VENDITA PIANTINE ORTAGGI

VENDITA PIANTINE ORTAGGI (D.M. 14/4/97) (ortofr34)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Servizio Nazionale Fitosanitario (SFN) quale Organismo ufficiale competente, Servizio Regionale Fitosanitario (SFR)

Titolari di laboratori di analisi che intendono effettuare analisi su piantine e materiali di moltiplicazione per ortaggi

Qualunque persone fisica/giuridica che esercita professionalmente attività di riproduzione o produzione o conservazione o condizionamento o commercializzazione (Fornitori) che intende vendere piantine ortive (cioè parti di piante o piante intere, destinate ad essere piantate o trapiantate per produzione di ortaggi) e materiale di moltiplicazione (cioè parti di piante e materiali di piante destinate alla moltiplicazione  e produzione di piantine di ortaggi, nonché piante da cui si prelevano i suddetti materiali), comprese piantine orticole impiegate come portainnesti ed altre parti di piante qualora innestati materiali di cui sopra appartenenti ai generi, specie ed ibridi elencati in Allegato 1 pubblicato su G.U. 126/1997

Escluse sementi e materiali di moltiplicazione/piante di cui attestata destinazione ad esportazione verso Paesi Terzi, purché “correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati”

Iter procedurale:

MIPAAF, con D.M. 14/4/1997 come modificato da ultimo con D.M. 5/6/2020, ha definito modalità di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e piantine ortive (d’ora in poi denominati “materiali”) rispettosi dei requisiti fissati nelle schede approvate da MIPAAF e riguardanti le colture in fase di crescita “indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato” (Escluso materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione)

Fornitore (salvo commercianti al dettaglio e piccoli produttori) presenta domanda di accreditamento (Modello Allegato III pubblicato su G.U. 126/97) al SFR dove ricade sede legale (Se fornitore dispone di più centri aziendali ubicati in diverse Regioni, domanda inviata anche a SFR di tali Regioni, mentre se in queste Regioni dispone solo di campi di produzione o depositi è sufficiente inviare ai SFR di tali realtà copia della domanda e del certificato di accreditamento rilasciato), che:

–          esamina domanda, accertando possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, strutture, professionalità (vedi Allegato IV pubblicato su G.U. 126/97) e conformità del processo di produzione alle schede MIPAAF (vedi Allegato V pubblicato su G.U. 126/97);

–          provvede ad accreditare fornitore, tramite assegnazione di codice identificativo costituito da sigla della Provincia, seguita da un numero progressivo di 4 cifre;

–          iscrive fornitore accreditato in apposito registro;

–          comunica accreditamento ad interessato;

Fornitore accreditato deve:

a)designare persona “tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e di questioni fitosanitarie”, incaricata di mantenere contatti con SFR;

b)tenere sempre sotto controllo seguenti punti critici della produzione:

1)       qualità dei “materiali” usati per iniziare la produzione;

2)       semina, trapianto, invasettamento, collocamento a dimora dei “materiali”;

3)       conformità alle disposizioni UE relative a: piano e metodo di coltivazione; cure colturali; operazioni di moltiplicazione e raccolta; igiene; trattamenti; imballaggi; immagazzinamento; trasporto; amministrazione;

c)tenere separato durante fase di vegetazione, raccolta/prelievo il materiale di moltiplicazione dal materiale parentale. Se tali materiali vengono miscelati in occasione di imballaggio, immagazzinamento, trasporto, consegna, fornitore deve riportare nel registro la composizione della partita ed origine delle sue varie componenti;

d)procedere ad ispezioni visive quando necessario o su indicazione di SFR;

e)consentire ad incaricati di SFR di accedere ai luoghi per esecuzione di ispezioni o prelievo di campioni o esame dei registri e documenti;

f)tenere a disposizione di SFR registri contenenti:

1)       informazioni sui “materiali” registrati e destinati ad essere conservati, o trapiantati in loco, o in fase di produzione, o ceduti a terzi;

2)       manifestazioni di organismi nocivi e relative misure adottate (compresi eventuali trattamenti chimici sulle piante);

3)       eventuali prelievi di campioni per analisi di laboratorio e relativi risultati.

Registri aggiornati ogni mese per “materiali” ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali (per “materiali” ceduti a soggetti diversi dai precedenti ammessa registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione) e conservati per almeno 1 anno dopo la cessione dei “materiali”. Eventuali correzioni eseguite in modo tale da “consentire la lettura di quanto scritto in precedenza”

g)se controlli rilevano presenza di 1 o più organismo nocivo o di un quantitativo tale da pregiudicare la qualità dei “materiali”, informare subito SFR ed adottare misure da questo proposte od ogni altra misura atta a ridurre il rischio di diffusione dell’organismo nocivo in questione;

h)garantire che “materiali” nel luogo di produzione risultino, almeno ad una ispezione visiva, esenti da tutti gli organismi nocivi da quarantena (in particolare nelle zone protette) e ad organismi nocivi non da quarantena indicati da MIPAAF per rispettive specie. Presenza di organismi nocivi non regolamentati da quarantena nei “materiali” commercializzati non deve superare la soglia stabilita da MIPAAF. “Materiali” risultati ad ispezione visiva praticamente esenti da organismi nocivi diversi da quelli elencati da MIPAAF riducono il valore di utilizzo e la qualità dei “materiali” stessi;

i)commercializzare solo “materiali”:

1)       dotati di vigore e dimensioni idonee al loro impiego come piantine o materiale di moltiplicazione per ortaggi (cioè dotati di un giusto equilibrio tra radici, steli, foglie);

2)       appartenenti a varietà dei generi e specie riportate in Allegato 1 al D.M. 14/4/1997 ammesse ufficialmente in Italia od in uno Stato membro ed iscritte nel Registro delle varietà o nel Catalogo comune delle specie di ortaggi (v. scheda “varietà piante ortive”);

3)       conformi a D.M. 14/4/1997 ed in quanto tali non soggetti ad alcuna restrizione a livello commerciale riguardanti aspetti fitosanitari, substrato colturale, modalità di ispezione (oltre quelle già previste dal D.M. 14/4/1997);

4)       in partite “sufficientemente omogenee”, accompagnati da documenti di commercializzazione (Modello Allegato VIII pubblicato su G.U. 126/97) rilasciati dal fornitore contenenti dichiarazione ufficiale di conformità, o dal passaporto delle piante (sostituisce il documento precedente se integrato con i dati presenti in questo). Nel caso di fornitura al dettaglio o al consumatore finale non professionista o a piccoli produttori, sufficiente documento contenente: denominazione dell’azienda fornitrice; denominazione botanica e varietà dei “materiali” forniti

Fornitore che procede alla semplice distribuzione di “materiali” prodotti ed imballati fuori dal suo stabilimento deve solo tenere il registro e conservare “tracce delle operazioni di acquisto, vendita, consegna di tali prodotti” (Documenti da esibire su richiesta di SFR)

SFR esegue almeno 1 volta/anno ispezioni su fornitori accuditati e loro stabilimenti per verificare rispetto delle prescrizioni previste dal D.M. 14/4/1997 ed in particolare:

a)disponibilità ed impiego di metodi per controllare ogni punto critico elencato dal fornitore;

b)affidabilità dei metodi adottati e loro idoneità a valutare contenuto dei contratti di produzione e commercializzazione (compresi gli aspetti amministrativi);

c)competenze del personale del frontiere ad eseguire i controlli

Titolari di laboratorio che intendono effettuare analisi per controllare lo stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei “materiali” inviano domanda (Modello Allegato VII pubblicato su G.U. 126/97) a SFR competente per territorio, specificando tipo di analisi e specie vegetale su cui intendono operare ed allegando:

a)curriculum del personale tecnico scientifico a disposizione;

b)elenco delle strutture ed apparecchiature disponibili;

c)breve descrizione delle esperienze pregresse nel settore

SFR accredita entro 90 giorni laboratorio (comunicandolo al MIPAAF), dopo aver accertato che questo sia in possesso per ogni gruppo di organismi nocivi ricercati di: apparecchiature diagnostiche riportate in Allegato VI pubblicato su G.U. 126/97; personale tecnico scientifico abilitato; attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o di valutazione dei caratteri fenotipici (con relativi campi parcellari). Se titolare di laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui accreditato deve acquisire nuova specifica autorizzazione. SFR esegue ispezioni presso laboratori accreditati per verificare rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, comunicando a MIPAAF risultati delle suddette ispezioni

Se fornitore durante processo produttivo intende far eseguire analisi presso laboratorio accreditato, SFR esegue controlli per accertare che:

a)campioni prelevati durante fasi del processo produttivo rispondano alla frequenza stabilita al momento della verifica di tale metodo ai fini dell’accreditamento;

b)campioni siano prelevati in modo corretto secondo procedure statisticamente attendibili in base al tipo di analisi da effettuare;

c)campioni siano prelevati da persone competenti ed analizzati presso laboratori accreditati

SFR provvede affinché “materiali” durante fasi di produzione e commercializzazione siano oggetto di ispezioni a campione per accertare rispetto delle condizioni fissate in D.M. 14/4/1997     

Importazione di “materiali” da Paesi Terzi ammessa solo se questi ottenuti con criteri equivalenti a quelli prodotti in Italia ai sensi di D.M. 14/4/1997 riconosciuti da MIPAAF per determinate specie prodotte in tali Paesi sulla base della documentazione attestante tale equivalenza in merito a: obblighi del fornitore; identità; caratteri; aspetti fitosanitari; substrato colturale; imballaggio; modalità di ispezione; contrassegno e chiusura. Se uno Stato membro riconosce equivalenza, questa vale automaticamente anche per Italia. Se a seguito di controlli riscontrato che “materiali” non conformi a D.M. 14/4/1997, SFN adotta misure necessarie per assicurare conformità di tali “materiali” alle prescrizioni, pena divieto di loro commercializzazione in UE e comunicazione a MIPAAF (Misure revocate se accertato che “materiali” risultano conformi a D.M. 14/4/1997)

SFN può eseguire prove ed analisi su campioni di “materiali” per accertarne conformità (anche a livello fitosanitario), di cui redatta una relazione sui risultati conseguiti da inviare a MIPAAF

Posted in: