ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA

ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 9; DDS 21/6/21)       (caccia05)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale P.F. Caccia e pesca nelle acque interne (Servizio), cacciatori, proprietari e conduttori fondi, ATC, Istituto Superiore per Ricerca e Protezione Ambientale (ISPRA)

Iter procedurale:

Regione istituisce individua zone di ripopolamento e cattura (ZRC), anche su richiesta di ATC e nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico venatori provinciali e tenuto conto vocazioni faunistiche del territorio. ZRC sono destinate a:

1)       riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale;

2)       cattura della stessa per immissione in territorio a bassa densità di popolazione;

3)       diffusione della fauna selvatica nel territorio circostante.

Ogni ZRC deve avere superficie “commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate”, così come immissione in ZRC di riproduttori al fine di “assicurare una popolazione minima vitale”.

Nell’atto di istituzione stabilito programma di gestione, sentito ATC, evidenziando attività di controllo e contenimento dei predatori. Nella ZRC vietata ogni forma di caccia, salvo prelievo per controllo della fauna selvatica.

ZRC istituita per 5 anni e soppressa quando “per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini” non più idonee al raggiungimento di obiettivi programmati”. Alla scadenza di 5 anni, ZRC prorogata di 2 anni in 2 anni, fatta salva:

1)       manifestazione di dissenso per iscritto inviata entro 60 giorni dalla scadenza dal proprietario o conduttore di fondi che rappresentano almeno 40% di ZRC;

2)       richiesta di ATC di non prorogare ZRC alla scadenza prevista.

Territorio ZRC viene restituito alla caccia con modalità fissate dalla Regione, sentito ATC.

Servizio con DDS 339 del 21/6/2021 ha deciso di istituire ZRC e Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica nei Comuni di Apecchio, Monteporzio, Piobbico, Pergola, Serra S. Abbondio, impegnandosi a notificare atto istitutivo a proprietari o conduttori dei fondi in questione (ATC provvede ad affiggere apposito manifesto nei suddetti Comuni e frazioni interessate, riportando data di deposito di atto al Comune), affinché proprietari o conduttori rappresentanti di almeno 40% della superficie oggetto di vincolo possano presentare “opposizioni motivate” (in tal caso area non costituita) entro 60 giorni da pubblicazione di atto istitutivo

Cacciatori residenti nella ZRC, nonché proprietari conduttori di fondi aventi una superficie di almeno 2 ha. ricadenti nelle ZRC, anche se non ivi residenti, hanno diritto di accedervi in via prioritaria, purché titolari della licenza di caccia.

Nel periodo di vigenza dei piani faunistici venatori provinciali, ZRC istituite o restituite alla caccia programmata nell’ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi.

Gestione di ZRC affidata ad ATC, che può avvalersi di Associazioni venatorie, in base a specifico piano di gestione faunistico ambientale, approvato da Regione. ATC entro 31 Marzo invia a Regione programma annuale di attività corredato da relazione su attività svolta nell’anno precedente. Regione, entro 30 giorni, può chiedere modifiche se “ravvisi difformità da piano di gestione approvato o indirizzi del Piano faunistico venatorio regionale”. Regione svolge attività di controllo su corretta gestione ZRC. Se ATC non rispetta esecuzione programmi gestionali approvati. Regione, previa diffida, revoca concessione.

Operazioni di immissione e cattura di fauna selvatica attuate da ATC, sotto vigilanza di Regione, nel rispetto del programma annuale. Catture eseguite in modo da garantire continuità riproduttiva della fauna selvatica. Fauna catturata trasferita a cura di ATC in aree “dove si ravvede necessità di incrementare densità locali di popolazione”.

Nelle ZRC Regione, di intesa con ATC gestore, può autorizzare attività di allenamento ed addestramento cani e prove cinofile con divieto di abbattimento fauna selvatica e comunque fuori da periodi di riproduzione di questa “sempre che non arrecato danno a colture agricole e non immessa fauna dall’esterno”

Regione esercita attività di vigilanza in ZRC, anche avvalendosi di personale ATC gestore e guardie venatorie e volontarie.

Sanzioni :

Chiunque esercita caccia nelle zone di ripopolamento: arresto fino a 6 mesi + multa da 450 a 1.500 €.

Posted in: