BIRRA

BIRRA (Legge 1354/62, 427/93, 215/17, 106/21; D.Lgs. 464/92; D.M. 2/5/96, 27/3/01) (luppolo05)

Soggetti interessati:

Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), Ispettorato Centrale tutela della Qualità Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Guardia di Finanza.

Produttori di “birra analcolica” (3-8 gradi saccarimetrici in volume e titolo alcolometrico inferiore a 1,2%), “birra leggera” (8-10,5 gradi saccarimetrici e titolo alcolometrico tra 1,2% e 3,5%), “birra” (Oltre 10,5 gradi saccarimetrici e titolo alcolometrico superiore a 3,5%), “birra speciale” (Oltre 12,5 gradi saccarimetrici), “birra doppio malto” (Oltre 14,5 gradi saccarimetrici), “birra artigianale” (prodotta in piccoli birrifici indipendenti, cioè “non operanti” sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, la cui produzione annua inferiore 200.000 hl, includendo in questo quantitativo le quantità di birra  prodotta conto terzi”, e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione o microfiltrazione).

Dalla presente normativa sono escluse le birre di importazione.

Iter procedurale:

Produttori ed imbottigliatori presentano richiesta di licenza di esercizio a UTF, allegando planimetria stabilimento, compresi magazzini.

La produzione di birra deve avvenire:

  • in locali idonei, ben areati ed illuminati, con cubatura, superficie ed attrezzatura adeguati ai quantitativi da produrre
  • utilizzando acqua potabile
  • tramitefermentazione alcolica con ceppi di saccharonyces carlsbergensis o saccharonyces cerevisiae di mosti preparati con malto di orzo, anche torrefatto, frumento   o loro miscele (In alternativa impiego di altri cereali, anche rotti o macinati o in forma di fiocchi, e di materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima di 40% su estratto  secco del mosto) ed acqua amaricata con luppolo. Ammesso impiego di estratti di malto torrefatto, additivi alimentari, aggiunta di frutta, succhi di frutta, aromi. Escluso impiego di: alcoli, sostanze schiumogene. Nel processo di chiarificazione ammesso solo impiego di mezzi meccanici o sostanze innocue
  • per fermentazione lattica usarecolture di batteri lattici appartenenti al genere LACTOBACILLUS  provenienti da stabilimenti autorizzati e dotati di idonei laboratori di preparazione e confezionamento. I batteri impiegati nelle fasi di acidificazione del mosto dovranno avere:
  • assenza germi patogeni o loro tossine
  • presenza di microrganismi saprofiti di specie diverse, in quantità inferiori a 1000 UCF/gr.
  • numero cellule di batteri lattici superiori a 1.10/gr.

Batteri venduti solo in confezioni recanti in etichetta: nome della specie, numero cellule vive, modalità conservazione e termine di utilizzo, lotto di produzione, generalità o marchio dello stabilimento di preparazione. Eventuale importazione di batteri lattici è ammessa purché corredata da certificazione sanitaria rilasciata da laboratorio riconosciuto in Paese di origine, attestante idoneità stabilimento a preparare, confezionare, controllare colture batteriche

  • utilizzando recipienti per la conservazione od il confezionamento o tappi di chiusura di tali recipienti che non cedano sostanze tossiche o nocive alla birra;
  • utilizzando anidride carbonica per le operazioni di travaso (Anche negli apparecchi a pressione dei pubblici esercizi);
  • previo idoneo trattamento di pulizia delle bottiglie e successivo accurato lavaggio; in bottiglia ed in latri recipienti aventi capacità di 20 cl., 33 cl., 50 cl., 66 cl. Fusti di birra privi di limiti di capacità. Ammessa tolleranza nel contenuto dei recipienti di 1 cl., 1,5 cl., 2 cl., 2,5 cl.;
  • riportando sui recipienti in caratteri ben visibili: contenuto, marchio, nome del produttore, sede dello stabilimento;
  • previa comunicazione almeno 24 ore prima ad UTF calendario produzione mosto (valido al  massimo 1 mese)ed operazioni di condizionamento. Ogni variazione di tempo (Oltre 2 ore), gradazione (Oltre 4 decimi), volume subito segnalata.

Trasferimento birra sfusa a fabbrica per condizionamento effettuato in cauzione di imposta. Sulle perdite eccedenti cali ammissibili di trasporto è dovuta accisa. Con arrivo prodotto a stabilimento e restituzione DAA, svincolata cauzione. Movimenti birra sfusa riportati su registro.

Consentita introduzione di birra condizionata  in fabbrica su cui versare imposta di fabbricazione, di birra già soggetta ad imposta divenuta non più commerciabile e sottoposta a rielaborazione (Redigere verbale di lavorazione da inviare ad Ufficio Finanze per ottenere rimborso versamento di imposta), birra analcolica non soggetta ad imposta ma sottoposta ad analoghi procedimenti fiscali.

Terminate operazioni fabbricazione e condizionamento, birra posta in magazzino (in area distinta dello stabilimento) annotando quantitativi giornalieri (gradazione e volume) su registro annuale di magazzino (Riportare anche uscite secondo destinazione ed eventuali perdite). Tenuto pure registro di carico e scarico delle materie prime e birra non condizionata, introdotta od estratta da deposito; registro delle partite movimentate in regime sospensivo; registro annuale delle lavorazioni, in cui riportate varie fasi di produzione e condizionamento, nonché ogni variazione al calendario di lavorazione ed eventi imprevisti. Tutti i registri vidimati preventivamente da UTF e corredati da documentazione fiscale.

Esecuzione  inventari ogni 6 mesi in cui:

  1. rilevare effettive giacenze di materie prime e prodotto finito, confrontandole con giacenze contabili;
  2. confrontare dati riportati in dichiarazioni mensili di produzione ed estrazione con quelli risultanti dai registri;
  3. esaminare registro magazzino e delle lavorazioni, confrontandolo con dati dei misuratori;
  4. determinare rese di lavorazione e controllo gradazione saccarometrica effettiva prodotto finito (Analisi su lotto prelevando almeno 20 campioni);
  5. nel caso impianti di condizionamento, confrontare quantitativo prodotto sfuso pervenuto con quelli imbottigliati.

Chiunque detiene oltre 1.000 hl. di birra deve inoltre chiedere ad Intendenza di Finanza autorizzazione a deposito fiscale, specificando:

  • generalità richiedente, compreso codice fiscale e partita IVA;
  • ubicazione deposito fiscale, locali di cui si compone, numero di identificazione di ciascuno;
  • potenzialità produttiva impianto, quantità massima di materia prima e prodotto finito che vi può essere depositata;
  • eventuale vendita birra su mercato comunitario.

Allegare alla domanda il pagamento dei diritti di licenza.

UTF rilascia al deposito fiscale una licenza provvisoria con relativo codice, in attesa del sopralluogo.

Chiunque intende istituire un deposito all’ingrosso per vendita birra deve farne denuncia a Sindaco e sottoporsi a controlli ASL.

Birra soggetta ad imposta di fabbricazione al momento della immissione al consumo.

Produttore entro giorno 15 del mese successivo invia dichiarazione mensile ad UTF per accertamento quantitativi ottenuti ed immagazzinamento mese precedente, in cui riportare: quantità di birra prodotta, quantità introdotta in regime sospensivo od estratta secondo le varie destinazioni, conteggio imposta dovuta su quantità immessa al consumo, cali ed eccedenze oltre tolleranze ammesse. Determinazione quantità di birra su cui calcolare accisa effettuata da UTF. Accisa versata ogni 6 mesi

Birra divenuta non idonea a consumo umano sottoposta a rilavorazione o distruzione. Tale birra viene immagazzinata in specifico deposito ed annotata su registro di carico e scarico. Almeno 5 giorni prima di rilavorazione o distruzione, comunicazione ad UTF, specificando confezioni prodotti da rilavorare o distruggere con relativi documenti accompagnamento. Rilavorazione consiste nello sconfezionare prodotti, miscelare prodotti per rilavorazione od avviarlo a distruzione alla presenza personale UTF con redazione verbale. Rilavorazione birra giacente mai immessa in consumo oggetto di specifico verbale UTF

Trasferimento birra ad acquirente avviene mediante emissione bolletta su cauzione. Arrivato carico a destinazione, copia bolle accompagnamento inviate ad UTF del mittente che svincola cauzione. Se birra rifiutata da destinatario, riportare su bolla accompagnamento di ritorno estremi fattura di acquisto e bolla di andata

UTF verifica almeno ogni 6 mesi:

  • quantitativo prodotto soggetto ad imposta, riportata su registri mensili di produzione;
  • resa di lavorazione;
  • inventario giacenze materie prime, semilavorati, prodotti finiti da confrontare con giacenze contabili;
  • gradazione del mosto e della birra prelevando campioni da far analizzare presso laboratori specializzati. Ammessa tolleranza di 0,2 gradi e del 2% su volume nominale riportato su imballaggi;
  • cali e perdite durante lavorazione e trasporto se superiori a quelli consentiti per legge (0,3% quantitativo mensile esente da imposta), salvo casi di forza maggiore o fortuiti.

UTF emette avviso di pagamento a conguaglio delle somme versate.

Birra deve essere venduta in recipienti o bottiglie ermeticamente chiuse, da aprire eventualmente alla presenza del consumatore, esclusa la “birra alla spina” per cui è obbligatorio mettere un cartello su impianto di spillatura indicante nome produttore.

ASL, ICQRF, NAS, Intendenza di Finanza sono abilitati ad eseguire controlli su produzione e commercializzazione birra, anche mediante prelievo campioni.

In caso di risultato negativo, interessati entro 15 giorni possono far domanda di revisione analisi ad organismo che ha disposto controllo, previo versamento cauzione di 500 € per campione. Se controanalisi positive, somma viene rimborsata.

Sanzioni comminate da Prefetto, contro cui può essere fatto ricorso entro 30 giorni a Ministero Sanità. Sanzioni non applicabili a commerciante al dettaglio che vende confezioni integre di birra, purché non sia a conoscenza delle trasgressioni.

Entità aiuto:

Imposta di fabbricazione su birra avente titolo alcolometrico superiore a 0,5% è fissata in 1,35 € per ettolitro e per grado di prodotto finito. Legge 215/17 ad art. 1 comma 544 stabilisce  che a partire da 01/01/2019 l’aliquota di accisa sulla birra è pari a 3 €/Ha/grado plato.

Legge 106/21 ad Art. 68 quater stanziati per anno 2021 10.000.000 € per riconoscere ai birrifici un contributo a fondo perduto pari a 0,23 €/l. di birra preso in carico nel registro di birra condizionata o nel registro annuale di magazzino per anno 2020, come attestato da dichiarazione riepilogativa di cui al D.M. 4/6/2019 (v. scheda “microbirrifici”)

Sanzioni:

Chiunque produce o vende birra non corrispondente a requisiti di legge: multa da 25 a 500 €.

Chiunque produce o vende birra ottenuta con materie prime avariate o sostanze nocive per salute pubblica: arresto fino ad 1 anno o multa da 50 a 1500 €.

Chiunque produce o imbottiglia birra servendosi di impianti o apparecchiature non idonee: multa da 25 a 750 €.

Qualunque altra trasgressione: multa da 25 a 250 €.

In casi di particolare gravità ASL può decidere chiusura impianto per 6 mesi (in caso di recidiva: impianto chiuso per sempre). Contro tale provvedimento ammesso ricorso a Ministero Salute entro 15 giorni.

 

 

 

 

 

 

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