TUTELA AMBIENTE NATURALE

TUTELA AMBIENTE NATURALE (L.R. 52/74)  (teramb48)

Soggetti interessati:

Regione, cittadini

Iter procedurale:

Giunta Regionale:

1)       promuove la divulgazione dei problemi della tutela ambientale ed ecologica tramite mezzi audiovisivi, pubblicazioni, manifesti;

2)       promuove formazione della coscienza ecologica dei cittadini (in particolare dei giovani) tramite convegni, pubblicazioni, conferenze, dibattiti e concorsi;

3)       favorisce attività di Enti locali nel settore della tutela ambientale, coordinandone interventi;

4)       vieta abbandono di rifiuti di qualsiasi natura lungo le spiagge marine, dei luoghi, arenili, rive dei fiumi ed altri corsi di acqua, prossimità di sorgenti, prati, pascoli, boschi e foreste, lungo tratti laterali di strade pubbliche o ad uso pubblico;

5)       vieta abbandono di rifiuti solidi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali su suolo pubblico, fuori dalle aree indicate dai Comuni;

6)       fissa limiti di accettabilità degli scarichi di lavorazioni industriali ed artigianali immessi in corsi d’acqua superficiali e nel sottosuolo;

7)       definisce circolazione di autoveicoli, motocicli ed altri mezzi meccanici nei prati, pascoli, aree boschive, ambienti naturali di proprietà pubblica od aperti al pubblico. Circolazione e sosta di detti mezzi fuori delle precedenti disposizioni ammessa solo se munita di autorizzazione concessa da Sindaco rilasciata “con adozione cautele atte a garantire il minor danno possibile alla flora”;

8)       obbliga progetti di opere stradali che comportano rilevanti movimenti di terreno a prevedere interventi di ripristino del manto vegetale;

9)       delimita, sentita competente Commissione Consiliare, aree soggette a tutela delle specie floristiche rare od in via di estinzione, segnalate mediante tabelle installate lungo il perimetro (Entro 31 Gennaio competente Commissione consiliare provvede ad aggiornare delimitazione di tali aree). In tali aree è proibita raccolta, estirpazione, danneggiamento delle piante che vi crescono spontaneamente, mentre sono ammessi negli incolti produttivi il pascolo e la fienagione e nei coltivi “le normali pratiche colturali”. Dirigente Servizio Ambiente può autorizzare “a fini scientifici e didattici la raccolta delle specie spontanee presenti nelle aree di tutela”;

10)    incarica il Corpo Forestale dello Stato, Polizia urbana locale, cantonieri provinciali e comunali, Organi di vigilanza su caccia e pesca di far rispettare norme e segnalare infrazioni a Corpo Forestale dello Stato per emanazione delle sanzioni Verbale non oggetto di conciliazione sono notificati ad interessati e trasmessi a Presidente Regione

Sanzioni:

Chiunque circola con autoveicoli, motoveicoli o altri mezzi meccanici in boschi, prati, pascoli, aree naturali pubbliche senza autorizzazione o non rispettando vincoli posti: multa da 20,66 a 123,95 €

Chiunque raccoglie e danneggia piante spontanee appartenenti a specie protette nelle zone delimitate: multa da 20,66 a 123,95 €

Ammessa riduzione al 50% della sanzione minima in caso di pagamento immediato alla contestazione o al 75% della sanzione minima se versamento avviene entro 30 giorni da trasgressione presso Comando di polizia delverbalizzante