AIUTI PICCOLE E MEDIE COOPERATIVE

AIUTI PICCOLE E MEDIE COOPERATIVE (D.M. 4/12/14) (coop16)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Società finanziarie partecipate da Ministero, società cooperative di piccola e media dimensione in cui società finanziaria che eroga finanziamento detiene partecipazione minoritaria, purché:

–          iscritte nel Registro di imprese;

–          nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

–          se non residente in territorio italiano, acquisito al momento di erogazione del finanziamento, sede o filiale in Italia, fermo restando che investimenti attuati in Italia

Escluse cooperative che:

a) ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili con mercato interno da Commissione Europea;

b) destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse da MISE, senza aver restituito agevolazioni per cui disposta restituzione;

c) definite come “imprese in difficoltà”;

d) operanti nel settore di pesca ed acquicoltura o nel settore di produzione primaria di prodotti agricoli di cui in Allegato del Trattato, o nel settore carboniero;

e) operanti in attività connessa ad importazione verso Paesi Terzi o Stati membri o in programmi direttamente collegati a quantitativi esportati, costituzione e gestione di rete di distribuzione o altre spese connesse ad attività di esportazione e interventi inerenti impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione

Iter procedurale:

Cooperativa invia richiesta di finanziamento agevolato, corredata di elenco informazioni riportato in Allegato a D.M. 4/12/2014 pubblicato su G.U. 2/15, a società finanziaria, che le valuta, tenendo conto di:

a) esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti per accesso ad agevolazioni

b) conformità di obiettivi di finanziamento a quelli previsti

c) validità tecnica, economica, finanziaria di iniziativa proposta e merito creditizio di cooperativa

Società finanziaria presenta a MISE richiesta di trasferimento delle risorse per richieste istruite positivamente ed entro 30 giorni da assegnazione delle risorse delibera finanziamento agevolato a cooperativa

Cooperative beneficiarie inviano documentazione utile a monitoraggio di iniziativa. Società finanziaria effettua controlli, anche tramite sopralluoghi, in merito ad avvenuta realizzazione di programma ed entro 30 Aprile trasmette a MISE relazione annuale di gestione, evidenziando andamento dei finanziamenti agevolati concessi

Ministero può sempre effettuare controlli a campione su iniziative agevolate per verificare condizioni di loro fruizione e mantenimento di agevolazioni, avvalendosi di Nucleo repressione frodi di Guardia di Finanza. Se usate risorse dei Fondi strutturali UE, Ministero presenta a Commissione Europea relazione annuale inerente agevolazioni concesse, comprendenti elenchi di beneficiari e relativi settori di attività economica, importi concessi per ogni beneficiario e relativa intensità di contributo

Entità aiuto:

Interventi per rafforzamento di strutture produttive, riutilizzo di impianti produttivi, rilancio di aree in situazioni di crisi finanziati con risorse del fondo per crescita sostenibile e/o dei Programmi operativi di Fondi strutturali.

Finanziamenti agevolati aventi durata massima di 10 anni (comprensivi di periodo di preammortamento), rimborsabili in base a piano di ammortamento in rate semestrali scadenti 31 Maggio e 30 Novembre, emessi ad un tasso di interesse pari a 20% di quello di riferimento (comunque non inferiore a 0,8%) per importi non superiori a 4 volte valore di partecipazione detenuta da società finanziaria in cooperativa (comunque non oltre 1.000.000 €), al fine di coprire fino a 100% programma di investimento relativo a:

1)       nascita di società cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative sociali, cooperative che gestiscono aziende confiscate a criminalità organizzata;

2)       sviluppo e ristrutturazione di cooperative esistenti in Regioni del Mezzogiorno.

Agevolazione derivante da finanziamento pari a differenza tra rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente a data di concessione e quelle da corrispondere a tasso agevolato, comunque

–          nel limite di intensità prevista da Regolamento di esenzione Aiuti di Stato se finanziamento agevolato finalizzato da cooperativa a programma di investimento non avviato a data invio richiesta riguardante: creazione di nuova attività produttiva; ampliamento unità produttiva esistente; diversificazione produzione di unità produttiva esistente mediante nuovi prodotti aggiuntivi; cambiamento radicale di processo produttivo in unità produttiva esistente; acquisizione di attivi connessi ad unità produttiva se questa chiusa qualora non acquistati tali attivi da investitore indipendente;

–          in ambito di regime “de minimis” se finanziamento agevolato concesso a cooperativa a fronte programma di investimento che non soddisfi condizioni precedenti o di finanziamento di capitale circolante e/o riequilibrio di struttura finanziaria di cooperativa

Ammessi ad agevolazioni acquisizione di attivi materiali ed immateriali che:

1)       risultano ammortizzabili;

2)       utilizzati solo in unità produttiva oggetto di aiuto;

3)       acquistati a condizioni di mercato da terzi privi di relazione con acquirente (cioè impresa che nei 24 mesi precedenti invio domanda non partecipata, “anche cumulativamente in via indiretta”, per almeno 25% da stessi soggetti);

4)       figurano in attivo di bilancio di impresa beneficiaria per almeno 3 anni

Non sono ammissibili: spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati; spese di funzionamento; spese relative ad imposte, tasse e scorte; spese per contratto di finanziamento; beni di importo inferiore a 500 € al netto di IVA

Nel caso di finanziamenti agevolati in “de minimis” concessi per finalità diverse da quelle indicate sopra o a seguito di programmi di investimento avviati al momento di invio domanda, ammesse spese per svolgimento attività di impresa, purché connesse a tipologie di iniziative di cui sopra

Agevolazioni concesse cumulabili con altre agevolazioni percepite da cooperativa in ambito di regime generale “de minimis” (200.000 € di aiuti percepiti nei 2 anni precedenti ed anno in corso; 100.000 € in caso di cooperative del settore trasporto merci su strada per conto terzi)

Finanziamenti agevolati non assistiti da forma di garanzia, fermo restando che crediti derivati da agevolazioni sono comunque assistiti da privilegio legale

In relazione a finanziamenti concessi a fronte di acquisto/realizzazione di beni immobili o interventi su questi, società finanziaria erogatrice acquisisce garanzia ipotecaria su bene immobile oggetto di finanziamento per valore cauzionale non superiore a quello di finanziamento agevolato

Finanziamenti erogati solo nei limiti di disponibilità finanziarie comunicate da Ministero, tenendo presente che 10% di tali risorse riservate per 12 mesi da avvio presentazione domande a favore di società cooperative con rating di legalità e 10% da data di comunicazione MISE a società finanziarie di nuova dotazione su nuove risorse reperibili

interessi maturati per somme trasferite a società finanziaria prima di loro trasferimento a cooperativa versati a Ministero, secondo termini e modalità da questo definiti, unitamente a rate dei finanziamenti agevolati rimborsate da cooperative (Ministero può utilizzare tali somme per finanziare nuovi interventi al riguardo)

Per oneri connessi a gestione dei finanziamenti agevolati, società finanziarie possono chiedere a cooperative beneficiarie commissione “una tantum” pari a 2% di finanziamento concesso

Sanzioni:

Se verificata assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione incompleta per fatti imputabili a cooperativa beneficiaria, o questa reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi, o in caso di fallimento o apertura nei confronti di cooperativa di procedura concorsuale con finalità liquidatorie e cessazione attività, o mancato rispetto del cumulo di agevolazioni, o mancata restituzione per oltre 1 anno di rate del finanziamento agevolato, o mancata realizzazione programma di investimento, o mancato rispetto obbligo di mantenere destinazione dei beni per uso previsto: finanziamento agevolato revocato, in misura totale o parziale

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