TITOLI IMPORTAZIONE – ESPORTAZIONE

TITOLI IMPORTAZIONE – ESPORTAZIONE (Reg. 1237/16, 1239/16; DM 1/2/2013)  (export09)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare od esportare prodotti in Allegato I a Reg. 1237/16 pubblicato su G.U.CE 206/16, quali: riso (semigreggio, semilavorato o lavorato, rotture di riso); zucchero di canna o barbabietola o altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero; semi di canapa destinati o meno a semina; canapa greggia o preparata, aglio ed altri ortaggi agliacei (freschi, secchi, refrigerati, trasformati) comprese miscele di legumi o ortaggi con aglio; alcole etilico di origine agricola (non denaturato con titolo alcolometricosuperiore/inferiore a 80% vol., acquavite).

Iter procedurale:

Reg. 1237/16 e 1239/16 stabiliscono modalità per cui occorre munirsi di titolo (cioè documento elettronico o cartaceo, il cui modello riportato in Allegato I a Reg. 1239/16 pubblicato su G.U.CE 206/16; ammesso rilascio titolo in forma cartacea fino ad esaurimento scorte di modulistica. Titolo cartaceo rilasciato in altro Stato membro se conforme a modello UE è valido) per importare:

  1. prodotti elencati in Allegato I pubblicato su U.CE 206/16 quando dichiarati ai fini di immissione in libera pratica per tutti i regimi, salvo contingenti tariffari;
  2. prodotti dichiarati ai fini di immissione in libera pratica nell’ambito di contingenti tariffari gestiti secondo metodo di esame simultaneo, o metodo “produttori tradizionali/nuovi arrivati”;
  3. prodotti dichiarati ai fini di immissione in libera pratica nel quadro di contingenti tariffari gestiti secondo metodo “primo arrivato/primo servito”;
  4. prodotti dichiarati ai fini di immissione in libera pratica nel quadro di regime preferenziale gestito mediante titoli;
  5. prodotti coperti da regime di perfezionamento passivo mediante titolo di esportazione e reimmissione in libera pratica quali prodotti di Allegato I;
  6. prodotti dichiarati ai fini di immissione in libera pratica laddove applicata riduzione di dazio ad importazione

Occorre presentare titolo di esportazione per:

  1. prodotti UE ai fini di ammissione a contingente gestito da UE o da Paese Terzo e aperto in tale Paese per tali prodotti;
  2. prodotti posti sotto regime di perfezionamento attivo; prodotti di base vincolati al regime doganale di perfezionamento passivo; prodotti soggetti al rimborso o sgravio di importo dei dazi ad importazione/esportazione, per cui non è stata ancora presa la decisione finale

Non richiesto alcun titolo per:

  1. immissione in libera pratica o esportazione di prodotti di natura non commerciale;
  2. casi in cui accordata esenzione dei dazi ad importazione/esportazione o deroga a misure adottate ai sensi di articolo 207 del Trattato;
  3. quantitativi di prodotti destinati a immissione in libera pratica che non eccedono: 1.000 kg. per riso (semigreggio, semilavorato, rotture di riso); 100 hl. per alcole etilico non denaturato ed acquaviti. Quantitativi destinati ad esportazione che non eccedono: 500 per riso semigreggio o semilavorato; 2.000 kg. per zucchero di canna o barbabietola o altri zuccheri o sciroppo di zucchero. In deroga titolo richiesto quando immissione in libera pratica o esportazione avviene nel quadro di regime preferenziale il cui beneficio è concesso mediante titoli. Quantitativo coperto da titolo corrisponde a somma di tutti i quantitativi destinati ad immissione in libera pratica o ad esportazione compresi nella stessa operazione logistica;
  4. prodotti destinati ad immissione in libera pratica, quale merci di reintroduzione
  5. prodotti per cui al momento di accettazione della dichiarazione di riesportazione, dichiarante invia prova che decisione favorevole di rimborso a seguito di dazi ad importazione è stata presa;
  6. spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da Associazioni private per distribuzione gratuite in Paesi Terzi a scopo di aiuto comunitario, purché spedizioni siano occasionali, riguardano prodotti e merci varie, limitate a quantitativo complessivo inferiore a 30.000 kg. per mezzo di trasporto. Operazioni di aiuto alimentare che non soddisfano tali condizioni soggette a presentazione di titolo

Se fissato un termine per le procedure di presentazione delle domande di titoli, in cui il 1° o l’ultimo giorno cadono di sabato, domenica e giorno festivo, la data di inizio o fine è il giorno lavorativo successivo, con inizio dalle ore 0.00  e scadenza alle ore 13:00 di Bruxelles. In deroga se applicata una scadenza per la comunicazione dei quantitativi di titoli oggetto di domanda dei titoli, o dei quantitativi non utilizzati nell’ambito di un contingente tariffario, scadenza è fissata ad ultima ora di ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che questo sia sabato, domenica o festivo

Nella domanda di titolo riportare: numero di registrazione ed identificazione (casella 4 o 20) attribuito a richiedente, titolare o cessionario

Al momento di presentazione domanda di titolo (è giorno di arrivo entro ore 13; se termine è festivo entro ore 13 del giorno lavorativo successivo) ad Autorità competente (Elenco pubblicato su sito web di UE) in lingua di Paese (Autorità può chiedere traduzione del testo), occorre costituire cauzione

  • per importazione pari a: 30 €/t. per riso semigreggio o semilavorato (1 €/t. per rotture di riso); 20 €/t. zucchero; 50 €/t. per aglio ed altri ortaggi agliacei (fresco, secco, trasformato); 1 €/hl per alcole etilico non denaturato o acquaviti;
  • per esportazione pari a: 3 €/t. per riso semigreggio o semilavorato; 11 €/100 kg. per zucchero di canna o barbabietola e saccarosio; 4,2 €/100 kg. per altri zuccheri e sciroppo di zucchero con o senza aromatizzanti/coloranti

Non occorre cauzione in caso di:

  1. semi di canapa destinati o meno alle semine o canapa greggia o preparata;
  2. importi inferiori a 100 €;
  3. Organismo pubblico che esercita funzioni proprie di Autorità pubblica o Organismo privato che esercita funzioni pubbliche sotto controllo di Stato membro

Cauzione per quantitativi per cui non rilasciato titolo viene subito svincolata

Autorità competente rilascia titolo specificando: quantitativo da immettere in libera pratica o da esportare; modalità con cui dichiarante accede a tali informazioni

Titolo di importazione è valido da giorno di rilasciofino a fine del 2° mese successivo a rilascio per riso semigreggio o semilavorato, rotture di riso; fino a fine del 3° mese successivo a rilascio per zucchero; fino a fine del 6° mese successivo a rilascio per semi di canapa e canapa greggia; fino a 3° mese da rilascio per aglio ed altri ortaggi agliacei (fresco, secco) e miscele di ortaggi e legumi contenenti aglio; fino a fine del 4° mese successivo a rilascio per alcole etilico (denaturato o meno) ed acquaviti

Titolo di esportazione valido: fino a fine del 4° mese da rilascio per riso semigreggio o semilavorato; fino a fine del 3° mese successivo a rilascio per zucchero di canna o barbabietola o altri zuccheri o sciroppi di zucchero

Richiesta di annullamento domanda di titolo presentata in forma elettronica o scritta entro ore 13 ad Organismo emittente

Stati membri possono consentire che titolo conservato in deposito presso Organismo emittente, Organismo pagatore, Autorità doganale o disponibile in forma informatica. Organismo emittente stabilisce modalità di deposito titolo presso Autorità che intervengono nelle procedure di immissione in libera pratica o esportazione e condizioni che titolare deve rispettare

Se quantitativo indicato nel titolo suddiviso per motivi procedurali o logistici o se titolare/cessionario deve usare titolo rilasciato in formato elettronico verso Stato membro non connesso a sistemi informatici. Organismo emittente può rilasciare estratti di titoli aventi stessi effetti giuridici limitatamente ai quantitativi per cui rilasciati. Organismo emittente detrae quantitativo indicato in estratto da quantitativo iniziale di titolo, eventualmente maggiorato di tolleranza, apponendo dicitura “estratto” accanto a quantitativo detratto. Estratto rilasciato, in formato elettronico o cartaceo secondo modello Allegato I a reg. 1239/16 pubblicato su G.U.CE 206/16, senza spese supplementari. Estratto non può dar luogo a rilascio di altro estratto. Titolare restituisce ad Organismo emittente estratto inutilizzato o scaduto, insieme a titolo originale

In caso di distruzione, totale o parziale, o smarrimento di titolo/estratto, titolare o cessionario può chiedere ad Organismo titolo/estratto sostitutivo, previa costituzione di cauzione. Se titolo smarrito è ritrovato, titolare restituito ad Organismo emittente titolo sostitutivo con immediato svincolo di cauzione per importo residuo. Titolo sostitutivo rilasciato 1 sola volta durante suo periodo di validità e per saldo del quantitativo rimasto disponibile. Non rilevato titolo se rilascio titolo per prodotto in questione è sospeso o trattasi di contingente tariffario ad importazione/esportazione. Se domanda riguarda titolo parzialmente o totalmente distrutto riguarda prodotti diversi da quelli in Allegato:

  • titolare/cessionario dimostra distruzione totale o parziale con soddisfazione di Organismo emittente
  • non rilasciato titolo/estratto sostituisce se titolare non dimostra di aver preso idonee precauzioni per evitare distruzione del titolo o se prove fornite sono insoddisfacenti
  • cauzione da costituire per titolo pari a 150% di cauzione di titolo originale (Almeno 3 €/100 kg. o hl o capo) limitatamente a quantitativo disponibile al momento distruzione e tolleranza positiva. Saldo di cauzione di titolo originale usato al momento di costituzione di cauzione per titolo sostitutivo. Eventuale eccedenza di cauzione relativa a titolo originale rispetto a cauzione relativa a titolo sostitutivo, tenuto conto quantitativo disponibile, subito svincolata

In caso di rilascio titoli/estratti sostitutivi, Organismo emittente comunica a Commissione che a sua volta ne informa Stati membri:

  1. numero di titoli/estratti sostitutivi rilasciati e numero di titoli/estratti sostituiti;
  2. prodotti interessati con relativo codice e quantitativi

Se documento smarrito utilizzato in tutto od in parte “al solo fine di svincolare cauzione ancora in sospeso per immissione in libera pratica o per esportazione registrata su titolo originale”:

  1. titolare/cessionario può chiedere ad Organismo emittente di rilasciare duplicato di titolo/estratto redatto nello stesso modo di originale (Duplicato rilasciato 1 sola volta)
  2. Organismo emittente fornisce a titolare/cessionario duplicato del titolo/estratto riportando dicitura “duplicato”
  3. duplicato di titolo/estratto presentato ad Autorità doganale competente per dichiarazione di immissione in libera pratica od esportazione, se questa accertata in ambito di titolo/estratto smarrito. Autorità doganale inserisce dati in duplicato

Diciture riportate in titoli o estratti non modificabili dopo rilascio, salvo casi evidenti di errori o errori di minore entità che è possibile correggere. Se Autorità doganale ha dubbi su esattezza di diciture restituisce titolo o estratto ad Organismo emittente, che se ritiene necessaria correzione ritira titolo/estratto e rilascia nuovo titolo/estratto corretto riportando dicitura “titolo/estratto corretto n. …”. Se Organismo emittente non ritiene invece necessaria correzione riporta su titolo/estratto dicitura “verificato in data …” con timbro, sigla e data

Su richiesta di Organismo emittente, titolare o cessionario restituisce titolo/estratto

Se in base ad analisi del rischio sorge dubbio circa autenticità di titolo/estratto o di diciture in questo riportate, Autorità interessata restituisce titolo/estratto ad Autorità competente (rilascia su richiesta ricevuta) per controllo da eseguire entro 20 giorni (60 giorni se ubicata in Stato diverso). Richiesta di verifica con relativo esito comunicata per via elettronica

Titolo di importazione/esportazione costituisce diritto e comporta obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione rispettivamente del quantitativo di prodotti coperto da titolo durante periodo di validità di questo ultimo. Dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o esportazione presentata da titolare del titolo, cessionario del titolo o 1 rappresentante doganale designato che agisce per conto del titolare/cessionario, specificando: titolare o cessionario è persona per conto di cui assolto obbligo; codice specifico e numero di rilascio di titolo/estratto (casella 25 di importazione, casella 23 di esportazione; modalità di deposito del titolo (casella 44). Applicazioni informatiche di Organismo emittente può consentire ad Ufficio doganale accesso diretto a titolo/estratto elettronico. Se ciò impossibile, dichiarante od Organismo emittente trasmette titolo/estratto ad Ufficio doganale. Dichiarante presenta esemplare di titolo/estratto su supporto cartaceo e lo conserva a disposizione di Ufficio doganale

Obblighi derivanti da titoli non trasferibili, mentre diritti sono trasferibili dal titolare durante periodo di validità di questi a favore di 1 solo cessionario per ogni titolo limitatamente comunque a quantità non ancora imputata nel titolo. Trasferimento chiesto dal titolare presso Organismo emittente di rilascio del titolo. Cessionario non può trasferire suo diritto ad altri, ma ritornarlo a titolare (solo per quantitativo non ancora imputato nel titolo). Effetti di trasferimento e retrocessione decorrono da data di convalida di Organismo.

Se richiesto da normativa UE, obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione verso Paese specificato nel titolo

Obbligo di immissione in libera pratica o esportazione espletati se quantitativo totale indicato nel titolo è stato sdoganato sotto il regime interessato. Ammessa tolleranza positiva o negativa rispetto a quantitativo indicato nel titolo non oltre 5%. Nessuna tolleranza positiva se quantitativo indicato nel titolo è riportato nel documento di esportazione in quanto costituisce “elemento di prova di ammissibilità del prodotto al trattamento preferenziale o motivo della qua qualità, varietà o caratteristiche, come previsto in accordo internazionale corrispondente”

Se titolo di importazione è richiesto per contingente tariffario, quantitativo che supera nei limiti di tolleranza positiva, quantitativo indicato nel titolo di importazione immesso in libera pratica mediante stesso titolo ad aliquota di dazio convenzionale

Su titolo cartaceo Ufficio doganale indica e convalida quantitativo immesso in libera pratica o esportato, restituendo esemplare vistato a dichiarante o a Organismo emittente. Se quantitativo immesso in libera pratica o esportato non corrisponde a quantitativo indicato nel titolo, Ufficio doganale corregge dato, indicando quantitativo effettivo nei limiti di quantitativo disponibile nel titolo

Su richiesta di titolare cauzione costituita per un titolo è svincolata se soddisfatte seguenti condizioni:

  1. validità del titolo non è scaduta;
  2. dichiarazione doganale è accertata durante periodo di validità del titolo;
  3. prodotti effettivamente immessi in libera pratica (come attestato da esemplare di titolo/estratto destinato a titolare/cessionario vistato da Ufficio doganale), o in caso di esportazione hanno lasciato territorio UE entro 150 giorni da accettazione dichiarazione doganale(come attestato da esemplare di titolo/estratto destinato a titolare/cessionario vistato da Ufficio doganale e da certificato di uscita rilasciato da Ufficio doganale destinato ad esportatore). Tale prova è fornita e verificata quando:
  • esportatore o dichiarante invia certificazione di uscita a titolare che presenta prova ad Organismo emittente. Se certificazione annullata a causa di correzioni eseguite da Ufficio doganale in uscita, Ufficio doganale di esportazione ne informa esportatore che informa a sua volta titolare e questo Organismo emittente;
  • procedura comprende invio ad Organismo emittente di numero di riferimento principale (MRN) se più di uno Stato membro interviene nella procedura di esportazione, o se Ufficio doganale di esportazione ubicato in Stato membro diverso da quello di Organismo emittente, o se MRN usato in procedura di esportazione viene completato in Stato membro in cui dichiarazione di esportazione inviata;
  • Organismo emittente verifica informazioni ricevute, compresa esattezza data di uscita da territorio UE. Se MRN non permette verifica adeguata, Autorità doganale conferma/corregge data di uscita su richiesta di Organismo emittente

Organismi emittenti possono predisporre procedure semplificate o dispensare da obbligo di fornire prova se dispongono delle informazioni necessarie. Prova di immissione in libera pratica dei prodotti deve pervenire ad Organismo emittente entro 60 giorni da scadenza titolo o entro 180 giorni in caso prova di avvenuta esportazione ed uscita da territorio doganale UE Se tali termini non rispettati per problemi tecnici, Organismo emittente può, su richiesta, prorogare tali termini fino a 730 giorni

Autorità competente di Stato membro di rilascio di titolo/estratto può riconoscere casi di forza maggiore e decidere:

  • di annullare obbligo di immissione in libera pratica o esportazione dei prodotti o di quantitativo riportato nel titolo durante periodo di sua validità e di svincolare cauzione o prorogare durata di validità del titolo per periodo massimo di 180 giorni dopo scadenza, tenendo conto di circostanze. Decisione limitata al quantitativo di prodotto che non è stato possibile immettere in libera pratica o esportare per cause di forza maggiore;
  • prorogare termine per presentazione prova di immissione in libera pratica o esportazione, senza incameramento parziale di cauzione

Autorità competente comunica a Commissione: prodotti in questione con rispettivi codici identificativi e quantitativi; se trattasi di immissione in libera pratica o esportazione o annullamento di un titolo o proroga del periodo di sua validità o del termine per presentazione prova di immissione in libera pratica o esportazione, specificando nuove termine. Commissione ne informa altre Autorità competenti

Se in attesa di decisione su caso di forza maggiore, titolare/cessionario ha necessità di usare titolo per quantitativo per cui non invocata causa di forza maggiore, Organismo emittente rilascia estratto per tale saldo, recante informazioni indicate in titolo di importazione/esportazione (tale estratto non trasferibile)

Svincolo di cauzione può essere parziale in proporzione a quantità di prodotti per cui fornita prova del rispetto obbligo di importazione/esportazione, comunque non inferiore a 5% di quanto riportato nel titolo. Se quantità importata/esportata inferiore a 5% di quanto indicato nel titolo, intera cauzione viene incamerata. Nel calcolare parte di cauzione da incamerare, Organismo emittente detrae importo pari a tolleranza quantitativa. Se Organismo emittente rinuncia ad esigere costituzione di cauzione per importi inferiori a 500 €, importo equivalente a cauzione da incamerare pagato da parte interessata entro 60 giorni da quando scade periodo di validità del titolo. Se importo di cauzione da incamerare inferiore a 100 €, Organismo svincola per intero la cauzione

Disposizioni specifiche per determinati prodotti, quali:

  • canapa, la cui immissione in libera pratica soggetta a presentazione di titolo di imputazione conformi a Modello Allegato I pubblicato su G.U.CE 206/16. Titolo rilasciato solo se fornita prova che sono state rispettate le condizioni previste da Reg. 1308/13 e da Stato membro (compresa istituzione sistema di riconoscimento importatori semi di canapa diversi da quelli destinati a semina con relativo regime di controllo e sanzioni applicate in caso di irregolarità). In caso di immissione in libera pratica di semi di canapa diversi da semina, titolo rilasciato solo se importatore riconosciuto se impegna a presentare ad Autorità di controllo entro termine e condizioni fissate da Stato membro, documenti attestanti che semi di canapa oggetto del titolo hanno subito entro 12mesi da data rilascio titolo, una delle seguenti operazioni:
  • riduzione in condizioni tali da escluderne utilizzo per semina;
  • miscela destinata ad alimentazione di animali con semi diversi da quelli di canapa con percentuale massima di 15% di semi di canapa sul totale (25% in via eccezionale su richiesta motivata di importatore riconosciuto);
  • esportazione verso Paese Terzo

Documenti redatti da operatori che hanno eseguito operazioni in questione contiene:

  • nome, indirizzo completo, Stato membro, firma di operatore;
  • descrizione e data di operazione;
  • quantità di seme di canapa oggetto di operazione

Tuttavia se una parte di semi di canapa oggetto di certificazione non ha subito nessuna operazione entro 12 mesi, Stato membro può, su richiesta di importatore, prorogare tale termine di 1 o 2 semestri

In base ad analisi dei rischi, Stato membro esegue controlli volti ad accertare esattezza dei documenti inerenti ad operazioni eseguite. Se operazioni realizzate in Stato membro diverso da quello di importazione, Autorità autorizzatrice invia ad Autorità competente di Stato membro copia documenti relativi ad operazioni realizzate sul territorio di questa e presentati da importatore riconosciuto. Se constatate irregolarità, Autorità di Stato membro dove attuata operazione informa Autorità autorizzatrice ad importazione. Autorità competente comunica a Commissione

  • entro 31 Gennaiosanzioni o misure adottate in seguito ad irregolarità rilevate durante precedente campagna;
  • nomi ed indirizzi di Autorità responsabili dei controlli. Commissione inoltra dati ad altri Stati membri
  • Richiedenti presentano domanda di titoli solo ad Organismo di Stato membro in cui stabiliti e registrati a fini IVA. Titoli di importazione non sono trasferibili. Stato membro notificaentro mercoledì a Commissione quantitativo totale di titoli per domande pervenute nella settimana precedente, ripartito per giorno, origine, codice di prodotto, nome del prodotto per prodotti diversi da aglio
  • alcole etilico di origine agricola. Stati membri notificano a Commissione ogni Giovedì (o primo giorno lavorativo successivo se festivo) quantitativi di prodotti per cuirilasciati titoli di importazione nella settimana precedente distinti per codice e Paese di origine. Se Stato membro ritiene che importazione dei quantitativi per cui richiesti titoli importazione rischia di perturbare mercato, ne informa subito Commissione, specificando quantitativi per tipo di prodotto. Commissione esamina situazione e ne informa Stati membri

Stati membri comunicano a Commissione:

  • titoli sostitutivi rilasciati;
  • casi di forza maggiore intervenuti;
  • per canapa: disposizioni adottate, sanzioni applicate, Autorità responsabili dei controlli
  • per aglio: quantitativi oggetto di titoli “B”
  • per alcole etilico: titoli di importazione rilasciati
  • per riso (comunicazioni giornaliere): quantitativi totali dei titoli di importazione rilasciati (diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari di importazione), suddivisi per origine e codice di prodotto; quantitativi totali di titoli di esportazione rilasciati suddivisi per codice di prodotto
  • indirizzo dei sito web di Autorità competenti a controlli;
  • eventuali irregolarità o infrazioni rilevate;
  • Autorità competenti a ricevere domande e rilasciare titoli o titoli sostitutivi con relativo sito web (Informazioni pubblicate su sito web ufficiale di Stato);
  • Autorità designate ad intervenire nel sistema di deposito dei titoli;
  • timbri ufficiali applicati

Commissione informa di ciò altri Stati membri tramite sito web ufficiale

Autorità competenti si scambiano reciprocamente informazioni relative a titoli ed irregolarità/infrazioni rilevate

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