile per beneficiare di assegno di disoccupazione), in cui fissare i comportamenti a cui è tenuto il beneficiario (tra cui possibilità di sua convocazione da parte dei servizi per il lavoro nei giorni feriali, con preavviso di 24-72 ore, secondo le modalità concordate), pena applicazione di sanzioni. Al riguardo, Centro per impiego invia comunicazione di irregolarità rilevate ad ANPAL e INPS, affinchè emettono provvedimenti conseguenti, compreso recupero delle somme indebitamente versate. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso ad ANPAL, che istituisce un apposito Comitato (con la partecipazione delle parti sociali). INPS provvede a versare le risorse non erogate o recuperate per: 50% al Fondo politiche attive; 50% a Regione in cui rientra Centri per impiego che hanno adottato i provvedimenti, affinchè vengano utilizzate come incentivi per il personale impiegato nelle politiche del lavoro
  2. rafforzamento di meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Lavoratori dipendenti con riduzione orario di lavoro conseguente a procedura di sospensione, o a riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, o per contratto di solidarietà, o per intervento dei Fondi di solidarietà, superiore in 12 mesi a 50% di orario ordinario, debbono essere convocati dal Centro per impiego, in orario compatibile con la prestazione lavorativa, per stipulare un “patto di servizio personalizzato” (eventualmente sentito datore di lavoro e con il concorso di Fondi interprofessionali per la formazione continua), al fine di avviare il lavoratore a: laboratori/iniziative per rafforzarne le competenze; iniziative di carattere formativo o di riqualificazione; lavori socialmente utili. In caso di mancato rispetto di tali obblighi saranno applicate sanzioni, con modalità di versamento da parte INPS delle risorse non erogate o recuperate analoghe a quelle illustrate nel punto precedente
  3. assegno di ricollocazione. Disoccupati da oltre 4 mesi percettori di NASPI inviano richiesta a Centro per impiego, con cui stipulato “patto di servizio personalizzato”, per ottenere “assegno individuale di ricollocazione”. Assegno rilasciato da Centro per impiego in base ad esiti di profilazione e riconoscimento durata di disoccupazione. Eventuale richiesta di un servizio di assistenza alla ricollocazione sospende, per tutta la sua durata, il patto di servizio personalizzato, mentre l’utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso il soggetto accreditato obbliga questo a comunicarlo subito al Centro per impiego di rilascio (con conseguente aggiornamento del patto di servizio). Modalità operative ed ammontare dell’assegno sono definite da ANPAL, previa approvazione di MILPOS, tenendo conto:
  • riconoscimento di assegno dopo il risultato occupazionale ottenuto
  • ammontare di assegno fissato in modo da “mantenere economicità di attività”
  • graduazione dell’ammontare di assegno in relazione al profilo professionale di occupatibilità del beneficiario e nel limite delle risorse assegnate a Regione di residenza
  • obbligo per soggetto erogatore di: fornire assistenza adeguata alla ricerca di nuova occupazione; comunicare offerte di lavoro pervenute ai beneficiari

ANPAL effettua monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori con riferimento ad esiti della ricollocazione raggiunti nel breve e medio termine per ogni profilo di occupabilità. A tal fine ANPAL istituisce sistema informatico, a cui Centri per impiego e soggetti erogatori del servizio trasferiscono informazioni in merito a richieste, utilizzo ed esito del servizio. ANPAL segnala agli erogatori del servizio elementi di criticità rilevati, in modo da adottare opportune azioni correttive (se ciò non avviene entro 1 anno, ANPAL revoca al servizio la possibilità di operare con assegno di ricollocazione)

MILPOS, su proposta di ANPAL, definisce concetto di “offerta di lavoro congruo” in base a seguenti principi:

  1. coerenza con esperienze e competenze maturate
  2. distanza del domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblici
  3. durata di disoccupazione
  4. retribuzione superiore di almeno 20% rispetto ad indennità del mese precedente (al netto di integrazioni a carico di Fondo solidarietà)

 

Entità aiuto:

Assegno per lavori socialmente utili erogato da INPS (con oneri a carico di Regione), previa certificazione delle presenze, è incompatibile con trattamenti pensionistici INPS/INAIL, compresi quelli dei lavoratori autonomi (beneficiari possono optare per assegno o per pensione), mentre è cumulabile con assegni/pensioni di invalidità civile, o derivanti da infermità per causa servizio di leva. Partecipazione a lavori socialmente utili sono riconosciuti ai fini di pensionamento, con possibilità comunque di riscattare  tali periodi a fini pensionistici.

Soggetti promotori debbono attivare a favore dei lavoratori idonee coperture assicurative:

  • contro infortuni e malattie professionali, connesse allo svolgimento di attività lavorativa, presso INAIL
  • per responsabilità civile verso terzi, presso Assicurazioni private

Attività di lavoro socialmente utile organizzate in modo da consentire  al lavoratore di godere di un adeguato periodo di riposo, continuando a percepire assegno. Assenza per malattia, se documentata, non comporta sospensione di assegno (soggetti promotori possono fissare, tra le condizioni di impiego, un periodo massimo di assenze per malattia), a differenza delle assenze per motivi personali (soggetto promotore, per non far perdere assegno, può consentire un successivo recupero delle ore non prestate). Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo, che possono compromettere il risultato del progetto, soggetto promotore può chiedere la sostituzione del lavoratore. Se assenze dovute ad infortunio o malattia professionale, al lavoratore  sarà versato assegno anche per giornate di indennità non coperte da INAIL, con possibilità di continuare a partecipare al progetto a conclusione del periodo di inabilità.

Assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della  imposta sul reddito delle persone fisiche, né assoggettato a contributi previdenziali ed assistenziali. Assegno spendibile dal disoccupato entro 2 mesi da data di rilascio (assegno ha durata di 6 mesi, prorogabile di 6 mesi se consumato suo intero ammontare) presso Centri per impiego o presso soggetti privati accreditati per ottenere servizi di assistenza nella ricerca di lavoro, quali:

  1. affincamento di tutor
  2. programma di ricerca intensiva di nuova occupazione e relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirato a sbocchi occupazionali esistenti in questa
  3. assunzione onere da parte di disoccupato di: svolgere attività individuate da tutor accettare offerta di lavoro congrua
  4. obbligo per soggetto erogatore del servizio di comunicare ad ANPAL e Centro per impiego rifiuto ingiustificato del disoccupato di svolgere attività individuate da tutor, od accettare offerta di lavoro congrua
  5. sospensione del servizio in caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio dopo conclusione del rapporto entro 6 mesi

Al finanziamento di assegno di ricollocazione concorrono:

  1. fondo per le politiche attive del lavoro
  2. risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali

Regione Marche con LR 10/18 ha deciso di incrementare per anno 2018 di 865.000 € gli importi stanziati per completare il passaggio alla Regione delle competenze in materia di politiche attive del lavoro, precedentemente gestite dalla Provincia.

 

Sanzioni:

Con riferimento ad indennità di disoccupazione, o di mobilità, o Nuova Assicurazione Sociale per Impiego si ha:

  • mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione, o di mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di orientamento decurtazione dei 25% di 1 mensilità alla 1° mancata presentazione: decurtazione di 1 mensilità alla 2° mancata presentazione; decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione in caso di ulteriore mancata presentazione
  • mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad iniziative di carattere  formativo o di riqualificazione, o ad iniziative di lavori socialmente utili: decurtazione di 1 mensilità alla 1° mancata partecipazione; decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione in caso di ulteriore mancata partecipazione
  • mancata accettazione, senza giustificato motivo di offerta di lavoro congrua: decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione con riferimento ad assegno di disoccupazione si ha in caso di:
  • mancata presentazione, senza  giustificato motivo, alla convocazione o ad appuntamenti per colloqui individuali con Centro per impiego: decurtazione del 25% di 1 mensilità e concessione dei soli incrementi per carichi familiari alla 1° mancata presentazione; decurtazione di 1 mensilità e concessione dei soli incrementi per carichi familiari alla 2° mancata presentazione; decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione in caso di ulteriore mancata presentazione
  • mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad iniziative di orientamento: decurtazione di 1 mensilità e concessione dei soli incrementi per carichi familiari alla 1° mancata presentazione; decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione in caso di successiva mancata presentazione
  • mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo di riqualificazione, o mancata accettazione di offerta di lavoro congruo: decadenza da prestazione e da stato di disoccupazione

In caso di decadenza di disoccupazione: impossibile nuova registrazione prima di 2 mesi.

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