Nota per imprenditoria giovanile agricola

Legge 232/16 art. 1 comma 343 riconosce a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali aventi età inferiore a 40 anni iscritti ad INPS nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2017 o che hanno effettuato iscrizione ad INPS nel 2016 in quanto in possesso di aziende ubicate in zone montane ai sensi di DPR 601/73 in zone agricole svantaggiate ai sensi di Legge 984/77 (v. scheda “Classificazione INPS zone svantaggiate”) l’esonero dal versamento del 100% dei contributi presso assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti per periodo massimo di 36 mesi “fermo restando aliquota di computo delle prestazioni, pensionistiche”. Trascorso periodo di 36 mesi, esonero riconosciuto per ulteriori 12 mesi nel limite del 66% e per altri 12 mesi nel limite del 50%. Tale esonero contributivo concesso nell’ambito del regime “de minimis” agricolo e non cumulabile  con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento  previste da normative vigenti. INPS provvede al monitoraggio delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive inviando relazioni mensili a MIPAAF, MILPOS, MEF.

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