VIABILITA’ FORESTALE (D.M. 28/10/21) (bosco22)
Soggetti interessati:
Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali (MIPAAF), Regioni, Enti locali
Iter procedurale:
MIPAAF con D.M. 28/10/2021 definisce:
- criteri minimi nazionali inerenti a scopi, tipologia, caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo pastorale, opere connesse alla gestione dei boschi e sistemazione idraulico forestale, indipendentemente dal titolo di proprietà. Regioni, in relazione a proprie esigenze e caratteristiche territoriali, possono integrare M. 28/10/2021, purché non diminuito livello di tutela e conservazione delle foreste
- tabella di classificazione tecnico dimensionale della viabilità forestale e silvo pastorale permanente
- indirizzi procedurali della viabilità forestale e silvo pastorale permanente o temporanea
- tratti della viabilità forestale e silvo pastorale permanente o temporanea non interrompono continuità del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco
- divieto al transito ordinario in tale viabilità, con Regioni che ne disciplinano modalità di utilizzo, gestione, fruizione, tenendo conto di necessità connesse ad attività di gestione silvo pastorale, ambientale, paesaggistica
- coerenza di viabilità con elementi cardine di: gestione forestale sostenibile; economia; ecologia; realtà sociale
- differenziazione di tale viabilità in 3 macrocategorie:
- viabilità principale, formata da rete permanente di strade con larghezza di carreggiata inferiore a 6 m., su fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma non prevalentemente asfaltato, anche dotato di opere ad arte (piazzole, imposti) e sistemazioni idraulico forestali progettate e realizzate privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica, in grado di garantirne stabilità e regimazione delle acque, il cui scorrimento non deve pregiudicare conservazione del piano stradale e stabilità delle scarpate. Tale viabilità si distingue in:
- viabilità di 1° livello, comprendente infrastrutture viarie, dotate di opere connesse (piazzole, imposti), con larghezza di carreggiata compresa tra 3,5 e 6 m. e quindi adatte al transito di automezzi (anche a 3 assi), trattori forestali, mezzi speciali di grandi dimensioni e massa, mezzi con limitata mobilità di avanzamento su tratti con pendenze elevate e raggio di manovra ridotta
- viabilità di 2° livello, comprendente infrastrutture viarie, dotate di opere connesse (piazzole, imposti), con larghezza di carreggiata compresa tra 2,5 e 3,5 m. e quindi adatte al transito di automezzi, trattori forestali ed altri mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto ai precedenti e maggiore mobilità di avanzamento in tratti con pendenze elevate e raggi di curvatura ridotti
- viabilità secondaria distinta in:
- piste permanenti, dotate di opere connesse (piazzole, imposti) ad uso permanente, con fondo naturale (salvo nelle pendenze superiori a 15% dove vi può essere presenza di fondo stabilizzato o migliorato, con esclusione preferibilmente di emulsioni bituminose), aperte con macchine movimento terra ed eventuali interventi di stabilizzazione (anche nelle scarpate di monte e valle), caratterizzate da presenza minima di opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti di maggiore pendenza o, ove necessario, in prossimità e nell’attraversamento di impluvi, percorribili con trattori, macchine operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale, animali da lavoro
- percorsi di lavoro pedonali e per animali, aventi ingombri e pendenze simili alle precedenti, ma tipologie di esecuzione diverse, legate a tradizioni locali e realtà geopedomorfologiche
- tracciati di uso ed allestimento temporaneo, comprendenti:
- tracciati temporanei a fondo naturale, predisposti per passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza impiego di macchine movimento terra (se non in casi eccezionali e per brevi tratti). Regioni definiscono loro parametri in base a caratteristiche geopedomorfologiche, fermo restando lunghezza massima dei tracciati di 250 m/ha. di superficie interessata da attività forestale ed altezza massima di sezione di scavo a monte di 1,5 m. in funzione della pendenza
- piazzole temporanee a fondo naturale, funzionali ad operazioni di: esbosco in quanto utili a consentire incrocio ed inversione di marcia dei mezzi; deposito temporaneo di legname. Frequenza e distribuzione delle piazzole definita in funzione delle esigenze d’uso del tracciato e della morfologia del terreno, in modo da evitare fenomeni di dissesto idrogeologico
- linee di avvallamento per gravità coincidenti con formazioni naturali permanenti (v. impluvi, vallecole, canaloni) o elementi artificiali temporanei (v. risine ancorate temporaneamente al terreno)
- linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a consentire installazione ed utilizzo temporaneo di sistemi a fune (linee di gru a cavo o teleferiche), avente larghezza 4-8 m., salvo allargamenti in alcuni tratti per situazioni di eccezionale difficoltà per esbosco, al fine di consentire maggiore sicurezza di operatori, libero passaggio ai carichi fluttuanti in modo da non recare danno alle piante limitrofe se tracciato non segue linea di massima pendenza
Nel tracciato di uso ed allestimento temporaneo le piazzole temporanee sono:
- inerenti ad esercizio di attività forestale, non costituendo interruzione della superficie boschiva, né determinando alterazioni permanenti allo stato dei luoghi
- elementi cronologicamente correlati ad esercizio di attività forestale, per cui alla sua conclusione vengono dismessi, assicurando tutela idrogeologica e ripresa della vegetazione attuale
- esenti da applicazione di canoni in caso di attraversamento di guadi, con obbligo di ripristino del regolare flusso di acqua
Passaggio nel bosco o nel pascolo di un mezzo agricolo o forestale durante attività forestale, senza approntamento del terreno, non prefigura viabilità forestale o silvo pastorale per cui escluso da D.M. 28/10/2021
Progettazione di viabilità forestale e silvo pastorale permanente prevede:
- modalità di realizzazione o adeguamento tali da seguire andamento naturale del terreno, evitando al massimo movimenti di terra e cercando di recuperare tracciati preesistenti, purché nel rispetto di: parametri definiti in M. 28/10/2021; eventuali “opere di valore storico testimoniale se idonee alle moderne esigenze”; sicurezza del transito
- utilizzo di materiali ecocmpatibili con paesaggio locale
- gestione della manutenzione nel tempo, in base a principi di efficienza, efficacia, sostenibilità degli interventi dal punto di vista ambientale, economico, durata
- realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e di inversione per consentire traffico di automezzi (tenere conto di automezzi più ingombranti che possono transitare su tali strade), da ubicare “in punti favorevoli in termini di morfologia dei terreni”
- adozione su pendenze superiori a 60% di scelte progettuali alternative in modo da garantire “stabilità e corretta regimazione idraulica dell’opera e riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per realizzare in siti idonei piazzole di scambio, deposito e/o inversione di marcia”
Regioni definiscono:
- “documentazione progettuale minima “modulandola per le diverse tipologie di viabilità forestale e silvo pastorale con un livello di onerosità tecnica decrescente a partire da viabilità principale”
- linee guida per realizzare strade e piste forestali nel rispetto del D.M. 28/10/2021 e principi di compatibilità ambientale e paesaggistica, in cui definire obiettivi attesi e prescrizioni d’uso
Opere di sistemazione idraulico forestali di tipo intensivo o estensivo attuate con:
- tecniche di ingegneria naturalistica, avvalendosi di materiale vegetale vivo (piante) in abbinamento con materiale inerte (pietrame, legname, fibre vegetali o sintetiche)
- tecniche tradizionali solo “ove condizioni e caratteristiche del dissesto ne rendono necessaria la scelta in alternativa alle soluzioni bioingegneristiche“ di cui sopra
Al fine di favorire archiviazione informatica a livello nazionale delle informazioni inerenti la rete della viabilità forestale e silvo pastorale principale e secondaria, Regioni possono istituire proprie Banche dati georeferenziate della suddetta viabilità, da aggiornare periodicamente, riportando per ogni categoria di strade e piste: sviluppo (in termini di metri) e stato di percorribilità; eventuali necessità di manutenzione