UFFICIO DIFENSORE CIVICO

UFFICIO DIFENSORE CIVICO (L.R. 23/08)  (enti43)

Soggetti interessati:

Regione, Garante regionale per i diritti alla persona (Garante), Enti, Associazioni e formazioni sociali, cittadini.

Iter procedurale:

Regione Marche, con LR 23/08, come modificata dalla LR 48/18 istituisce presso l’Assemblea regionale l’Ufficio del Difensore Civico, il cui Garante ha il compito di:

  • intervenire d’ufficio, o su richiesta dei soggetti interessati, in merito ai provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni ed irregolarità compiute dagli Uffici e Servizi della Regione, Enti ed Aziende del Servizio sanitario regionale, nonché dagli Enti locali (in forma singola od associata), previa stipula di convenzioni approvate dagli Organismi competenti;
  • formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, sollecitandone poi l’applicazione;
  • assistere soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, a causa di ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, così da agevolare l’esercizio dei loro diritti nei confronti dell’Amministrazione pubblica (in particolare per quanto concerne i procedimenti amministrativi in cui sono coinvolti);
  • intervenire a tutela del diritto di accesso del cittadino agli atti degli Enti locali, quando ricorrono le condizioni di cui alla Legge 241/90;
  • esercitare attività di informazione e supporto a favore di stranieri: vittime di discriminazioni (dirette ed indirette) per motivi razziali, etnici e religiosi; in situazioni di grave sfruttamento. Al riguardo, il Garante:
  1. riceve segnalazioni sui comportamenti ritenuti discriminatori, raccordandosi con la rete dei Difensori civici locali
  2. favorisce la possibilità di esercitare, da parte degli immigrati vittime di discriminazioni, i diritti della difesa
  3. coordina la propria attività con: Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali; rete di contrasto alle discriminazioni presente nella Regione
  4. acquisisce dati sul fenomeno della discriminazione, in collaborazione con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali
  5. supporta gli immigrati vittime di discriminazione nell’attivazione di servizi sociali e/o di altri servizi territoriali volti a tutelarli

Garante interviene di propria iniziativa, o su richiesta (inviata in carta semplice) da singoli interessati, Enti, Associazioni e formazioni sociali, dopo aver “esperito inutilmente  tentativi per rimuovere ritardi, irregolarità o disfunzioni”.

La presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude, né limita la facoltà di intervento del Garante che, qualora ritenga fondata la richiesta inoltrata:

  1. invita le Amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e chiarimenti necessari
  2. svolge indagini per rilevare le inefficienze, irregolarità o disfunzioni segnalate
  3. sollecita l’adozione di provvedimenti al riguardo da parte delle Amministrazioni e di altri soggetti pubblici interessati

Ai fini dell’esecuzione dei propri compiti il Garante può:

  1. avere accesso a tutti gli atti o documenti relativi all’oggetto di intervento, nonché acquisire informazioni utili tramite i sistemi informativi regionali;
  2. convocare (anche insieme ai soggetti ricorrenti) il responsabile del procedimento oggetto di reclamo, che ha l’obbligo di presentarsi davanti al Garante per esaminare la pratica, fornendo entro 20 giornitutte le informazioni, chiarimenti, documenti richiesti, al fine di raggiungere un accordo tra le parti;
  3. chiedere agli Organismi competenti di adottare gli atti omessi, o di pretendere la correzione delle attività/omissioni ritenute irregolari

Garante, esaurita la fase istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati, stabilendo gli eventuali adempimenti a carico delle parti, con i relativi termini di esecuzione. Gli Uffici pubblici comunicano al Garante ed ai ricorrenti gli “elementi di fatto e di diritto”, per cui si ritiene di non accogliere (in tutto od in parte) le osservazioni del Garante, che è tenuto ad informa gli interessati circa i risultati conseguiti dal suo intervento e le eventuali altre iniziative che essi possono intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Garante, se ritiene non pertinenti/risolutivi gli elementi comunicati, o non rispettati i termini di invio delle notizie richieste, informare della situazione gli Enti competenti, “per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari” (Amministrazione informa il Garante in merito alle azioni intraprese).

Regione promuove ed incentiva lo sviluppo del Difensore civico sul territorio, nonché forme di cooperazione e di reciproca informazione tra questo e gli altri Organismi regionali, nazionali, europei di difesa civica (in particolare riconosce forme di coordinamento tra: Difensore civico regionale; Difensori civici presenti nel territorio, anche di altre Regioni; Mediatore europeo; Organismi internazionali di difesa civica; altre Istituzioni, anche Universitarie, che si occupano di diritti umani)

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