TRASFORMAZIONE LUPPOLO

TRASFORMAZIONE LUPPOLO (Reg. 1784/77, 890/78)   (luppol03)

Soggetti interessati:

Industria di trasformazione del luppolo in birra, estratti di luppolo, luppolo in polvere (concentrato o non concentrato), con esclusione di:

–          luppolo e derivati in piccole quantità destinati a vendita diretta;

–          luppolo raccolto in superfici di proprietà aziende birra e da queste utilizzato;

–          estratti e polveri isomerizzate di luppolo;

–          prodotti derivati dal luppolo trasformati per conto azienda birra e da questa utilizzati.

Iter procedurale:

Industria presenta domanda di riconoscimento a MI.P.A.F., fornendo a Servizi Decentrati ed Ente Nazionale Certificazione, incaricati dell’istruttoria, informazioni circa caratteristiche tecniche degli impianti.

Procedimenti di trasformazione a “circuito operativo chiuso”, cioè senza aggiungere o togliere luppolo o prodotti derivati non certificati o non provenienti da imballaggi sigillati. Qualunque interruzione ciclo lavorazione effettuato alla presenza organi controllo e con sigillatura prodotti intermedi.

Organismi di controllo presenti in ogni fase della trasformazione debbono accertare assenza di prodotto dagli impianti prima di lavorare successiva partita.

Non consentito contemporaneo procedimento di lavorazione luppolo in polvere concentrato e non concentrato.

Fabbricazione di luppolo in polvere o estratti isomerizzati di luppolo possibile anche tramite miscelazione di luppolo certificato o prodotti certificati a base luppolo, in cui specificare: diverse varietà di luppolo componenti (Percentuale di peso di ciascuna) o zone di raccolta o annate di produzione.

Produttore deve dichiarare entro 31 Dicembre ad organismo controllo quantitativi prodotti e commercializzati.

Durante lavorazione, industrie tengono apposito registro lavorazione in cui annotare per ciascuna partita: varietà; peso prodotto di partenza e di quello trasformato; peso cascami (compreso luppolo residuo); materiali residui a base di luppolo; perdita di umidità presunta.

Al termine delle operazioni di trasformazione, registro va vidimato da organismo di controllo e conservato in azienda per almeno 3 mesi.

Prodotti a base luppolo commercializzati solo in imballaggi sigillati  con etichette, in cui specificare: peso o volume del prodotto; varietà originaria; prodotto utilizzato ed in quale percentuale; eventuale dicitura “nuovo prodotto isomerizzato a base di luppolo”, dicitura “Prodotto certificato Reg. CE 890/78” seguito da sigla “IT”. Mescolanze di luppolo ammesse a livello di birreria, purchè su imballaggi riportata dicitura “Mescolanza di luppolo per uso proprio: è vietata la commercializzazione”.

Ammessa vendita luppolo in piccoli pacchetti (1 kg. per coni o polvere; 300 gr. per estratto) a privati per consumo diretto.

Ente Nazionale Certificazione effettua sopralluoghi aziendali (Almeno 5 per anno)  per verificare regolarità operazioni di trasformazione, utilizzo prodotti certificati e tenuta dei registri.

Sanzioni:

In caso di irregolarità nella preparazione dei prodotti a base luppolo, MI.P.A.F. ritira il riconoscimento di centro di trasformazione ad industria per almeno 12 mesi.

 

 

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