VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI

VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI (Reg. 545/11; D.P.R. 927/80, 233/88, 290/01; D.Lgs. 194/95, 69/14; Legge 256/74, 13/07; D.M. 4/7/97, 21/7/04; D.G.R.M. 26/11/02)  (agroch08)

Soggetti interessati:

Ministero Salute Direzione Generale

Chiunque immette in commercio (cioè detiene a scopo di vendita nella CE, compresa offerta di vendita od altra forma di cessione a titolo gratuito od oneroso, salvo restituzione al venditore precedente, o consegna per immagazzinamento)

–          prodotti fitosanitari, cioè prodotti contenenti o costituiti da sostanze attive (cioè sostanze, compresi microrganismi, che esercitano azione generale o specifica contro organismi nocivi o su vegetali), antidoti agronomici destinati a:

1)       proteggere vegetali (piante vive o loro parti, compresi frutti freschi, ortaggi, sementi) o prodotti vegetali (cioè prodotti non trasformati che hanno subito trattamento semplice di macinatura, essiccamento, spremitura) da tutti gli organismi nocivi (cioè qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale, compresi agenti patogeni nocivi per vegetali e prodotti vegetali) o prevenire effetti di questi;

2)       influire su processi vitali dei vegetali (v. loro crescita);

3)       conservare prodotti vegetali;

4)       distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, o controllare o evitare crescita indesiderata di vegetali, salvo alghe a meno che prodotti non adoperati su suolo od acqua per proteggere vegetali.

Rientrano tra prodotti fitosanitari:

1)       sostanze volte a proteggere piante ornamentali, fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, repellente, viricida, fitoregolatori, diserbante, nematocida, rodenticida, talpicida;

2)       antidoti agronomici, cioè sostanze o preparati aggiunti a prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali;

3)       sinergizzanti, cioè sostanze o preparati che possono potenziare attività di sostanze attive contenute in prodotto fitosanitario            

–          preparati, cioè miscele o soluzioni composte di 2 o più sostanze (Elementi chimici o loro composti presenti in natura o creati da industria) destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari o coadiuvanti;

–          coadiuvanti, cioè sostanze o preparati costituiti da 1 o più coformulato che utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario di cui ne rafforzano efficacia;

–          corroboranti, potenziatori della difesa delle piante, cioè sostanze di origine naturale diverse da fertilizzanti che migliorano resistenza di piante nei confronti di organismi nocivi o lo proteggono da danni non provocati da parassiti. Tali sostanze non immesse sul mercato come prodotti fitosanitari           

Sono esclusi prodotti fitosanitari impiegati per protezione del legno o nel giardino, terrazzo, piante ornamentali o da fiore situate in appartamento (Per questi valide le disposizioni vigenti per presidi medico-chirurgici).

Sono esclusi depositi di smistamento di prodotti fitosanitari istituiti da imprese (Obbligo di tenere in deposito registro di carico e scarico)

Iter procedurale:

Titolare impresa produttrice o responsabile di prima immissione in commercio invia a Direzione Generale Ministero Salute domanda di autorizzazione alla vendita su territorio nazionale od estero di prodotto fitosanitario. Domanda redatta su specifica modulistica informatica predisposta da stesso Ministero, corredata da:

a)       apposito fascicolo riportato in Allegato a Reg. CE 545/11 riguardante rapporto di registrazione della sostanza attiva

b)       fascicolo in formato elettronico (Modello in Allegato a Reg. CE 545/11) per ogni sostanza attiva, antidoto agronomico e sinergizzante presente nel preparato

c)       giustificazione delle misure prese per evitare sperimentazione su animale o duplicazione di test e studi su vertebrati

d)       ragioni per cui relazioni su test e studi presentati necessarie per 1° autorizzazione

e)       qualora necessario fissare nuovi limiti massimi di residuo: copia domanda dei livelli massimi di residuo di prodotti fitosanitari (cioè 1 o più sostanze compresi metaboliti o prodotti risultanti da loro degradazione presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile od ambiente derivati da impiego di prodotto fitosanitario) o giustificazione per mancata informazione di questi

f)        in caso di domanda di autorizzazione zonale: indicazione Stato membro relatore

g)       facsimile informato elettronico di etichetta contenente almeno: dose massima/ha. di ogni applicazione; periodo tra ultima applicazione e raccolto; numero massimo di applicazioni nell’anno; intervallo tra i trattamenti; eventuali restrizioni ad uso di prodotto fitosanitario al fine di proteggere salute di distributori, utilizzatori, astanti, residenti, consumatori, lavoratori interessati o ambiente, tenendo conto altre disposizioni CE; informazioni ai vicini prima di uso prodotto dei rischi derivati da deriva del prodotto distribuito; indicazioni categorie utilizzatori (professionali, non professionali); intervallo di rientro; dimensione e materiale di imballaggio; indicazioni su corretto utilizzo del prodotto in base a principi della gestione integrata della specie nociva; periodo tra ultima applicazione prodotto fitosanitario e consumo

h)       nel caso di domande di mutuo riconoscimento: copia autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione rilasciata da altro Stato membro (con relativa traduzione in italiano); dichiarazione attestante che prodotto fitosanitario identico a quello autorizzato da Stato membro di riferimento; rapporto di valutazione di Stato membro riferimento contenente dati su valutazione prodotto fitosanitario e relativa decisione. Nel caso occorre valutare equivalenza di sostanza attiva, antidoto agronomico e sinergizzanti con quella di riferimento ai sensi di Reg. 1107/09, allegare copia conclusioni di Stato membro circa equivalenza

i)         dati necessari ad identificazione prodotto fitosanitario, compresa composizione, nonché dichiarazione attestante di non usare coformulati considerati inaccettabili

j)         informazioni necessarie per identificare sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante

k)       dati necessari a dimostrare che prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli di prodotto fitosanitario ai cui dati protetti richiedenti dimostrano di avere accesso

Direzione Generale Ministero istituisce fascicolo per ogni prodotto fitosanitario, contenente: copia domanda, copia di etichetta e di eventuale foglio illustrativo, provvedimento adottato, sintesi di denominazione presentata. Ministero mette a disposizione fascicolo di Commissione Europea ed altri Stati membri fornisce tutte le informazioni per piena comprensione domanda, invitando interessato od inviare copia della documentazione tecnica a Commissione e Stati membri

Autorizzazione rilasciata da Direzione Generale per periodo di tempo non superiore ad 1 anno da scadenza approvazione di sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario. Direzione:

a)       avvalendosi di Istituto Superiore di Sanità verifica che requisiti prodotto fitosanitario conforme a norme CE e che prove ed analisi atte ad accertare tale conformità sono state effettuate;

b)       provvede al rilascio o rigetto motivato di domanda. In autorizzazione riportare: nome e cognome titolare di impresa e sede di impresa; denominazione del prodotto fitosanitario; indicazione di stabilimento di produzione; tipologia di vegetali o prodotti vegetali ed a quali fini usato prodotto fitosanitario; indicazione di conformità dei limiti massimi di residuo con Reg. CE 1396/05; facsimile di etichetta. Autorizzazione avente validità di … comunicata ad interessato; Assessorati di salute, agricoltura, ambiente di Regione; Servizio Fitosanitario Centrale con relativo numero di registrazione. Nel caso di prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, purché nel frattempo non interviene nuovi elementi di valutazione, autorizzazione rilasciata senza necessità di intervento di Istituto Superiore di Sanità per una durata pari a scadenza del prodotto di riferimento. Autorizzazione rilasciata entro 60 giorni da istanza. Se titolare domanda coincide con titolare autorizzazione di riferimento o dimostra un accordo con titolare autorizzazione di riferimento    

c)       acquisisce facsimile di etichetta di prodotto autorizzato e foglio illustrativo

d)       prescrive requisiti di immissione sul mercato ed utilizzo del prodotto fitosanitario                                               

Interessato presenta rinnovo autorizzazione alla vendita entro 3 mesi da rinnovo approvazione di sostanza attiva, antidoto agronomico, sinergizzante componente prodotto fitosanitario, allegando versamento prescritto. Direzione Generale Ministero, sentito Istituto Superiore Sanità, rinnova autorizzazione dopo aver verificato mantenimento condizioni prescritte. Autorizzazione scaduta prorogata per tempo necessario ad eseguire verifiche.

Ministero modifica autorizzazione, entro 60 giorni da richiesta documentata interessato o di propria iniziativa, sentito parere Istituto Superiore Sanità, se continuano a sussistere requisiti prescritti da CE.

Direzione Generale Ministero decide, senza intervento Istituto Superiore Sanità, in caso di:

a)       modifiche di aspetti non influenti su caratteristiche agronomiche, ambientali, sanitarie, cioè:

·         variazione in più o in meno inferiori a 5% di ingredienti nella formula autorizzata ad introduzione di altro coformulante (sempre inferiore a 5%), purché questo non considerato inammissibile;

·         sostituzione di componente inerente con coformulante alternativo avente proprietà chimico-fisiche comparabili al precedente, salvo che questo non sia inammissibile;

·         aggiunta di modeste quantità di coformulante (antischiuma, colorante) con corrispondente variazione di altro coformulante, salvo che il primo non sia inammissibile;

·         sostituzione di inerte o coformulante considerato inammissibile con altro ammissibile avente identiche proprietà chimico-fisiche;  

b)       denominazione o marchio del preparato o del titolare;

c)       nome o ragione sociale o sede titolare di autorizzazione;

d)       materiali di confezionamento nel rispetto delle norme vigenti.

In tali casi interessato, decorsi 60 giorni, può sotto propria responsabilità, commercializzare prodotto fitosanitario con etichetta conforme a quella presentata. Ministero esegue verifiche del caso, comunicando al richiedente eventuali rilievi. Ministero provvede a pubblicare etichetta ed aggiornare banca dati indicando: trasferimento attività produttiva in altro stabilimento autorizzato; variazioni di peso o volume delle confezioni influenti su stabilità e modalità di uso del prodotto (Non influenti variazioni di peso e volume inferiori a 100% di peso e volume indicati); cambiamenti di etichette; eliminazione da etichette di impieghi già autorizzati per motivi commerciali; adeguamento etichette a prescrizioni CE; indicazione o variazione del distributore. Ogni modifica a tali dati comunicata a Direzione Generale Ministero Salute.

Autorizzazioni a vendita prodotti fitosanitari riesaminate in ogni momento se vi è motivo di ritenere perdita di requisiti. Di riesame data comunicazione a titolare che può presentare osservazioni od ulteriori informazioni. A seguito riesame autorizzazione, Ministero può:

a)       sospenderla “per il periodo necessario al completamento dell’esame”, a seguito di evoluzione conoscenze scientifiche e tecniche, o titolare autorizzazione adempie ad obblighi derivanti da CE. Ministero in caso di ritiro fissa termine per eliminazione o smaltimento di giacenze; 

b)       revocarla o modificarla se non più soddisfatte le condizioni, o se questa ottenuta su dati falsi, o non rispettate condizioni riportate in questa, o occorre modificarle a seguito di evoluzione conoscenze scientifiche e tecniche. 

Ministero informa delle sue decisioni interessato, Organi di vigilanza, Regione, Organizzazioni professionali di agricoltori e rivenditori.

Impresa produttrice di presidi sanitari o coadiuvanti può anche produrre prodotti per piante ornamentali nei limiti indicati da autorizzazione.

Direzione Generale Ministero raccoglie e classifica tutti gli elementi contenuti nel decreto di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché dati relativi a stabilimenti di produzione, tramite banca dati istituiti presso Direzione stessa.

Informazioni relative ad impieghi, dosi di applicazione, avversità combattute dei prodotti fitosanitari raccolte in banca dati MI.P.A.F.   

Prodotti fitosanitari autorizzati venduti:

–          in imballaggi:

a)       chiusi in modo da “impedire la facile rottura e fuoriuscita del contenuto” e da consentire successivi usi. Se contenitori di capacità inferiore a 3 litri e destinati ad uso domestico, “chiusura di sicurezza idonea alla protezione dei bambini”;

b)       solidi e resistenti, costituiti da materiali inattaccabili dal prodotto (Evitare pericolose combinazioni con questo);

c)       in grado di offrire sicurezza durante manipolazione agli utenti;

–          corredati, nel caso di sostanze pericolose, da scheda informativa di sicurezza, redatta secondo disposizioni riportate in G.U. 169/97 e contenente: elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società o impresa; composizione ed informazione su ingredienti; indicazioni dei pericoli; misure di pronto soccorso; misure antincendio; misure in caso di fuoriuscita accidentale; manipolazione e stoccaggio protezioni da individuare; proprietà fisiche e chimiche; stabilità e reattività delle sostanze, informazioni sulla normativa vigente. Scheda informativa aggiornata “ogni qual volta fabbricante, importatore, distributore viene a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni su sicurezza e tutela salute ed ambiente”;

–          riportando, in modo ben visibile e con caratteri indelebili, su imballaggi o etichette:

a)       denominazione commerciale del prodotto;

b)       generalità titolare autorizzazione e responsabile imballaggio e distribuzione, sede stabilimento produzione, data autorizzazione, numero registrazione;

c)       denominazione e tenore (percentuale in peso od in volume) di ciascuna sostanza attiva presente nel prodotto in percentuale superiore o 0,2% per sostanze molto tossiche e tossiche, 5% per sostanze nocive o corrosive;

d)       quantità netta del prodotto fitosanitario e numero di partita del prodotto;

e)       simbolo di indicazione di pericolo. Teschio nero su ossa incrociate e dicitura “veleno” per prodotti molto tossici; croce di S. Andrea e dicitura “nocivo” per prodotti di tossici e  nocivi;

f)        indicazione eventuali rischi per uomo, animali ed ambiente e relative norme di sicurezza o indicazione di “determinate categorie di utilizzatori”. Ammesse frasi del tipo “tossico per contatto oculare”, “Può causare fotosensibilizzazione”, “Contatto con vapore può causare ustioni alla pelle e bruciore agli occhi”, “contatto con liquido può causare congelamento”, “Non contaminare l’acqua con il prodotto od il suo contenitore”, “Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie”, “Evitare la contaminazione tramite sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade”, “Dopo contatto con la pelle, rimuovere prodotto con panno asciutto e quindi lavare con acqua”, “Lavare equipaggiamento di protezione dopo impegni”, “Una volta iniziata combustione non inalare fumo e abbandonare subito zona trattata”, “Imballaggio aperto all’esterno e in condizioni di tempo secco”, “Ventilare serre trattate prima di accedervi per ..(Durata)”, “Per proteggere acque sotterranee non applicare su suolo prodotti contenenti … più di ….”, “Per proteggere organismi acquatici piante non bersaglio, insetti … rispettare una fascia di protezione di … da zone non coltivate/corsi idrici”, “Per proteggere uccelli/mammiferi/selvatici recuperare prodotto fuoriuscito accidentalmente”, “Pericolose per le api”, “Non applicare durante periodo di riproduzione uccelli”, “Per evitare insorgenze di resistenza nelle piante non applicare prodotto … più di …”, “In caso di esche avvelenate per animali segnalare zona trattata minimizzando rischio di ingestione da parte di altri animali”, “Roditori morti rimossi quotidianamente da zona del trattamento per tutta la durata di questo e non gettate nei rifiuti o discariche”;

g)       indicazione consigli prudenza circa uso prodotto, eventualmente specificando uso di dispositivi di protezione specifica (Tuta, guanti, stivali di gomma, schermi per viso, occhiali di protezione, elmetto di protezione, cabina chiusa) o categorie di impiego (Mescolatura, manipolazione prodotto non diluito, nebulizzazione prodotto diluito);

h)       classe tossicologica prodotto fitosanitario;

i)         tipo di preparazione e di azione del prodotto fitosanitario;

j)         usi autorizzati e quelli per cui prodotto fitosanitario escluso;

k)       istruzioni per uso e dosi unitarie per tipo di impiego;

l)         tempo di sicurezza tra distribuzione del prodotto e la semina o l’accesso del terreno ad uomo od animali, od il raccolto, od il consumo dei vegetali trattati. Limiti massimi residui (LMR) di sostanze attive e loro eventuali metaboliti nocivi dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati al consumo alimentare fissati da Ce con reg. 396/05, mentre nel caso di sinergizzanti ed antidoti agronomici, LMR fissati da Ministero Salute con D.M. 27/8/2004. Ministero, sentito Istituto Superiore Sanità, può modificare o revocare condizioni di impiego di autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari ai fini del rispetto LMR fissati da CE. Tra condizioni di impiego del prodotto fitosanitario specificare “intervalli di carenza tra ultimo trattamento e raccolta e per derrate immagazzinate tra ultimo trattamento ed immissione al consumo. Variazione intervalli di carenza da riportare su etichetta e pubblicare su banca dati Ministero;       

m)      indicazioni eventuali fitotossicità o sensibilità su altre colture o altri effetti indesiderati su prodotti vegetali;

n)       informazioni per il medico;

o)       dicitura “Prima dell’uso leggere le istruzioni del foglio illustrativo”;

p)       istruzioni per eliminazione del prodotto e suo imballaggio. Per prodotti molto tossici, tossici e nocivi, imballaggio non riutilizzato, salvo caso di recipienti autorizzati alla ricarica da parte fabbricante o distributore;

q)       data scadenza prodotto ed autorizzazione;

r)        prezzo di vendita.

Vietato riportare diciture quali “non tossico”, “innocuo” … ed altre denominazioni, marchi, immagini non previsti dalle normative sulle etichette.

Ministero, Regioni, Comuni, tramite ASL controllano mediante ispezioni e prelievo campioni, regolare imballaggio ed etichettatura prodotti fitosanitari. In caso da controlli ed analisi emergano irregolarità, comunicazione a Ministero, interessato e distributore. Interessato, entro 30 giorni, può chiedere controanalisi, eseguite da Istituto Superiore Sanità entro 6 mesi. Se queste analisi confermano irregolarità, denuncia ad Autorità Giudiziaria.

Titolare impresa commerciale avente almeno 18 anni invia domanda (Modello riportato su BUR 132/02) a:Sindaco dove si svolgono attività per rilascio autorizzazione di deposito, commercio e vendita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, specificando:

a)       generalità titolare e sede impresa;

b)       sede locali destinati a deposito e vendita prodotti fitosanitari e coadiuvanti;

c)       classi dei prodotti fitosanitari da vendere;

d)       generalità e titolo di studio di chi è responsabile del negozio o del deposito.

Allegare alla domanda:

a)       certificato di abilitazione ad esercizio vendita rilasciato da Servizio Decentrato;

b)       pianta in scala 1:500 del locale di vendita;

c)       dichiarazione autentica di accettazione del responsabile del locale.

Sindaco inoltra domanda ad ASL per “ottenimento del relativo parere favorevole” che, eseguito sopralluogo nel locale ed accertata ubicazione locale (apposite aree indicate dal Comune nel Piano Regolatore Generale), caratteristiche locale, possesso certificato di abilitazione del responsabile locale, lo rilascia entro 60 giorni specificando: generalità titolare impresa e del responsabile negozio, sede di ogni negozio, classe dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di cui autorizzato commercio, eventuali prescrizioni di vendita.

ASL motiva diniego autorizzazione, contro cui ammesso ricorso entro 30 giorni a medico provinciale.

Autorizzazione valida 10 anni, subordinatamente a rispetto obblighi di legge. Se questi vengono meno, Sindaco adotta opportuni provvedimenti cautelari.  

Sindaco autorizza interessati a vendere prodotti fitosanitari e coadiuvanti, purché:

a)       locali con altezze superiori a 3 m. (Vietati locali seminterrati o sotterranei), con pareti lisce, pavimenti di tipo impermeabile, sufficientemente areati, con impianto elettrico conforme;

b)       nei locali non effettuato anche deposito e vendita generi alimentari;

c)       vendita prodotti fitosanitari non effettuata in forma ambulante;

d)       confezioni prodotti fitosanitari non a contatto diretto di pareti e pavimenti;

e)       prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi, chiusi in appositi locali od  armadi;

f)        in caso di rottura e versamenti, immediata bonifica del locale;

g)       personale autorizzato alla vendita dotato di adeguati strumenti di protezione;

h)       vendita prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici, nocivi solo a persone munite di autorizzazione (“Patentino”) rilasciato da Servizio Decentrato Agricoltura ed individuate tramite esibizione documento di riconoscimento da annotare su modulo fornitura.

Regione comunica elenco soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari sul proprio territorio a Ministero della Salute da aggiornare entro 31 Dicembre di ogni anno, specificando: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo.

Titolare impresa o deposito od esercizio commerciale deve comunicare entro 28 Febbraio anno successivo, tramite SIAN scheda informativa su dati vendita ad utilizzatore finale. Risultati dei dati inviati elaborati da SIAN pubblicati su sito SIAN contenente: ragione sociale o cognome e nome; partita IVA o codice fiscale; sede e recapito telefonico, fax, e-mail del dichiarante (specificare se titolare autorizzazione o intermediario, o esercizio vendita di prodotti fitosanitari); denominazione; numero di registrazione; quantità (espresse in kg. o litri) dei prodotti venduti.   

Acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso aziende registro dei trattamenti nel corso stagione di coltivazione, in cui riportato cronologicamente elenco dei trattamenti eseguiti su colture (in alternativa a registro conservare moduli distinti per singola coltura), in cui riportare in ordine cronologico: trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) su colture. Registrazione attuata al momento raccolto prodotto, comunque entro 30 giorni da esecuzione trattamento.       

È competenza di Regione procedere ad accertamento ed emanazione sanzioni in materia di omessa tenuta del registro, mentre altre irregolarità in merito a produzione, commercializzazione, utilizzo prodotti fitosanitari (compreso omesso invio informazioni contenute nel registro) di competenza Ministero Salute, fermo restando competenza in materia di MI.P.A.A.F. e ICQRF 

Sanzioni:

Utilizzatori che non rispettano obbligo di conservare correttamente prodotti fitosanitari in conformità ad indicazioni riportate in etichetta: multa da 1.000 a 6.500 €

Titolare di autorizzazioni e permessi a commercio parallelo che non adempie ad obbligo di indicare data di autorizzazione e responsabile di distribuzione del prodotto se questo non coincide con titolare: multa da 250 a 2.500 €

Chiunque autorizzato a sperimentazione non provvede a comunicare ad ASL e Servizio Fitosanitario competente per territorio, dati necessari per identificare aree e periodi di prova insieme ad autorizzazione e fascicolo: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque destina derrate alimentari trattate a scopo sperimentale ad alimentazione umana e animale, o non conserva queste separatamente da altre derrate destinate a consumo umano: arresto fino ad 1 anno o multa da 7.5000 a 45.000 €

Trasportatore che non rispetta norme di trasporto prodotti fitosanitari: arresto fino a 1 mese o multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque non applica in modo uniforme etichette su contenitori o riporta su etichette indicazioni e marchi non consentiti: multa da 250 a 2.500 €

Chiunque non fornisce informazioni e campioni per analisi: multa da 50 a 500 €

Chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega prodotto fitosanitario (comprese sostanze attive, antipodi agronomici, sinergizzanti, coformulanti, coadiuvanti) privo di autorizzazione prescritta, o immette sul mercato o impiega prodotto fitosanitario privo di permesso commercio parallelo, o introduce su territorio nazionale o immette sul mercato o impiega prodotto munito di autorizzazione o permesso a commercio parallelo ma avente composizione chimica differente rispetto a quella autorizzata da Autorità competente, o immette in libera pratica nel territorio CE in violazione degli obblighi previsti di cui sopra: multa da 15.000 a 150.000 € (Se fatto “di particolare tenuità rispetto ad interesse tutelato, esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché occasionalità, personalità di agente e sue condizioni economiche”:  multa da 1.000 a 20.000 €)

Titolare di autorizzazione o permesso che non rispetta prescrizioni in immissione in commercio contenute in autorizzazione o permesso a commercio parallelo, o non appone “in modo indelebile o inequivoco” su etichetta del prodotto fitosanitario informazioni contenute in autorizzazione o permesso, o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate e comunque non conformi: multa da 40.000 a 150.000 € (Se fatto “di particolare tenuità rispetto ad interesse tutelato, esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché occasionalità, personalità di agente e sue condizioni economiche”:  multa da 2.000 a 20.000 €)

Chiunque non rispetta prescrizioni ed indicazioni contenute in autorizzazione o permesso a commercio parallelo ed in etichetta: multa da 35.000 a 100.000 € (Se fatto “di particolare tenuità rispetto ad interesse tutelato, esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché occasionalità, personalità di agente e sue condizioni economiche”:  multa da 2.000 a 20.000 €)

Titolare di autorizzazione e permesso che, a seguito di modifiche nella classificazione ed etichettatura di prodotto fitosanitario disposte da Autorità competente, non adegua classificazione in etichetta: multa da 5.000 a 15.000 €

Titolare di autorizzazione o permesso che, a seguito modifiche classificazione, adegua etichetta con ritardo ingiustificato: multa da 1.500 a 4.500 €  

Se modifiche di classificazione imposta da Autorità sono peggiorative rispetto a quelle inizialmente autorizzate: multa da 40.000 a 150.000 €

Se titolare autorizzazione o permesso in questa circostanza adegua etichetta con ritardo ingiustificato: multa da 20.000 a 35.000 €

Chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina scorte esistenti di prodotti fitosanitari, violando termini e modalità di Autorità competente, fermo restando che periodo di tolleranza concesso solo per motivi non connessi a salute umana, animale o ambientale: multa da 10.000 a 35.000 € (In caso di impiego di scorte esistenti di prodotti fitosanitari:  multa da 1.000 a 10.000 €)

Titolare autorizzazione di prodotto fitosanirtario che omette di notificare subito a Ministero Salute ogni nuova informazione su effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale prodotto, sostanza attiva, relativi metaboliti, antidoto agronomico, sinergizzante, coforrmulante contenuti in questo sulla base di cui si possa ritenere che prodotto fitosanitario non soddisfi più norme di legge anche emanate da Organizzazioni internazionali od Organismi pubblici che autorizzano tali prodotti fitosanitari o sostanze attive in Paesi Terzi: multa da 40.000 a 150.000 €. In caso di informazioni inviate con ingiustificato ritardo: multa da 20.000 a 35.000 €

Titolare di autorizzazione o permesso relativo a prodotto fitosanitario che omette di comunicare a Ministero Salute ogni informazione disponibile circa mancanza di efficacia prevista e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali, ambiente: multa da 5.000 a 15.000 €

Chiunque omette di consultare le informazioni presso Ministero Salute per accertare “se ed a chi già concessa autorizzazione per prodotto fitosanitario contenente stessa sostanza attiva o stesso antidoto agronomico o sinergizzante o coadiuvante”, prima di effettuare ogni test o studio per autorizzazione di prodotto fitosanitario: multa da 5.000 a 15.000 €

Chiunque effettua sperimentazioni su animali qualora disponibili altri metodi o replica test e studi su animali quando avrebbe potuto usare metodi convenzionali: multa da 40.000 a 150.000 €

Chiunque prima di eseguire test e studi su animali non verifica presso Ministero Salute che tali test o studi già eseguiti o avviati: multa da 2.000 a 35.000 €

Richiedenti autorizzazione che omette di informare Ministero Salute che non è stato raggiunto accordo su condivisione di relazione in test o studi su animali con titolare autorizzazioni pertinenti prodotti fitosanitari contenenti stesse sostanze attive o antidoto agronomico o sinergizzante o coadiuvante: multa da 5.000 a 15.000 €

Titolare autorizzazione ol permesso o responsabile di imballaggio finale di prodotto fitosanitario o coadiuvanti accessibili a pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande, mangimi che effettua imballaggio o presentazione tale da indurre in errore “non aggiunge sostanze atte a scoraggiare o impedire ingestione”: multa da 40.000 a 150.000 €

Chiunque pubblicizza con ogni mezzo prodotti fitosanitari non autorizzati: multa da 15.000 a 150.000 €. Se pubblicità eseguita con mezzo telematico: sito oscurato fino a rimozione pubblicità di tali prodotti

Chiunque pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase “usare prodotti fitosanitari con precauzione. Prima di uso leggere sempre etichettata e informazioni sul prodotto”: multa da 15.000 a 50.000 €. Se la frase di cautela presente ma non facilmente leggibile e distinguibile rispetto a messaggio pubblicitario complessivo: multa da 5.000 a 15.000 €

Chiunque include nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari informazioni sotto forma testuale o grafica potenzialmente fuorviante per quanto riguarda possibili rischi per salute umana o animali o ambiente, o aggiunge nel messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari non a basso rischio la frase “Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento 1107/09” (Sanzione applicata anche a titolare autorizzazione o permesso o responsabile di etichetta), o pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggi contenenti rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose (Miscelazione o uso senza adeguati indumenti protettivi; impiego prodotto vicino ad alimenti o da parte bambini o loro vicinanze): multa da 15.000 a 50.000 €

Chiunque in etichetta include nel messaggio pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili: multa da 5.000 a 15.000 €

Chiunque pubblicizza o diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari senza aver richiamato attenzioni su frasi e simboli di pericolo appropriati figuranti in etichetta: multa da 5.000 a 15.000 €

Fabbricanti, fornitori, distributori, importatori, esportatori di prodotti fitosanitari che non tengono registro per almeno 5 anni da ultima annotazione o, se richiesti non mettono a disposizione di Ministero Salute informazioni in questo contenute: multa da 3.000 a 10.000 €

Fabbricante di prodotti fitosanitari che se richiesti da Ministero Salute non realizzano monitoraggi dopo autorizzazione o non comunicano a Ministero risultati di monitoraggio: multa da 5.000 a 50.000 €

Titolari di autorizzazione o permessi che non forniscono a Ministero dati concernenti volume della vendita di prodotti fitosanitari: multa da 1.000 a 3.000 €

D.Lgs. 69/14 stabilisce che entità delle sanzioni pecuniarie aggiornate ogni 2 anni, tenendo conto indice prezzi al consumo ISTAT mediante decreto Ministero Finanze di intesa con Ministero Salute. Proventi delle sanzioni versate a bilancio di Stato

In aggiunta a sanzione amministrativa si ha revoca di provvedimento che consente svolgimento di attività che ha causato illecito. In caso di reiterazione di infrazione o più infrazioni in determinato periodo di tempo, oltre a sanzione: sospensione da 1 a 6 mesi del procedimento che consente svolgimento attività oggetto di illecito (Se dopo provvedimento di sospensione commessa ulteriore irregolarità: revoca autorizzazione o permesso). In caso applicata sospensione o revoca, non si può pagare sanzione in misura ridotta

Se applicata sanzione oltre 7.500 €: pubblicazione di estratto provvedimento contenente (sintesi illecito commesso, suo autore, sanzione applicata) da parte Autorità amministrativa o giudiziaria su almeno 2 quotidiani, di cui 1 a diffusione nazionale ed 1 locale (Pubblicazione dopo scadenza termine di opposizione e sentenza passata in giudicato)

Provvedimento che accerta violazione sempre comunicato a Ministero Salute che provvede ogni anno a pubblicare nel proprio sito tutti i provvedimenti sanzionatori emanati                

   

 

    

    

 

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