AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (D.P.R. 31/17; D.P.C.M. 12/12/05; L.R. 34/92; D.G.R.M. 6/12/10) (teramb50)
Soggetti interessati:
Ministero Beni ed Attività Culturali e Turismo (MIBACT).
Chiunque per eseguire investimenti deve attuare una autorizzazione paesaggistica
Iter procedurale:
DPR 31 del 13/02/2017 individua le opere e gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, il cui elenco è riportato in Allegato A pubblicato su GU 88/17, tra cui rientrano anche:
A14) sostituzione o messa a dimora di alberi ed arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private eseguite con esemplari della stessa specie, o di specie autoctone o storicamente naturalizzate e tipiche del luogo
A13) interventi di manutenzione, sostituzione od adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche dei materiali e finiture esistenti (esclusi beni vincolati di interesse storico architettonico, compresa edilizia rurale tradizionale)
A15) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportano una modifica permanente né della morfologia del terreno, nè degli assetti vegetazionali, quali: condotte forzate e reti irrigue; pozzi ed opere di presa e prelievo da falda, senza manufatti emergenti da suolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi e cisterne nel sottosuolo; canali di scolo di rete fognaria
A16) occupazione di suolo pubblico e di uso pubblico, mediante installazione di strutture o manufatti ancorati al suolo, ma senza opere murarie per manifestazioni o vendita merci per un periodo inferiore a 120 giorni/anno
A17) installazioni esterne ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico ricettive, sportive, tempo libero costituite da elementi facilmente amovibili (v. tende, pedane), prive di parti in muratura
A19) interventi su impianti idrici; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili realizzati in legno per il ricovero di attrezzi agricoli con superficie coperta inferiore a 5 mc, ancorati al suolo senza opere di fondazione e murarie; interventi di manutenzione connessi ad attività ittica; manutenzione di viabilità vicinale, poderale, forestale senza modificare struttura e pavimentazione dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali ad attività agrosilvopastorali eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o attività didattico ricreative; interventi di ripristino di attività agricole e pastorali in aree rurali invase da formazioni arbustive o arboree, previo accertamento da parte di Autorità competente di uso agricolo o pastorale.
A20) pratiche di silvicoltura autorizzate in base a normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea, indispensabili per mantenere infrastrutture pubbliche (v. elettrodotto, viabilità pubblica, opere idrauliche); realizzazione ed adeguamento di viabilità forestale al servizio di attività agrosilvopastorale e funzionali a gestione del territorio (vietato su queste il traffico ordinario, il fondo asfaltato, pluralità di carreggiate).
A22) installazione di tende per sole su terrazze, prospetti, spazi perimetrali ad uso privato.
A23) installazione o sostituzione di insegne per esercizi commerciali (escluse “insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile”)
A25) interventi di manutenzione di alvei, sponde, argini di corsi di acqua, compresi interventi su vegetazione ripariale (arborea ed arbustiva) volti a garantire libero deflusso di acque, senza alterazioni permanenti alla morfologia del corso di acqua; interventi di manutenzione e ripristino dei sistemi di scolo e smaltimento di acqua ed opere idrauliche in alveo
A26) interventi di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o conservazione del suolo, in cui previsto utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locali o materiali artificiali biodegradabili
A27) interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, di strutture amovibili, eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, e dei materiali esistenti.
A29) interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti, impianti tecnologici crollati o demoliti a seguito di calamità naturali, purchè: accertabile loro precedente consistenza: realizzati entro 10 anni da evento, in modo conforme a quelli originali in termini di ubicazione, ingombro, configurazione di esterni e finiture, fatti salvi adeguamenti a normativa antisismica
Soggetti invece ad autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi e le opere di lieve entità riportate in Allegato B pubblicato su GU 68/17, tra cui rientrano anche:
B19) installazione di tettoie aperte su capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra capannoni stessi, entro limite del 10% di superficie coperta esistente
B20) impianti termici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva (v. strutture per stoccaggio prodotti, o canalizzazione dei fluidi o fumi mediante tubazioni esterne)
B21) realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno con materiali o finiture diverse da quelli esistenti (esclusi beni vincolati di interesse storico architettonico, compresa edilizia rurale tradizionale)
B22) taglio senza sostituzione di alberi o messa a dimora di alberi o arbusti in aree pubbliche/private, fermo restando autorizzazione di Uffici competenti
B24) posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati (serbatoi o cisterne), che determinano una modifica del terreno o di assetti vegetazionali; posa in opera in soprassuolo dei suddetti manufatti di oltre 15 mc, comprese opere di recinzione
B25) occupazione di suolo privato, o pubblico, o ad uso pubblico mediante installazione di strutture o manufatti ancorati al suolo, ma senza opere murarie per eventi, esposizioni o vendita merci per periodo di 120-180 giorni/anno
B26) verande e strutture poste all’esterno di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, attività commerciali, turistico ricettive; installazione di manufatti amovibili a carattere non stagionale (v. chioschi, servizi igienici, cabine), o stagionale in caso di prima collocazione
B27) manufatti in soprassuolo correlati a realizzazione di pozzi ed opere di prelievo da falda per uso domestico
B28) installazione di ponticelli di attraversamento corsi di acqua o copertura del tratto necessario ad accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi, o riapertura di tratti di corsi d’acqua coperti.
B29) manufatti per ricovero di attrezzi agricoli, realizzati con opere murraie e fondazioni con superficie inferiore a 10 mq.
B30) realizzazione di nuove strutture inerenti attività ittica con superficie inferiore a 30 mq.
B31) interventi di adeguamento di viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa in materia.
B32) interventi di ripristino di attività agricole e pastorali in aree rurali invase da vegetazione arbustiva e arborea, eseguiti in assenza di Piano paesaggistico regionale, ma previo accertamento dell’esistenza di uso agricolo/pastorale dell’area.
B33) interventi di diradamento boschivo, con inserimento di colture agricole nelle radure.
B24) riduzione di superfici boscate inferiore a 2000 mq. in aree di pertinenza di immobili esistenti, purchè preventivamente assentite da Amministrazioni competenti.
B35) interventi per adeguamento di viabilità forestale in assenza di piani di gestione forestali approvati da Regione.
B36) posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari permanenti di dimensioni inferiori a 18 mq. (comprese insegne a messaggio o luminosità variabile), o installazione di insegne luminose fuori da spazi vetrina.
B39) interventi di modifica dei manufatti di difesa delle acque, sponde, corsi di acqua e laghi per adeguamento funzionale.
B40) interventi sistematici di ingegneria naturalistica, diretti a regimazione delle acque, conservazione del suolo, difesa di versanti da frane e slavine.
B41) interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, manufatti, impianti tecnologici con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelli preesistenti, ma diversi dalla ricostruzione di edifici o manufatti, in tutto od in parte, crollati o demoliti a seguito di calamità naturali o catastrofi.
MIBACT, previa intesa Conferenza unificata delle Regioni, può apportare con decreto modifiche ad Elenchi di cui ad Allegato A e B, tenendo conto di esigenze tecniche ed applicative.
Piani paesaggistici possono definire direttive o disposizioni volte a specificare la corretta metodologia di esecuzione degli interventi di cui ad Allegato A.
Se nel provvedimento di vincolo o nel Piano paesaggistico sono già contenute le prescrizioni d’uso volte ad assicurare la tutela del paesaggio, non vi è necessità di autorizzazione paesaggistica semplificata relativamente agli interventi di cui alle voci A5, A7, A13, A14 di Allegato A ed alle voci B6, B13, B26, B36 di Allegato B. Nelle Regioni che hanno stipulato accordi di collaborazione con il Ministero, sono esonerati da obbligo di autorizzazione paesaggistica, a partire dalla data di pubblicazione di accordi nei siti istituzionali di Ministero e Regione gli interventi di cui alle voci B6, B13, B26, B36 di Allegato B.
MATTM definisce gli indirizzi relativi ai contenuti degli accordi tra Ministero, Regioni, Enti locali, compresa l’acquisizione del parere di Osservatorio nazionale del paesaggio.
Nell’ambito del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica rientrano anche le istanze relative al rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche scadute da non oltre 1 anno e relative ad interventi non eseguiti (in tutto od in parte), purchè il progetto risulti conforme a quanto già autorizzato e non sono nel frattempo intervenute specifiche prescrizioni di tutela (in tal caso non necessario neppure allegare la erlazione paesaggistica semplificata. Se previste variazioni che comportano interventi di non lieve entità, si applica il procedimento ordinario. Lavori debbono concludersi entro anno successivo a quello di scadenza dei 5 anni di autorizzazione rinnovata.
Richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità (modello Allegato C pubblicato su GU 68/17) è corredata da una relazione paesaggistica (modello Allegato D pubblicato su GU 68/17), redatta da tecnico abilitato, in cui evidenziare: prescrizioni paesaggistiche vigenti nell’area di intervento; stato attuale dell’area; conformità del progetto alle prescrizioni vigenti o, se mancanti, ai valori paesaggistici qualificanti; eventuali misure di inserimento paesaggistico. Nella procedura semplificata non necessaria la documentazione atta a verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. Per interventi di lieve entità in immobili vincolati in quanto di interesse storico architettonico (compresa edilizia rurale tradizionale) relazione paesaggistica deve contenere specifici riferimenti ai valori storico culturali ed estetici caratterizzanti l’area di intervento ed il contesto paesaggistico di riferimento.
Richiesta di autorizzazione paesaggistica e relativa documentazione presentata presso Sportello Unico Edilizia (SUE), salvo caso di interventi rientranti nell’ambito del DPR 160/10 per i quali domanda inviata a Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP).
Amministrazione competente ricevuta istanza, verifica se intervento rientra nei casi di esclusione di cui ad Allegato A o è assoggettato al regime semplificato/ordinario, comunicando esito al richiedente. Se intervento richiede 1 o più atti di assenso, oltre ad autorizzazione paesaggistica, Amministrazione competente convoca Conferenza dei Servizi che fornisce parere entro 30 giorni.
Amministrazione valuta conformità di intervento/opera alle prescrizioni d’uso presenti, o sua compatibilità con valori paesaggistici del contesto di riferimento, chiedendo eventualmente ad interessato, entro 10 giorni da ricevimento di istanza, documenti e chiarimenti da inviare via PEC entro 10 giorni, pena decadenza domanda. Entro 20 giorni da ricevimento istanza, Amministrazione trasmette in caso di beni vincolati a Soprintendenza i documenti necessari ad istruttoria. Soprintendenza, entro 20 giorni, fornisce proprio parere vincolante ad Amministrazione che, nei 10 giorni successivi, adotta il provvedimento definitivo. In caso di valutazione negativa, Amministrazione, entro 10 giorni, lo comunica ad interessato, specificando i motivi ostativi affinchè possa presentare, entro 15 giorni successivi, le proprie osservazioni ed adeguare il progetto. Amministrazione esamina entro 20 giorni i documenti inviati e se permangono motivi ostativi, rigetta istanza comunicandolo ad interessato. In caso di valutazione negativa, Soprintendenza comunica al richiedente, entro 10 giorni da ricevimento proposta, i motivi ostativi, evidenziando “modifiche indispensabili da apportare per approvazione del progetto”, salvo che questo non contrasti totalmente con i valori paesaggistici di area e le prescrizioni d’uso. Richiedente, entro 15 giorni, può presentare proprie osservazioni e/o adeguamenti del progetto a Soprintendenza, pena adozione, nei 20 giorni successivi, del provvedimento definitivo di diniego.
Parere di Soprintendenza è obbligatorio, ma non vincolante e va reso entro 20 giorni da ricevimento di proposta, quando area interessata da intervento di lieve entità è assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso paesaggistico, o è inclusa nel provvedimento di vincolo. In caso di mancato parere nei termini di Soprintendenza vige il silenzio assenso, ed Amministrazione rilascia autorizzazione paesaggistica. Ai fini di assicurare sollecito esame di domanda sia Soprintendenza, sia Regione individuano con propri atti responsabili dei procedimenti.
Nella procedura semplificata non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo diversa disposizione da parte di Leggi regionali.
Procedimento semplificato si conclude con atto di autorizzazione, emesso entro 60 giorni da richiesta e subito comunicato a richiedente.
Esonero da obbligo di autorizzazione per opere ed interventi in allegato A (applicato in tutto il territorio Nazionale fermo restando le competenze di Regioni), prevale su eventuali disposizioni contrastanti, senza però produrre effetti su norme inerenti a tali abilitativi, provvedimenti di occupazione del suolo pubblico ed esercizio di attività commerciali in area pubblica.
Se interventi soggetti a autorizzazione paesaggistica semplificata riguardano edifici o manufatti assoggettati a tutela storica artistica, possibile presentare unica domanda per entrambi i titoli abilitativi a Sovrintendenza, che si pronuncia sia in merito a valutazione di tutela paesaggistica, sia a quella relativa a tutela storica, artistica, archeologica.
Regione Marche, con L.R. 34/92, delega rilascio di autorizzazione paesaggistica a Comune, il cui Piano regolatore generale (PRG) è adeguato al Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR), o alla Provincia negli altri casi (Provincia comunque vigila su esercizio funzioni delegate a Comune). Per autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Ministero Ambiente, questo deve inviare ogni 3 mesi elenco a Regione e Soprintendenza “ai fini esercizio funzioni di vigilanza” ed eventualmente “impugnabilità dell’autorizzazione da parte di qualsiasi soggetto pubblico che ne abbia interesse”
Alla domanda per ottenere un’autorizzazione paesaggistica occorre allegare:
- relazione paesaggistica, comprendente:
- quadro normativo di riferimento
- elaborati di analisi dello stato attuale articolata in:
- descrizione dei caratteri paesaggistici area intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici, appartenenza a sistemi mutualistici (Riserva, parchi, boschi); sistemi insediativi storici (edifici e centri storici), paesaggi agrari; appartenenza a sistemi insediativi locali (uso sistematico di pietra o legno); appartenenza a percorsi panoramici. Descrizione accompagnata da sintesi vicende storiche ed esame caratteri di degrado eventualmente presenti;
- estratti cartografici della zona, in cui evidenziate rilevanze paesaggistiche;
- indicazione livelli di tutela operanti nell’area di intervento rilevabili da strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale, compresa indicazione presenze di eventuali beni culturali tutelati;
- rappresentazione fotografica stato attuale area intervento e contesto paesaggistico ripresi da luoghi di normale accesso. Riprendere prospetti di edifici contermini “in caso di struttura edilizia inserita in cortine edilizie o spazio pubblico” o “in margine urbano verso il territorio aperto”. Se manufatto inserito in zone di particolare visibilità, fotografie debbono evidenziare colori e materiali esistenti; se intervento su manufatto preesistente evidenziare stato del manufatto stesso e quello dei manufatti intorno (Ripristino basato “su criteri di continuità paesaggistica”);
- elaborati di progetto comprendenti:
- planimetria generale quotata in scala 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 in relazione a tipo opere con individuazione aree di intervento e descrizione opere da eseguire;
- planimetria di intera area (1:100 o 1:500) con individuazione opere di progetto in sovrapposizione stato di fatto, evidenziando parti non edificate su cui necessitano soluzioni progettuali di continuità paesistica;
- sezioni di intera area in scala 1:200 o 1:500 evidenziando strutture edilizie esistenti, opere previste, assetto vegetazionale e morfologico, scavi e riporti per terreni in accentuata declività (Quantificare valori volumetrici in apposita tabella);
- piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentando anche sovrapposizioni tra stato di fatto e di progetto, eventuali scavi e riporti;
- prospetti di opera prevista estesa a volumetria esistente e parti modificate, rappresentate anche per sovrapposizione tra stati di fatto e di progetto, evidenziando materiali, colori e tecniche costruttive;
- testo di accompagnamento, in cui illustrate motivazioni delle scelte progettuali in coerenza con obiettivi di conservazione, valorizzazione, riqualificazione paesaggistica;
- elementi di valutazione della compatibilità paesaggistica, comprendente:
- simulazione dello stato dei luoghi a seguito realizzazione progetto tramite foto;
- previsione effetti della trasformazione dal punto di vista paesaggistico, diretto ed indiretto, reversibili od irreversibili, a breve e medio termine, nell’area di intervento e nel contesto paesaggistico, sia in fase di cantiere che di regime. Indicare opere di mitigazione visive ed ambientali previste, nonché evidenziati effetti negativi impossibili da evitare (v. sbancamenti e movimenti di terra significativi, abbattimento di alberi e siepi, modifica profilo dei crinali, nuova viabilità che attraversa sistema agricolo, rete di canalizzazione agricola).
Regioni, “con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare”, possono chiedere integrazioni agli elementi di cui sopra, o “semplificazione ai criteri di redazione e contenuti della relazione paesaggistica”,
- documentazione relativa ad interventi di grande impatto territoriale, quali: complessi sportivi; parchi tematici; complessi residenziali, turistici, commerciali, direzionali, produttivi; campeggi e caravaning; impianti agroforestali, agricoli, zootecnici e di acquacoltura con esclusione del taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e conservazione da eseguirsi nei boschi, purché previsti ed autorizzati da normativa in materia; impianti per produzione energetica; termovalorizzazione, stoccaggio; dighe, sbarramenti invasi; depositi di merci e materiali; infrastrutture portuali ed aeroportuali; discariche ed impianti di smaltimento rifiuti; attività minerarie di ricerca ed estrazione; attività di coltivazione di cave e torbiere; attività di escavazione di materiale litoide da alveo dei fiumi:
- planimetria in scala 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000 in relazione morfologica del contesto, evidenziando punti da dove risulta visibile area di intervento;
- rilievo fotografico dei profili che evidenziano morfologia naturale del luogo, margine paesaggistico urbano o naturale modificato da intervento;
- cartografia in scala 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000 deve evidenziare caratteristiche morfologiche del paesaggio ed area di intervento, tessitura storica esistente (v. Disegno paesaggistico, emergenze significative storiche, strutture funzionali essenziali alla vita antropica e naturale), eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione recente, rapporto che opera instaura con infrastrutture naturali ed artificiali esistenti;
- documentazione di progetto e/o fotografica delle soluzioni adottate per interventi analoghi nelle stesse zone od in aree morfologiche simili;
- simulazione delle modifiche proposte “motivando le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili”;
- nel caso di opere infrastrutturali, stradali, ferroviarie, tralicci e ripetitori delle telecomunicazioni, impianti di risalita, interventi di sistemazione idrogeologica, sistemi di organizzazione agricola, interventi di urbanizzazione primaria, che “caratterizzano e modificano vaste parti del territorio”, evidenziando il contesto paesaggistico che si va a modificare, nonché “le attività di ripristino e/o dismissione a fine esercizio a carico del proponente”, comprendente in particolare: carta in scala 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000 (informazione morfologia dei luoghi), evidenziando caratteristiche morfologiche dei luoghi e principali usi del suolo, tessitura storica esistente (v. Disegno paesaggistico ed integrità del paesaggio), rapporto con infrastrutture e reti esistenti naturali od artificiali (Idrografia, elettrodotti), influenza visiva del tracciato proposto e sue condizioni di visibilità, simulazioni del tracciato proposto (specificare soluzioni di disegno, materiali, colori in sintonia con parti già costruite o con l’insieme del paesaggio), foto panoramiche.
Comune invia copia autorizzazione paesaggistica a Provincia e Ente gestore Parco nel cui territorio ricade bene tutelato. Se autorizzazione rilasciata da Provincia è questa che la invia a Comune ed Ente gestore Parco, nonché elenco delle autorizzazioni inviato ogni 3 mesi a Regione e Soprintendenza, mentre se autorizzazione rilasciata da Comunità Montana o Unione Comuni invio di questa a Provincia, Comune, Ente gestore Parco, nonché elenco delle autorizzazioni inviato ogni 3 mesi a Provincia, Regione e Soprintendenza.
Sanzioni:
In caso di violazioni a vincolo paesaggistico o ripristino di area qualora non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentono compatibilità paesaggistica di intervento ed opere.