RETE SERVIZI LAVORO

RETE SERVIZI LAVORO (D.Lgs. 150/15; DGR 10/07/17)                       (lavoro 29)

 

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Agenzia  Nazionale per Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), Centro per impiego, datori di lavoro, lavoratori.

Iter procedurale:

D.Lgs 150/15, modificato da ultimo con D.Lgs 185/16, definisce “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, costituita da:

  1. Agenzia nazionale per politiche attive del lavoro (ANPAL) con ruolo di coordinamento (v. scheda “Agenzia nazionale lavoro”)
  2. strutture regionali per politiche attive del lavoro
  3. INPS, in relazione a competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno di reddito
  4. INAL, in relazione a competenze in materia di reinserimento ed integrazione lavorativa di soggetti con disabilità da lavoro
  5. Agenzie per lavoro che, a seguito di richiesta ad ANPAL, possono essere accreditate per servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale
  6. soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione
  7. soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Regione definisce un proprio regime di accreditamento in base a seguenti principi:
  • coerenza con sistema delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività di: somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale; supporto a collocazione professionale
  • definizione di: requisiti minimi di solidarietà economica ed organizzativa; esperienza professionale di operatori in funzione dei compiti da svolgere
  • obbligo di interconnessione con sistema informativo nazionale, nonché invio ad ANPAL di tutte le informazioni utili a garantire un’efficace coordinamento della rete dei servizi per politiche del lavoro
  • raccordo con sistema regionale di accreditamento degli Organismi di formazione
  • coerenza con procedure di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con strumento assegno di collocazione

ANPAL istituisce Albo Nazionale dei soggetti accreditati a svolgere compiti in materia di politiche attive del lavoro in cui iscrivere Agenzie che intendono operare nel territorio di Regioni prive di un proprio regime di accreditamento.

  1. Fondi interprofessionali per formazione continua
  2. Fondi bilaterali
  3. Istituto per sviluppo di formazione professionale di lavoratori (ISFOL) che, a partire dal 01/12/2016, sarà denominato INAPP (Istituto Nazionale per Analisi delle Politiche Pubbliche) il cui Consiglio di Amministrazione, composto di 3 membri (2 designati da MILPOS e 1 a Regione), è chiamato a svolgere seguenti funzioni:
  • studio, ricerca, monitoraggio e valutazione degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di: istruzione e formazione professionale; formazione in apprendistato; percorsi formativi in alternanza; formazione continua; integrazione disabili nel mondo del lavoro; inclusione sociale di soggetti con maggiori difficoltà; misure di contrasto a povertà
  • studio, ricerca, monitoraggio, valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro (anche avvalendosi di dati INPS), compresa: verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati da parte di ANPAL; spese per prestazioni connesse a stato di disoccupazione; politiche pubbliche che producono effetti, diretti od indiretti, sul mercato del lavoro
  • studio, ricerca, monitoraggio, valutazione in materia di terzo settore
  • gestione di progetti UE, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni pubbliche, Università, soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione, ricerca
  1. Italia Lavoro spa
  2. sistema Camera di Commercio, Università, Istituti di scuola secondaria di 2° grado
  3. Comitato per interconnessione sistematica di banche dati relative al lavoro in possesso di MILPOS, ANPAL, INPS, INAIL, ISFOL. Comitato, costituito presso MILPOS, composto da Ministro Lavoro, Direttore ANPAL, Direttore INPS, Direttore INAIL, Presidente ISFOL, Presidente ISTAT, 1 rappresentante AGID, 3 rappresentanti di Regioni (ai componenti del Comitato non dovuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese). Enti partecipanti al Comitato possono stipulare convenzioni con sistema statistico nazionale (SISTAN) per integrare banche dati

Rete dei servizi promuove: diritti al lavoro; formazione professionale; servizi di collocamento gratuito; servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro (facilitare il “soddisfacimento dei fabbisogni di competenza” richiesti dai datori di lavoro e sostenere inserimento o reinserimento dei lavoratori)

MILPOS con decreto fissa:

  1. linee di indirizzo (3 anni) ed obiettivi annuali in materia di politiche attive del lavoro, ed in particolare: riduzione durata media di disoccupazione; tempi di servizio; quota di intermediazione tra domanda ed offerta
  2. livelli delle prestazioni erogate sul territorio nazionale
  3. tempi entro cui convocare le diverse categorie di utenti, compresi disoccupati non beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito;
  4. tempi e modalità di definizione del percorso di inserimento lavorativo (prevedere possibilità di adeguamento da parte di Regione)

Al fine di garantire livelli essenziali adeguati delle prestazioni per servizi di lavoro, MILPOS stipula con Regioni convenzioni, volte a regolare i rapporti in materia di gestione dei servizi per il lavoro nel rispetto dei seguenti principi:

  • individuazione da parte di Regione di misure da attivare a favore di beneficiari di ammortizzatori sociali residenti
  • disponibilità di servizi e di misure di politica attiva del lavoro per tutti i residenti in Italia
  • attribuzione a Regione di funzioni amministrative in materia di politiche attive del lavoro, servizi per collocamento di disabili, avviamento a selezione per assunzioni presso Amministrazioni pubbliche, purchè garantita la presenza e funzionalità di Uffici nel territorio (Centri per impiego) aperti al pubblico
  • attribuzione ad ANPAL di 1 o più funzioni assegnate a Regione
  • programmazione di politiche attive del lavoro, ed in particolare: identificazione strategie per l’occupazione; accreditamento Enti di formazione; possibilità di accesso ad offerta formativa a favore di persone in cerca di occupazione selezionate da Centri per impiego

Giunta Regionale Marche, con DGR 779 del 10/07/17, ha approvato indirizzi per il recepimento del D.Lgs 150/15 validi a partire da 10/11/16,  definendo in particolare:

  1. stato di disoccupazione. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego o “a rischio di disoccupazione”, avendo ricevuto comunicazione di licenziamento  che dichiarano al Sistema Informativo Politiche del Lavoro (per via telematica, o mediante servizi di cooperazione di INPS, o mediante sito INAIL, o recandosi di persona presso Centro pubblico per impiego prescelto) la loro immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa concordate con Centro per impiego. In base alle informazioni fornite, definita classe di profilazione di utente, allo scopo di valutarne livello di occupabilità
  2. Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Soggetti  privi di lavoro contattano Centro per impiego per definire profilazione e stipula di  PSP  entro 30 giorni da dichiarazione stato di disoccupazione di cui sopra, o 15 giorni da data domanda di sostegno al reddito resa ad INPS. Se utente non si presenta entro tali termini, Centro per impiego può convocarlo. PSP deve contenere:
  3. nominativo del responsabile dell’attività
  4. profilo personale di occupabilità (modello predisposto da ANPAL)
  5. atti di ricerca attiva del lavoro da compiere e loro tempistica
  6. frequenza  ordinaria dei contatti con responsabile dell’attività
  7. modalità con cui ricerca attiva del lavoro è dimostrata al responsabile delle attività
  8. disponibilità del richiedente a svolgere seguenti attività:  partecipare ad iniziative e laboratori per rafforzare competenze nella ricerca attiva del lavoro (v.  stesura di curriculum, preparazione per sostenere colloqui di lavoro);  partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione;  accettazione congrue offerte di lavoro
  9. stato di disoccupazione, calcolato in base a giornate di calendario decorrenti da data di dichiarazione di immediata disponibilità di cui sopra (detratti eventuali periodi di sospensione per rapporti di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi
  10. erogazione sostegno al reddito, subordinata alla realizzazione della politica attiva del lavoro concordata tra beneficiario e Centro per impiego, mediante sottoscrizione di PSP. Beneficiari del sostegno al reddito ancora privi di occupazione (compresi  disabili iscritti) contattano Centri per l’Impiego entro 15 giorni da presentazione domanda (altrimenti convocati da questo con modalità e tempistica da definire) per fissare un appuntamento ai fini della stipula di PSP. In  caso di inadempimento  a quanto previsto in PSP, Centro per l’Impiego adotta sanzioni, a carico di beneficiario comunicandole ad INPS
  11. rinvio a future disposizioni ministeriali per beneficiari di sostegno al reddito (la cui erogazione è subordinata allo svolgimento di iniziative previste in PSP) in costanza di rapporto di lavoro
  12. iscrizione mirata nell’elenco di collocamento, compatibilmente con lo svolgimento di attività lavorativa da cui derivi un reddito inferiore a: 8.000 €/anno in caso di lavoro subordinato; 4.800 €/anno  in caso di lavoro autonomo. Per valutare lo stato di occupazione e di inserimento nell’elenco si fa riferimento ad 39 di D.Lgs 150/15
  13. perdita dello stato di disoccupazione da parte di soggetti percettori di sostegno al reddito in caso di:
  14. mancata sottoscrizione del PSP  nei tempi previsti
  15. mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli appuntamenti previsti in PSP  o disposti dal Centro per impiego
  16. rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro
  17. instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per periodi superiori a 6 mesi, o di qualunque tipo di rapporto di lavoro autonomo a prescindere dalla sua durata
  18. elenco dei “giustificati motivi” che determinano la mancata applicazione di sanzioni nei confronti di beneficiari o meno del sostegno al reddito, quali:
  19. documentato stato di malattia o infortunio
  20. servizio civile/ leva
  21. periodi di astensione dal lavoro previsti da Legge per stato di gravidanza
  22. citazione in Tribunale a qualsiasi titolo (esibizione ordine a comparire emesso dai magistrati)
  23. gravi motivi familiari documentati
  24. limitazione alla mobilità personale imposta da Legge
  25. ogni comprovato impedimento oggettivo e/o  causa di forza maggiore che impedisce al soggetto di presentarsi

In caso di svolgimento di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, o di tirocinio formativo,  o di altre attività non costituenti rapporto di lavoro (borse lavoro, borse di ricerca, work especience),  interessato deve comunicare e documentare preventivamente l’impossibilità di presentarsi ad appuntamento concordato

  1. utenti non disponibili a svolgere immediatamente attività lavorativa o a partecipare a misure di politica attiva, non devono iscriversi come disoccupati presso Centri per impiego, se vogliono mantenere prestazioni di carattere sociale (comprese esenzioni per prestazioni sanitarie)

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