BANCA DELLA TERRA

BANCA DELLA TERRA (Legge 154/16; L.R. 11/15)  (terra22)

 

Soggetti interessati:

Regione, Province, Comuni, Enti pubblici detentori di beni agricoli, proprietari privati detentori di terre incolte o abbandonate

Chiunque intende coltivare terreni agricoli, in forma di: impresa agricola ai sensi di art. 2135 del Codice Civile; cooperativa (anche sociale) iscritta ad Albo

 

Iter procedurale:

Legge 154/16 ad art. 16 istituisce presso ISMEA la “Banca della Terra agricola”, al fine di realizzare un “inventario completo delle domande ed offerta di terreno ed aziende agricole che si rendono disponibili, anche a seguito di abbandono di attività produttiva e prepensionamenti”. Obiettivo è quello di raccogliere e pubblicizzare informazioni su: caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali di questi terreni; modalità di loro cessione ed acquisto; modalità di accesso ad agevolazioni. Banca è  accessibile, a titolo gratuito, su sito interno di ISMEA a tutti gli utenti registrati.

In relazione a tali terreni, ISMEA può presentare progetti di ricomposizione fondiaria, al fine di “individuare comprensori territoriali  in cui promuovere aziende dimostrative o pilota”.

Per conseguire obiettivi di cui sopra ISMEA può definire convenzioni con Assessori regionali e promuovere forme di collaborazione e partecipazione con Organizzazioni professionali agricole, Università, Istituti superiori.

Rimangono valide le Leggi regionali in vigore alla data del 10/08/2016 su terreni incolti ed abbandonati.

Regione Marche con LR 11/15:

  1. individua nel fenomeno delle terre incolte ed abbandonate vocate all’agricoltura ed alla zootecnia un elemento negativo sotto il profilo ambientale, culturale, sociale ed economico;
  2. riconosce nella disoccupazione un ostacolo alla completa realizzazione del diritto di cittadinanza, in particolare riguardo ai giovani, donne, persone svantaggiate;
  3. intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti da Europa 2020 (in particolare incremento del tasso di occupazione, riduzione del numero delle persone a rischio o in situazione di povertà od emarginazione);
  4. perseguire il recupero produttivo delle terre incolte ed abbandonate, mediante il ricambio generazionale (cioè favorendo l’accesso di giovani e di lavoratori svantaggiati nell’agricoltura attraverso l’utilizzo delle terre incolte)

A tal fine viene istituita presso ASSAM la “Banca regionale della terra”, costituta da un data base informatico (con supporto cartografico) accessibile al pubblico ed aggiornato periodicamente, in cui inserire le seguenti categorie di beni di proprietà pubblica o privata disponibili per le operazioni di affitto, o concessione a titolo gratuito od oneroso a soggetti terzi:

  1. terre incolte ed abbandonate (in quanto non coltivate da almeno 2 annate agrarie) od insufficientemente coltivate (raccolto meno del 40% della resa media per la stessa coltura nella zona)
  2. beni di proprietà della Regione, Provincia, Comuni a vocazione agricola (almeno 50% di essi ceduti a giovani con meno di 40 anni)
  3. terreni agricoli e pascoli di proprietà degli Enti locali
  4. terreni agricoli ed a vocazione agricola di proprietà privata
  5. terreni agricoli ed a vocazione agricola sequestrati alla mafia e trasferiti ad altri soggetti

Esclusi boschi come definiti dalla L.R. 6/05 e terreni di proprietà delle Organizzazioni montane

Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni professionali agricole e sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente Commissione consiliare, adotta un regolamento attuativo comprendente:

  1. criteri per l’assegnazione di specifiche premialità a favore di progetti che prevedono il coinvolgimento di unità lavorative giovani, o donne, o persone svantaggiate;
  2. modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di assegnazione dei beni inseriti nella “Banca della terra”;
  3. criteri per la redazione del progetto da presentare ai fini dell’assegnazione delle terre;
  4. modalità di calcolo delle unità lavorative coinvolte nella realizzazione del progetto;
  5. criteri per determinare i canoni da corrispondere ai proprietari dei beni assegnati;
  6. modalità di controllo dell’attuazione dei progetti

ASSAM assegna i terreni presenti nella Banca mediante un bando ad evidenza pubblica, riportata sul suo sito internet, riservato a: imprese agricole, singole od associate, di cui ad art. 2135 del Codice Civile; imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/17; agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio ai sensi della LR 6/15; soggetti iscritti nell’Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale ai sensi della LR 21/11; soggetti iscritti all’Albo regionale delle cooperative sociali operanti in agricoltura; cooperative forestali e loro Consorzi che forniscono servizi in ambito forestale e di selvicoltura (anche di nuova costituzione). Tali soggetti debbono dimostrare il possesso dei requisiti prescritti entro 6 mesi dall’assegnazione del bene

Soggetti interessati presentano domanda ad ASSAM, corredata da un progetto in cui evidenziare:

  • sua sostenibilità tecnico economica ed ambientale;
  • valorizzazione dei prodotti e delle filiere locali;
  • unità lavorative coinvolte nella realizzazione del progetto;
  • forma di impresa (se domanda inviata da impresa ancora da costituire)

ASSAM esegue l’istruttoria sulle domande pervenute, assegnando priorità a:

  1. soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio occupazionale;
  2. persone svantaggiate, come definite dalla disciplina sulle cooperative sociali;
  3. soggetti di età inferiore a 40 anni;
  4. soggetti che integrano “in modo sostanziale” nell’attività agricola, condotta con metodo biologico, la fornitura di servizi di ristorazione collettiva;
  5. soggetti in possesso di attività agricolo zootecnica operanti nell’agricoltura sociale che prevedono nello statuto l’inserimento, come socio lavoratore, di persone appartenenti alle fasce deboli

Soggetto assegnatario si impegna a non affittare od accedere a qualsiasi titolo a terzi i terreni e/o i beni assegnati, pena la decadenza dell’assegnazione stessa.

Terreni e beni che, al momento dell’istituzione della “Banca regionale della terra”, risultano legittimamente affidati, rimangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei relativi contratti.

Giunta Regionale invia entro il 31 Marzo all’Assemblea legislativa una relazione sull’impiego dei beni inseriti nella “Banca della terra” e sui risultati ottenuti nell’anno precedente in termini di occupazione

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